giovedì, settembre 08, 2011

CNF: Richiesta dati ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati "sub-provinciali", con riferimento all'art. 1- bis del D.L. n. 138/2011.


Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEICONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI:

ACQUI TERME – ALBA – ARIANO IRPINO – AVEZZANO - BARCELLONA POZZO DI GOTTO – BASSANO DELGRAPPA –BUSTO ARSIZIO – CALTAGIRONE - CAMERINO – CASALE MONFERRATO – CASSINO – CASTROVILLARI – CHIAVARI – CIVITAVECCHIA – GELA – IVREA – LAGONEGRO – LANCIANO – LARINO - LOCRI – LUCERA – MARSALA – MELFI – MISTRETTA – MODICA – MONDOVI’ – MONTEPULCIANO – NICOSIA- NOCERA INFERIORE – NOLA – ORVIETO – PALMI – PAOLA – PATTI – PINEROLO – ROSSANO –ROVERETO - SALA CONSILINA – SALUZZO – SANREMO - SANT’ANGELO DEI LOMBARDI –SCIACCA – SPOLETO – SULMONA - TERMINI IMERESE – TIVOLI – TOLMEZZO - TORRE ANNUNZIATA – TORTONA – VALLO DELLA LUCANIA - VASTO – VELLETRI – VIGEVANO - VOGHERA

e, per conoscenza
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



Illustri Presidenti,
con riferimento alla delega al Governo per il riordino territoriale degli Uffici Giudiziari, che sarà contenuta nel D.L. n. 138/2011 oggi all’approvazione del Senato, ed alla decisione di questo Consiglio, assunta nel corso della Seduta Amministrativa straordinaria del 30 agosto ultimo, di istituire una Commissione interna per la raccolta dei dati relativi alle strutture ed all’operatività delle circoscrizioni giudiziarie, è necessario che, alla luce della previsione recata dall’art. 1 bis, comma 1, lett. a) del Decreto e quindi a partire dagli Ordini subprovinciali ai quali la presente è indirizzata, pervengano a questo Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica sottoindicato
eziogermani@consiglionazionaleforense.it
i seguenti dati, che potranno essere forniti dalle Cancellerie competenti:
1. Organico del personale amministrativo del Tribunale e della Procura e relative presenze effettive;
2. Ultimi due rendiconti della Commissione manutenzione, che riportino i costi della struttura giudiziaria (canone, lavori, etc.), dei consumi energetici, delle utenze e di quant’altro sia stato annoverato come “spesa”;
3. Numero delle cause civili pendenti, di quelle sopravvenute e di quelle esaurite (ultimo dato disponibile);
4. Numero dei procedimenti penali avanti GIP, GUP, Giudice monocratico e Collegio (ultimo dato disponibile).
Ci pare giusto ancora rilevare, per inciso, che nell’elenco dei destinatari non compare l’Ordine di Santa Maria Capua Vetere, la competenza della cui circoscrizione si estende anche a Caserta, capoluogo dell’omonima Provincia. Per tale motivo, riteniamo più opportuno, allo stato, ricondurre detta specifica fattispecie alla previsione del succitato art. 1 bis del Decreto.
Considerata l’urgenza della presente richiesta e pur tenendo conto di alcune oggettive difficoltà che si potrebbero incontrare, Vi preghiamo di voler provvedere con ogni possibile urgenza, possibilmente entro i prossimi 15 giorni.
Nel restare a disposizione per ogni occorrenza e ragguaglio, Vi ringrazio per la cortese collaborazione e Vi invio i più cordiali saluti.
Il PRESIDENTE
Prof. Avv. Guido Alpa

martedì, settembre 06, 2011

Geografia giudiziaria, il Cnf istituisce una commissione ad hoc.


Nella seduta amministrativa straordinaria del 30 agosto scorso il CNF ha deliberato di istituire una commissione che si occuperà dell’annunciato intervento governativo sulle circoscrizioni giudiziarie, dopo l’introduzione nel decreto legge n. 138/2011 (manovra bis) di un emendamento contenente una delega.
Coordinatore della commissione è il consigliere Enrico Merli.
Il Cnf ritiene fondamentale che i cittadini possano usufruire di una giustizia di prossimità efficiente e razionale e rileva, perciò, che per affrontare una questione così importante è necessario disporre di tutti i dati e i numeri utili.
La commissione interna, dunque, ha il compito di raccogliere autonomamente i dati e verificare quelli che il Ministero della giustizia metterà a disposizione.

Senza la preventiva mediaconciliazione la domanda è improcedibile.

Se manca il certificato di abitabilità è vendita di "aliud pro alio".


Corte di Cassazione Civile-Sentenza 17707/11 del 29/08/2011
"La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene (Cfr. Cass. n. 2729/2002; n. 1701/2009)".

sabato, settembre 03, 2011

Manovra bis; ecco l'emendamento che potrebbe cambiare la geografia giudiziaria.


SENATO, COMMISSIONE BILANCIO, EMENDAMENTO 1° settembre 2011

A. S. 2887 Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis

(delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza dì dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalia pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o).

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il Ministro
Sen. Nitto Francesco Palma

L'AFORISMA DEL SABATO.


venerdì, settembre 02, 2011

Cassazione Civile: il danno da lite temeraria è "in re ipsa".


Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17485, pres. Petti, rel. D'Amico



Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Sostiene parte ricorrente che il fondamento della fattispecie consiste nell'abuso del diritto o abuso del processo.
E' infatti espressione di un atteggiamento di grave negligenza o malafede nell'esame dei dati processuali richiedere il pagamento di un credito ad un soggetto estraneo e/o comunque pretendere una seconda volta il pagamento di un credito che è già stato quietanzato come da scrittura privata prodotta dalla T. R.
Con il secondo motivo si denuncia "omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Secondo parte ricorrente appare contraddittoria la decisione. della Corte d'appello che, da una parte, accerta, dichiara e riconosce la malafede o quantomeno la colpa grave nella proposizione dell'azione da parte della T.I.F. e dall'altra non ritiene di individuare elementi del danno derivato da un'azione svolta in mala fede e che nel corso del giudizio ha impegnato la difesa della T. R. che a fronte di un credito inesistente si è vista citare in giudizio, pur essendo totalmente estranea al credito azionato.
I motivi, strettamente connessi, devono esser congiuntamente esaminati ed accolti.
All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta infatti l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass., 5 maggio 2003, n.6796).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con condanna della T.I.F. s.r.l. al pagamento di Euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c., per il giudizio di primo grado, oltre interessi dalla data della relativa sentenza. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

giovedì, settembre 01, 2011

Il Governo approva il D. LGS. per la riduzione a 3 dei riti civili.


Consiglio dei Ministri n. 151 del 01/09/2011
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro Altero Matteoli, a norma dell’art. 8 della legge n.400 del 1988. Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Consiglio, appositamente convocato nell’imminente scadenza della delega legislativa conferita al Governo dalla legge n.69 del 2009, ha approvato in via definitiva su proposta del Ministro della giustizia, Nitto Palma, un decreto legislativo che introduce nell’ordinamento disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria, in buona parte regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dallo stesso codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione (introdotto dalla medesima legge n. 69 del 2009) e nel rito ordinario di cognizione.
L’evoluzione normativa degli ultimi decenni si era caratterizzata per la estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta spesso in assenza di un disegno organico ed all’insegna della ricerca di formule procedimentali capaci di assicurare la celerità nella definizione dei giudizi.
Questo fenomeno si è rivelato, nel tempo, fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, unanimemente individuato come una delle cause di disfunzioni dei giudizi civili e di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto.
Nell’esercizio della delega il Governo attua una chiara inversione di tendenza rispetto al passato, razionalizza e semplifica la normativa processuale introdotta dalla legislazione speciale, raccoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del Libro IV.

Il Presidente del CNF Prof. Alpa alla RAI.



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Video Rai.TV - Cominciamo bene 2011 - Iva: una partita difficile - Cominciamo bene

martedì, agosto 30, 2011

Manovra, Consiglio Nazionale Forense incontra il ministro Nitto Palma.


ROMA - Il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa è stato ricevuto ieri dal Ministro della Giustizia Francesco Nitto Palma.
Temi dell'incontro sono stati i diversi aspetti della manovra finanziaria che riguardano le professioni, nonché i progetti di riforma della giustizia,l'iter della riforma della professione forense e le modalità con cui l' avvocatura può cooperare alla soluzione dei problemi più urgenti, al fine di ridurre i costi senza sacrificare la giustizia di prossimità.
"L' avvocatura - ha affermato Alpa- non rivendica posizioni corporative, ma vuol testimoniare il suo fattivo contributo alla soluzione dei problemi del Paese in questa drammatica congiuntura. In questi frangenti si debbono salvaguardare soprattutto i diritti dei deboli e in ogni caso i diritti dei cittadini che si affidano agli avvocati per accedere alla giustizia in ogni suo stato e grado, inclusi i procedimenti di conciliazione".
A questo proposito, ha riferito sempre il Cnf, "il ministro ha manifestato la disponibilità a valutare le proposte del Consiglio in ordine alla riformulazione dei distretti giudiziari e all'accorpamento delle sedi , senza preconcetti né massimalismi, e a conservare comunque le sedi degli Ordini forensi , che potrebbero svolgere ulteriori funzioni a favore dei cittadini nel caso di soppressione di sedi distaccate e di uffici poco produttivi. Ove la Corte costituzionale non abrogasse il testo della conciliazione obbligatoria, il ministro ha manifestato favore alla proposta a suo tempo esaminata in ordine alla necessaria difesa tecnica per far sì che di fronte ad ogni conciliatore le parti possano operare in piena consapevolezza e libertà di azione".

OUA: NELL'ART.3 DELLA MANOVRA ECONOMICA BIS, SI VIOLA LA COSTITUZIONE E LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI.


I Dieci profili d'incostituzionalità individuati dall’Oua

1. La professione forense non rientra nella previsione dell’art. 41 della Costituzione che riguarda le attività economiche. L’attività di avvocato svolge la specifica funzione costituzionale di difendere i cittadini e non può essere in alcun modo assimilata all’attività di impresa che è assoggettata a regole di mercato incompatibili con la indicata prerogativa costituzionale.
2. La funzione di interesse pubblico svolta dagli avvocati è riconosciuta dalla stessa Comunità Europea (in tre documenti: la Risoluzione parlamentare 23 marzo 2006, la Direttiva Zappalà e la Direttiva ex Bolkstein, queste ultime direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano). La normativa comunitaria prevale su quella nazionale (v. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – recepita nel Trattato di Lisbona).
3. La funzione svolta dall’avvocato nel processo è garantita dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e non può essere connotata da esigenze mercantili, rientrando nella sfera dei diritti fondamentali dei cittadini.
4. Anche sotto il profilo del lavoro autonomo non si applica l’art. 41, bensì si applicano gli artt. 1, 4, 33 e 36 della Costituzione.
5. La non assimilazione alla impresa dell’avvocato (e più in generale di ogni professionista) rende incostituzionale e illegittima la previsione dell’art. 3 del d.l. n. 138/2011, che, così come formulato, contrasta con le norme primarie dell’ordinamento giuridico del nostro Paese (Costituzione e Normativa comunitaria).
6. La situazione è tanto più vistosa ed illegittima dopo la lettura della rubrica dell’art. 3 “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni ...”. Le parole “indebite restrizioni” rovesciano la realtà giuridica. Quando mai sono “indebite” le restrizioni in linea con la Costituzione? E poi per gli avvocati (che sono 230 mila) con quale fondamento si può parlare di “restrizioni” da abrogare?
7. Uno Stato di diritto deve pretendere che gli avvocati, i quali hanno il compito di difendere i cittadini (nel cui ambito rientra il dovere di difendere i meno abbienti e svolgere le difese di ufficio), siano sufficientemente preparati dotando il loro ministero di professionalità e competenza specializzata.
Come può conciliarsi con ciò la possibilità di stipulare con il cliente un accordo che sia in deroga (e al ribasso) dei minimi di tariffa?
Non è forse questo un cedimento ai poteri forti ed ai gruppi economici che dominano Politica e Parlamento?
Non è forse oggi diventato l’Antitrust (Autorità di Garanzia della concorrenza) un rappresentante istituzionale dei gruppi industriali?
8. L’art. 3 del d.l. 138/2011 contribuirà non poco al degrado delle attività professionali e, segnatamente, della professione di avvocato. Se rimarrà in piedi, rischierà di distruggere l’indipendenza e la dignità della professione forense: oggi, con l’accesso facile e la introduzione della pubblicità dei compensi con deroga al ribasso senza limiti; domani, con l’introduzione dei soci di capitale e l’eliminazione delle incompatibilità tra professione e commercio.
9. Le professioni non hanno a che vedere alcunché con il deficit e il debito dello Stato. L’intervento “barbaro” del decreto legge n. 138/2011 non ha alcuna seria giustificazione.
I professionisti contribuiscono al PIL nazionale con il 12 per cento dell’imponibile fiscale. Con la manovra economica verseranno più tasse (nel numero di professionisti non inferiore a 150.000 di cui il cinquanta per cento sono avvocati).
10. Ove fosse confermata la formulazione attuale dell’art. 3 d.l. 138/2011, l’OUA promuoverà iniziative giudiziarie davanti ai giudici proponendo la rimessione della legge alla Corte Costituzionale, nonché innanzi alla Corte Europea di Giustizia per farne dichiarare la illegittimità, il tutto per il contrasto evidente con la Costituzione e la Carta europea dei diritti fondamentali.

domenica, agosto 28, 2011

Manovra: Il Presidente del Cnf replica alle osservazioni dell’Autorità Garante della concorrenza.


Roma, 27/8/2011.


a
S.E. il Presidente del Senato
S.E. il Presidente della Camera
S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri


Eccellenze,
nell'esercizio dei poteri assegnati al Consiglio nazionale forense dalla legge professionale forense mi permetto di sottoporre alla Loro attenzione alcune considerazioni sollecitate dalla lettera a Loro inviata ieri dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ciò al fine di precisare alcune osservazioni contenute nella lettera, che meritano di essere lette nella prospettiva, più ampia, onnicomprensiva, e quindi più corretta, della disciplina delle professioni intellettuali, e in particolare della professione forense.
La lettera incentra le sue osservazioni sulla opportunità della scelta legislativa di inserire nel provvedimento sulla manovra regole dirette a migliorare la libertà di impresa e di iniziativa economica , con particolare riguardo ai servizi privati e pubblici.
Quanto ai servizi privati, l'Autorità include tra essi le attività professionali, e lamenta l'esistenza di "ingiustificate protezioni corporative" che si tradurrebbero in limiti alla concorrenza , alla crescita e allo sviluppo. Giustifica in questo modo il suo intervento, ricorrendo ad alcune semplificazioni che è d'uopo mettere in evidenza.
Occorre perciò richiamare la Loro attenzione su alcuni aspetti che la lettera volutamente ignora forse per rendere più persuasive le sue sollecitazioni.
Le professioni intellettuali sono bensì considerate servizi privati dalle direttive comunitarie, ma ciò non significa che esse siano equiparabili all'attività d'impresa, né che, trattandosi di attività di lavoro indipendente, esse siano ascrivibili all'area di applicazione dell'art. 41 Cost., dovendosi invece esse ascritte all'ambito di operatività delle regole costituzionali sul lavoro (art.1,4,36 ss. Cost.).
La lettera dimentica di sottolineare che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea distingue tra attività di lavoro e attività d'impresa, e che quindi le direttive comunitarie debbono essere lette alla luce della superiore normativa di livello costituzionale, tenendo conto di questo criterio interpretativo che impedisce l'estensione tout court di tutte le regole riguardanti i servizi anche alle attività professionali, o,se del caso, adattandole alla particolare natura che queste attività rivestono, essendo richiesta per esse una particolare competenza, a fine di tutela degli interessi pubblici e dei singoli cittadini, come è evidente per lo svolgimento delle attività dirette a tutelare gli interessi costituzionalmente garantiti, come il diritto di difesa e i diritti in generale per l'attività forense o la salute come per le attività sanitarie.
La lettera dimentica che tra le direttive che riguardano le professioni vi sono quelle inerenti la libertà di stabilimento, l'attività di esercizio, le qualifiche professionali: tutte direttive che non "liberalizzano" le professioni e la professione forense in particolare, ma introducono alcuni principi comuni conservando tuttavia l'impianto, la disciplina e i valori che sono previsti dagli ordinamenti di ciascuno Stato Membro in questa materia.
Tali direttive cercano di bilanciare le esigenze del mercato con le esigenze dei diritti dei cittadini, nella consapevolezza che non ogni limite deve considerarsi un ostacolo al mercato ma che al mercato si possono imporre regole che consentono di richiedere requisiti e controlli a chi esercita determinate attività producendole con l'intelletto e non con con apparati industriali, sempre al fine di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini diversi da quelli squisitamente economici.
La lettera dimentica ancora che la categoria dei servizi non è monolitica: in particolare lo ricorda la Raccomandazione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006, ove si precisa che la disciplina del libero mercato non può incidere sui valori essenziali della professione forense, a cui si riconosce il ruolo fondamentale di assicurare la difesa dei diritti e quindi di essere costitutiva dello Stato di diritto.
In tal modo si riconosce la possibilità, in ragione dell'interesse pubblico, di assegnare alle professioni e in particolare alla professione forense una disciplina appropriata e non confondibile con quella dei servizi in generale.
Sorvolando quindi su queste distinzioni, e non tenendo conto neppure della giurisprudenza comunitaria che ha legittimato con tante decisioni le regole dell'ordinamento italiano in tema di tariffe professionali, la lettera dedica molto spazio delle sue osservazioni alla storia recente, al decreto legge del 4 luglio 2006,n. 223 (salutato a suo tempo con grande plauso da parte della stessa Autorità) e alle ragioni che avevano suggerito al legislatore dell'epoca di sopprimere le regole sulla vincolatività delle tariffe.
Non si debbono seguire le eccessive semplificazioni che la lettera successivamente introduce nelle sue argomentazioni, peraltro così spontaneamente offerte alle Loro Eccellenze: la soppressione della vincolatività si è risolta nel peggioramento della situazione che si voleva invece migliorare, cioè la situazione dei consumatori (che peraltro l'Autorità dovrebbe istituzionalmente tutelare) e nell'agevolazione di quanti invece hanno saputo abusare del loro potere contrattuale per imporre compensi irrisori, deprimenti della qualità dell'attività svolta dai professionisti. Si aggiunga che il testo del decreto oggi alla attenzione del Parlamento non ripara affatto i mali del decreto del 2006 , perché non ripristina la vincolatività delle tariffe, non ripristina il divieto del patto di quota lite , ma si limita a conservarle soltanto come indice di riferimento. Le parti ben possono derogarvi, come aveva già previsto il decreto del 2006 e come ribadisce il decreto attuale.
Non si dovrebbe ignorare - né sottacere - che le tariffe di riferimento costituiscono una garanzia per i clienti e un indice di valutazione che il giudice ha a disposizione nel momento in cui è chiamato a liquidare il compenso del professionista.
Esse innanzitutto operano in modo egalitario, poi escludono la discrezionalità eccessiva, e in ogni caso implicano una valutazione del pubblico interesse - proprio quell'interesse di cui si fa scudo l'Autorità per argomentare in senso contrario - valutazione che è riservata non all'Autorità di Garanzia della Concorrenza , bensì al Ministro della Giustizia.
L'Autorità , indipendente politicamente e tecnicamente, si è voluta occupare di materie che sono di competenza del Ministro della Giustizia, al quale la legge riserva ogni decisione in materia di professioni civili e di tariffe professionali.
L'Autorità si è voluta occupare anche di materie di competenza del Ministro della Istruzione e dell' Università, prodigando suggerimenti sul tirocinio anticipato.
E neppure si è fatta scrupolo di dare direttive sulla disciplina degli Ordini, dei percorsi formativi e persino dei procedimenti disciplinari, ignorando ancora una volta che la materia è oggetto - in linea generale - del provvedimento in discussione alla Camera sulla disciplina delle professioni e del provvedimento approvato dal Senato ed ora alla Camera sul riordino della professione forense.
La lettera imputa poi agli Ordini di riservare a sé i corsi di formazione professionale a cui riconosce i crediti, quasi che gli Ordini volessero monopolizzare il mercato, ma la realtà è tutt'altra: al contrario di quanto loro imputato, gli Ordini consentono che i corsi di formazione siano svolti da qualsiasi soggetto che offra affidamento di qualità del servizio, da associazioni professionali e da singoli privati; gli Ordini offrono corsi a titolo gratuito o chiedendo solo il rimborso spese, per agevolare gli iscritti e consentire loro di mantenersi in costante aggiornamento, come è richiesto dalla diligenza professionale e dal codice di deontologia professionale.
La lettera ignora - volutamente - che in ogni Paese la professione forense ha le sue proprie regole; che l'incisione di membri esterni nei consigli di disciplina, introdotta dalla riforma inglese, ha dato esiti negativi, essendo solo una scelta di facciata ma non incidendo affatto - per carenza di competenze degli esterni - sulle decisioni disciplinari.
Corre l'obbligo di segnalare anche che non tutte le professioni nel nostro ordinamento hanno le medesime regole in materia e che il Consiglio nazionale forense è organo di giurisdizione speciale, costituzionalmente tutelato, riconosciuto come tale da una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Suprema di Cassazione, e come tale non può essere modificato nella sua composizione e nelle sue funzioni con provvedimenti contenuti nella manovra finanziaria.

La sollecitudine con cui l' Autorità ha voluto interferire nell'attività parlamentare, senza esserne richiesta esplicitamente, esorbitando dalle competenze proprie per assumere posizioni in materia di disciplina delle professioni, dell'Università, dei procedimento disciplinari non deve quindi fuorviare le Loro Eccellenze da una valutazione serena, bilanciata, obiettiva della situazione e sopratutto dall'assumere iniziative che siano conformi con la disciplina comunitaria interpretata correttamente. Altrimenti si tratterebbe di assumere provvedimenti punitivi, dannosi non soltanto politicamente, ma economicamente e socialmente: e sopratutto distonici rispetto al diritto costituzionale, al diritto comunitario e ai modelli degli altri Paesi dell' Unione europea.

Il Consiglio Nazionale Forense nutre fiducia nelle Loro Eccellenze ed è a disposizione per illustrare in modo approfondito tutte le questioni sopra accennate con i necessari riferimenti normativi e giurisprudenziali che in queste brevi note sarebbero stati superflui.

Con osservanza
Il Presidente
Guido Alpa



venerdì, agosto 26, 2011

Mediaconciliazione: il GDP di Parma rinvia gli atti alla Consulta.


Arriva dal giudice di pace di Parma il nuovo invio di atti alla Consulta per dubbi di costituzionalità sulla legge che ha introdotto la mediaconciliazione obbligatoria in alcune cause civili.
Lo rende noto l'Organismo Unitario dell'Avvocatura.
Infatti per il giudice di Pace di Parma, ordinanza 1° agosto 2011, è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 24 e 77 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli articoli 5 e 16 del Dlgs 28/2010.
Il primo perché introduce l’obbligo del previo esperimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il secondo laddove dispone che abilitati a costituire organismi di mediazione sono enti pubblici e privati.
"Il giudice di pace, a Parma, in una causa civile di rito ordinario - spiega Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua - ha rimesso alla Corte Costituzionale la mediaconciliazione per eccesso di delega, per gli elevati costi a carico del cittadino, per la qualità del mediatore e degli enti di mediazione, facendo riferimento agli articoli 24 e 77 della Costituzione nonché alle direttive europee in materia. Quanto, appunto, sostenuto dall'Oua in questi mesi".
"Il decreto legislativo è già all'esame della Corte Costituzionale dopo un ricorso presentato dall'avvocatura: questo - conclude de Tilla - è l'ennesimo stop a un sistema sbagliato e fallimentare. Ci auguriamo che il nuovo ministro, Nitto Palma, ascolti le ragioni dei cittadini, degli avvocati, nonché della stessa magistratura e intervenga per eliminare questa stortura che danneggia il sistema giudiziario italiano".

Oua: meglio tagliare le sezioni distaccate che i "tribunalini".


L’Organismo unitario dell’avvocatura prende posizione circa l’ipotesi chiusura dei tribunali con meno di 15 magistrati.
In una lettera al Guardasigilli Francesco Nitto Palma, il presidente dell’Oua Maurizio de Tilla, avanza una proposta alternativa che definisce di “revisione della geografia giudiziaria”, a partire dalla soppressione delle sedi distaccate con alcune eccezioni, per rendere “più efficiente il sistema giudiziario senza colpire i diritti dei cittadini”.
“È sbagliato – attacca De Tilla – tagliare i tribunali minori secondo logiche ragionieristiche, pressati dalla grave situazione economica: queste realtà sono innanzitutto presidio di legalità soprattutto in zone con gravi problemi di criminalità organizzata”, aggiungendo che “è però necessario rivedere complessivamente la geografia giudiziaria a partire da una revisione delle sezioni distaccate: ce ne sono più di 200 e alcune sono del tutto improduttive, altre non servono a niente visto che sono a ridosso dei tribunali”.
Secondo de Tilla, servono soluzioni “che mantengano il più possibile inalterata l’attuale dislocazione degli Uffici di primo grado. Ogni indagine sul punto deve avvenire con la collaborazione dell’avvocatura territoriale, unica in grado di fornire indicazioni certe sulle realtà locali”.
“Quelli che attualmente sono impropriamente definiti piccoli tribunali, sono quelli nei quali il cittadino trova attenzione ai suoi problemi e una discreta celerità nella loro soluzione. Una nuova geografia giudiziaria può trovare attuazione, non tanto con la generalizzata soppressione di tribunali non capoluogo di provincia o che non rispettano un numero minimo di magistrati, ma piuttosto con una equa ridistribuzione del territorio tra gli esistenti Uffici di Primo Grado, anche nello spirito della legge istitutiva dei Tribunali Metropolitani. Ciò consentirebbe anche di mantenere quel presidio di legalità che costituisce un patrimonio non disperdibile”.

La mediaconciliazione in contumacia costerà 40 euro.


Il provvedimento ministeriale, datato 6 luglio 2011 n. 145 e pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 197, anzitutto modifica il precedente DM della Giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, «sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi».
Nel dettaglio, e sempre in attesa della decisione della Corte costituzionale che dovrà pronunciarsi nei prossimi mesi sulla legittimità della conciliazione come causa d'improcedibilità, Via Arenula prova a introdurre misure più chiare e severe, soprattutto, in materia di professionalità di mediatori e formatori.
Per assicurarne la serietà e l'affidabilità potrà essere affidato all'Ispettorato generale del ministero della Giustizia il compito di vigilare sugli organismi iscritti nei registri dei conciliatori e degli enti formatori.
Ai mediatori sarà richiesto non solo il possesso di una specifica formazione e di un aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, ma anche la partecipazione, «nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito», ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
Inoltre, nei casi in cui una delle parti non si presenti, il decreto prevede ora che «il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo».
Viene quindi sancito il dovere del conciliatore di arrivare comunque al verbale di conciliazione.
Il decreto rafforza poi la necessità che siano fissati «criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta».
L'articolo 5 del provvedimento, operativo da oggi, ritocca la quantificazione delle indennità.
Tra le altre rettifiche viene chiarito che nei procedimenti contumaciali, quando cioè nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, vi prende parte, l'importo massimo «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni».

Nella precedente formulazione la riduzione dell'importo era pari a un terzo, ma questo aveva determinato situazioni inaccettabili, secondo il ministero, con spese troppo elevate per i cittadini.

giovedì, agosto 25, 2011

I PENALISTI INCONTRANO NITTO PALMA.



Riforma costituzionale della giustizia, riforma forense, velocizzazione dei processi.
E' quanto Valerio Spigarelli, presidente dell' Unione delle Camere Penali, ha segnalato al guardasigilli Nitto Francesco Palma nel corso di un incontro che si è svolto ieri al ministero della Giustizia.
"Abbiamo chiesto al nuovo ministro – ha detto Spigarelli in una nota diffusa poco dopo - un segnale forte per la ripresa dei lavori parlamentari sulla riforma costituzionale, assolutamente necessaria ma a rischio insabbiamento. Inoltre va portata a compimento la riforma dell'ordinamento forense: la manovra non deve essere di ostacolo ma deve piuttosto accelerare i tempi di approvazione della riforma che è all'esame della commissione giustizia della Camera dopo essere già stata approvata al Senato. Punto centrale di ogni intervento, la tutela della specificità della funzione dell'avvocato e la sua specializzazione".
Ai penalisti, il ministro Palma ha sottolineato l'urgenza di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie: "Gli abbiamo confermato che non siamo contrari - riferisce Spigarelli annunciando che l'Ucpi costituirà al riguardo una sua commissione - ma che una revisione non può seguire esclusivamente criteri economicistici e di risparmio dovendo invece tener conto anche di parametri (produttività, presenza, incidenza) legati alla specificità del territorio e delle singole sedi giudiziarie".

Io Avvocato e la manovra che scontenta tutti.


Ho letto con attenzione l’articolo relativo alla cd. “liberalizzazione” delle professioni e mi sono sopravvenute alcune considerazioni.
Chi sono? Sono l’avvocato medio, quello di frontiera (o di trincea, se preferisce), quello che non sa se l’anno prossimo ci sarà ancora, quello che per andare in vacanza chiede il permesso al suo commercialista, quello che pur essendo anche un datore di lavoro (personale di segreteria…) non è mai stato aiutato né dalla fiscalità (sono una vacca da mungere, e notoriamente un evasore).
Nè dal sistema bancario (se ho bisogno di prestiti le mie competenze non servono alle banche per concedermi nulla, e il mio studio è in affitto), quello non tutelato dai sindacati, dalle associazioni di categoria e molto spesso nemmeno dai miei rappresentanti (CNF, OUA), ancorati a una visione del mondo ottocentesca e semmai interessati a tutelare studi di grandi dimensioni.
Mi pongo un problema, soprattutto di metodo: per quale ragione, in una manovra-bis di un torrido agosto, manovra volta, come noto, a reperire risorse a stretto giro, si interviene sulle professioni?
Ha senso legiferare in fretta e furia su settori regolamentati da normative magari ancora risalenti all’epoca fascista (la legge professionale per quel che riguarda gli avvocati è del 1933) e che certamente necessitano di una revisione anche profonda, su cui peraltro da tempo si discute, in una manovra e soprattutto in questa manovra?
Sinceramente, c’è davvero qualcuno che pensa che tali modifiche (su molte delle quali, premetto sin d’ora di essere peraltro d’accordo, a conferma che il problema è soprattutto il metodo) possano servire a un incremento delle entrate, per essere chiari, o comunque avere un qualche impatto diretto?
Ecco, io credo che nessuno possa affermarlo.
E allora intervenire così, a spizzichi e bocconi, rischia solo di scontentare tutti, dai professionisti ai clienti.
Certo, sono consapevole che “il legislatore, signori, non è un anziano saggio che nel chiuso della biblioteca e sfogliando poderosi volumi impolverati verga sulla pergamena le migliori leggi per il Paese, ma è quella masnada di parlamentari urlanti che vedete in televisione” (come diceva un professore nei miei anni di Università).
Ma da qui, a infilare di sbieco qualche norma pensata male e scritta peggio (al di là delle intenzioni) in una manovra-bis, credo che ce ne corra e che i professionisti di questo Paese, già troppo bistrattati tra un sistema fiscale che li vede come pecore da tosare, una burocrazia sempre più invadente, un sistema bancario che non è mai stato disposto al minimo aiuto, non se lo meritino.
Sia chiaro che non mi arrogo alcuna pretesa di parlare a nome della categoria ma parlo per me, “giovane” avvocato trentaseienne, da dodici libero professionista.
Sarebbe troppo aspettarsi una qualche misura a favore dei professionisti: non ci sono state in tempi di vacche grasse, figuriamoci ora.
Ricordarsi invece che, accanto alle piccole e medie aziende e ai commercianti, esistiamo anche noi che nel nostro piccolo siamo anche datori di lavoro (se dovessi licenziare la mia segretaria chi l’assume, la pubblica amministrazione? La Fiat? L’Alitalia? Moltiplichi ora uno per qualche centinaia di migliaia, il problema a quel punto non sarà più la mia segretaria, sarà un aumento della disoccupazione…).
Molti di noi sono i primi a volere una legge di riforma, moderna, competitiva.
E magari anche un qualche segno di riconoscimento, a noi che non scioperiamo mai, non scendiamo in piazza, non urliamo, se non al telefono con qualche cliente un po’ duro d’orecchi.

di Renato Savoia
Avvocato nel foro veronese

tratto dal blog: http://generazionepropro.corriere.it

mercoledì, agosto 24, 2011

La moschea non paga l`Ici (a prescindere dalla classificazione catastale).


Un immobile adibito a moschea anche se posseduto da un`associazione e non classificato nella categoria E e` esente dall`Ici, perche` e` un diritto costituzionalmente garantito esercitare in privato l`attivita` di culto.
Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di Lecco, prima sezione, con la sentenza 166/2011.
Il Comune aveva negato l`agevolazione perche` l`immobile risultava classificato in Catasto come D/1 (opifici) anziche` nella categoria E/7, come fabbricato per l`esercizio del culto.

Fonte:
Il Sole 24Ore del 23 agosto 2011

TUTTI CONTRO L'AVVOCATURA! CI SFUGGE QUALCOSA?


In questo agosto "caldo" in cui i partiti politici si contrastano circa i provvedimenti da adottare per far raggiungere all'economia italiana il famigerato "pareggio di bilancio", tutti - da destra a sinistra - sono d'accordo nell'individuare nelle libere professioni, in particolare nell'Avvocatura, un nemico da combattere.
Oltre l'evidente strumentalità dei provvedimenti adottati contro l'Avvocatura nel Decreto ferragostano, è di palmare evidenza la loro inutilità ai fini del risanamento.
A Ferragosto abbiamo rischiato addirittura l'abolizione degli Ordini, provvedimento scongiurato grazie all'intervento del CNF sollecitato da Antonio Conte, Presidente dell'Ordine di Roma.
Occorre che i nostri Organi di rappresentanza CNF e OUA conducano una battaglia UNICA per riqualificare il ruolo sociale dell'Avvocato, cessino di preoccuparsi di chi appare di più e di chi rilasci prima il comunicato e spieghino - per primi ai non addetti ai lavori - che colpire gli avvocati è colpire direttamente i cittadini.
Queste riforme contro gli avvocati sono volute soprattutto dai "poteri forti" che liberalizzando la professione, alimentando la concorrenza sfrenata ed eliminando i controlli, permettono a banche, assicurazioni e grandi gruppi di avvalersi di professionisti a costi "da capolarato".
Pur riconoscendo il ruolo del CNF e dell'OUA - quest'ultimo l'Organo di rappresentanza politica degli avvocati - viene da chiederci: com'è possibile che, nonostante ci siano ben due Organi rappresentativi dell'Avvocatura, "passino" provvedimenti quali le liberalizzazioni, prima ancora la Legge Bersani ovvero istituti come la Mediazione?
Ed ancora: fermo restando che i Parlamentari sono costituiti almeno per il 10% da Onorevoli Colleghi, com'è possibile che la legge professionale sia ferma da 78 anni?
Delle due l'una: o l'Avvocatura è stata sempre partecipe ai tavoli di concertazione (con questi risultati) ovvero non è stata consultata.
In entrambi i casi l'Avvocatura ha un problema di rappresentanza e di rappresentatività.
Ad oggi, siamo considerati un problema per lo stato italiano, siamo giudicati una Casta, una lobby (Facci su "Libero" e Feltri su "Panorama") ovvero alla stregua dei NO-TAV (Vespa su "Panorama").
Chi ci rappresenta DEVE comprendere che il momento è grave, subiamo quotidianamente delle umiliazioni e degli attacchi: dalla fila alle iscrizioni a ruolo, agli aumenti, alle disfunzioni delle cancellerie, al caos in udienza, agli assistiti che mercanteggiano i nostri onorari per finire ai succitati articoli dei giornali, tutto ciò nel corso di una crisi economica senza precedenti.
Ebbene, non rassegniamoci!
Reagiamo in ogni occasione, parliamo con i cittadini, non accettiamo umiliazioni da chi percepisce lo stipendio anche grazie alle tasse che paghiamo, scriviamo la nostra indignazione a chi ci scredita e cerca di convincere i cittadini che siamo una casta oppure - peggio - degli egoisti insensibili alla sorte della Nazione.
Spira un fastidioso vento ANTIAVVOCATURA, quindi, è giunto il tempo dell'azione!
C'è bisogno di uomini volenterosi.
Abbandoniamo i personalismi, facciamo pesare in ogni sede la qualità ed il numero dell'Avvocatura unita.

Un saluto.
Massimiliano Cesali.


www.movimentoforense.it

sabato, agosto 20, 2011

Nitto Palma: «Pronti a semplificare i processi civili».


Il Guardasigilli Nitto Francesco Palma ha annunciato ieri mattina, con una nota del ministero di Via Arenula, che «è prossima l' approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, nella consapevolezza che la giustizia civile è una leva importante dello sviluppo economico, soprattutto in un momento di sofferenza finanziaria che coinvolge tutte le democrazie occidentali».
Ancora più importante è che gli uffici del ministero stanno studiando l' inserimento nel decreto-legge della nuova manovra l' accorpamento e la revisione dei tribunali, tagliando quelli troppo piccoli (sotto i venti magistrati) in modo da aumentare l' efficienza del sistema, e recuperando letteralmente - dice Palma - «una montagna di soldi».
Il ministro Palma lancia un appello a tutte le «parti interessate»: Anm, avvocatura, sindacati e comunità locali «diano prova della loro alta sensibilità istituzionale», abbandonando «logiche localistiche non più sostenibili e collaborando fattivamente al progetto di revisione delle circoscrizioni giudiziarie al quale stiamo lavorando».
La riforma permetterà anche una «maggiore specializzazione» dei giudici che è «realizzabile solo in uffici di medie dimensioni». Come rispondono gli operatori del settore?
Il presidente dell' Anm, Luca Palamara, conferma l' appoggio della magistratura «a tutte le iniziative che ridanno efficienza alla giustizia, e siamo anche d' accordo, vista la situazione, che vengano prese con provvedimenti urgenti. Sono queste le riforme che vogliamo e non quelle, come il processo lungo, che affossano il processo penale senza contribuire in alcun modo al miglioramento del servizio giustizia».
Una voce contraria viene invece dal presidente dell' organismo unitario dell' avvocatura Maurizio De Tilla, che mette in guardia da «misure alla carlona».

L'AFORISMA DEL SABATO.


venerdì, agosto 19, 2011

De Tilla: «distinguere le professioni dall'attività d'impresa».


L'Oua – l'Organismo unitario dell'avvocatura – chiede la modifica dell'articolo 3 della manovra ferragostana.
Per Maurizio de Tilla «il decreto legge 138/2011, all'articolo 3 fa un grave errore: include la riforma delle libere professioni nella manovra economica bis e la inserisce nel capitolo relativo alle imprese, senza alcun distinguo, oltretutto, per il ruolo di rilevanza costituzionale dell'avvocatura, già sancito dagli articoli 24 e 111 della nostra Carta».
«Le professioni – ha proseguito de Tilla – non hanno nulla a che vedere con la libertà di impresa ed è quindi inaccettabile che il legislatore faccia confusione tra attività intellettuale e attività economiche, mettendo, quindi, in relazione le professioni con le imprese e le regole della concorrenza».
Per De Tilla, è evidente che l'operazione sottintende una liberalizzazione selvaggia.
Quindi chiede che, in fase di conversione, si intervenga subito sulla parte della manovra di agosto che riguarda le professioni: «Serve innanzitutto – ha concluso – la modifica della rubrica dell'articolo 3 del decreto legge e che venga espunta la parte riguardante la riforma delle professioni con una norma autonoma (articolo 3 bis) che definisca in un quadro chiaro la totale separazione tra impresa e libere professioni intellettuali. Nonché l'eliminazione di ogni riferimento all'articolo 41 della Costituzione».

mercoledì, agosto 17, 2011

Responsabilità del sanitario e situazione patologica pregressa.


La Cassazione, Sez. III Civ., con la sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011, ha pronunciato il seguente principio di diritto:
“Qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno, giusta disposto dell’art. 1227 comma 1 c.c.), l’efficienza etiologica della condotta rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 c.p.), ( a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così ascrivendo l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa, come relazione tra l’evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all’esito prodottesi) onde ascrivere all’autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all’evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.”

Guido Alpa, lettera agli Avvocati italiani.


Il Presidente del CNF Alpa, con una lettera all'Avvocatura commenta la manovra introdotta con il d.p.r. 6 luglio 2011,n. 98 (convertita in legge il 15 luglio 2011,n. 111), la quale procedendo alla modifica della disciplina dell'attività legale professionale in modo non risponde alle aspettative maturate sia con riguardo all' iter, ancora in corso, della riforma della disciplina della professione forense, sia con riguardo all'iter, ancora in corso, di riforma generale delle professioni

Cari Colleghi,
il complesso iter che ha portato alla redazione e poi alla approvazione del d.p.r. 13 agosto 2011,n. 138 aveva suggerito al Consiglio di attendere la pubblicazione della versione definitiva del provvedimento prima di assumere ogni determinazione al riguardo. L'iter non è completato, dal momento che, a quanto risulta dalle notizie pubblicate anche dalla stampa, il testo dovrebbe essere modificato dalle Camere; è stato già previsto il termine per la presentazione di emendamenti. Prescindendo da valutazioni di carattere politico e da valutazioni di ordine generale sulla manovra introdotta con il d.p.r. 6 luglio 2011,n. 98 (conv. in l. 15 luglio 2011,n. 111) e dal decreto correttivo, appare evidente che le modalità con cui Governo e Parlamento hanno proceduto a modificare la disciplina dell' attività professionale non sono rispondenti alle aspettative che erano maturate sia con riguardo all' iter, ancora in corso, della riforma della disciplina della professione forense, sia con riguardo all'iter, ancora in corso, di riforma generale delle professioni, e si è consolidata la continuità di azione rispetto al decreto del 4 luglio 2006,n. 223 (con. in l. 4 agosto 2011,n. 248).

1. Da un lato, si è ritenuto di procedere alla riforma di un comparto rilevante dell'intero sistema economico - come è noto, l'attività di lavoro intellettuale indipendente esprime l' 11% del PIL - senza consultare le "parti sociali" e al di fuori di un disegno sistematico, in qualche modo realizzato dai due provvedimenti legislativi in corso di discussione in Parlamento. Dall'altro lato, per quanto ci riguarda più strettamente, si è proceduto a modificare le regole della amministrazione della giustizia e le regole della professione forense nell'ambito di provvedimenti destinati a promuovere lo sviluppo economico e a risanare la crisi dei mercati, senza connessione alcuna tra il risanamento economico e i settori di nostra competenza.
Questo modo di procedere, immettendo nel' ordinamento norme erratiche che prescindono da una coerente regolamentazione di materie così rilevanti e tecnicamente complesse , è stato più volte segnalato e criticato dal Consiglio Nazionale Forense, sia con le proprie deliberazioni, sia con i comunicati stampa e con le audizioni effettuate in Parlamento, sia nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Nel merito, appare incomprensibile l'accanimento manifestato nei confronti delle professioni liberali e della professione forense in particolare sia da alcune parti politiche (o da frazioni di parti politiche) sia dai centri economici , sia da parte dei mass media. Al contrario, la disinformazione, collegata anche ad antichi pregiudizi, e l'indifferenza rispetto alla reale situazione sociale in cui versano i liberi professionisti , ai quali non si è riservato alcun sostengo, aiuto, incentivo, agevolazione, nonostante i gravissimi danni subiti per effetto della crisi, avrebbero dovuto suggerire l'immediata, tempestiva, consultazione di tutte le categorie investite dai due decreti di stabilizzazione, anche al fine di avviare una permanente cooperazione con i poteri pubblici tale da consentire la praticabilità delle misure escogitate e la loro sopportabilità da parte dei loro destinatari.

2. Rispetto alle versioni dei due decreti citati, succedutesi in modo convulso negli ultimi due mesi, l'attuale disciplina appare meno allarmante di quanto si potesse prevedere, e può essere migliorata : il Consiglio si adopererà perché il conseguimento degli obiettivi economici rivolti alla stabilità del mercato e alla ripresa del' economia avvenga senza lo stravolgimento dei principi (costituzionali) sui quali si fonda la nostra professionale e la nostra millenaria tradizione giuridica.
Preliminarmente occorre sollevare il dubbio che, atteso l'interesse pubblico che riveste la professione forense, i decreti attuativi si applichino tout court anche ad essa, o consentano invece l'introduzione di deroghe per l'appunto dettate dal tipo di attività svolta dagli avvocati, inerente alla difesa dei diritti fondamentali e come tale, parte essenziale dello Stato di diritto. Si tratta di un principio , e di una prospettiva complessiva, universalmente riconosciuti, non solo in sede europea (memore la Risoluzione del Parlamento europeo del 2006) , ma anche in ambito internazionale. Proprio in occasione del congresso annuale degli avvocati americani (4-8 agosto 2011) si è ribadito dall'assemblea il principio secondo il quale la professione forense deve conservare la sua indipendenza e la sua autonomia per garantire la difesa dei diritti di ogni persona, in qualsiasi contesto politico e in qualsiasi vicenda in cui tali diritti siano lesi, conculcati, calpestati.

3. Per coerenza normativa , occorre anche verificare in qual modo i due decreti siano tra loro coordinati - visto che nei testi non appaiono riferimenti di collegamento , le rispettive relazioni sono del tutto laconiche, per non dire sommarie - e siano coordinabili con i provvedimenti di riforma in itinere: se ne farà cenno tra breve, in relazione ai singoli punti che val la pena di mettere in evidenza, e fatta salva la pubblicazione di un documento più elaborato che è in corso di predisposizione da parte del' Ufficio Studi del Consiglio. Sembra che i principi in base ai quali dovrebbero essere regolati gli "ordinamenti professionali" costituiscano una sorta di guida per il futuro, che dovrebbe orientare l' Alta Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia (ex art. 29 c.5 del d.p.r. 6 luglio 2011,n. 98) avente il compito di formulare proposte in tema di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. E sempre che questi principi siano applicabili anche alla professione forense, non c' è dubbio che i due decreti abbiano conservato il sistema ordinamentale, la cui scomparsa avrebbe comportato una assurda modificazione del' assetto delle professioni e della professione forense in particolare, in contrasto con tutti gli ordinamenti vigenti nell' Unione europea (con eccezione della Finlandia); così come si è conservata la distinzione tra attività professionale e attività d'impresa, nell'ambito della libera concorrenza: due attività, ricomprese nella definizione generica di "servizio", che hanno diverso fondamento costituzionale europeo e diversa funzione nell'ambito del sistema economico, disciplinato non solo dall'art. 41 Cost. , ma anche dagli artt. 35 ss. dedicati al lavoro, essendo quella delle professioni una attività di lavoro indipendente. Si è conservato pure l' esame di Stato, perché - sempre che la disciplina in commento sia applicabile anche agli avvocati - l'art. 33 c.5 Cost. a cui essa fa riferimento include la professione forense, per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.
Sicché la lett.a) del c.5 dell'art. 29 del secondo decreto appare pienamente in linea con la situazione già esistente per la professione forense.
Quanto alla lett.b) riguardante l' attività formativa continua, essa è già operante nel nostro settore; la previsione di un illecito disciplinare per quanti non si uniformino ad essa è già esplicitata nelle regole del codice deontologico.
Quanto alla lett.c) concernente il tirocinio, la sua remunerazione era prevista nel testo di riforma approvato da tutte le componenti dell' Avvocatura, ma la previsione era caduta in sede di approvazione del testo al Senato; poiché qui si definisce la remunerazione come "equo compenso di natura indennitaria", spetterà al legislatore definire in modo più articolato la regolamentazione, non essendosi richiamata la disciplina dell'apprendistato.
Il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza al corso di studio universitario. Poiché l'art. 37 c.4 del primo decreto prevede per la pratica forense la sua effettuazione presso gli uffici giudiziari, in sostituzione (complessivamente contenuta in un anno) di quella effettuata presso le Scuole di specializzazione legale e quella effettuata presso gli studi professionali e presso le Scuole forensi, il legislatore dovrà coordinare i principi contenuti nella lett.c) con le disposizioni vigenti e con quelle in itinere (con particolare riguardo alla disciplina prevista dal testo di riforma forense approvato dal Senato). A questo riguardo il Consiglio ha già manifestato le sue ferme critiche dal momento che l'effettuazione di qualsiasi attività presso di uffici giudiziari non è sostitutiva della formazione e della esperienza presso gli studi professionali e presso le Scuole forensi. Ha inoltre segnalato le difficoltà in cui si dibattono gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza per completare il curriculum degli studi nel quinquennio, difficoltà che si aggraverebbero se agli studi e agli esami si sommasse il tirocinio.
Quanto alla lett.d), relativa al compenso del professionista, l'insistenza del Consiglio sul ripristino delle tariffe minime non è determinato da mancanza di solidarietà sociale ma dalla salvaguardia della qualità della prestazione professionale. E' tuttavia importante segnalare la consapevolezza del legislatore, il quale ha stabilito che la determinazione giudiziale dei compensi si uniformi alle tariffe professionali approvate dal Ministro della Giustizia. La trasparenza della determinazione del compenso obbedisce a principi già praticati e comunque accolti anche nel testo della riforma approvato al Senato. Il Consiglio valuterà, sulla base delle nuove disposizioni, se sarà opportuno proporre revisioni della formulazione dei criteri di determinazione delle tariffe, tenendo conto comunque del necessario loro adeguamento in ragione delle disposizioni di revisione biennale e dell' inflazione maturata nel corso del settennio dall'ultima revisione.
La lett.e) anticipa l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auspicato da tutte le componenti del' Avvocatura e oggetto specifico di previsione nel testo di riforma forense.
La lett.f) riguardante gli organi disciplinari dovrà essere adattata alla formula contenuta nel testo di riforma. Pur conservando l'autodichìa - strenuamente difesa dal Consiglio - il secondo decreto apporta modificazioni alla composizione dei consigli di disciplina che divergono dal testo approvato al Senato, e sopratutto fa riferimento ad un Consiglio nazionale di disciplina che, eventualmente apprezzabile per le altre professioni, non è conforme al dettato costituzionale per quanto concerne il Consiglio nazionale forense. Come è noto, il Consiglio è giudice speciale, avente funzioni giurisdizionali, e quindi ogni modificazione che possa inciderne la composizione, l'elezione , le funzioni sarebbe in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale.
La lett.g) dispone che la pubblicità è libera; ripete quanto disposto dal decreto n.223 del 2006 e stabilisce nei contenuti regole già previste dal codice deontologico. In più fa riferimento - l'unico in entrambi gli interventi normativi - alle specializzazioni, materia sulla quale si prevedono norme nella legge di riforma.

4. L'Avvocatura saprà affrontare la crisi portando il suo contributo: il ceto professionale, ormai mutato profondamente rispetto a quello dal quale gli avvocati erano estratti, è stato quello più colpito perché privo di qualsiasi assistenza o previdenza che non provenga dal contributo diretto del professionista. Le nuove regole dovranno tener conto anche di questo, e le valutazioni politiche ed economiche non potranno ignorare la situazione sostanziale delle cose, non potendosi l'intervento affidare solo ad un testo formale. In questo senso il Consiglio si impegnerà, come si è impegnato per il passato, a far sì che - oltre ai sacrifici imposti ad ogni cittadino per superare la crisi - non si aggravi la situazione dell' Avvocatura, già provata dai tempi difficili in cui versava ancor prima dell' avvento della crisi globale del' economia.

A tutti il più cordiale augurio per un sereno Ferragosto, unito alla solidarietà (non di casta, ma ) di colleganza
Guido Alpa

martedì, agosto 16, 2011

La "manovra d'agosto" e gli avvocati.


Il Governo, con il testo del decreto legge anticrisi, pur evitando una "liberalizzazione selvaggia", ha stabilito che venga varata, entro 12 mesi, la riforma degli ordinamenti professionali.
La riforma dovrà investire aspetti importanti della nostra professione quali: 1) l'accesso; 2) la formazione; 3) il tirocinio; 4) i compensi; 5) l' assicurazione professionale; 6) gli organi disciplinari; 7) la pubblicità; 8) le società professionali.
1) ACCESSO ALLA PROFESSIONE: dovrà essere libero, senza alcuna limitazione, salvo ragioni di interesse pubblico, e non dovrà introdurre discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità.
2) FORMAZIONE: dovrà essere regolamentata dal consiglio nazionale e la sua violazione determinerà un illecito disciplinare soggetto a sanzione.
3) TIROCINIO: dovrà essere effettivo e remunerato, con equo compenso di natura indennitaria. Non potrà superare i tre anni e potrà essere iniziato anche durante il percorso universitario.
4) COMPENSO PROFESSIONALE: il compenso professionale dovrà essere convenuto con l'assistito, al momento del conferimento dell'incarico. Sarà possibile derogare alle tariffe professionali e bisognerà informare il cliente del "livello di complessità dell'incarico". E' tuttavia anche previsto che, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso ed in altre ipotesi specifiche, si applicano le tariffe professionali.
5) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: l'avvocato dovrà stipulare l'assicurazione professionale comunicandone gli estremi al cliente, al momento del conferimento dell'incarico. Il CNF e la CASSA FORENSE potranno negoziare le condizioni generali delle polizze al fine di ottenere agevolazioni per i propri iscritti.
6) ORGANI DISCIPLINARI: verranno istituiti degli organi, a livello territoriale, che si occuperanno dell'istruzione e della decisione delle questioni disciplinari. I componenti di tali organi territoriali e nazionali non potranno ricoprire, contemporaneamente, la carica di consigliere dell'ordine territoriale e di consigliere nazionale.
7) LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA: potrà essere diffusa con ogni mezzo. Potrà contenere l'indicazione dello studio, l'attività professionale svolta, le specializzazioni ed i titoli professionali dei componenti dello studio, nonché i compensi delle prestazioni offerte.
8) SOCIETA' DI LAVORO PROFESSIONALE: il governo ha previsto una delega per introdurre, attraverso una legge, società ad hoc che consentano l'esercizio delle professioni in forma aggregata e multidisciplinare. Il termine per l'emanazione del suddetto provvedimento legislativo è di un anno. La denominazione delle suddette società sarà: "società di lavoro professionale".


Roberto Nicodemi
Componente della
Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

mercoledì, agosto 03, 2011

BUONE VACANZE!


IL BLOG RIPRENDERA' LE PUBBLICAZIONI DOPO FERRAGOSTO

Giustizia/ Vietti: Basta confusione, oggi giudice fa legislatore.


Cortina, (TMNews) - "Io non voglio dire chi abbia torto e chi abbia ragione tra politica e magistratura. Ma è certo che oggi il giudice, in alcuni casi, si comporta come se fosse legislatore. Questo genera confusione, perché il politico ha il mandato dal popolo di realizzare leggi, il giudice no. Però, è anche vero che la politica rende difficoltoso il ruolo della giustizia, con norme che rallentano il lavoro della magistratura".
Lo ha denunciato con forza il Vicepresidente del Csm Michele Vietti, ospite oggi a 'Cortina Incontra'.
"L'esempio più significativo - ha evidenziato Vietti- è l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, che è una partita persa perché è pressoché impossibile dare un'identità ai clandestini. Inoltre, rallenta la possibilità di istituire altri processi. Cos'è stato risolto? I procuratori iscrivono nei registri indagati i clandestini, dobbiamo iniziare processi virtuali che intasano la macchina giudiziaria, che ha portata limitata... Poi arriva Corte giustizia europea che ci dichiara nulla quel tipo di sanzione penale... per cui abbiamo fatto un giro istituzionale inutile".
"Ma la colpa più grande della politica, soprattutto riguardo alle intercettazioni - ha sottolineato Vietti - è quella di non essere stata capace - in ben tre legislature - di fare una riforma che dicesse chiaramente quale ruolo debbano avere le intercettazioni".