lunedì, gennaio 23, 2012
Cassazione Civile: crediti derivanti dal rapporto di agenzia pignorabili solo nei limiti del quinto.
"In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) al D.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti del quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 18 gennaio 2012, n.685)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento