giovedì, giugno 30, 2011

È ESTORSIONE CHIEDERE AL CONDUTTORE UNA SOMMA IN NERO PER EVITARE LO SFRATTO.


Cassazione Penale, sez. II, 17 giugno 2011, n. 24437



“La giurisprudenza di questa Corte in tema di estorsione è consolidata nel senso che la minaccia, anche allorché consista nella prospettazione da parte del soggetto agente dell'esercizio di una facoltà o di diritto (come nel caso di specie il mancato rinnovo del contratto di locazione), diviene contra ius se, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, l'agente tenda ad ottenere risultati non consentiti o prestazioni non dovute (nel caso in esame la corresponsione di una somma imposta unilateralmente dal locatore, non dovuta e non nascente dal contratto, che lo stesso ricorrente si limita a definire una somma corrisposta una tantum). Come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà altrui per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia”.

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