venerdì, luglio 22, 2011

COA Salerno: delibera assunta in data 20 luglio 2011.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

ALLEGATO AL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.
Tornata del 20 luglio 2011.

7. Media conciliazione, riforma professione, smaltimento contenzioso arretrato, Cassa Previdenza, aumento c.u., etc.- Iniziative e determinazioni.

Il Consiglio prende atto della relazione in merito alla liberalizzazione della professione di avvocato a firma del Consigliere avv. Luigi Maiello che approva e fa propria; informato, inoltre, della deliberazione assunta dalla Unione degli Ordini della Campania nella seduta del giorno 13 luglio 2011, affida allo stesso avv. Maiello di predisporre il comunicato dell’orientamento di questo Consiglio da inviare agli stessi organi destinatari della delibera assunta dalla Unione degli Ordini regionali.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, sentita la relazione del Consigliere Segretario, avv. Paolino, che condivide, contesta con fermezza le norme che recentemente hanno introdotto rilevanti sanzioni per liti temerarie ed aumenti indiscriminati dei Contributi Unificati, misure che incidono ancor di più non solo sulle insopprimibili prerogative costituzionali garantite ai cittadini per accedere al servizio giustizia nelle varie sedi, ma anche e soprattutto sull’esercizio dell’attività professionale, relegando di fatto l’avvocato alla funzione di esattore delle tasse.
L’art.37 del D.L. 98 del 06.07.2011, convertito in legge 15/7/2011, n. 111, nel mentre preventiva un’attività di programmazione degli obiettivi di riduzione della durata dei processi civili, amministrativi e tributari attraverso un procedimento nel quale devono essere sentiti i Presidenti degli Ordini degli avvocati, dall’altra (co.6, lettera s – che sostituisce l’art. 13, co.6 bis, del DPR 115/202)- introduce l’ulteriore onerosissimo ed ingiustificato balzello che incide gravemente sulle già menzionate prerogative ed in particolare sui diritti dei cittadini di accedere al servizio giustizia.
Una norma tesa alla “stabilizzazione finanziaria” non può né deve comprimere diritti garantiti da sempre al cittadino, già progressivamente limitati, specie nel processo amministrativo, nel quale l’utente è abilitato ad esercitare l’unico controllo attualmente possibile, cioè il controllo di legittimità sugli atti emessi dalla pubblica amministrazione specie in tema di appalti ed espropri.
Nessun criterio di proporzionalità ancora una volta è stato rispettato dal legislatore.
La conseguenza dei disposti aumenti sarà la progressiva diminuizione del contenzioso che, soprattutto nella materia degli appalti, genererà certamente scenari poco rassicuranti.
Il Consiglio contesta, pertanto, il contenuto della legge 106 del 12.07.2011 che ha introdotto nel D. Lgs 163/2006 l’art.”246 bis (responsabilità per lite temeraria)”, soprattutto in riferimento ai giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, laddove è prevista addirittura una condanna di ufficio che va da € 8000,00 ad € 20.000,0 in ipotesi di ricorsi al T.A.R. “quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati” (cfr. art.4, co.2, lett. ii).
La norma, tesa apparentemente a limitare le liti temerarie, viceversa incide ulteriormente, anche sotto il profilo psicologico, sulla possibilità per i cittadini di accedere al processo amministrativo per le questioni riguardanti gli appalti, nonchè sull’esercizio dell’attività professionale.
Il Consiglio lancia un grido di allarme contro le menzionate norme, evidenziando la necessità che vengono rispettati i principi di proporzionalità e ragionevolezza in sede di quantificazione dei contributi unificati e di introduzione di norme deflattive del contenzioso, invitando i colleghi a mobilitarsi.
Il Consiglio sollecita il CNF e l’OUA a promuovere, a stretto giro, ferme azioni di protesta tese a contestare in maniera risoluta il contenuto delle due norme. Sono indispensabili azioni di protesta in tutte le sedi per tutelare con efficacia l’esercizio della professione e garantire l’effettività della tutela giurisdizionale da parte dei cittadini.
Dispone che della presente delibera sia data lettura alla riunione nazionale programmata per il 26/7/2011.

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