giovedì, settembre 10, 2009

Giudicato sentenza di divorzio rende immodificabili disposizioni di natura economica, anche dopo sentenza nullità canonica (Cass. Civ.n.12982/2009).


La recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12982/09 ha confermato e ribadito un principio di diritto già enunciato dalla stessa Corte nel 2001, con la sentenza n. 4202 del 23 marzo: in essa si stabilisce sostanzialmente che se nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
A tale orientamento si è conformata anche la giurisprudenza di merito, e al riguardo si segnala, tra le altre, la decisione resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 11/05/2007, che ribadisce quanto già più volte sancito dalla suprema Corte: in particolare, la Corte d'Appello, nel richiamare l'orientamento della Cassazione, chiarisce che "una volta formatosi il giudicato sulla sentenza del Tribunale civile che attribuisce il diritto all'assegno divorzile, il sopravvenire della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico non può determinare il venir meno del diritto alla percezione dell'assegno di divorzio. Il coniuge che non abbia fatto valere nel corso del giudizio di divorzio il vizio, che affettava il vincolo matrimoniale, non può, dunque, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, far valere la nullità del matrimonio in seguito dichiarata dai Tribunali Ecclesiastici e delibata in Italia, quale causa sopravvenuta di modifica delle statuizioni di carattere patrimoniale della sentenza di divorzio."

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