martedì, marzo 13, 2007

GDP di Spoleto: rito ordinario per le cause di RCA con lesioni e danni a cose.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SPOLETO

Il Giudice di Pace di Spoleto Avv. Francesco SPINELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N.R.G. XXXXXXXXXXX;

TRA

XXXXXXXXXXXXX

– ATTORE-

CONTRO

XXXX.

– CONVENUTO-

XXXXXXXXX Assicurazioni S.p.a.,

– CONVENUTO -

XXXXXXX

-CONVENUTA-

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali.

Conclusioni dell'attore - XXX: “Voglia il Giudice di Pace di Spoleto, contraris rejectis: a) ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del comportamento del conducente della Fiat Bravo e del Sig. XXXXXX, nella misura concorrenziale del 50% per i motivi spiegati in premessa; b) per l’effetto condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro 12.009,33 in favore di XXXXXX, come specificata al punto 9) o, in quell’altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, il tutto nella misura del 50% per ognuno dei convenuti, XXX e XXX Ass.ni, in solido tra loro e XXX Ass.ni n.q. o in quell’altra misura che sarà accertata in corso di causa; c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ed ogni accessorio sia per svalutazione che per interessi legali dalla data del fatto illecito.”.

Conclusioni del convenuto – XXXX Ass.ni s.p.a.: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, in via preliminare, rilevare la nullità dell’odierno giudizio per errata scelta del rito, soggiacendo lo stesso alle disposizioni processuali di cui alla Legge 102/2006; in via principale, rigettare la domanda perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio con condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per lite temeraria.

Conclusioni del convenuto - XXX Assicurazioni S.p.a. : nessuna.

Conclusioni del convenuto – XXXX : nessuna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato ritualmente alla XXX Assicurazioni s.p.a. ed alla XXXX Assicurazioni S.p.a. in data XXXXX e non anche al Sig. XXXX, la Sig.ra XXXXXX conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace i suddetti per la udienza del XXXXX.

La attrice affermava che in data 06/07/06 alle ore 12,30 circa, , mentre procedeva alla guida della propria autovettura XXXXXX in Spoleto, con direzione Pontebari/Spoleto, giunta al crocevia si fermava in corrispondenza del semaforo e, una volta ripartita, avendo appena superato l’incrocio, una Fiat Bravo, di colore scuro, parcheggiata in sosta vietata su viale Marconi, repentinamente si immetteva sulla propria corsia di marcia costringendola così, per evitare l’urto, a spostarsi verso il centro della corsia; in quel mentre, sopraggiungeva una VW Golf, di proprietà e condotta da XXXXX, che, viaggiando in direzione opposta, invadeva la corsia di pertinenza della attrice. La Fiat Bravo proseguiva senza fermarsi.

A seguito del sinistro la xxxx riportava danni alla persona nonché alla propria autovettura. Il sinistro si sarebbe verificato quindi per colpa concorrenziale del conducente della Fiat Bravo e del conducente della VW Golf, ognuno nella misura del 50%. Concludeva come sopra.

Si costituiva -alla udienza di comparizione- la sola XXXX Assicurazioni s.p.a. per eccepire, preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del presente giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006. Contestava inoltre la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice e le relative richieste risarcitorie. Concludeva come sopra.

Alla udienza di comparizione del 20/12/2006 il Giudice, ritenuto il carattere pregiudiziale ed assorbente dell’eccezione sollevata da parte convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa che quindi veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata la questione di rito della nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006 a seguito dell’eccezione proposta dal convenuto che ha natura assorbente rispetto alla soluzione delle altre questioni sollevate.

Occorre, dunque, partire dalla norma di cui all’art. 3 della Legge 21/02/2006 n. 102 recante “disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” il quale recita testualmente : “Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.”.

Come si vede, il legislatore - diversamente da quanto fatto con la L. 353/1990 che introduttiva dell’art. 447 bis del c.p.c. in materia di locazioni- non ha specificato le singole norme del rito del lavoro da applicarsi alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali. In assenza di norme di coordinamento, il semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro non può che creare notevoli dubbi interpretativi, spesso collegati a problemi di ordine pratico e talvolta di non facile soluzione.

Tra questi, il problema che in questa sede rileva è quello di individuare il rito applicabile nei giudizi con richieste di risarcimento danni alla persona e/o alle cose.

In concreto, potrà verificarsi:

a) per le domande di risarcimento danni esclusivamente a cose : continuerà ad applicarsi il rito ordinario con le regole di cui agli artt. 163 e ss. del c.p.c. o di cui agli artt. 316 e ss. del c.p.c. a seconda della competenza –determinata secondo i criteri di cui agli artt. 7 e 9 c.p.c. – riconosciuta rispettivamente al Tribunale o al Giudice di Pace.

b) per le domande di risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali : secondo la nuova L. 102/2006, si applicheranno le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (artt. 409-441 c.p.c.) c.d. rito del lavoro, con gli opportuni e necessari adattamenti imposti dalla sostanziale diversità degli elementi oggettivi dell’azione.

c) per le domande di risarcimento per danni alla persona e materiali – ipotesi di cumulo oggettivo (conseguente alla proposizione cumulativa delle domande da parte dell’attore o effetto della proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto) : dovrà applicarsi il rito ordinario. Tale conclusione è imposta dall’art. 40 comma 3° c.p.c. il quale offre il criterio della prevalenza del rito ordinario per la trattazione e decisione delle cause (assoggettate a riti diversi), cumulativamente proposte o successivamente riunite, connesse per ragioni di accessorietà (art. 31 c.p.c.), garanzia (art. 32 c.p.c.), pregiudizialità (art. 34 c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.), riconvenzione (art. 36 c.p.c.), salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 (controversie individuali di lavoro) e 442 (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).

Come si vede, dunque, il rinvio operato dall’ultima parte del comma terzo dell’art. 40 c.p.c. -che sancisce la prevalenza del rito speciale- è diretto esclusivamente alla materia/e elencate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e, tra queste, allo stato, non vi rientrano certamente le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.

Le carenze della L. 102/2006 non possono essere colmate, come qualcuno ritiene, sul piano strettamente ermeneutico spingendosi fino ad includere nell’ambito di operatività dell’art. 409 c.p.c. anche le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, ispirati soprattutto dall’intento principale della nuova legge, cioè quello di accelerare la definizione di tali giudizi. Contraddice questa impostazione la necessità per l’interprete di attenersi ai criteri di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; il senso che si ricava dal tenore letterale adoperato, pur non potendo prescindere dalla intenzione del legislatore, non deve contraddire o complicare inutilmente l’intera impalcatura degli strumenti processuali offerti dal codice di rito. Giova in proposito sottolineare che, già prima della entrata in vigore della L. 102/06 (01/04/06), la celerità delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c. era garantita dalle disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace e, comunque, il Legislatore ha certamente tenuto conto delle corpose modifiche al codice di procedura civile di cui al D.L. 35/2005 conv. In L. 80/2005 e successive (entrate in vigore fino al 01/03/06), ispirate soprattutto allo snellimento e ottimizzazione di alcune fasi dei vari procedimenti, anche del rito ordinario.

In relazione a quanto sopra analizzato, occorre ribadire ed affermare la competenza del Giudice di Pace -entro i limiti di cui all’art. 7 c.p.c.- anche a seguito della entrata in vigore della L. 102/06, che in proposito nulla dice.

Come visto, l’art. 3 della L. 102/06 opera un semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro e tra queste non troverà applicazione l’art. 413 c.p.c., che attribuisce competenza funzionale al Tribunale, poiché si riferisce esclusivamente alle “controversie previste dall’art. 409”, tra le quali restano escluse le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.

Inoltre le argomentazioni di quanti negano il riconoscimento della competenza del Giudice di Pace per le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, basate sulla diversità del rito del lavoro rispetto a quello proprio di cui agli artt. 316 e ss. c.p.c., debbono essere respinte poiché nessun limite sussiste per l’attività e la competenza del Giudice di Pace in relazione al rito e facile conferma di ciò si ha relativamente alle cause trattate secondo il procedimento di cui agli artt. 23 e ss. della L. 689/81.

Analogo ragionamento deve seguirsi per l’art. 433 c.p.c. a proposito della individuazione del Giudice dell’Appello, che relativamente alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nei processi relativi a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali non potrà essere la Corte d’Appello -ancora una volta, l’art. 433 c.p.c. si riferisce alle “sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste dall’art. 409”-, ma il Giudice individuato secondo le regole di cui all’art. 341 c.p.c..

In relazione a quanto detto, pertanto, questo Giudice ritiene che l’attore ha correttamente introdotto il giudizio con atto di citazione con il quale è stato chiesto sia il risarcimento del danno materiale che il danno alla persona.

L'eccezione proposta dal convenuto deve essere pertanto respinta.

Dovendo il giudizio proseguire davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle spese, riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando,

- Rigetta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per errata instaurazione del giudizio ai sensi della L. 102/2006, proposta dalla convenuta XXXX Ass.ni S.p.a..

- afferma la propria competenza a decidere e dispone che il giudizio prosegua, ai sensi dell’art. 40 comma 3 c.p.c., con il rito ordinario secondo le disposizioni di cui all’art. 316 e ss. c.p.c..

Provvede con separata ordinanza per l’ulteriore prosecuzione del giudizio e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di causa.

Spoleto, 29/12/2006

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Francesco SPINELLI

domenica, marzo 11, 2007

Consiglio di lettura: "La fattoria degli animali".




Un libro dal grandissimo spessore e che consigliamo a tutti, senza riserve.

Questo romanzo, breve, conciso, dal linguaggio semplice e scorrevole, costituisce un monito alle nefandezze del totalitarismo, dell’incomprensione, dell’intolleranza.

E’ stato riconosciuto come una denigrazione del regime totalitario sovietico ma, dal mio punto di vista, va sicuramente oltre.

Parla delle illusioni di libertà, di utopia, di comprensione, e di come queste siano distrutte dalla brama di potere, di comodità, di agi e di denaro.

E’ una favola, una favola che è anche allegoria, metafora dell’utopia che si traduce in sordida realtà quando è realizzata da uomini per loro natura gretti e materialisti.

E’ un romanzo che parla al cuore delle persone, dal forte significato allusivo, che unisce ricchezza di tematiche ad uno stile ponderato nella sua semplicità, e fluente nella proposizione.

La storia è nota.

Un gruppo di animali domestici si sono stancati di essere al servizio dei padroni, di essere sfruttati, massacrati di lavoro, e infine mangiati dagli umani.

Cosa fanno? Semplice, decidono di diventare loro i capi della fattoria: la prima fattoria gestita da animali.

Sembra che tutti gli animali vadano così d'amore e d'accordo, in fraterna collaborazione, senonché, purtroppo, i maiali incominciano a fare i capi. E se le leggi della fattoria erano all'inizio: "Tutti gli animali sono uguali", ora diventano: "Tutti gli animali sono uguali, ma ce ne sono di più uguali degli altri (e questi sono i maiali)".

Alla fine, i maiali affermano il loro dominio e non fanno altro che essere come i vecchi padroni umani, che mangiano gli animali, combattono l'affermazione dei singoli, sopprimono nel sangue i dissenzienti.




"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente quelle cose che non vogliono sentire". George Orwell

Controriforma ordinamento giudiziario: il plauso dell'ANM



Pubblichiamo il testo integrale del comunicato diffuso dall'Associazione Nazionale Magistrati a proposito del ddl approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 marzo, su proposta dell'ineffabile Guardasigilli Mastella.

In un ampio ed analitico documento del gennaio di quest'anno - che è stato presentato e discusso in tutte le assemblee per l'inaugurazione dell'anno giudiziario - l'Associazione nazionale magistrati ha già espresso meditate osservazioni e valutazioni sulle proposte del Ministro della Giustizia, Sen. Clemente Mastella in tema di ordinamento giudiziario.

Oggi - di fronte al testo del disegno di legge sull'ordinamento, approvato dal Consiglio dei Ministri - l'Associazione rinnova un giudizio di fondo complessivamente positivo sull'impianto del nuovo ordinamento ed in particolare sulle soluzioni proposte in tema di valutazioni quadriennali di professionalità di tutti magistrati, di temporaneità di tutti gli incarichi di direzione, di separazione delle funzioni ( e non delle carriere) dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.

Il disegno di legge prevede indubbiamente scelte impegnative ed onerose per i magistrati.

Ma la magistratura italiana - che in questi anni ha sempre affermato di volere una vera riforma dell'ordinamento giudiziario – è pronta a ragionare con spirito aperto e costruttivo della legge proposta perché siano cancellate le norme più negative, dannose e mortificanti della controriforma Castelli e si possa finalmente dar vita ad un moderno statuto del giudice e del pubblico ministero all'altezza delle esigenze della nostra società.

Al tempo stesso l'Associazione nazionale magistrati - nel dare atto al Ministro della Giustizia di aver sin qui operato con coerenza e determinazione per una effettiva soluzione dei non facili problemi dell'ordinamento giudiziario – sente il dovere di ricordare al Parlamento che è ormai vicina la scadenza del 31 luglio 2007 (data in cui cessa la temporanea sospensione del decreto Castelli sulla carriera) e che se per quella data il ddl Mastella non sarà stato approvato si produrranno gli effetti negativi e paralizzanti dell'organizzazione giudiziaria più volte denunciati dall'ANM ed autorevolmente rappresentati dal CSM.




giovedì, marzo 08, 2007

ALLEGRI: LA PENSIONE E' SICURA.

‘A LEGGE.



SI ASPIETTE ‘A LEGGE, CHELLA E’ NA RUFFIANA

CA SENTE SULO ‘ADDORE D’A MANGIANZA;

E, QUANNO S’E’ ABBUFFATA BBONA ’A PANZA

TE PROJE PE’ ZETELLUCCIA NA PUTTANA.


E TU, COMM’O BATTAGLIO ‘E NA CAMPANA,

HAIE VOGLIA ‘E SFRENNESIA CU PITOLANZA;

CCHIU’ VUO’ ‘A RAGGIONE E CHELLA CCHIU’ TE SCANZA:

PO’ TE FA LL’ANGARELLA E S’ALLUNTANA.


E’ INTANTO ‘A LEGGE, CHESTA MALA CANA

CHE T’HA ‘MBRUGLIATO ‘O GGIUSTO INT’A VALANZA,

STA ANNASCUNNUTA ‘ARETO ‘A PERSIANA.


E ‘A LLA’ TE DICE ‘E NUN LASSA’ ‘A SPERANZA:

MENTRE TU SAIE CA SI T’ASTREGNE ‘A MANA,

GIA’ TENE PRONTA L’ARMA CA TE SPANZA.



RAFFAELE VIVIANI.





LA MATEMATICA E' UN'OPINIONE?



Fare di conto, per chi non v'è versato, rappresenta impresa talvolta ardua.

Noi stessi, lo ammettiamo volentieri, abbiamo avuto difficoltà nella risoluzione delle equazioni matematiche, propinateci nei temuti compiti in classe.

Però le somme, quelle semplici semplici, non dovrebbero rappresentare un problema per nessuno.

Eppure c'è qualche Pinocchio che sostiene che 9 voti a favore, più 5 voti contro, più 1 astensione, darebbe come risultato l'unanimità.

E' proprio vero che, sempre più spesso, la matematica..è un'opinione!

martedì, marzo 06, 2007

IL TRADIMENTO.



Trai fatti più dolorosi e deplorevoli, che possono affliggere la vita dell'uomo, vi è senza dubbio il tradimento.

Non a caso - secondo la teologia morale tomistica, recepita da Dante - nella parte più profonda dell'Inferno (per la gravità del peccato) si trovano nel IX Cerchio, tutti i traditori, suddivisi in altre 4 Bolgie.

Nella "Caina" vengono puniti i traditori dei parenti, nella "Antenora" i traditori della patria, nella "Tolomea" i traditori degli ospiti ed infine nella "Giudecca" i traditori degli amici/benefattori, ossia coloro che hanno commesso il peccato imperdonabile e più tremendo (cioè la bestemmia contro lo Spirito di Verità manifestato nelle persone che fanno il bene e, per questo, invidiato), ed infatti vengono maciullati dalle fauci di Lucifero stesso (tra essi vi sono Giuda Iscariota, Bruto e Cassio).

Meditate gente, meditate.

venerdì, marzo 02, 2007

BLOCCATE LE CANCELLERIE DEL SETTORE CIVILE.

Stamane tutte le cancellerie del settore civile del Tribunale di Salerno erano bloccate, per un imprecisato guasto alla rete informatica.

Questo misterioso guasto addirittura riguarderebbe il “server” (ossia il computer principale che guida tutta la rete telematica degli uffici) e, secondo un impiegato del ruolo generale, sarebbe tanto grave da richiedere una spesa di riparazione di ben 200.000 euro (?!).

La cosa ci pare inverosimile, però resta il fatto che tutte le attività sono risultate praticamente bloccate, perché non è possibile iscrivere a ruolo le cause, né registrare i provvedimenti e/o i rinvii.

A noi è capitato di non poter effettuare nei termini una costituzione, perché (non esistendo alcuna forma di “cartaceo”), non è stato possibile acclarare nemmeno a quale sezione era stata assegnata la causa.

Un cancelliere “amico” ci ha dato una soffiata: i computer della IV Sezione, a via Papio, funzionerebbero ancora.

Amara disillusione: è risultata bloccata anche tutta la fallimentare.

Quanto durerà questo sfascio?

giovedì, marzo 01, 2007

I TIRANNI DESIDERANO SOLO L'APPLAUSO.

I tiranni - quelli del passato, ma anche quelli del presente - desiderano ardentemente l'applauso e, per guadagnarlo, spesso indulgono al tono istrionico.
Viceversa, la critica - anche se costruttiva e soprattutto se fondata - attira le loro ire.
L'immortale Petrolini c'invita a non prenderli sul serio: basterà la nostra risata a sconfiggerli.

mercoledì, febbraio 28, 2007

E’ SOLO UN ARRIVEDERCI!



Ieri, nella tornata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, è stato deliberato di esautorare il sottoscritto dalla gestione del sito internet www.ordavvsa.it, con il voto favorevole della maggioranza (n. 9 consiglieri) e quello contrario di altri 5 consiglieri, con 1 astenuto.

E’ stato deliberato di affidare il sito alla gestione del consigliere Tortolani, esponente della realtà locale della sezione di Eboli.

Questo rappresenta la risposta del gruppo che gestisce, nel bene e nel male, le sorti dell’avvocatura salernitana, ad una voce libera che mal si è accordata con inveterate abitudini.

Lasciamo ai Colleghi il giudizio su questi quasi due anni di lavoro, che hanno generato dal nulla una realtà d’informazione libera, che ha raggiunto la media mensile di 70.000 accessi!

Questo giudizio, che speriamo i Colleghi vorranno fare, dovrà essere complessivo sull’attuale situazione di degrado in cui versa la nostra Classe ed individuare le responsabilità, che sono sotto gli occhi di tutti.

Il mio lavoro però non si ferma.

Per ora continuerà sul mio blog (www. consiglioaperto.blogspot.com), poi si vedrà: non mettiamo limiti alla divina provvidenza.

Infine un saluto affettuoso a tutti i Colleghi ed a tutti quelli che mi sono stati vicini.

Lo ripetiamo: è solo un arrivederci!

Giuseppe Celia

g.celia@ordavvsa.it

(articolo oggi pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno)

lunedì, febbraio 26, 2007

FERIE E RETRIBUZIONE DEI MAGISTRATI.


I magistrati italiani hanno 51 giorni di ferie, cioè 10 settimane e un giorno di vacanza. Il record mondiale.

Per scoprirlo basta disporre di Internet e ed infilarsi nel sito ufficiale dell'Associazione nazionale magistrati. Accanto ad una statua della giustizia, bendata e con la bilancia in mano, c'è un paffuto bambinone tutto rosa, con in testa il cappello della liturgia e un pannolino invece della toga, che picchia con un martello da giudice.

È la sezione "giovani magistrati", una categoria allegra e portata a vedere un futuro di "magnifiche sorti e progressive". Cliccando sul putto si delineano le belle prospettive del gruppo. Lì si abbandonano le teorie e s'invitano le giovani leve a riflettere su stipendio e ferie. Una goduria.

Un magistrato che ha appena superato il concorso (difficile, ma in passato sono stati scoperti inghippi scandalosi) viene nominato uditore giudiziario. Insomma, sta lì a imparare, è un garzone di bottega, un praticante. Ecco qual'è il trattamento per i primi sei mesi. Trascrivo dal sito: «Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di €. 1.680,50».E dopo sei mesi, sempre che non si abbia ancora alcuna funzione, cioè si ascolti e basta, ecco il nuovo stipendio: «Al netto di tutte le ritenute, trattenute et similia, la retribuzione netta è di €. 1.820,77».

Se però all'uditore (dopo i primi 6 mesi) viene conferito un qualche lavoretto, nuovo aumento: «Con le funzioni l'uditore giudiziario inizia a percepire integralmente l'indennità giudiziaria, che quindi raddoppia giungendo a €. 831,00 circa lordi,per un netto di circa €. 756,00 (contro il netto dei primi 6 mesi pari ad 378,02)». Insomma, sono altri €. 340 euro, per un totale finale netto di €. 2.160 euro, equivalenti a lire 4 milioni e 182mila circa. Nette, sia chiaro. Così il magistrato risulta essere il laureato di primo impiego a più alto reddito. Nessun paragone possibile con l'industria privata, o - per restare nel pubblico - con i me­dici o i professori universitari.

Dopo di che l'aumento degli stipendi è automatico. Qualunque cosa il magistrato faccia, i denari son quelli, perchè: «L'attuale trattamento eco­nomico della magistratura è basato su passaggi di grado retributivo svincolati dal conferimento di funzioni "superiori". Tale sistema dà luogo a una vera e propria carriera economica del magistrato non più legata indefettibilmente al raggiungimento delle singole qualifiche di carriera, bensì sostanzialmente ancorata all'anzianità di servizio... I "passaggi" (che possono essere consideratì automatici in quanto le " bocciature " sono molto rare) si articolano nel seguente modo». Sintetizziamo i passaggi arrivando all'ultimo: dopo 28 anni, qualunque cosa faccia o abbia fatto il magistrato, percepisce uno stipendio da «Magistrato di Corte di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori». Qui il sito si fa più generico. Fornisce solo lo stipendio base, in lire. Dunque roba perlomeno antecedente al 2001. Comunque, usando la calcolatrice e sommando le varie indennità siamo arrivati a questa cifra: lire 15.758.089. Lorde però.

C'è però un altro però. Ci spiega un insigne studioso del fenomeno, che per ragioni di sopravvivenza desidera restare anonimo: «Questo stipendio corrisponde al primo livello del terzo grado. Non conteggia gli scatti maturati al livello inferiore rivalutati al livello superiore». Insomma, si fa un altro bel saltino. Non è una paga scandalosa, anzi, per chi diriga un grande ufficio e abbia responsabilità immense. Ma il fatto è che questa pioggia benedetta casca anche su chi abbia deciso d'invecchiare in provincia con un incarico pretorile e scarsi pesi da portare.

«Ci sono altre voci che portano ad aumenti cospicui. Chi ad esempio abbia diretto il Dap (l'amministrazione peni­tenziaria) si porta dietro per tutto il resto della carriera l'inde­nità conseguente, che è quella di generale di corpo d'armata. Insomma, un magistrato come Gian Carlo Caselli si merita circa 20mila euro lordi al mese».

E con quale pensione, dopo 40 anni di servizio, vanno a riposo le toghe? È un mistero. Un esperto del ramo ritiene che la cifra media sia di 12 milioni di lire nette al mese con una liquidazione di 600 milioni (sempre puliti) .

Per capire la differenza da altre categorie benemerite: un professore di università, dopo 40 anni, arriva a 7,2 milioni e la liquidazione è esattamente la metà.

Eravamo però partiti dalle ferie. Sotto il titolo " Quantum", che ci pare sempre un bel latino, si spiega: «Come si evince dalla lettura della normatìva di riferimento e delle delibere del Csm sul punto il regime è il seguente:-I magistrati che esercitino funzioni giurisdizionali hanno diritto a 45 giorni di ferie all'anno;- In aggiunta ai 45 giorni di cui sopra vanno computati altri 2 giorni di congedo ordinario e 4 giorni di festività soppresse (a richiesta) in applicazione della legge n. 937/1977».

Inoltre (se cedete, saltate a dopo il corsivo): «Il dirigente dell'ufficio giudiziario deve discrezionalmente valutare la concedibilità dei giorni di riposo per festività soppresse, avendo riguardo alle esigenze di servizio; non è incoerente che per uno stesso periodo temporale il dirigente dell'ufficio giudiziario neghi la concessione del riposo per festività soppresse e conceda la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell'anno precedente siano goduti dall'interessato , entro il primo semestre dell'anno successivo, salvi casi eccezionali, quali possono essere stati di malat­tia e non certo scelte arbitrarie del singolo. L'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno pregresso o al periodo di riposo per festività soppresse non è quindi un dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell'ufficio, o ancor di più un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine perentorio del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine».

INDUBBIAMENTE PRODI...CONTA SEMPRE.

giovedì, febbraio 22, 2007

I LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.



TORNATA CONSILIARE DEL GIORNO
27/02/2007 (ore 15,30)
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale precedente;
2. Iscrizioni e cancellazioni;
3. Revoca abilitazione patrocinio ex art. 8 LP;
4. Pareri;
5. Incontro del 22/02/2007 con il Presidente della CdA (Cittadella Giudiziaria);
6. Corsi di preparazione ed aggiornamento;
7. Ammissioni patrocinio a spese dello Stato;
8. Determinazioni procedimento disciplinare Avv. G.R.;
9. Fissazione udienza procedimento disciplinare Avv. G. E.;
10. Fissazione udienza procedimento disciplinare Avv. G. C.;
11. Pianta organica dipendenti del Consiglio dell’Ordine;
12. Nomina responsabile sito www.ordavvsa.it;
13. Argomenti lettera 16/02/2007 Cons. avv. Spirito;
14. Sussidi e contributi;
15. Varie ed eventuali.

....ADESSO TUTTI A CASA!!!!


domenica, febbraio 18, 2007

L'attuale crisi del diritto naturale.

Vorrei molto brevemente parlare dei due rischi attuali del diritto, che hanno entrambi anche una componente teologica e pertanto non riguardano solo i giuristi, ma anche i teologi.
La "fine della metafisica", che in ampi settori della filosofia moderna viene presupposta come un fatto irreversibile, ha condotto al positivismo giuridico che oggi ha assunto soprattutto la forma della teoria del consenso: come fonte del diritto, se la ragione non è più in grado di trovare il cammino verso la metafisica, vi sono per lo Stato solo le comuni convinzioni sui valori dei cittadini, convinzioni che si rispecchiano nel consenso democratico.
Non la verità crea il consenso, ma il consenso crea non tanto la verità, quanto ordinamenti comuni. La maggioranza determina ciò che deve valere come vero e come giusto. Ciò significa che il diritto é esposto al gioco delle maggioranze e dipende dalla coscienza dei valori della società del momento, che a sua volta è determinata da molteplici fattori.
Matrimonio e famiglia sono sempre meno le forme portanti della comunità statuale e vengono sostituite da molteplici, spesso labili e problematiche forme di convivenza.
La relazione fra uomo e donna diviene conflittuale, ed ugualmente la relazione fra le generazioni. Anche la vita umana è qualcosa di cui si può disporre - aborto ed eutanasia non vengono più esclusi dagli ordinamenti giuridici.
Nell'ambito degli esperimenti sugli embrioni e della medicina dei trapianti si delineano forme di manipolazione della vita umana, nelle quali l'uomo si arroga non solo di poter disporre della vita e della morte, ma anche del suo divenire e del suo essere.
Così recentemente si è giunti a reclamare perfino la selezione e l'allevamento programmato per il continuo sviluppo del genere umano, e l'essenziale diversità dell'uomo nei confronti dell'animale è messa in discussione.
Poiché negli stati moderni la metafisica e con essa il diritto naturale sembra essere definitivamente venuto meno, è in corso una trasformazione del diritto, i cui passi ulteriori non sono ancora prevedibili; il concetto stesso di diritto perde i suoi contorni precisi.

Vi è ancora una seconda minaccia del diritto, che oggi sembra essere meno attuale di quanto non lo era ancora dieci anni fa, ma può in ogni momento riemergere e trovare agganci con la teoria del consenso.
Penso alla dissoluzione del diritto per mezzo dello spinta dell'utopia, cosi come aveva assunto forma sistematica e pratica nel pensiero marxista. Il punto di partenza era qui la convinzione cha il mondo presente è cattivo - un mondo di oppressione e di mancanza di libertà, esso dovrebbe essere sostituito da un mondo migliore da pianificare e da realizzare adesso.
La vera ed ultimamente unica fonte del diritto diviene ora l'immagine della nuova società; morale e con importanza giuridica è ciò che serve all'avvento del mondo futuro.
A partire da questo criterio si è venuto elaborando il terrorismo, che si riteneva pienamente come un progetto morale; uccisione e violenza appaiono come azioni morali, perché erano al servizio della grande rivoluzione, al servizio della distruzione dell'attuale mondo cattivo e servivano al grande ideale della nuova società.
Anche qui é data per scontata la fine della metafisica, al cui posto subentra in questo caso non il consenso dei contemporanei, ma il modello ideale del mondo futuro.

Vi e anche una origine criptoteologica di questa negazione del diritto.
A partire da questa si comprende perché vaste correnti della teologia - innanzitutto le diverse forme di teologia della liberazione - erano così soggette a questa tentazione. Anche queste connessioni non mi é possibile presentare qui per esteso.
Mi accontenterò dell'accenno al fatto che un malinteso paolinismo ha dato molto presto occasione per interpretazioni del cristianesimo radicali ed anche anarchiche. Per non parlare dei movimenti gnostici, nei quali inizialmente si svilupparono queste tendenze, che insieme con il no al Dio creatore includevano anche un no alla metafisica, al diritto creaturale ed al diritto naturale. Non ci soffermiamo qui sulle inquietudini e le agitazioni sociali del sedicesimo secolo, nell'ambito delle quali le correnti radicali della riforma diedero vita a movimenti rivoluzionari ed utopistici. Mi soffermo piuttosto su di un fenomeno apparentemente molto più innocuo, su di una forma di interpretazione del cristianesimo che dal punto di vista scientifico apparirebbe come totalmente rispettabile e che il grande giurista evangelico Rudolph Sohm ha sviluppato nel secolo scorso.
Egli propose la tesi, che il cristianesimo come vangelo, come rottura della legge originariamente non avrebbe potuto e voluto includere alcun diritto, ma la Chiesa sarebbe inizialmente nata come "anarchia spirituale", che poi certamente a partire dalle necessità esterne dell'esistenza ecclesiale già verso la fine del primo secolo sarebbe stata sostituita da un diritto sacramentale.
Al posto di questo diritto, che per cosi dire era fondato sulla carne di Cristo, sul corpo di Cristo ed era di natura sacramentale, sarebbe poi subentrato nel medioevo il diritto non più del corpo di Cristo, ma della corporazione dei cristiani, appunto quel diritto ecclesiale, che da allora noi conosciamo.
Ma il vero modello restava per Sohm, l'anarchia spirituale: in realtà nella condizione ideale della Chiesa non dovrebbe esserci bisogno di nessun diritto.
Nel nostro secolo a partire da tali posizioni divenne di moda la contrapposizione fra la Chiesa del diritto e la Chiesa dell'amore: il diritto fu presentato come l'opposto dell'amore. Un simile contrasto può certamente emergere nella concreta applicazione del diritto, ma innalzare questo a principio stravolge l'essenza del diritto così come l'essenza dell'amore. Queste concezioni ultimamente avulse dalla realtà, che non giungono fino allo spirito dell'utopia, ma le sono apparentate, si sono ampiamente diffuse nella nostra società. Il fatto che dagli anni cinquanta "Law and Order" (Legge ed ordine) siano divenute un insulto, anzi, "Law and Order" siano fatti passare come fascistoidi, dipende da queste concezioni. L'ironizzazione del diritto apparteneva per altro ai fondamenti del nazionalsocialismo (non conosco sufficientemente la situazione per quanto riguarda il fascismo italiano). Nei cosiddetti anni della lotta il diritto fu molto consapevolmente calpestato e contrapposto al cosiddetto sano sentimento popolare. Successivamente il "Fuhrer" fu dichiarato come l'unica fonte del diritto e cosi l'arbitrio fu messo al posto del diritto. La denigrazione del diritto non è mai ed in nessun modo al servizio della libertà, ma è sempre uno strumento della dittatura. La eliminazione del diritto è disprezzo dell'uomo; ove non vi è diritto, non vi è libertà.

A questo punto anche alla vera domanda di fondo cui mi vado dirigendo con queste riflessioni, può essere data una risposta purtroppo solo in modo assai sintetico - alla questione cioè di che cosa la fede e la teologia possano e debbano fare in questa situazione per la difesa del diritto. Vorrei in modo molto sommario e certamente insufficiente accennare ad una risposta proponendo le seguenti due tesi:

1. L'elaborazione e la strutturazione del diritto non é immediatamente un problema teologico, ma un problema della "recta ratio", della retta ragione. Questa retta ragione deve cercare ti discernere, al di là delle opinioni e delle correnti di pensiero, ciò che è giusto, il diritto in se stesso, ciò che è conforme all'esigenza interna dell'essere umano di tutti i luoghi e che lo distingue da ciò che è distruttivo dell'uomo. Compito della Chiesa e della fede é contribuire alla sanità della "ratio" e per mezzo della giusta educazione dell'uomo conservare alla sua ragione la capacita di vedere e di percepire. Se questo diritto in se lo si vuol chiamare diritto naturale od in altro modo, é un problema secondario. Ma laddove questa esigenza interiore dell'essere umano, che come tale è orientato al diritto, laddove questa istanza, che va al di là delle correnti mutevoli, non può più essere percepita e quindi la "fine della metafisica" è totale, l'essere umano nella sua dignità e nella sua essenza è minacciato.

2. La Chiesa deve fare un esame di coscienza sulle spinte distruttive del diritto, che hanno avuto origine da interpretazioni unilaterali della sua fede e hanno contribuito a determinare la storia di questo secolo. Il suo messaggio supera l'ambito della semplice ragione e rinvia a nuove dimensioni della libertà e della comunione. Ma la fede nel creatore e nella sua creazione è inseparabilmente congiunta con la fede nel redentore e nella redenzione. La redenzione non dissolve la creazione ed il suo ordine, ma al contrario ci restituisce la possibilità di percepire la voce del creatore nella sua creazione e così di comprendere meglio i fondamenti del diritto. Metafisica e fede, natura e grazia, legge e vangelo non si oppongono, ma sono intimamente legati. L'amore cristiano, come lo propone il discorso della montagna, non può mai divenire fondamento di un diritto statuale. Esso va molto al di là ed é realizzabile almeno embrionalmente solo nella fede. Ma esso non è contro la creazione ed il suo diritto, bensì si fonda su di esso. Ove non vi è un diritto, anche l'amore perde il suo ambiente vitale. La fede cristiana rispetta la natura propria dello Stato, sopratutto dello Stato di una società pluralista, ma sente anche la sua corresponsabilità affinché i fondamenti del diritto continuino a rimanere visibili e lo Stato non sia esposto privo di orientamenti soltanto al gioco di correnti mutevoli. Poiché in questo senso, pur con tutte le distinzioni fra ragione e fede, ha diritto statuale da elaborare con l'aiuto della ragione e struttura vitale della Chiesa, tuttavia entrambi gli ordinamenti sono in una relazione reciproca od hanno una responsabilità l'uno per l'altro, questo dottorato onorifico è per me allo stesso tempo occasione di gratitudine e richiamo ad un impegno nel mio lavoro.

Card. JOSEPH RATZINGER
(Discorso di ringraziamento tenuto il 10/11/1999, in occasione del conferimento dalla laurea honoris causa in giurisprudenza da parte della LUMSA)

mercoledì, febbraio 14, 2007

ARRIVA “CONSIGLIOPOLI”?



Dopo tangentopoli, calciopoli, vallettopoli, qualcono è convinto che a Salerno vivremo la stagione di “Consigliopoli”.

Francamente non ne siamo convinti e non lo auspichiamo, non fosse altro perché la nostra categoria professionale è - da sempre – avezza a lavare in famiglia i “panni sporchi”.

Il dato politico, però, è forte ed allarmante.

Qualcuno, di certo tra “color che possono”, sembra convinto di essere svincolato da ogni regola e da ogni controllo, quasi che il governo della classe forense fosse “cosa loro”, senza obblighi di rendiconto.

Invece si tratta di una delega, non certo in bianco, della quale bisognerà pur rispondere a tutti i colleghi, con chiarezza e senza reticenze.

L’epoca dei “politburo” e delle decisioni assunte nelle “secrete stanze” è da molto tempo finita.

Non tutti, però, se ne sono accorti!

martedì, febbraio 06, 2007

UNA REGOLA VALIDA PER OGNI AVVOCATO.



"Siate sempre capaci di sentire nel profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. E' la qualità più bella di un rivoluzionario. "

Ernesto Che Guevara

giovedì, febbraio 01, 2007

CITTADELLA GIUDIZIARIA: FARA' LA FINE DELLO "SVINCOLO" DI FRATTE?



Oggi è apparso sul quotidiano "Il Mattino", l'articolo che di seguito riproduciamo testualmente.

Lo facciamo perchè ci sembra che sulla vicenda vi debba essere un'immediata e precisa presa di posizione da parte dell'Avvocatura salernitana e - per essa - da parte del Consiglio Forense.

Non vogliamo che qualche sciagurato provvedimento di sequestro penale trasformi l'agognata "cittadella giudiziaria" in un'incompiuta (come lo svincolo di Fratte): ennesima beffa per avvocati ed utenti.

Chi può intervenga subito!
consiglio aperto


"Una lettera-appello, densa di indicazioni precise sul che fare« per accelerare i lavori della Cittadella giudiziaria, è stata inviata al Guardasigilli Mastella dal segretario della Feneal-Uil Luigi Ciancio. L’iniziativa nasce dall’inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura. Dapprima una radiografia dello ”stato dell’arte”. L'opera ha accumulato 18 mesi di ritardo rispetto al cronoprogramma operativo, attualmente è giunta al 50% del totale con le opere in cemento armato al 90%. Entro pochi giorni verranno avviate le istallazioni dei pannelli, l'avvio degli impianti elettrici ed a seguire gli infissi. Nel mese di maggio verranno ultimate le pareti divisorie. «Presumibilmente - scrive Ciancio - per la fine del 2008 le opere appaltate verranno tutte ultimate». Ma il sindacalista avverte: «L'opera non è completa, ed in queste condizioni non potrà entrare in funzione con il rischio, paradossale, di veder trasformata la Cittadella Giudiziaria in una realizzazione abbandonata se non addirittura vandalizzata per scarsa sorveglianza». Una eventualità già verificatasi, ricorda Ciancio, in altri centri della Campania. «Credo che nessuno voglia questo destino per la Cittadella, soprattutto Lei - scrive Ciancio rivolgendosi a Mastella - che all'apertura del nuovo anno giudiziario ha posto, giustamente con forza e determinazione, la questione dei finanziamenti della giustizia». Dalla premessa all’inidcazione delle cose da fare: definizione delle gare d'appalto per l'ultimazione dei corpi di fabbrica E ed F che verranno consegnati al grezzo; avviare la gara per appaltare gli impianti di sicurezza attiva interni ed esterni; predisporre la cablatura informatica; predisporre la gara per gli arredi e per l'informatica; dotare la Cittadella di una centrale fotovoltaica per abbattere la spesa energetica. «Per consentire tali operazioni - sottolinea Ciancio - appare fondamentale individuare le risorse economiche e impegnarle per l'ultimazione reale della Cittadella giudiziaria». E conclude il sindacalista rivolgendosi al ministro: «Tutto è nelle sue mani per evitare quanto di negativo è stato prospettato. Mi permetto dirLe che sarebbe davvero importante una Sua visita all'opera: un segnale importante per la comunità salernitana, un ulteriore stimolo per i lavoratori, tecnici e l'impresa». Appello accorato e una chiara sollecitazione a fare presto, quella che parte dal sindacato impeganto in prima linea sul terreno del completamento delle grandi infrastrutture alle quali è legato il decollo economico e produttivo del capoluogo. Il timore del tutto evidente, affacciato dal segretario della Feneal-Uil, è l’avvitarsi della situazione nel circolo di quel giro vizioso che rischierà di consegnare la Cittadella all’elenco delle grandi «incompiute»."

mercoledì, gennaio 31, 2007

I LAVORI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.


TORNATA CONSILIARE DEL GIORNO
06/02/2007 (ore 16)
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Iscrizioni e cancellazioni;
4. Ricorsi a carico iscritti;
5. Calendarizzazione procedimenti disciplinari;
6. Ammissioni gratuito patrocinio;
7. Sussidi e contributi;
8. Varie ed eventuali.

IN RICORDO DELL'AVV. LUIGI DE NICOLELLIS: UN INDIMENTICABILE MAESTRO.



E' passato oltre un lustro dalla morte dell' Avv. LUIGI de NICOLELLIS.
Il Consiqlio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ne ha celebrato la figura di Professionista e di Presidente dell'Ordine intitolando al Suo nome quell'aula del Consiglio, nel Palazzo di Giustizia, sede del Suo Studio, che lo vide, per 23 anni, guida sapiente e tenace delle sorti dell' Avvocatura salernitana.
In anni difficili per l' Avvocatura, segnati da problematiche generali (connesse all'enorme aumento del numero degli iscritti agli Albi, al mutamento delle regole per accedere alla Professione e per il suo esercizio) e particolari del Foro di Salerno (connesse, principalmente, alla sopravvenuta insufficienza delle strutture edili del Circondario), fu sempre presente in tutti i dibattiti tenutisi sugli indicati argomenti - a livello locale e centrale - facendo sentire la Sua voce (anche attraverso vibrati interventi sul Foglio "LA GIUSTIZIA") in assoluta autonomia di giudizio, libera ogni condizionamento, sui problemi e sulle necessità dell'Avvocatura in generale e, più specificatamente, di quella salernitana.
Non trascurò, però, di occuparsi anche deqli aspetti più particolari e formali della Professione, ricordando, tra l'altro, agli Avvocati di vestire la toga in udienza (anche in quelle civili, almeno nella pubblica udienza di discussione) e di aver sempre cura della propria immagine sia in udienza che fuori dell' udienza negli altri momenti che caratterizzano la vita dell' Avvocato sia all' interno che all' esterno del Foro, per la Funzione svolta, indispensabile e gravosa come quella del giudizio, riservata ai magistrati.
Ricordava che - a ben riguardare - alla fine e lungi dall'essere un mero gioco verbale, la forma, come in certe questioni di diritto (e prima ancora nelle dissertazioni dei Filosofi) si risolveva nella stessa sostanza e che la sostanza era inseparabilmente la stessa forma.
Ho detto che Egli fece sentire la Sua voce a difesa della Classe, in tutte le sedi, ma più di ogni altro luogo la Sua voce fu avvertita nel Foro salernitano, che lo vide per circa 50 anni tra i primi Avvocati civilisti.
La Sua voce, il tono della Sua voce per chi lo ha conosciuto era, ancor più del gesto e del volto, la prima percepita espressione della Sua persona che - completata dal tratto misurato e signorile e dall'affabile sorriso - lo rendeva immediatamente ben accetto all' ascoltatore.
Ognuno ha la sua voce ed è inconfondibile per la Sua voce, quasi suggello della persona, quel Suo naturale, leggero pizzicare la "erre", alla francese, lungi dal costituire una nota snobistica o pertubatrice nell'articolazione del discorso, aumentava, attraverso la giusta modulazione del timbro, l'incisività del Suo dire e catturava maggiormente l'attenzione dell' ascoltatore, intento a seguire con maggiore concentrazione il rapido svolgersi dei concetti espressi con toni insinuanti ed efficaci, quasi che quell'appena avvertito strascicare della consonante, dando una insolita accellerazione alle parole ed alla frase, consentisse ai concetti di raggiungere più rapidamente colui che ascoltava, reso - perciò - più attento per non perdere alcun passaggio o sviluppo del discorso.
Ricordo il discorso commemorativo che tenne per la morte dell' Avv. Mario Parrilli, Presidente dell' Ordine; l' uditorio (le Aule De Felice e Parrilli erano gremite fino all'inverosimile) fu letteralmente rapito ed affascinato dalla ricostruzione storica che Egli fece della Salerno dell' inizio del secolo scorso e dal racconto della vita e del valore dell' eccelso Avvocato Penalista.
Tutti gli Avvocati presenti capirono che il Foro di Salerno aveva trovato nell'oratore l'erede legittimo di un così eccelso predecessore.
Eletto, subito dopo (veniva casi rispettato anche il principio non cadi ficato dell' alternanza Foro che aveva spesso visto alla Presidenza "un civilista" seguire "un penalista" o viceversa), Presidente dell' Ordine, fu confermato nella carica per 23 anni.
Lo stesso movimento ed impianto stilistico della voce potremmo ritrovare intatto nelle volute del suo periodare.
Nello scritto preferiva il discorso diretto, esporre il "fatto" come racconto della vicenda umana che aveva dato luogo alla causa.
La frase - complessa, ma ben articolata - era sempre incentrata, nel suo costrutto. su di una proposizione principale, cui faceva seguire. quasi a dare maggiore esplicitazione e forza ai concetti già espressi, una o più secondarie o consecutive (tra di loro, a volte, legate da incidentalità o subordinazione).
Sapienti distribuzioni (padrone della testualità, usava con grande proprietà i segni di interpunzione) e serrato fraseggio rendevano quegli scritti sempre nitidi e chiari: un' arte che ritrovava la sua origine nel Suo stesso naturale, lieve discorrere.
Nel Suo scritto si coglieva un' ansia, una tensione, diretta a catturare il lettore alla Sua tesi.
Non senza rinuciare, all'occorrenza, a digressioni colte o a riferimenti classici.
Il Suo fu uno stile di scrittura del tutto personale, molto moderno, senza ingombri, senza pesi.
Il contenuto delle Sue difese era essenziale: non amava indugiare sui piccoli punti controversi, anche se favorevoli, preferendo cosi affrontare fin dalle prime battute del processo i punti "nodali" della causa (quegli stessi punti spesso contrassegnati da un esclamativo o da un interrogativo, che al lettore del fascicolo di Studio si presentavano annotati, registrati con la Sua inconfondibile, minutissima grafia, come in un memorandum, su di un piccolo foglio che soleva compilare durante il prirmo colloquio col cliente) da Lui ritenuti risolutivi della controversia.
Punti (a volte appena accennati o addirittura trascurati nelle prime difese) sui quali – poi – si sarebbe a lungo soffermato nelle articolate comparse conclusionali.
Aveva queste particolare intuito: ogni causa ha il suo punto risolutivo ed Egli aveva il naturale dono di scopire quel punto, spesso fin dalla prima lettura degli atti processuali ed aveva la capacità di custodirlo (le re'tole del processo allora lo consentivano), anche a rischio di far apparire più debole la posizione del Suo Cliente, ma pronto a renderlo manifesto nel giusto momento, compromettendo – così - irreparabilmente e definitivamente le avverse tesi.
Il procedere discorsivo del suo periodare alleggeriva il contenuto dell'esposizione ed, alla fine, ogni aspetto della vicenda risultava giustamente illuminato sia sotto il profilo del fatto (le tesi difensive debbono aderire al fatto) che del diritto, del quale si serviva per ricoprire il fatto enunciato a dimostrazione della perfetta corrispondenza alla norma i della Sua tesi e - quindi - della giustezza della posizione che difendeva.
Nello strutturare il ricorso per Cassazione fu maestro: gli bastava, laddove il fatto e ridotto al rango di presupposto, riportare il fatto (la cui esposizione, sia pure in modo sintetico. è sempre necessaria), alla Sua nuda essenza e quindi, nei motivi, sviluppare (dissertando de apicibus iuris) e far lievitare il diritto con cui l'aveva ammantato nei precedenti gradi di giudizio.
Qualche volta, dopo di aver studiato un processo e preparata la discussione, all'ultimo momento, stravolgeva la Sua difesa, abbandonando la "traccia scritta” di ciò che avrebbe detto, preferendo così improvvisare e sorprendere la controparte con considerazioni nuove e sempre decisive, per volgere in Suo favore l'esito della causa.
In udienza eccelleva in quella particolare tecnica che ha ad oggetto la formazione della prova: i suoi serrati controinterrogatori delle parti e dei testimoni spesso mettevano a nudo, fin dall' inizio dell' istruttoria, la contraddittorieta e l'inconsistenza degli avversi assunti.
Non amò l'uso di formule, locuzioni o lemmi (tanto frequenti nella prassi forense): la struttura ed il contenuto di ogni atto del processo erano, per Lui, scritti nei codici che aveva sulla scrivania a portata di mano e che non trascurava di leggere prima di preparare ogni atto, collegando le norme utilizzate tra loro. cosicchè, alla fine, la compilazione definitiva era il risultato di questa lettura comparata ed incrociata delle varie norme di diritto sostanziale e processuale, sapientemente adattate ai fatti trattati.
Non Lo sorprese la riforma del codice di rito (anni 90/95) anche se dopo le prime sperimentazioni, Lo udii, più volte, esprimersi in termini nostalgici per la figura del vecchio Giudice Istruttore, a torto accusato di essere il "despota del processo civile", mentre le riforme, con l'introdotta perentoria scansione di numerosi nuovi "termini", avevano per Lui tolto al processo - oramai caratterizzato anche nella tutela ordinaria, in omaggio al canone della "rapidità", da cadenze ritmiche ripetitive ad esecuzione istantanea e necessariamente simultanea per tutte le parti in causa - il fascino dell'imprevedibilità e la possibilità di mutare l'esito della causa in proprio favore fino all'ultimo momento.
Fu sempre molto aperto e disponibile verso i giovani praticanti ai quali soleva ripetere (i momenti di effettivo colloquio con i praticanti erano ben pochi, essendo Egli ogni giorno molto impegnato sia in studio che fuori studio; spesso a Roma per la discuscussione dei ricorsi in Cassazione, per partecipare alle riunioni del CNF) che l'addestramento professionale pratico (il c. d . “mestiere” .: quello non scritto nei libri) dovevano "conquistarlo", giorno dopo giorno, attraverso l'esercizio di un effettivo tirocino che consentisse loro, solto ascoltando e molto ritenendo in udienza, di apprendere anche come muoversi e comportarsi in Tribunale nei quotidiani rapporti con i giudici, con gli altri avvocati e con il personale di cancelleria, ma soprattutto attroverso lo studio, attento e critico, delle copie degli atti da Lui. redatti e delle decisioni dei Giudici.
Non esisteva (e credo non esista nemmeno oggi i) il manuale la cui lettura potesse far "diventare Buon Avvocato": la "patente di Buon Avvocato", soleva dire l'Avv. de Nicolellis, bisognava - alla fine - sempre conquistarla "sul campo".
Nessun ammonimento o consiglio poteva essere valido: bisognava sempre rivivere in prima persona l'altrui esperienze, anche a costo di commettere - nonostante gli avvertimenti - gli stessi errori dei predecessori.
Anche l'Avv. Luigi de Nicolellis. Che sicuramente fu "Avvocato" nel senso più completo del termine, si formò, non di fferentemente dagli altri, dapprima attraverso un rigoroso apprendistato (anche la Sua vita di Avvocato fu, poi, caratterizzata da questo rigore: destinava, anche nei giorni festivi, sottraendole alla Fallliglia, molte ore al lavoro e preferiva le prime ore del mattino - apriva lo Studio, sia d' inverno che d'estate, quasi all'alba - per stendere, a mano, le minute degli atti) nello Studio del padre, anch'Egli Avvocato (quanto dovettero essere più gravi e sofferti gli anni del Suo apprendistato, che coincisero con la lunga malattia del padre!), poi, nell' agone del Foro Civile salernitano, confrontandosi quotidianamente con gli Avvocati del suo tempo, con i quali intrattenne sempre un rapporto corretto e rispettoso, nonostante i contrapposti patrocinii, nella vita del Foro e cordiale fuori di essa.
Ugualmentenei rapporti con i magistrai: nel parlare ad Essi fu sempre misurato, discreto, essenziale nell'esposizione delle Sue difese, rifuggiva da prolissità verbose e dal far ricorso alla preterizione (figura retorica dell’ipocrisia), frequente nell'oratoria forense.
Fu portatore, fino alla morte, di quella costante tensione mentale che inevitabilmente ed inesorabilmente segna e strugge la vita degli Avvocati, ma è loro indispensabile per compiere fino in fondo il loro Ufficio per essere essi "gli organi propulsori del processo" (soprattutto quello civile, ma oggi anche quello penale, principalmente nella riscritta fase del dibattimento), attori o convenuti, difensori dell'imputato o della parte civile, "prima nel senso umano" e poi nel senso "tecnico processuale".
Quanti Avvocati del Foro salernitano ha travagliato quest'Arte difficile e comiplessa!
Bisognerebbe ricordarLi Tutti: bisogna conoscere le proprie origini ed il proprio passato per poter migliorare; o forse, oggi, conta poco o niente ricordare le proprie origini ed il proprio passato perchè, in prospettiva futura, l'avvocato a formazione fortemente individuale ed umanistica (il passato ) è destinato ad essere sostituito da quello della visione postmoderna/fantastica e surreale cosi ben tratteggiata dallo scrittore Stefano Benni, in poche battute; nel Suo libro "La Compagnia dei Celestini" (S. Benni "La Compagnia dei Celestini" - Feltrinelli- 1992, 78 ): ….ognuno progettava invenzioni spericolate, inseguendo il miraggio del benessere perduto….gli avvocati, minicomputer per ogni tipo d’arringa”.
A Luigi de Nicolellis, oggi, al riaffiorare di tanti ricordi, è rivolto il mio pensiero, con l’unico augurio ancora possibile: CHE TI SIA LIEVE LA TERRA!
Avv. Giuseppe Negri

giovedì, gennaio 25, 2007

UNA FAVOLA NOTA, MA SEMPRE MOLTO ISTRUTTIVA.



La favola che segue è una lezione
che il forte ha sempre la miglior ragione.

Un dì nell'acqua chiara d'un ruscello
bevea cheto un Agnello,
quand'ecco sbuca un lupo maledetto,
che non mangiava forse da tre dì,
che pien di rabbia grida: - E chi ti ha detto
d'intorbidar la fonte mia così?

Aspetta, temerario! - Maestà, -
a lui risponde il povero innocente, -
s'ella guarda, di subito vedrà
ch'io mi bagno più sotto la sorgente
d'un tratto, e che non posso l'acque chiare
della regal sua fonte intorbidare.

- Io dico che l'intorbidi, - arrabbiato
risponde il Lupo digrignando i denti, -
e già l'anno passato
hai sparlato di me. - Non si può dire,
perché non era nato,
ancora io succhio la mammella, o Sire.

- Ebbene sarà stato un tuo fratello.
- E come, Maestà?
Non ho fratelli, il giuro in verità.
- Queste son ciarle. È sempre uno di voi
che mi fa sfregio, è un pezzo che lo so.
Di voi, dei vostri cani e dei pastori
vendetta piglierò -.
Così dicendo, in mezzo alla foresta
portato il meschinello,
senza processo fecegli la festa.

mercoledì, gennaio 24, 2007

...COME E' ATTUALE CALAMANDREI !


«L’avvocatura si presenta come la professione ideale, alla quale porta una larga via senza asperità e senza svolte, che le Facoltà Giuridiche e i Consigli dell’Ordine a gara spianano e infiorano in onore delle gaie schiere di spensierati che si avventurano cantando, ma quando, alla fine del viaggio, i gaudenti giungono alla meta che la strada prometteva così amena, allora soltanto comprendono tutta la fallacia di quelle promesse, tutta la raffinata crudeltà di quelle lusinghe … In verità gran parte dei giovani che lo Stato, con tanta indulgente generosità, accompagna sino alla soglia dell’avvocatura, non hanno altra via per vivere, quando si trovano senza guida e senza appoggi nella accanita lotta professionale, respinti dai colleghi più anziani e sprovvisti di mezzi per crearsi uno Studio, che quella di diventar disonesti; e il vero responsabile della decadenza morale e intellettuale delle professioni è così questo Stato ciarlatano, il quale, come se il Paese avesse gran bisogni di avvocati, continua a gridare, di sulla porta del baraccone alla folla che vuol divertirsi. “Avanti, avanti, chi vuol diventar avvocato? Entrino, o signori, che la spesa è poca e il divertimento è grande!”» (P. CALAMANDREI, Troppi avvocati, Firenze 1921, ristampa anastatica Bologna 2006, p. 162).

sabato, gennaio 20, 2007

E' NATO UN NUOVO TIPO DI "NEGOZIO GIURIDICO".



Il settimanale “Gente” ha riferito che a Genova l’avvocatessa Chiara Romeo ha aperto in una via del centro storico un “negozio giuridico”, dedicato a chi, senza spendere moltissimo, vuole una parola veloce, deve togliersi un dubbio di tipo legale o ha la necessità di avere una consulenza senza prendere appuntamento in uno studio di avvocati.
Non si capisce bene se “negozietto giuridico” sia parola usata per un suo preteso valore ironico per l’ambivalenza di “negozio” con il termine elaborato con tutt’altro significato da fior di giuristi, o sia ritenuta, la meglio adatta in sè nella totale ignoranza (da parte del giornalista) dell’esistenza del concetto trasmessoci dai romani, a rappresentare la grazia del localino genovese.
Si direbbe che questa sia un primo esempio piuttosto fantasioso e sensazionale della “liberalizzazione” alla bersanesca della professione forense.
Dal canto suo sul “Giornale” si legge che al numero 892007 del Codacons i consumatori possono esporre i loro casi e ricevere risposte adeguate alla tariffa di un euro e 50 centesimi al minuto + IVA + 10 centesimi alla risposta.
Pare che sia tale e quale la tariffa dei vari telefoni erotici.
Che la “liberalizzazione Bersani” comporti cadute di stile può darsi.
Che proprio noi si debba aprire un dibattito sugli aspetti di questo nuovo stile forense e di un nuovo “preziario liberalizzato”, manco a pensarlo.
Vale piuttosto la pena di prendere atto che una avvocatura a gettone è perfettamente in linea con una sua giustizia che pretende di risolvere il problema della propria inconcludenza con la ricetta della sommarietà.
Leggete il programma di Mastella (cioè dei magistrati del Ministero di Mastella esposto ai magistrati del C.S.M.) con quel che contiene sui parametri di valutazione del lavoro dei magistrati, pensate a quale avvocatura sarebbe la più adatta per esercitare (si fa per dire) le proprie funzioni di fronte ad una magistratura così strutturata e vi troverete ad ipotizzare avvocati di negozietti e negozioni.
Giuridici finchè sarà possibile e finchè la pratica eliminerà l’aggettivo, per “snellire” anche le denominazioni.

giovedì, gennaio 18, 2007

LA LEGGENDA DEL COLIBRI'.



Molti Colleghi sono scoraggiati e,perciò, qualcuno ci ha chiesto: "Ma chi te lo fa fare! Cosa speri di risolvere!".
La domanda, per la verità, non ci mette in crisi e ci dà il destro di ripetere un'antica leggenda dalla quale abbiamo tratto grande insegnamento: la leggenda del colibrì.
<< Un giorno nella foresta scoppiò un gigantesco incendio: animali ed uccelli fuggirono impauriti.
Mentre tutte le razze raccolte si disperavano e si lamentavano della loro cattiva sorte, il colibrì volò verso il fiume e raccolse una goccia d’acqua.
Tanta quanta ce ne stava nel suo becco.
Ritornando verso l’incendio, gli altri animali lo derisero dicendo: “Ma cosa fai!?”, gli chiesero.
Il piccolo colibrì, paziente, rispose: “FACCIO QUELLO CHE POSSO!”.>>

martedì, gennaio 09, 2007

Il Codice Deontologico dell'Avvocato Alfonso dè Liguori.



L'imminente pubblicazione, da parte del CNF, della nuova versione del Codice Deontologico Forense, ci offre lo spunto per ricordare che, secondo autorevoli autori, il “codice deontologico professionale forense" avrebbe le sue radici storiche proprio nelle antiche dodici regole dettate nel 1700 da un Avvocato napoletano (insigne giurista e moralista) : Alfonso de Liguori.
La diffusione delle seguenti regole - ritrovate in antichi testi, purtroppo non più in commercio - non può che giovare alla memoria degli Avvocati tutti, che si trovano spesso impegnati ad affrontare difficili e complesse vicende processuali.
Perciò è utile riportare questo significativo contributo di "saggezza forense":
1. Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perchè sono perniciose per la coscienza e per il decoro.
2. Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti ed ingiusti.
3. Non si deve aggravare il Cliente di spese indoverose, altrimenti resta all'Avvocato l'obbligo della restituzione.
4. Le Cause dei Clienti si devono trattare con quell'impegno, con cui si trattano le Cause proprie.
5. E’ necessario lo studio dei Processi, per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa.
6. La dilazione e la trascuratezza negli Avvocati spesso dannifica i Clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.
7. L'Avvocato deve implorare da Dio l'aiuto nella difesa, perche' Iddio e' il primo Protettore della Giustizia.
8. Non e' lodevole l’Avvocato, che accetta molte Cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze, ed al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.
9. La Giustizia e l'Onesta' non devono mai separarsi dagli Avvocati, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.
10. L’Avvocato, che perde una Causa per sua negligenza, si carica dell'obbligazione di rifar tutti i danni al Suo Cliente.
11. Per difendere le Cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso, e ragionato.
12. Finalmente, i requisiti dell’Avvocato sono la scienza, la diligenza, la verita', la fedeltà e la giustizia. Qualora sia proprio l'Avvocato vittima di una ingiustizia, da parte di un proprio cliente, non tema! Perchè la Giustizia degli uomini ha un tempo limitato, ma quella di Dio ha secoli a disposizione e con un Giudice severo ed infallibile!

Avv. Alfonso Maria dè Liguori

lunedì, gennaio 08, 2007

RIPRESA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.


TORNATA CONSILIARE DEL GIORNO
16/01/2007 (ore 16)
ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbali precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Iscrizioni e cancellazioni;
4. Pareri;
5. Riapertura termini per iscrizione albo difensori, ex T.u. n. 111/2002;
6. Ammissioni patrocinio a spese dello Stato;
7. Esposto Avv. S. G.;
8. Manifestazione Diritto Fallimentare - Determinazione spesa;
9. Relazione Avv. Majello 26.10.2006;
10. Relazione 18.10.2006 Consigliere Tesoriere;
11. Nomina responsabile sito internet-www.ordavvsa.it;
12. Sussidi e contributi;
13. Varie ed eventuali.

sabato, gennaio 06, 2007

......il "Palazzo" dei veleni!



“..Questo è un Palazzo immenso, un vero labirinto, vengono anche forestieri ad ammirarlo. Attualmente….purtroppo…non ci si sente un gran buon odore: io dico che deve esserci un qualche sorcio morto in qualche angolo.
Il Palazzo è la miniera, è il pozzo, è il nido del malcontento, dei sussurri. Comincia uno a spargere calunnie, l’altro seguita. Il giorno dopo sono dieci, venti e zu zu, e zu zu: è come una cancrena che si allarga”.
Tratto da: Ugo Betti “Corruzione a Palazzo di Giustizia” – Tascabili Newton 1993.

venerdì, gennaio 05, 2007

Arriva la solita "inaugurazione" dell'anno giudiziario.



Il prossimo 26 gennaio si aprirà l’anno giudiziario.
E’ una cerimonia inutile e scontata, che segna anche nel calendario il ritardo della giustizia italiana, cui è necessario un mese intero per accertare la fine dell’anno precedente.
Sarà la solita geremiade, la solita richiesta di più soldi e più personale, la solita litania di numeri che certificano il collasso già avvenuto.
Si ribadirà l’inutilità dell’indulto, il permanere del sovraffollamento carcerario, l’incombere di un arretrato che cresce anche perché i magistrati lavorano poco (ma questo non lo diranno).
Quest’anno, però, ci sarà una significativa novità: chi avrebbe dovuto tenere il discorso non lo terrà, perché non c’è il presidente della Cassazione, avendo il Csm bocciato l’unico candidato, Vincenzo Carbone.
Lo ha bocciato giacché le correnti di sinistra non lo volevano, ma sarebbero finite in minoranza se non le avesse salvate il presidente Napolitano, il quale si è presentato, si è astenuto e così facendo ha ottenuto il pareggio, quindi la sconfitta di Carbone.
Quest’ultimo non si arrende e ricorre al Tar, bloccando la procedura per la scelta del nuovo vertice.
Riassumendo: magistratura politicizzata, divisa in correnti, incapace di autogovernarsi, impegnata a sfidarsi in tribunale.
A fine mese la farsa ermellinesca andrà in scena.
Su tutti noi incombe la Corte di Strasburgo, che continua a condannare l’Italia e chiede di buttarci fuori dal Consiglio d’Europa.
Siamo un Paese con una giustizia incivile e gli unici a non avvedersene sono le comari del cortiletto politico.

Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it
Pubblicato dal quotidiano "Libero"

martedì, gennaio 02, 2007

Per l'avvocato arriva la "formazione permanente".



REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE OBBLIGATORIA
IL CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI XXXXX
considerato
 Che spetta, oltre che al Consiglio Nazionale Forense, anche ai Consigli degli Ordini degli Avvocati il compito di tutelare l’interesse al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;
 Che il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
 Che, inoltre, l’art. 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza;
Che, infine, l’art. 13 del Codice deontologico forense dispone: <>;
 Che è, dunque, dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi individuati dal codice deontologico forense;
 Che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
HA APPROVATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Formazione professionale permanente
Tutti gli avvocati iscritti all’Albo di XXXX hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento.
A tal fine essi hanno il dovere il partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.
Con l’espressione “formazione professionale permanente” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’Albo.
L’anno formativo coincide con quello solare.
Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata annuale.
L’unità di misura della formazione permanente è il “credito”.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire, nell’anno, almeno n. 30 “crediti”, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4.
Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione alle proprie esigenze professionali, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 10 “crediti” devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
Lo “status” di Consigliere dell’Ordine, stante l’attività istituzionale svolta, esonera dal conseguimento dei crediti limitatamente a quelli di cui al precedente comma.
Articolo 3
Eventi formativi
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata (certificati – attestazioni di frequenza o equipollenti) agli eventi di seguito indicati, promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli degli Ordini, dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana, dal Centro di Formazione istituito presso il consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Nazionale di previdenza forense, dal C.S.M. (anche in sedi decentrate):
a) corsi di aggiornamento e master (la cui frequentazione non sia obbligatoria per altre ragioni), anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da altri organismi (nazionali ed internazionali) della categoria professionale;
La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 “crediti” per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 6 “crediti” per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati dall’Avvocatura associativa o da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi “crediti”, ove peraltro gli eventi stessi siano stati preventivamente patrocinati o comunque accreditati dal Consiglio dell’Ordine.
Ove siffatti eventi non fossero stati preventivamente accreditati, il Consiglio dell’Ordine valuterà, caso per caso, se attribuire o meno dei “crediti”, previo esame e valutazione della tipologia dell’evento, gli argomenti trattati e la qualifica dei relatori.
Articolo 4
Attività formative
Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
c) docenze annuali in istituti universitari e/o enti equiparati in materie giuridiche;
d) partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine attribuisce i “crediti” per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell’attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 “crediti” per le attività di cui alla lettera a), di n. 10 “crediti” per le attività di cui alla lettera b), di n. 8 “crediti” per le attività di cui alla lettera c) e di n. 5 “crediti” per le attività di cui alla lettera d).
Articolo 5
Esenzioni
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esentare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di seguito indicati:
- maternità
- grave malattia o infortunio
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale
- altre ipotesi da valutare caso per caso e che, peraltro, presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza.
L’esenzione riguarda solo il periodo in cui l’impedimento si verifica.
All’esenzione consegue la riduzione dei “crediti” da acquisire nel corso dell’anno, proporzionalmente alla durata dell’esenzione.
Articolo 6
Adempimento degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
Ciascun iscritto deve depositare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio dell’Ordine una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte.
Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Articolo 7
Attività del Consiglio dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
In particolare il Consiglio dell’Ordine, all’inizio di ogni anno, predispone al più presto un programma degli eventi formativi che intende organizzare nel corso dell’anno solare.
Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia che attribuiscano almeno n. 10 “crediti”.
Il Consiglio dell’Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’Ordine e favorisce, se ed in quanto possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi.
Articolo 8
Controlli del Consiglio dell’Ordine
Al Consiglio dell’Ordine spetta il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.
In particolare, il Consiglio dell’Ordine valuta la relazione presentata da ciascun iscritto ai sensi del precedente art. 6, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i “crediti” spettanti, secondo i criteri indicati negli artt. 3 e 4.
Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti ed eventuale documentazione integrativa.
Ove i chiarimenti non siano forniti e l’eventuale documentazione integrativa non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce “crediti” per gli eventi e le attività che non ritenga adeguatamente documentate.
Per lo svolgimento dell’attività di controllo, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di apposite commissioni, costituite anche da avvocati esterni al Consiglio, attribuendo ad esse il compito di valutare l’attività formativa degli iscritti.
Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla Commissione può essere disatteso dal Consiglio solo con deliberazione adeguatamente motivata.
Articolo 9
Norme di attuazione
Compete al Consiglio dell’Ordine emanare le norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie al presente Regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1/3/2007.
Il primo periodo di valutazione della formazione permanente deve intendersi, pertanto, riferito all’anno solare 2007.
In sede di prima applicazione, peraltro, i “crediti” da conseguire nell’anno 2007 vengono ridotti a n. 25, di cui n. 8 per eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.