martedì, agosto 16, 2011

La "manovra d'agosto" e gli avvocati.


Il Governo, con il testo del decreto legge anticrisi, pur evitando una "liberalizzazione selvaggia", ha stabilito che venga varata, entro 12 mesi, la riforma degli ordinamenti professionali.
La riforma dovrà investire aspetti importanti della nostra professione quali: 1) l'accesso; 2) la formazione; 3) il tirocinio; 4) i compensi; 5) l' assicurazione professionale; 6) gli organi disciplinari; 7) la pubblicità; 8) le società professionali.
1) ACCESSO ALLA PROFESSIONE: dovrà essere libero, senza alcuna limitazione, salvo ragioni di interesse pubblico, e non dovrà introdurre discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità.
2) FORMAZIONE: dovrà essere regolamentata dal consiglio nazionale e la sua violazione determinerà un illecito disciplinare soggetto a sanzione.
3) TIROCINIO: dovrà essere effettivo e remunerato, con equo compenso di natura indennitaria. Non potrà superare i tre anni e potrà essere iniziato anche durante il percorso universitario.
4) COMPENSO PROFESSIONALE: il compenso professionale dovrà essere convenuto con l'assistito, al momento del conferimento dell'incarico. Sarà possibile derogare alle tariffe professionali e bisognerà informare il cliente del "livello di complessità dell'incarico". E' tuttavia anche previsto che, in caso di mancata determinazione consensuale del compenso ed in altre ipotesi specifiche, si applicano le tariffe professionali.
5) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE: l'avvocato dovrà stipulare l'assicurazione professionale comunicandone gli estremi al cliente, al momento del conferimento dell'incarico. Il CNF e la CASSA FORENSE potranno negoziare le condizioni generali delle polizze al fine di ottenere agevolazioni per i propri iscritti.
6) ORGANI DISCIPLINARI: verranno istituiti degli organi, a livello territoriale, che si occuperanno dell'istruzione e della decisione delle questioni disciplinari. I componenti di tali organi territoriali e nazionali non potranno ricoprire, contemporaneamente, la carica di consigliere dell'ordine territoriale e di consigliere nazionale.
7) LA PUBBLICITÀ INFORMATIVA: potrà essere diffusa con ogni mezzo. Potrà contenere l'indicazione dello studio, l'attività professionale svolta, le specializzazioni ed i titoli professionali dei componenti dello studio, nonché i compensi delle prestazioni offerte.
8) SOCIETA' DI LAVORO PROFESSIONALE: il governo ha previsto una delega per introdurre, attraverso una legge, società ad hoc che consentano l'esercizio delle professioni in forma aggregata e multidisciplinare. Il termine per l'emanazione del suddetto provvedimento legislativo è di un anno. La denominazione delle suddette società sarà: "società di lavoro professionale".


Roberto Nicodemi
Componente della
Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

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