giovedì, giugno 30, 2011

Va revocato l’Amministratore che non apre il c/c condominiale.



Tribunale di Salerno – I Sez. Civile – Ordinanza 03 maggio 2011

Dal provvedimento:
“ Secondo l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza, l'amministratore - pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo - è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al Condominio da lui amministrato (o, nel caso, a ciascun condominio, se ne amministri più d'uno, onde evitare che possa sorgere confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati). Il predetto obbligo discende anche da un'esigenza di trasparenza che, essendo informata alla tutela del diritto di ciascun condomino a verificare la destinazione dei propri esborsi, prescinde dall'effettiva e concreta destinazione delle somme medesime, dalla mancanza di irregolarità di gestione dei fondi, dall'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea. Si sostiene addirittura che il singolo condomino abbia un diritto soggettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio , nonché a conoscere l'entità degli interessi che maturino a suo favore. La mancata adozione da parte dell'amministratore di condominio di un conto corrente apposito per la gestione condominiale costituisce perciò ex se irregolarità di tale gravità da comportare la revoca del mandato (cfr. Trib. Roma, 24 agosto 2009, in De Jure; Trib. S. Maria Capua V., 17 luglio 1997, in Gius 1998, 121; Trib. Torino, 3 maggio 2000, in Arch. Locazioni 2001, 456; Trib. Genova 16 settembre 1993, in Giust. civ. 1994, I, 2635; Trib. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. Locazioni 1992, 378). Il dato interpretativo sembra così scontato che pure la nuova veste data all'art. 1129 c.c., con la Riforma contenuta nel DDL 4041, recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", approvato in prima lettura dal Senato il 26 gennaio 2011, ed è ora all'esame della Camera dei Deputati, espressamente prevede al comma 5° che "L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio , su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio ; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

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