lunedì, maggio 30, 2011

Mediazione civile: l'informativa nella procura non è valida (Trib. Varese, sez. I civile, ord. 06.05.2011).


Tribunale di Varese-Sezione I Civile
Ordinanza 6 maggio 2011
Il Giudice, sentite le parti
Osserva.
"(...omissis...)
Rileva che nella procura estesa a margine della citazione, è contenuto il seguente inciso: “Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4 terzo comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto”.
Ai sensi dell’art. 4 comma III del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto dal difensore della parte attrice. L’informativa, infatti, è omessa nel caso in cui consista in una mera dichiarazione generica della parte annessa nel mandato alle liti.
Diversi indici normativi depongono nel senso della inidoneità della informativa (che informativa non è) in casi del genere.
1) ai sensi dell’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010, “l'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto”, per cui - come invero suggeriva ufficialmente il Consiglio Nazionale Forense – non è sufficiente richiamare gli articoli di Legge mediante una relatio che il cliente difficilmente può comprendere, nella maggior parte dei casi, essendo necessario un apposito contenuto specifico che riproduca i diritti, le regole e gli oneri della mediazione come previsti dal decreto 28/2010;
2) ai sensi dell’art. 4, comma III, cit., “il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio”: è, dunque, chiaro che deve trattarsi di un atto distinto e individuabile, firmato dal cliente separatamente dagli altri documenti e “allegato” al fascicolo.
3) Infine, verrebbe anche frustrata la ratio della norma il cui fine è quello di rendere chiaramente noto alla parte del futuro giudizio, quali diritti e doveri nascano a suo carico in virtù del decreto legislativo 28/2010.
Non solo: nella clausola di stile introdotta nella procura non si specifica affatto in quali casi la mediazione è obbligatoria nonostante la norma prevade espressamente che: “l'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Alla luce dei rilievi che precedono, questo giudice accerta che il difensore della parte attrice ha omesso di rendere al proprio cliente l’informativa di cui all’art. 4 comma III d.lgs. 28/2010.
In tal caso, sempre ai sensi dell’enunciato normativo citato “il giudice (…) se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.
La norma sembrerebbe imporre al giudice di dover convocare il rappresentato onde fornirgli adeguata informazione ai sensi dell’art. 4 comma II d.lgs. 28/2010. Vi è, però, che un obbligo in tal senso, oltre a rischiare di danneggiare la parte stessa, imponendo un rallentamento del processo, apparirebbe anche irrazionale posto che, quando ad esempio vi è un difetto di procura (che involge pur sempre il rapporto tra cliente e avvocato) è sempre consentito al difensore di svolgere un’attività salvifica o, se si vuole, di sanatoria.
E, allora, nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla spontanea allegazione dell’informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul Ruolo, posto che l’incombente, inevitabilmente, può “appesantire” il calendario dei processi del giudice. (…..)”

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