martedì, febbraio 12, 2013

Infedele patrocinio: commette reato l’avvocato che consiglia al cliente di violare la legge.

Stop ai «consigli professionali» azzardati. Commette infedele patrocinio l’avvocato che consiglia al cliente di violare la legge, come presentare la dichiarazione Iva usando fatture false, anche se il professionista ha ricevuto il consenso dell’assistito.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6703 del 20 febbraio 2012, ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento a carico di un legale che aveva consigliato al cliente, accusato di frode fiscale, di presentare la dichiarazione Iva usando fatture false. Dunque il professionista è stato definitivamente condannato a un anno di reclusione (con la condizionale) e a 516 euro di multa.
 L’uomo si era sempre difeso sostenendo che il suo era un semplice consiglio, peraltro, si legge nel ricorso al Palazzaccio, tutto da dimostrare. Ma né il punto sulla contestata ricostruzione dei fatti né quello riguardante il consenso dell’assistito.
 In proposito la sesta sezione penale ha precisato che «deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede all'art. 36, che l'assistenza dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, ma nel limite del mandato ricevuto e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici».
Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità, è del tutto condivisibile la sentenza di merito là dove riconosce che il comportamento dell'imputato si è tradotto «nell'istigazione a presentare una dichiarazione IVA non veritiera, che costituisce violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deolontologica, e realizza inoltre il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000».
Non basta. Né vale ad escludere la colpevolezza dell’avvocato «il sostanziale consenso che il cliente ha dato al suo avvocato, sottoscrivendo la dichiarazione secondo le indicazioni di quest'ultimo». Infatti, «il consenso deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato di cui all'art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il dovere professionale».
Debora Alberici www.cassazione.net

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