venerdì, novembre 04, 2011

TARIFFE PROFESSIONALI: IL GIUDICE NON PUÒ RIDURRE - IN DEROGA AI MINIMI -L'ONORARIO DELL'AVVOCATO CHE NON ALLEGA IL PARERE DELL’ORDINE.


Cassazione Civile, sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 21934

Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti in materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice svincolata dal rispetto dei limiti tariffari

Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità del citato art. 2233 c.c..

In tale ipotesi è, peraltro, illegittima la determinazione del compenso effettuata con valutazione equitativa del giudice in deroga ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l’esercizio di tale potere da parte del giudice, senza che assuma rilievo, al riguardo, la problematica relativa alla lamentata incompatibilità del carattere inderogabile dei minimi tariffari, previsto dalla normativa vigente, con i principi dell’ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza.

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