martedì, gennaio 15, 2013

Condominio: contro il decreto ingiuntivo preclusi riferimenti a questioni attinenti alla validita` della delibera.

Con la recente sentenza n. 19605/2012, la Corte di cassazione ha precisato che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima”.
La delibera condominiale, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Ne consegue che, una volta accertata la immediata esecutività della delibera, in base alla quale è stato legittimamente emesso il decreto, non possono essere invocati nel giudizio di opposizione eventuali vizi invalidanti la predetta delibera in quanto gli stessi avrebbero dovuti essere fatti valere nel giudizi di impugnazione.
Infatti, il Giudice dell'opposizione al decreto non può, neppure incidenter tantum, rilevare l'invalidità delle delibere impugnate.

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