giovedì, giugno 16, 2011
L’assenza episodica del difensore dall’udienza penale, non costituisce infrazione disciplinare (Cassazione Sez. Unite sent.13 giugno 2011, n. 12903).
Non configura gli estremi d’un illecito disciplinare, e nella specie non integra abbandono della difesa ai sensi dell’art. 38 del codice deontologico forense, l’assenza episodica del legale di fiducia nell’ambito di un processo penale.
Hanno ritenuto infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 13 giugno 2011, n. 12903), che, se è indiscutibile che il sistema delle garanzie apprestato dalle norme deontologiche sia volto ad assicurare l’adempimento dell’incarico nell’ambito del mandato defensionale, fuoriesce, invero, dalla prospettiva sanzionatoria quell’atto che, per la sua assoluta singolarità ed episodicità, non sia sintomatico di un contegno abdicativo del difensore (in termini di revoca od abbandono dell’incarico ai fini della sua concessione al difensore di ufficio), bensì sia riconducibile ad un’insindacabile scelta di strategia processuale.
La logica di diritto seguita dalle Sezioni Unite è stata quella di non affidarsi solo ad una lettura “isolata” degli articoli 6, 7, 8 e 38 del codice deontologico forense (di cui si era contestata la violazione).
La più volte ribadita natura integrativa delle fonti deontologiche - nei confronti dei precetti legislativi (Sez. Un. sen. 26810/2007; 159152/2009) - impone, infatti, una lettura combinata delle stesse con le norme processuali penali (nella specie: artt. 105 e 108 c.p.p.).
Di qui è emersa l’esigenza di rispettare quel punto d’equilibrio, individuato dalle medesime norme della procedura penale, fra l’ineluttabile dovere di adempiere all’ufficio di difesa e l’insindacabile libertà delle forme, dei tempi e dei modi di espletarlo.
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