martedì, gennaio 08, 2013

Usucapione di locali di proprietà esclusiva del costruttore (da parte del portiere del condominio).

[Tribunale di Napoli, IV Sez. Civ., Dott. Rosanna De Rosa, sentenza del 21 dicembre 2012]

Il pacifico possesso per oltre 39 anni dei locali, di proprietà del costruttore, da parte del portiere del condominio, fa ritenere “configurabile …, un potere di fatto sugli immobili che si è manifestato inequivocabilmente in attività corrispondente all’esercizio della proprietà, accompagnato dall’animus possidendi, non viziato da violenza o clandestinità, protrattosi con continuità e senza interruzioni a far data dal 1970.”
 “ … ai fini dell’usucapione l’animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri (…) in quanto rileva la volontà di disporre del bene come se fosse proprio”…. …
“trattandosi di azione di accertamento della proprietà proposta da parte di chi sia già nel possesso del bene, è sufficiente la dimostrazione di avere acquistato il bene in base a valido titolo di acquisto, e qualora tale titolo sia costituito dall’usucapione resta superflua l’indagine in ordine alle ragioni portate eventualmente dal convenuto a dimostrazione di un suo diritto di proprietà sul fondo stesso ove basate su titoli di acquisto convenzionali, in ogni caso superati dall’acquisto per usucapione”… .
“In altri termini è il convenuto a dover dimostrare, a fronte della prova della fattispecie acquisitiva nei suoi elementi costitutivi – corpus ed animus - , che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale”.
 fonte: IUSSIT

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