martedì, febbraio 26, 2013

L’attività di amministratore di condominio si configura come un mandato con rappresentanza. Il parere della commissione consultiva del CNF.

 
L’attività di amministratore di condominio rappresenta un mandato con rappresentanza, uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense.
Nella seduta del 20 febbraio scorso, la commissione consultiva coordinata da Ubaldo Perfetti ha adottato un parere, relativo alla compatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e la professione forense, alla luce del nuovo ordinamento professionale forense (legge n. 247/2012) e della legge di modifica della disciplina del condominio degli edifici (legge n. 220/2012).
Il parere è stato sollecitato da un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli se l’articolo 18 della legge 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale forense impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.
Il parere fa una dettagliata disamina delle ipotesi d’incompatibilità disciplinate dall’articolo 18 della legge 247/2012 e sottolinea “che l’attività di amministratore di condominio si riduce all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui ed è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione”.

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