Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 22786/2018 - Presidente: GENOVESE - Relatore: CAMPESE - Data pubblicazione: 25/09/2018- IURILLO c. FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI (in lca).
“La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012 (e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata un decreto decisorio reso il 7 novembre 2013), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorché la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).
Merita, altresì, di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: a) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); b) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); c) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); d) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
Il "fatto" controverso il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.
mercoledì, settembre 26, 2018
martedì, settembre 25, 2018
L’elemento psicologico nel reato d’abuso atti d’ufficio (art. 323 cp).
Cassazione Penale - Sez. F - Sent. num. 39699/2018 - Presidente: DI TOMASSI - Relatore: CATENA - Data Udienza: 02/08/2018.
“Pacificamente la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato come la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. (abuso atti d’ufficio), prescinda dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento non iure dell'agente, ma risulti anche da ulteriori indici fattuali, concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, la reiterazione e la gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra l'agente ed il soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge, fermo restando che l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente il privato interessato alla singola vicenda amministrativa. (Sez. 3, sentenza n. 57914 del 28/09/2017, Di Palma ed altri; Sez. 6, sentenza n. 31594 del 19/04/2017, Pazzaglia; Sez. 3, sentenza n. 35577 del 06/04/2016, Cella; Sez. 6, sentenza n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta; Sez. 6, sentenza n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri)”.
“Pacificamente la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato come la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. (abuso atti d’ufficio), prescinda dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento non iure dell'agente, ma risulti anche da ulteriori indici fattuali, concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, la reiterazione e la gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra l'agente ed il soggetto favorito, l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge, fermo restando che l'intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente il privato interessato alla singola vicenda amministrativa. (Sez. 3, sentenza n. 57914 del 28/09/2017, Di Palma ed altri; Sez. 6, sentenza n. 31594 del 19/04/2017, Pazzaglia; Sez. 3, sentenza n. 35577 del 06/04/2016, Cella; Sez. 6, sentenza n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta; Sez. 6, sentenza n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri)”.
lunedì, settembre 17, 2018
Le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.
Corte Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 22157/2018 - Presidente: D'ASCOLA - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 12/09/2018 - BUGLIONE ELENA/CONDOMINIO RAPPINI VIA TRIPOLI, 40 TERRACINA.
“Il costante orientamento interpretativo di questa Corte ha più volte affermato (nella vigenza della disciplina, qui operante, antecedente alla riformulazione dell'art. 1124 c.c. introdotta dalla legge n. 220 del 2012, ove espressamente si contempla l'intervento di sostituzione degli ascensori) che, a differenza dell'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c. (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713, non massimata; Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264).
Stante l'identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex art. 1124 c.c. e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant'è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell'art. 1117 n. 3, c.c.) anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne (arg. da Cass. Sez. 2, 20/04/2017, n. 9986; Cass. Sez. 2, 10/07/2007, n. 15444; Cass. Sez. 2, 06/06/1977, n. 2328).
Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere contenuta o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), o in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, ovvero col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 04/08/2016, n. 16321; Cass. Sez. 2, 17/01/2003, n. 641; Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126)”.
“Il costante orientamento interpretativo di questa Corte ha più volte affermato (nella vigenza della disciplina, qui operante, antecedente alla riformulazione dell'art. 1124 c.c. introdotta dalla legge n. 220 del 2012, ove espressamente si contempla l'intervento di sostituzione degli ascensori) che, a differenza dell'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c. (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20713, non massimata; Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264).
Stante l'identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex art. 1124 c.c. e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant'è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell'art. 1117 n. 3, c.c.) anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne (arg. da Cass. Sez. 2, 20/04/2017, n. 9986; Cass. Sez. 2, 10/07/2007, n. 15444; Cass. Sez. 2, 06/06/1977, n. 2328).
Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere contenuta o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), o in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, ovvero col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, 04/08/2016, n. 16321; Cass. Sez. 2, 17/01/2003, n. 641; Cass. Sez. 2, 19/03/2010, n. 6714; Cass. Sez. 2, 27/07/2006, n. 17101; Cass. Sez. 2, 08/01/2000, n. 126)”.
venerdì, settembre 14, 2018
Il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 codice civile.
“La previsione di cui al n. 5 dell'art. 2751 bis c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce il privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto — e sul punto la disposizione è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. 26 agosto 2005, n. 17396) — di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (Cass. 27 marzo 1995, n. 3592)”.
Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 22210/2018 - Presidente: DE CHIARA Relatore: FALABELLA - Data pubblicazione: 12/09/2018 - Fallimento Distribuzione Moderna c/ Sigma Soc. Coop.-
Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 22210/2018 - Presidente: DE CHIARA Relatore: FALABELLA - Data pubblicazione: 12/09/2018 - Fallimento Distribuzione Moderna c/ Sigma Soc. Coop.-
venerdì, settembre 07, 2018
Il cd “rito Fornero” è un giudizio unico a struttura bifasica.
Cassazione Civile Sez. Lavoro - Sent. num. 21720/2018 - Presidente: NOBILE Relatore: PATTI - Data pubblicazione: 06/09/2018-
"Non sussiste la prospettata formazione di un giudicato, che, come noto, presuppone un atteggiamento di acquiescenza a fronte della possibilità di esperire un rimedio impugnatorio avverso un provvedimento giudiziale idoneo all'acquisizione di un tale carattere (Cass. s.u. 26 gennaio 2011, n. 1764; Cass. 23 settembre 2016, n. 18693; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4908).
Ma una tale idoneità non ha l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di primo grado, salvo che in caso di omessa opposizione (Cass. s.u. 18 settembre 2014, n. 19674), posto che nel cd. "rito Fornero" il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica: con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore ed una seconda, a cognizione piena, che non costituisce un grado diverso (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136; Cass. 3 marzo 2016, n. 4223) rispetto al giudizio a cognizione sommaria, che non è una “revisio prioris instantiae”, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass. 21 novembre 2017, n. 27655)".
"Non sussiste la prospettata formazione di un giudicato, che, come noto, presuppone un atteggiamento di acquiescenza a fronte della possibilità di esperire un rimedio impugnatorio avverso un provvedimento giudiziale idoneo all'acquisizione di un tale carattere (Cass. s.u. 26 gennaio 2011, n. 1764; Cass. 23 settembre 2016, n. 18693; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4908).
Ma una tale idoneità non ha l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio di primo grado, salvo che in caso di omessa opposizione (Cass. s.u. 18 settembre 2014, n. 19674), posto che nel cd. "rito Fornero" il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica: con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore ed una seconda, a cognizione piena, che non costituisce un grado diverso (Cass. 17 febbraio 2015, n. 3136; Cass. 3 marzo 2016, n. 4223) rispetto al giudizio a cognizione sommaria, che non è una “revisio prioris instantiae”, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente (Cass. 21 novembre 2017, n. 27655)".
lunedì, settembre 03, 2018
Protezione internazionale: l’appello va proposto con atto di citazione.
Corte di Cassazione Civile Sez. VI - Ord. num. 21527/2018 - Presidente: SCALDAFERRI - Relatore: ACIERNO - Data pubblicazione: 31/08/2018.
“Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'appello”.
Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il rispetto del termine di trenta giorni alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 10972/2018; n. 9360/2018; n. 3114/2018; n. 23108/2017; n. 17420/2017, rv. 644940-01; n. 26326/2014).
E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommano di cognizione”.
“Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'appello”.
Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il rispetto del termine di trenta giorni alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 10972/2018; n. 9360/2018; n. 3114/2018; n. 23108/2017; n. 17420/2017, rv. 644940-01; n. 26326/2014).
E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommano di cognizione”.
venerdì, agosto 31, 2018
Il principio d'immediatezza della contestazione disciplinare nel rapporto di lavoro.
"Il principio d'immediatezza della contestazione disciplinare è stato definito come "pluridirezionale", nel senso che accanto alla fondamentale funzione di garantire il diritto di difesa del lavoratore, agevolato nell'addurre elementi di giustificazione a breve intervallo di tempo dall'infrazione, vi è quella di non perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, sicché esso non può essere pregiudicato neppure nel caso di fatti aventi rilievo penale (in motivazione, vedi Cass. 11/8/2015 n.16683).
La ratio del principio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Questa ragione giustificativa della regola d'immediatezza (del licenziamento e della contestazione) è dunque coincidente con quella che connette l'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (vedi Cass. 17/12/2008 n.29480).
Peraltro, è stato sottolineato con orientamento privo di contrasti, come il criterio d'immediatezza vada inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale, con l'ulteriore specificazione che la relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (vedi, di recente, Cass. 25/1/2016 n.1248, Cass. 12/1/2016 n. 281)".
Cassazione Civile Sez. Lavoro Sent. num. 20743/2018 - Presidente: DI CERBO-Relatore: LORITO - Data pubblicazione: 16/08/2018 - ESPOSITO c/ ALLIANZ spa.
La ratio del principio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Questa ragione giustificativa della regola d'immediatezza (del licenziamento e della contestazione) è dunque coincidente con quella che connette l'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (vedi Cass. 17/12/2008 n.29480).
Peraltro, è stato sottolineato con orientamento privo di contrasti, come il criterio d'immediatezza vada inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale, con l'ulteriore specificazione che la relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (vedi, di recente, Cass. 25/1/2016 n.1248, Cass. 12/1/2016 n. 281)".
Cassazione Civile Sez. Lavoro Sent. num. 20743/2018 - Presidente: DI CERBO-Relatore: LORITO - Data pubblicazione: 16/08/2018 - ESPOSITO c/ ALLIANZ spa.
martedì, agosto 28, 2018
Impugnazione lodo arbitrale e giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Civile Sez. I - Ord. num. 21184/2018 - Presidente: GIANCOLA - Relatore: CAMPESE - Data pubblicazione: 24/08/2018.
“Il Collegio deve anzitutto ribadire (cfr. amplius, Cass. n. 23485 del 2013, nonché, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 2985 del 2018) che quello d’impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 2, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 40 del 2006).
In esso trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma.
Inoltre, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso su detta impugnazione, dovendosi verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione alle ragioni di impugnazione del lodo, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
Ciò comporta che la relativa denuncia, per ottemperare all'onere della specificazione delle ragioni dell'impugnazione, non può esaurirsi nel richiamo di principi di diritto, con invito al giudice dell'impugnazione di controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte di appello, né tanto meno in una semplice richiesta di revisione delle valutazioni e dei convincimenti in diritto del giudice dell'impugnazione.
Esige, da un lato, un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi secondo cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi (c/r. Cass. n. 23670 del 2006; Cass. nn. 6028 e 10209 del 2007; Cass. n. 21035 del 2009; Cass. n. 23485 del 2013); dall'altro, l’esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, con cui il ricorrente è chiamato a precisare in qual modo - se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 23485 del 2013; Cass. n. 3383 del 2004; Cass. n. 12165 del 2000; Cass. n. 5633 del 1999)”.
domenica, agosto 26, 2018
Il vizio d’omessa pronuncia ex art. 360 cpc.
Cassazione Civile Sez. III - Ord. num. 16304/2018 - Presidente: CHIARINI Relatore: SCRIMA - Data pubblicazione: 21/06/2018.
“Ad integrare gli estremi del vizio d’omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 4/10/2011, n. 20311)”.
“Ad integrare gli estremi del vizio d’omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. 4/10/2011, n. 20311)”.
mercoledì, luglio 11, 2018
lunedì, giugno 25, 2018
giovedì, giugno 07, 2018
venerdì, aprile 27, 2018
TARIFFE FORENSI: MAI PIÙ SOTTO I MINIMI.
Sono operativi da oggi i nuovi parametri sui compensi degli avvocati.
Con l’approdo nella Gazzetta ufficiale di ieri (n. 96) del decreto 37/2018, non sarà più possibile, nelle liquidazioni, scendere sotto le soglie di “sbarramento” minime dettate dalla norma.
Un altro passaggio importante del decreto riguarda la sostituzione delle vecchie tabelle, fissate dal decreto 55/2014, per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.
Il decreto supera, in linea con il parere fornito da Consiglio di Stato nel dicembre scorso, ogni equivoco sulla possibilità per il giudice di scendere sotto i minimi. Nel nuovo testo è confermata la possibilità del taglio del 70% per l’attività svolta nella fase istruttoria e del 50% per le altre fasi, ma viene eliminata la locuzione «di regola» .
Nella versione finale del decreto viene, infatti, chiarito che la diminuzione non può andare «in ogni caso» oltre il 50 per cento.
Nel decreto anche le tabelle, che mancavano nel vecchio testo, che dettano i compensi per la mediazione e la negoziazione assistita, stabiliti per fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione e condizionati dal valore della causa.
I valori spaziano dai 120 euro per una negoziazione riferita a una causa del valore di 1.100 euro fino ai 2.610 se la querelle ha un valore che oscilla tra i 260 mila euro e i 520 mila.
Nel caso di conciliazione il compenso, nella causa di più modesto valore è di 180 euro e lievità a 3.915 se l’“accordo” riguarda lo scaglione di massimo valore.
Tabelle ad hoc anche per i giudizi davanti al Consiglio di Stato con criteri che comprendono i vari step: dallo studio alla fase cautelare. Per quanto riguarda la materia penale è previsto che la liquidazione del compenso sia estesa anche alla fase procedimentale considerando dunque anche il caso in cui il procedimento non sfoci in un giudizio.
Un ulteriore tassello riguarda aumenti e diminuzioni, previste quando un avvocato difende più soggetti con la stessa posizione processuale, che scattano anche quando il numero dei «soggetti» (e non più delle «parti») è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti.
C’è inoltre un “premio” per i legali che aiutano i giudici usando Internet in modo efficace.
Il compenso può essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, quando gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».
(di Patrizia Maciocchi, Il Sole 24Ore, 27.4.2018)
Un altro passaggio importante del decreto riguarda la sostituzione delle vecchie tabelle, fissate dal decreto 55/2014, per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.
Il decreto supera, in linea con il parere fornito da Consiglio di Stato nel dicembre scorso, ogni equivoco sulla possibilità per il giudice di scendere sotto i minimi. Nel nuovo testo è confermata la possibilità del taglio del 70% per l’attività svolta nella fase istruttoria e del 50% per le altre fasi, ma viene eliminata la locuzione «di regola» .
Nella versione finale del decreto viene, infatti, chiarito che la diminuzione non può andare «in ogni caso» oltre il 50 per cento.
Nel decreto anche le tabelle, che mancavano nel vecchio testo, che dettano i compensi per la mediazione e la negoziazione assistita, stabiliti per fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione e condizionati dal valore della causa.
I valori spaziano dai 120 euro per una negoziazione riferita a una causa del valore di 1.100 euro fino ai 2.610 se la querelle ha un valore che oscilla tra i 260 mila euro e i 520 mila.
Nel caso di conciliazione il compenso, nella causa di più modesto valore è di 180 euro e lievità a 3.915 se l’“accordo” riguarda lo scaglione di massimo valore.
Tabelle ad hoc anche per i giudizi davanti al Consiglio di Stato con criteri che comprendono i vari step: dallo studio alla fase cautelare. Per quanto riguarda la materia penale è previsto che la liquidazione del compenso sia estesa anche alla fase procedimentale considerando dunque anche il caso in cui il procedimento non sfoci in un giudizio.
Un ulteriore tassello riguarda aumenti e diminuzioni, previste quando un avvocato difende più soggetti con la stessa posizione processuale, che scattano anche quando il numero dei «soggetti» (e non più delle «parti») è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti.
C’è inoltre un “premio” per i legali che aiutano i giudici usando Internet in modo efficace.
Il compenso può essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, quando gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».
(di Patrizia Maciocchi, Il Sole 24Ore, 27.4.2018)
mercoledì, aprile 25, 2018
venerdì, aprile 20, 2018
Compensazione spese di lite: dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 92 cpc.
Il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
È quanto si legge nella la sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 (relatore Cons. Giovanni Amoroso), con cui la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il Decreto legge 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, aveva infatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” — con cui il giudice poteva derogare alla regola delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente — con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): “l’assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.
Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ad esempio, significa che c’è stato un mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
Il che, però, può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti. Basti pensare a una norma di interpretazione autentica o a uno ius superveniens con effetto retroattivo; a una sentenza di illegittimità costituzionale; alla decisione di una Corte europea; a una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, sempre che incidano su questioni dirimenti.
Si tratta di ipotesi connotate dalla stessa “gravità” ed “eccezionalità”, pur non essendo iscrivibili in un rigido catalogo di casi, e che debbono essere rimesse necessariamente alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Stesso discorso per l’altra fattispecie prevista dalla disposizione censurata — “l’assoluta novità della questione” — riconducibile, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale si possono ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch’esse riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”.
Di qui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. La Corte ha invece dichiarato non fondato il particolare profilo di censura che faceva riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso.
Il Tribunale di Reggio Emilia sosteneva che la disposizione sulla compensazione delle spese non tiene conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa, ossia del rapporto di lavoro subordinato e della condizione soggettiva del lavoratore quando è lui che agisce nei confronti del datore di lavoro.
Secondo la Corte, però, la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste) nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non giustifica, di per sé, una deroga all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente, e ciò pur nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (articolo 3, secondo comma, Costituzione).
La Corte ha però precisato che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 92 Cpc, rientrano nella valutazione del giudice anche le ipotesi in cui il lavoratore debba promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova).
Il giudice dovrà, in particolare, verificare se vi sia o meno una situazione di assoluta incertezza su questioni di fatto, eventualmente riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione delle spese di lite.
È quanto si legge nella la sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 (relatore Cons. Giovanni Amoroso), con cui la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il Decreto legge 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, aveva infatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” — con cui il giudice poteva derogare alla regola delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente — con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): “l’assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.
Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ad esempio, significa che c’è stato un mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
Il che, però, può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti. Basti pensare a una norma di interpretazione autentica o a uno ius superveniens con effetto retroattivo; a una sentenza di illegittimità costituzionale; alla decisione di una Corte europea; a una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, sempre che incidano su questioni dirimenti.
Si tratta di ipotesi connotate dalla stessa “gravità” ed “eccezionalità”, pur non essendo iscrivibili in un rigido catalogo di casi, e che debbono essere rimesse necessariamente alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Stesso discorso per l’altra fattispecie prevista dalla disposizione censurata — “l’assoluta novità della questione” — riconducibile, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale si possono ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch’esse riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”.
Di qui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. La Corte ha invece dichiarato non fondato il particolare profilo di censura che faceva riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso.
Il Tribunale di Reggio Emilia sosteneva che la disposizione sulla compensazione delle spese non tiene conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa, ossia del rapporto di lavoro subordinato e della condizione soggettiva del lavoratore quando è lui che agisce nei confronti del datore di lavoro.
Secondo la Corte, però, la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste) nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non giustifica, di per sé, una deroga all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente, e ciò pur nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (articolo 3, secondo comma, Costituzione).
La Corte ha però precisato che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 92 Cpc, rientrano nella valutazione del giudice anche le ipotesi in cui il lavoratore debba promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova).
Il giudice dovrà, in particolare, verificare se vi sia o meno una situazione di assoluta incertezza su questioni di fatto, eventualmente riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione delle spese di lite.
lunedì, aprile 09, 2018
L’atto d’appello civile non deve essere (ex art. 342 cpc) una “proposta di sentenza”.
Cass. Civ. Sez. I Ord. num. 8571/2018 - Presidente: TIRELLI Relatore: MARULLI - Data pubblicazione: 06/04/2018 - Roma Capitale c/ Società' Casa di Dante.
“(….) La tesi ricorrente secondo cui «l'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 cpc, deve essere costruito come una proposta di sentenza» non incontra il favore di questa Corte. Come, infatti, si era già divisato a sezioni semplici, sconfessandosi a più riprese, sul filo dell'opinione che la novella non avesse mutato la natura del giudizio d'appello e si ponesse perciò in linea di continuità con la pregressa giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Ili, 16/05/2017, n. 11999), l'idea che l'individuazione di «un percorso logico alternativo a quello del primo giudice» (Cass., Sez. IV, 5/02/2015, n. 2143), cui deve tendere l'atto di gravame secondo la nuova formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ. non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza» (Cass., Sez. VI-III, 12/9/2017, n. 21134) e diffidandosi segnatamente, in questa chiave, dall'accedere a linee di lettura che ostino alla piena espansione sul piano interno del principio di effettività della tutela giuridizionale (Cass., Sez. III, 5/05/2017, n. 10916), è ora convinzione che si vale del superiore conforto delle SS.UU. (Cass., Sez. U, 16/11/2017, n. 27199) che le modifiche introdotte dalla novella del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati del giudizio d'appello, abbiano in effetti «recepito e tradotto in legge» i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, ribadendo in particolare l'esigenza che l'atto introduttivo di esso contenga «una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice». Ciò però esclude che l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», debba necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza». Invero «il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate». Dunque, come già in passato, il nuovo dettato dell'art. 342 cod. proc. civ., impone all'appellante d’individuare con la dovuta chiarezza, per mezzo dell'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, i temi decisionali da sottoporsi al vaglio del decidente d'appello, in modo tale da delimitare l'area del giudizio di impugnazione in ossequio al principio tantum devolutum quantum appellatum, da ciò segue che anche alla luce del testo novellato la postulazione appellante dovrà procedere ad una propria rivisitazione del materiale istruttorio, ove la contestazione abbia ad oggetto la ricostruzione dei profili fattuali della vicenda, mentre dovrà curarsi di indicare le circostanze di fatto che rendono possibile una diversa soluzione giuridica di essa nel caso in cui oggetto di critica siano i profili in diritto della decisione”.
“(….) La tesi ricorrente secondo cui «l'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 cpc, deve essere costruito come una proposta di sentenza» non incontra il favore di questa Corte. Come, infatti, si era già divisato a sezioni semplici, sconfessandosi a più riprese, sul filo dell'opinione che la novella non avesse mutato la natura del giudizio d'appello e si ponesse perciò in linea di continuità con la pregressa giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Ili, 16/05/2017, n. 11999), l'idea che l'individuazione di «un percorso logico alternativo a quello del primo giudice» (Cass., Sez. IV, 5/02/2015, n. 2143), cui deve tendere l'atto di gravame secondo la nuova formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ. non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza» (Cass., Sez. VI-III, 12/9/2017, n. 21134) e diffidandosi segnatamente, in questa chiave, dall'accedere a linee di lettura che ostino alla piena espansione sul piano interno del principio di effettività della tutela giuridizionale (Cass., Sez. III, 5/05/2017, n. 10916), è ora convinzione che si vale del superiore conforto delle SS.UU. (Cass., Sez. U, 16/11/2017, n. 27199) che le modifiche introdotte dalla novella del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati del giudizio d'appello, abbiano in effetti «recepito e tradotto in legge» i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, ribadendo in particolare l'esigenza che l'atto introduttivo di esso contenga «una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice». Ciò però esclude che l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», debba necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza». Invero «il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate». Dunque, come già in passato, il nuovo dettato dell'art. 342 cod. proc. civ., impone all'appellante d’individuare con la dovuta chiarezza, per mezzo dell'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, i temi decisionali da sottoporsi al vaglio del decidente d'appello, in modo tale da delimitare l'area del giudizio di impugnazione in ossequio al principio tantum devolutum quantum appellatum, da ciò segue che anche alla luce del testo novellato la postulazione appellante dovrà procedere ad una propria rivisitazione del materiale istruttorio, ove la contestazione abbia ad oggetto la ricostruzione dei profili fattuali della vicenda, mentre dovrà curarsi di indicare le circostanze di fatto che rendono possibile una diversa soluzione giuridica di essa nel caso in cui oggetto di critica siano i profili in diritto della decisione”.
giovedì, marzo 22, 2018
AVVOCATI O CINGHIALI ?
Ho sognato d'essere un comune mortale, e non uno dei duecentocinquantamila avvocati che infestano l'Italia.
Ho sognato che, come quando i cinghiali sono troppi, venivano autorizzate battute a pallettoni incatenati per ridurne il numero.
Nel sogno, vedevo avvocati scappare, inciampando nelle toghe, perdendo codici, e poi pam, pam...e venivano giù. Un colpo proprio sopra la spalla sinistra, e la faccenda era finita: prosciutti e salsicce di avvocato, una rarità, una bontà, soprattutto una necessità.
Poi sempre nel sogno, io, comune mortale, vedevo che alcuni avvocati, palesemente avvocati, avvolti nelle loro toghe, camminavano tra i cacciatori, carichi di cartucciere e fucili.
E con loro parlavano amabilmente. A volte, con una leggera alzata di sopracciglia, indicavano un cespuglio: Pam, pam. Grazie, Consigliere, Presidente, Componente di questo e Membro di quell'altro: non lo avevo proprio visto.
Gli avvocati abbattuti venivano fotografati, catalogati, misurati. Qualche cacciatore si metteva in posa vicino a loro.
Dal fondo dei cespugli veniva il lamento di chi era parente, e non voglio usare termini come mamma, moglie, figli, perchè qualsiasi comune mortale sa bene che gli avvocati non hanno cuore, non sanno cosa sia l'amore.
Mi sono svegliato, con il cuore in tumulto. Mi sono detto "E' un sogno" ed ho aperto la finestra per respirare l'aria del mattino. Pam, pam.
Solo il secondo colpo mi ha raggiunto proprio sopra la spalla sinistra.
Nel brevissimo intervallo tra il primo ed il secondo sparo, ho visto distintamente il Presidente, Consigliere, Membro di Commissione, Segretario di Quantaltro, alzare la mano in un saluto, allargando le mani e alzando le sopracciglia come per dire: "Che ci vuoi fare, questa è la vita".
Nel sogno, vedevo avvocati scappare, inciampando nelle toghe, perdendo codici, e poi pam, pam...e venivano giù. Un colpo proprio sopra la spalla sinistra, e la faccenda era finita: prosciutti e salsicce di avvocato, una rarità, una bontà, soprattutto una necessità.
Poi sempre nel sogno, io, comune mortale, vedevo che alcuni avvocati, palesemente avvocati, avvolti nelle loro toghe, camminavano tra i cacciatori, carichi di cartucciere e fucili.
E con loro parlavano amabilmente. A volte, con una leggera alzata di sopracciglia, indicavano un cespuglio: Pam, pam. Grazie, Consigliere, Presidente, Componente di questo e Membro di quell'altro: non lo avevo proprio visto.
Gli avvocati abbattuti venivano fotografati, catalogati, misurati. Qualche cacciatore si metteva in posa vicino a loro.
Dal fondo dei cespugli veniva il lamento di chi era parente, e non voglio usare termini come mamma, moglie, figli, perchè qualsiasi comune mortale sa bene che gli avvocati non hanno cuore, non sanno cosa sia l'amore.
Mi sono svegliato, con il cuore in tumulto. Mi sono detto "E' un sogno" ed ho aperto la finestra per respirare l'aria del mattino. Pam, pam.
Solo il secondo colpo mi ha raggiunto proprio sopra la spalla sinistra.
Nel brevissimo intervallo tra il primo ed il secondo sparo, ho visto distintamente il Presidente, Consigliere, Membro di Commissione, Segretario di Quantaltro, alzare la mano in un saluto, allargando le mani e alzando le sopracciglia come per dire: "Che ci vuoi fare, questa è la vita".
Avv. Giuseppe Caravita
(uno dei 250.000)
martedì, marzo 13, 2018
Risarcimento e “compensatio lucri cum damno”.
“L'effetto della «compensatio lucri cum damno», che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio (Cass. Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 02/03/2010, n. 4950; Cass., 20/05/2013, n. 12248). Il principio in parola non trova, in particolare, applicazione nelle ipotesi in cui il vantaggio patrimoniale non trovi la sua causa immediata e diretta nell'illecito, generatore del danno, costituendone questo soltanto l'occasione (Cass. 12/05/2003, n. 7269)”.
Cass. Civile Sez. I - Ord. Num. 5841/2018 - Presidente: TIRELLI Relatore: VALITUTTI - Data pubblicazione: 09/03/2018.
Cass. Civile Sez. I - Ord. Num. 5841/2018 - Presidente: TIRELLI Relatore: VALITUTTI - Data pubblicazione: 09/03/2018.
sabato, marzo 10, 2018
martedì, marzo 06, 2018
Determinazione della giurisdizione per dichiarazione inefficacia di vincolo storico-artistico, dovuta a nullità/inesistenza della trascrizione e al difetto di notifica.
Cass. Civile Sez. Unite - Sent. Num. 5097/2018 - Presidente: Rodorf - Relatore: D’Ascola - Data pubblicazione: 05/03/2018.
"L'ipotesi prospettata d'inefficacia del vincolo, per inopponibilità dovuta alla asserita nullità/inesistenza della trascrizione e al difetto di notifica, non implica che il successivo esercizio della prelazione, fondato su siffatto vincolo, integri una fattispecie di carenza di potere in astratto. L'unica che consente di configurare, nel sindacato giurisdizionale relativo all'esercizio di funzioni restrittive, la giurisdizione del giudice civile. Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario quando, nelle funzioni restrittive, il provvedimento nullo per difetto di attribuzione pretende di incidere su un diritto soggettivo a stampo conservativo. In questa ipotesi l'azione amministrativa che si riversa in un provvedimento nullo per difetto di attribuzione non è idonea a scalfire il diritto soggettivo. È, pertanto, tale posizione giuridica che viene fatta valere direttamente dal soggetto leso, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Tuttavia, va precisato che secondo la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, «con l'art. 21 septies, 1. 7 agosto 1990, n. 241 il legislatore, nell'introdurre in via generale la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d. "carenza in astratto del potere", cioè l'assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell'area della annullabilità i casi della c.d. "carenza del potere in concreto", ossia del potere, pur astrattamente sussistente, esercitato senza i presupposti di legge» (Cons. Stato, IV, 17 novembre 2015, n. 5228, cfr. anche Cons. Stato, IV, 18 novembre 2014, n. 5671; Cons. Giust. Amm. Sic., 21.07.2015, n. 571; Cons. Stato, V, 10.01.2017, n. 45). Per contro, quando mancano, nel caso concreto, i requisiti fissati dalle norme per l'esercizio del potere formalmente attribuito alla Pubblica Amministrazione, ricorre una violazione di legge che mette in discussione la legittimità dell'atto e il corretto esercizio del potere amministrativo. L'orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato confermato anche da questa Corte, secondo cui «il difetto assoluto di attribuzione delineato in via generale dalla I. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è configurabile solo in casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato dall'autorità amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore (Consiglio di Stato, sez. 6, 31 ottobre 2013, n. 5266)» (Cass., SU, 23 settembre 2014, n. 19974; Cass. SU, 28 luglio 2016, n. 15667). Venendo al caso di specie, le doglianze si appuntano sulla violazione delle norme in tema di notifica e trascrizione del vincolo, le quali presuppongono resistenza del potere del Ministero, conferito originariamente dalla I. 1089 del 1939, di valutare la rilevanza storica ed artistica del bene, riservandosi il successivo e conseguente potere di valutare l'opportunità dell’acquisizione del medesimo per la tutela dell’interesse generale. Tali norme perimetrano l'esercizio del diritto di prelazione, fissandone i requisiti e le modalità esplicative. L'eventuale inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione, ancorché si risolvano nella asserita inesistenza/nullità/inefficacia di tali atti non attengono all’an bensì al quomodo della potestà pubblica, essendo un posterius rispetto all'atto amministrativo, vincolo archeologico, con cui è stato esercitato il potere attribuito al Ministero dalla legge. I vizi prospettati in ricorso gravitano, pertanto, nell'ambito della illegittimità e sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, infatti, la posizione fatta valere, a fronte del potere formalmente conferito in astratto, è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo. In questo senso è corretta l'affermazione secondo cui "le questioni attinenti alla notifica del vincolo ed alla sua trascrizione [...] sono relative all'esercizio del potere discrezionale della PA ed alle sue modalità di esplicazione". Va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo".
"L'ipotesi prospettata d'inefficacia del vincolo, per inopponibilità dovuta alla asserita nullità/inesistenza della trascrizione e al difetto di notifica, non implica che il successivo esercizio della prelazione, fondato su siffatto vincolo, integri una fattispecie di carenza di potere in astratto. L'unica che consente di configurare, nel sindacato giurisdizionale relativo all'esercizio di funzioni restrittive, la giurisdizione del giudice civile. Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario quando, nelle funzioni restrittive, il provvedimento nullo per difetto di attribuzione pretende di incidere su un diritto soggettivo a stampo conservativo. In questa ipotesi l'azione amministrativa che si riversa in un provvedimento nullo per difetto di attribuzione non è idonea a scalfire il diritto soggettivo. È, pertanto, tale posizione giuridica che viene fatta valere direttamente dal soggetto leso, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Tuttavia, va precisato che secondo la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, «con l'art. 21 septies, 1. 7 agosto 1990, n. 241 il legislatore, nell'introdurre in via generale la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d. "carenza in astratto del potere", cioè l'assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell'area della annullabilità i casi della c.d. "carenza del potere in concreto", ossia del potere, pur astrattamente sussistente, esercitato senza i presupposti di legge» (Cons. Stato, IV, 17 novembre 2015, n. 5228, cfr. anche Cons. Stato, IV, 18 novembre 2014, n. 5671; Cons. Giust. Amm. Sic., 21.07.2015, n. 571; Cons. Stato, V, 10.01.2017, n. 45). Per contro, quando mancano, nel caso concreto, i requisiti fissati dalle norme per l'esercizio del potere formalmente attribuito alla Pubblica Amministrazione, ricorre una violazione di legge che mette in discussione la legittimità dell'atto e il corretto esercizio del potere amministrativo. L'orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato confermato anche da questa Corte, secondo cui «il difetto assoluto di attribuzione delineato in via generale dalla I. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è configurabile solo in casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato dall'autorità amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore (Consiglio di Stato, sez. 6, 31 ottobre 2013, n. 5266)» (Cass., SU, 23 settembre 2014, n. 19974; Cass. SU, 28 luglio 2016, n. 15667). Venendo al caso di specie, le doglianze si appuntano sulla violazione delle norme in tema di notifica e trascrizione del vincolo, le quali presuppongono resistenza del potere del Ministero, conferito originariamente dalla I. 1089 del 1939, di valutare la rilevanza storica ed artistica del bene, riservandosi il successivo e conseguente potere di valutare l'opportunità dell’acquisizione del medesimo per la tutela dell’interesse generale. Tali norme perimetrano l'esercizio del diritto di prelazione, fissandone i requisiti e le modalità esplicative. L'eventuale inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione, ancorché si risolvano nella asserita inesistenza/nullità/inefficacia di tali atti non attengono all’an bensì al quomodo della potestà pubblica, essendo un posterius rispetto all'atto amministrativo, vincolo archeologico, con cui è stato esercitato il potere attribuito al Ministero dalla legge. I vizi prospettati in ricorso gravitano, pertanto, nell'ambito della illegittimità e sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, infatti, la posizione fatta valere, a fronte del potere formalmente conferito in astratto, è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo. In questo senso è corretta l'affermazione secondo cui "le questioni attinenti alla notifica del vincolo ed alla sua trascrizione [...] sono relative all'esercizio del potere discrezionale della PA ed alle sue modalità di esplicazione". Va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo".
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