mercoledì, luglio 15, 2009

Il parcheggiatore abusivo e la "livella".

La poesia della Toga.

Riforma professione forense: primo “sì” per la fine di luglio.


Disponibilità ad ascoltare le ragioni dell’Avvocatura da parte dei deputati della commissione Giustizia: questa l’impressione dei rappresentanti dell’Avvocatura che sono stati auditi ieri, in vista della riforma dell’ordinamento forense, prima della pausa estiva.
A guidare la delegazione, il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa: erano rappresentati, tra gli altri, l’Oua, l’Anf, l’Aiga e le Camere penali.
Finché non sarà disponibile il nuovo testo del comitato ristretto, le sigle dell’avvocatura si mantengono prudenti, anche se la richiesta generale è più severità nel percorso professionale, coniugata con il ritorno ai minimi inderogabili e l’abrogazione del patto di quota lite.
Posizione un po’ distinta per l’Anf, che chiede una svolta a partire dai percorsi universitari.

martedì, luglio 14, 2009

C'è anche una giustizia che funziona.

Danni di lieve entità conseguenti a sinistri stradali: aggiornamento degli importi di risarcimento ad aprile 2009.


Con Decreto ministeriale Ministero dello sviluppo economico 19 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009, Serie Generale, si è provveduto all’aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni di lieve entità alla persona, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il Decreto 19 giugno 2009 ha così disposto:
«A decorrere dal mese di aprile 2009, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 24 giugno 2008, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentoventotto euro e sedici centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantadue euro e quarantotto centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)».
In sintesi il valore del risarcimento del primo punto di invalidità è ora fissato in € 728,16 mentre l’indennità per ogni giorno di inabilità assoluta è fissata in € 42,48.

Il CNF commemora l'Avv. Ambrosoli (Roma -17 luglio 2009).

Il "Grillo di Troia".....

Antiriciclaggio, protesta del Cnf .



Il Consiglio nazionale forense chiede al governo e al parlamento alcune modifiche al decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, approvato dal governo nel consiglio dei ministri del 26 giugno e correttivo del dlgs 231/2007, per garantire il rispetto della Costituzione e una normativa efficace e ragionevole che contemperi tutti i valori costituzionali coinvolti.
Innanzitutto il Cnf denuncia un “vero e proprio travisamento della direttiva comunitaria” laddove il dlgs 231, punto su cui il correttivo non interviene, estende l’obbligo di segnalazione anche in capo all’Ordine, ritenendo che sarebbe opportuno specificare che tale obbligo emerge nel caso di ipotesi di omissione di segnalazione di operazioni sospette rilevate nell’esercizio della funzione disciplinare, dove alle volte può emergere una maggiore conoscenza del rapporto sostanziale tra cliente e avvocato.
“Grave preoccupazione” suscita inoltre la commistione tra finalità antiriciclaggio e finalità di lotta all’evasione fiscale perpetrata dalla norma che prevede la facoltà di avvalersi dei dati dell’anagrafe tributaria (finora utilizzabili per finalità di lotta all’evasione) per i controlli di competenza nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio.
Norma che crea, ad avviso del Cnf, “uno scenario di indiscriminato accesso e usi impropri di dati estremamente sensibili, in un contesto che finisce per risultare di dubbia compatibilità istituzionale”. Per questo il Cnf propone le adeguate modifiche per escludere tale commistione.
Altri due argomenti sensibili per il Cnf sono la tutela dell’anonimato del segnalante e quella del segreto professionale.
La prima risulterebbe ammorbidita da una normativa nebulosa che sancisce che non solo l’Uif ma anche la Guardia di Finanza e la Dia possono chiedere ulteriori informazioni al segnalante, facendo supporre così che tutti gli organi investigativi possano disporre fin da subito del nome del segnalante.
Il Cnf propone di riformulare la norma per stabilire nuovamente che l’identità del segnalante possa essere svelata dall’Uif ad altri organi investigativi solo se autorizzato da un decreto dell’autorità giudiziaria.
Anche la tutela del segreto professionale subisce, ad avviso del Cnf, un sacrificio nella norma che estende ai professionisti gli obblighi di segnalazione al ministero dell’economia delle eventuali violazioni della normativa sui trasferimenti di liquidità, per di più senza le esimenti della difesa in giudizio e della consulenza legale.
La formulazione della norma, avverte il documento “integra una manifesta violazione del segreto professionale, con conseguenti rischi d’illegittimità costituzionale”e andrebbe riscritta escludendo i professionisti dalla sfera di applicazione soggettiva della disposizione.
Altre osservazioni riguardano il mancato svolgimento del principio dell’approccio basato sul rischio a fronte dei ristretti presupposti per l’utilizzo dei cosiddetti obblighi semplificati e la richiesta di specificare che il momento a partire dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela è quello successivo all’accettazione dell’incarico.
“Improprio” ancora appare, ad avviso del Cnf, imporre ai professionisti l’onere di provare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio.
Il Cnf chiede anche che gli Ordini siano consultati dal ministero dell’economia in relazione alle norme di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica. E infine propone di semplificare gli obblighi di tenere copia degli atti e di registrazione dei dati dei clienti.

Il diritto ecclesiastico...secondo Gioacchino Belli.

sabato, luglio 11, 2009

ALFANO: SU CSM ANCORA NESSUNA DECISIONE PRESA.



Pantelleria, 11 lug. (Adnkronos) - "Il mio ministero conduce un'attivita' di studio e valutera' anche le proposte che sono state fatte dai collaboratori. Penso che queste proposte saranno tenute in considerazione, ma non abbiamo svolto nessuna riunione ne' preso nessuna decisione in questa materia che pure fa parte di un dibattito pubblico e che ha forti e autorevoli sostenitori".
Lo ha detto il ministro della Giustizia Angelino Alfano commentando la notizia apparsa oggi su un quotidiano secondo cui sarebbero pronte nuove regole per il Consiglio superiore della magistratura.
Il ministro e' appena atterrato a Pantelleria dove partecipa alla posa della prima pietra per il nuovo aeroporto dell'isola.

In ricordo dell'Avv. Giorgio Ambrosoli (11 luglio 1979/11luglio 2009)


Approderà nelle scuole milanesi 'Qualsiasi cosa succeda. Storia di un uomo libero', il libro su Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona, scritto dal figlio dell'avvocato ucciso l'11 luglio del 1979, Umberto, anch'egli avvocato.
Lo ha detto il sindaco di Milano, Letizia Moratti, partecipando alla commemorazione del trentesimo anniversario dell'uccisione di Ambrosoli che si è tenuta stamani nell'Aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano.
La figura umana e professionale di Ambrosoli è stata ricordata tra gli altri, dal presidente dell'ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, dal presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, e dall'avvocato generale dello Stato, Laura Bertolé Viale.
Letizia Moratti ha anche spiegato che un modo di continuare l'opera di Giorgio Ambrosoli è quella, per esempio, del Patto d'integrità che il Comune ha introdotto e in base al quale sono escluse dagli appalti le imprese che violano la concorrenza o le norme di sicurezza. Il patto è di recente valso un premio da parte del Ministro per la Funzione pubblica, Renato Brunetta.
Il sindaco di Milano ha anche spiegato che l'attività di Ambrosoli ha spianato la strada per le attuali modalità d'indagini che non possono prescindere dalla collaborazione internazionale.

ESAMI DI ABILITAZIONE AVVOCATO 2008: I RISULTATI DEGLI SCRITTI DI SALERNO.


La Commissione di Salerno ha pubblicato ieri sera, intorno alle 21,45, i risultati delle prove scritte della sessione 2008 in corso.
Hanno superato lo scritto 595 candidati su 1351 aspiranti, dunque con una percentuale di ammessi pari al 44%.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario degli appelli per le prove orali.


venerdì, luglio 10, 2009

Il nuovo organigramma della Cassa Previdenza Avvocati.

.......Il candidato "D'Addario" Franceschini.

Cittadella Giudiziaria: il riappalto sarà senza ribassi.



La riassegnazione dell'appalto per il completamento della cittadella giudiziaria sarà effettuata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
A comunicarlo è stato il sindaco Vincenzo De Luca, che ieri pomeriggio ha partecipato all'assemblea indetta da Vincenzo Pellegrino, presidente della Giunta distrettuale dell'Anm.
«È una scelta che pone problemi di responsabilità e impegna gran parte dell'apparato amministrativo, ma è in grado di offrire maggiori garanzie di affidabilità ed efficienza organizzativa», ha spiegato De Luca, che è apparso ottimista anche in relazione alla consegna almeno di alcuni lotti entro un anno, attraverso un meccanismo di premialità se l'impresa aggiudicataria consegnerà prima.
Una importante indicazione sulla strada da seguire per contrastare le ingerenze della criminalità organizzata è stata fornita dal procuratore generale Lucio Di Pietro, con una eperienza di 15 anni nella Direzione Nazionale Antimafia.
Di Pietro ha suggerito al sindaco la realizzazione di un protocollo in passato studiato in DNA tra committente, aggiudicatario e Prefettura in grado di impedire qualsiasi tipo d'infiltrazione malavitosa, evitando interdittive antimafia, che spesso intervengono a lavori ultimati.
I presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale, Matteo Casale e Luigi Mastrominico hanno affrontato la questione dell'esiguità dei fondi necessari per gli arredi.
«Il Ministero ha dimostrato ottusità mentale. Una soluzione potrebbe essere quella di attingere ai fondi europei sulla sicurezza», ha detto De Luca.


ANTONELLA BARONE
Tratto da sito: www.ilmattino.it

mercoledì, luglio 08, 2009

Lerner e D'Alema scoprono Santa Maria Goretti.



Lasciar stare i santi è una regola che da cattolico praticante e militante non mi sognerei mai di violare.
Però sui distributori di santini rivendico il diritto di scherzo.
Gad Lerner (su La Repubblica), monsignor Mariano Crociata (dal pulpito) e Massimo D’Alema (ovunque si trovi) fanno a gara per elogiare il modello-Santa Maria Goretti: i politici, secondo loro, dovrebbero imitare la modestia e la castità della dodicenne che nel luglio del 1902 scelse di farsi uccidere anziché stuprare. Credo non sia necessario rammentare la figura di questa ragazzina marchigiana, emigrata con la famiglia nella pianura pontina al tempo ancora malarica.
La prima volta che conobbi la sua storia la commozione si mescolò, devo ammetterlo, con la perplessità: sono uomo pratico e a una figlia consiglierei il primum vivere.
Ma se la Chiesa l’ha proclamata santa significa che Dio ha apprezzato più di me il suo comportamento, realizzando attraverso di lei vari miracoli.
Quindi chino umilmente il capo, senza però smettere di sentirmi più vicino ai campioni del cattolicesimo immoralista, ovvero di una religione non basata sulla morale (una morale sono capaci di inventarsela tutti, anche Eugenio Scalfari), ma su Cristo: Sant’Agostino che scrisse «Ama, e fa’ ciò che vuoi» e San Filippo Neri la cui tipica, simpatica esortazione era «State buoni se potete».
E non vorrei tirare in ballo la prima meravigliosa enciclica di Papa Benedetto XVI, la Deus caritas est in cui è stampato qualcosa di inaudito, qualcosa che ribadisce la Chiesa come l’unica istituzione erotofila che ci sia: l’eros non è mai totalmente disgiunto dall’agape, scrive Ratzinger; anche in ciò che viene definito volgarmente sesso può nascondersi, si nasconde, il segreto dell’amore.
Che Lerner e D’Alema non siano ferratissimi in encicliche è comprensibile, giustificabile, più grave che a contraddire il Santo Padre sia monsignor Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
Comunque nulla di sorprendente: Crociata è un sacerdote cattolico che si veste da pastore protestante e parla come un puritano, proprio come se appartenesse a quella setta eretica, di stampo calvinista, con cui da tempo si denominano i braghettoni e i beghini, gli ossessionati dai cosiddetti peccati della carne.
All’apice della loro parabola, nell’Inghilterra del XVII secolo, i puritani riuscirono a imporre la chiusura dei teatri e dei locali di divertimento, come forse vorrebbe fare monsignor Crociata per contrastare il da lui deprecato «libertinaggio».
Ma il prelato trapanese (esperto di dialogo con l’islam, inesperto di dialogo coi cattolici) conosce il significato della parola? Dai resoconti dell’omelia pronunciata nella casa di Santa Maria Goretti, a Borgo Le Ferriere (Latina), non si direbbe.
Del resto è normale, non credo che De Sade sia molto presente nelle biblioteche dei seminari.
Io invece l’ho cominciato a leggere da ragazzino alla biblioteca comunale di Reggio Emilia, magari ne so qualcosa in più.
Il libertino non va confuso col donnaiolo, il libertino può essere etero, omo o anche asessuato, il libertino può essere un sadico o un masochista o un marito fedele alla moglie essendo il libertinismo innanzitutto mentale.
I libertini sono all’origine filosofi o parafilosofi francesi vissuti fra Sei e Settecento secondo i quali, tenetevi forte: 1) Dio non esiste; 2) le religioni sono superstizioni; 3) l’uomo è un animale, nient’altro che un animale.
Chi frequenta la storia delle idee e non parla per sentito dire, riconosce come eredi dei libertini Corrado Augias e Piero Angela e Aldo Busi e Michel Onfray e Piergiorgio Odifreddi e Margherita Hack e Stefano Rodotà, non certo, tanto per essere chiari, Silvio Berlusconi.
Nel lungo e tristo elenco non ho volutamente inserito Lerner né D’Alema di cui non ho ben chiaro il presente status (non ho capito quanto e se ancora pratichino le religioni d’origine, l’ebraismo per il primo, il comunismo per il secondo).
So soltanto che sono due acerrimi anticristiani, gorettini solo all’occorrenza, per orrendo machiavellismo: D’Alema complotta sotto i baffi mentre Lerner imputa a Berlusconi addirittura dei «festini», con un linguaggio da questura anni ’50.
Sono nella realtà scagliatori di prime pietre, e di seconde, e di terze... Specialisti di caccia al capro espiatorio, l’unico rito che conoscono bene è quello del linciaggio.

di Camillo Langone

Napoli, ruba pacco di wafer al discount: condannato a tre anni di reclusione!


NAPOLI (8 luglio) - Ruba un pacco di wafer (prezzo un euro e 29 centesimi) in un discount e viene condannato a tre anni di reclusione.
S.S., 40 anni, non ha potuto beneficiare dell'attenuante del danno lieve per gli effetti della legge Cirielli che ha comportato un giro di vite per i recidivi.
La sentenza è stata emessa oggi dal giudice monocratico di Marano, sezione distaccata del Tribunale di Napoli, al termine di un breve dibattimento che era stato chiesto dal pm nelle forme del giudizio immediato.
Assistito da un difensore di ufficio, l'imputato - che per questa accusa si trova agli arresti domiciliari - non ha chiesto l'adozione di riti alternativi - come patteggiamento o rito abbreviato - che avrebbero determinato una pena più lieve.
L'uomo è stato riconosciuto responsabile di rapina impropria.
Nei giorni scorsi all'interno di un discount di Melito, in provincia di Napoli, fu bloccato da due addetti del minimarket che lo avevano notato mentre si impossessava di un pacco di biscotti.
Invitato a consegnare la refurtiva - come emerso oggi al processo - tentò di divincolarsi, ma fu presto immobilizzato e consegnato ai carabinieri.
«Mi vergogno, avevo fame...» si è giustificato l'uomo, che è tossicodipendente e che in passato ha già riportato condanne per piccoli furti.
Il giudice, in base alle norme sulla recidiva della Cirielli, che non consente in questi casi di concedere le attenuanti (generiche e danno lieve) prevalenti, gli ha inflitto tre anni di reclusione, che sarebbe anche il minimo consentito dalla legge.
Tratto dal sito: http://www.ilmattino.it

Dichiarazione approvata dalla 1^ Conferanza Nazionale Scuole Forensi (Roma-giugno 2009).

Il Presidente del COA di Salerno aderirà all'UDC?


martedì, luglio 07, 2009

Sanzioni amministrative: non si può proporre appello senza avvocato.




GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPELLO – NECESSITA’ DELL’ASSISTENZA DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE – SUSSISTENZA - FONDAMENTO

In tema di opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa personale della parte consentita dall'art. 23, comma quarto, della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.


(Cassazione Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore E. Migliucci- Ordinanza n. 14520 del 19 giugno 2009).

Per il "soppalco" è necessario il permesso di costruire.

lunedì, luglio 06, 2009

Avvocati "stabiliti": stretta sulle iscrizioni nell’albo forense italiano (comunicato del CNF).



Roma 6/7/2009. I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato.
Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all’estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all’altro non sia solo “burocratica”, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.
E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale, dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino Cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25 giugno 2009, n. 17).
La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell’Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell’Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa l’iscrizione in Italia all’albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell’Unione europea, della sentenza della Corte di Giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la professione d’ingegnere.
In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l’interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.
La Corte di Giustizia ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un “abuso del diritto”, riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell’avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale “gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”.
Il parere della commissione Cnf. La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense, date “l’affinità delle circostanze” e, riprendendo i principi ivi ribaditi, ha suggerito ai Consigli dell’Ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti.
Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, “è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale”. Per questo bisogna procedere “a un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell’interessato”.
In altre parole, ad avviso della commissione pareri del Cnf “colui che, come nel caso di cui alla sentenza C- 311/06 intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre a un rigetto della domanda”.
Viceversa non potranno essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di esperienza professionale all’estero.
In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell’Ordine condizionato alla dimostrazione dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi.
Ma se “è evidente la difficoltà d'aggredire posizioni di diritto già acquisite” nel passato, per il futuro “l’efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta”.
Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali.
Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento.
Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

Misure anticrisi: rinvio entrata in vigore della class action.

Pagamento tassa Ordine Forense entro il 31/07/2009.



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno

Si porta a conoscenza degli iscritti che Equitalia Polis SpA, società concessionaria per la riscossione della tassa di iscrizione all'Albo Avvocati, ha comunicato che, per problemi tecnici intervenuti a seguito delle operazioni di cessione del ramo d'azienda da Equitalia E.Tr. SpA, gli avvisi di pagamento relativi alla tassazione anno 2009 potrebbero essere consegnati oltre il termine fissato per la scadenza della prima o unica rata.
A seguito di tale ritardo, Equitalia Polis SpA ha comunicato che il pagamento della prima o unica rata dell'avviso di pagamento con scadenza 30/04/2009 potrà essere effettuato entro il 31/07/2009 senza alcun aggravio di spese e/o sanzioni.
Si comunica, altresì, che per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale Mod. F.35 disponibili presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.
Qualsiasi chiarimento relativo alla tassazione anno 2009 potrà essere richiesto al seguente indirizzo di posta elettronico: marketing.sa@equitaliapolis.it
Salerno, 03/07/2009.

Il Presidente
Avv. Americo Montera

Il Consigliere Segretario
Avv. Gaetano Paolino

venerdì, luglio 03, 2009

Il procuratore blogger perde l’incarico e se ne va. Ironizzò sugli errori dei colleghi. Punito dal Csm.



ROMA — Su un blog metteva alla berlina le sentenze impresentabili. E per un titolo impresentabile il Csm non lo ha confermato procuratore generale di Ancona. A dispetto del parere unanime e altamente positivo inviato al Csm dal consiglio dei colleghi del suo distretto.
Per questo Gaetano Dragotto lascia la magistratura. Questione di stile è la motivazione che avrebbe spinto il plenum a silurarlo.
A causa di un doppio senso, utilizzato per bacchettare una collega (non nominata) che sbagliava i calcoli delle attenuanti e delle aggravanti regolati dall’articolo 69.
Ma lui si difende: «Il blog era riservato a pochi amici. Era anonimo come le sentenze. Virgolettava solo alcune perle. Come la sentenza di un collega della Cassazione sul barista che serve detersivo per lavastoviglie nell’acqua minerale. Stabilisce che se il liquido è puro il barista non è punibile, se diluito sì: per contraffazione. Se il cliente morisse sarebbe omicidio colposo. E il primo presidente della Cassazione e il pg hanno votato contro la mia riconferma», dice, amareggiato, Dragotto.
Contro gli svarioni giudiziari dei colleghi aveva combattuto a lungo, dando anche giudizi negativi in sede di valutazione.
«Non avevo ottenuto nulla se non voci di una mia presunta cattiveria. Per difendermi avevo creato quel blog per gli amici. E ridevamo dei pasticci scritti nelle sentenze ». Come quella sulla «prostata salvifica».
L’aveva fatta franca un maniaco che aveva mostrato la sua virilità a una bimba ferma in auto con il finestrino aperto, giacché il giudice aveva attribuito l’esibizione alla impossibilità di «trattenersi dall’urinare».
Senza domandarsi perché non si fosse allora rivolto verso il muro. Oppure le attenuanti generiche, concesse a un senegalese «perché l'imputato è africano e l'Africa è povera ».
O quella nella quale il computo di un terzo della pena di tre mesi faceva sempre tre mesi. E infine quella della giudice che applicava male l’articolo 69. «Lei deve essersi riconosciuta, forse avvertita da qualche collega, si è offesa per il titolo sarcastico e ha avvertito il Csm» racconta Dragotto.
Ma la preistruttoria per incompatibilità ambientale a causa della caduta di stile si è subito chiusa. Ed è finita lì. Al momento di valutare il rinnovo dell’incarico da pg però è risaltata fuori.
«E pensare che proprio a seguito di quell’episodio c’era stata una riunione nella quale avevamo parlato finalmente di queste motivazioni impresentabili, e finalmente si erano ridotte quasi della metà».
Il magistrato esclude un collegamento della sua bocciatura con gli arresti appena firmati per l’ex sindaco pd e altri, nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti per l’aera portuale. Non crede a chi sussurra che l’hanno voluto fare fuori da altri incarichi direttivi ai quali concorreva.
E conclude: «C’è chi mi ha consigliato di fare ricorso. Ma come potrei continuare a fare il magistrato con le mani legate dietro la schiena?». Per questo lascerà la toga. Ma non il web.


Tratto dal sito internet del Corriere della Sera.

Piattaforma Juribit: precisazione del Presidente del COA di Salerno.



Caro Enrico,
Ti prego di concedermi ospitalità sul sito dell'Ordine perchè mi preme mettere a punto alcuni aspetti dell'aggiudicazione della cd. piattaforma per la formazione a distanza alla società Juribit
L'occasione è data da un pettegoluccio, da un sospettuccio ordito da qualche fantesca dell'ultima ora.
Per la gara di aggiudicazione sono state rispettate tutte le procedure e la commissione era composta anche da tecnici estranei all'Avvocatura.
Se la gara è stata vinta dalla società Juribit, significa che tale società è stata ritenuta la più valida per offerta e per costi.
Se poi tale società fa capo all'Avv.Michele Gorga, nostro iscritto, francamente, non può farmi che piacere, conoscendone la serietà, il valore professionale e l'onestà.
Chi, malamente, è ancora convinto che seminando gratuiti ed infondati veleni acquisti consensi è patetico ed anacronistico.
Chi usa questi mezzucci, anche nel misero tentativo di minare la credibilità del Consiglio, è stato smacherato da una Avvocatura attenta ed informata.
La calunnietta era di don Basilio del Mascagniano "Barbiere di Siviglia" e oggi appartiene a qualche "capera" che non avrà mai cittadinanza nel nobile Foro Salernitano.
Si abbia il coraggio di imboccare,come per il passato anche recente, i corridoi della Procura della Repubblica o di Magistrati di altre giurisdizioni e di denunciare: oggi più di ieri sono pronto a difendere l'Avvocatura Salernitana, con serenità ma con ferma decisione.
Americo Montera

TRATTO DAL SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO WWW.ORDAVVSA.IT




CI SIA CONSENTITO ENTRARE IN QUESTA QUESTIONE, CHE CI VEDE COINVOLTI PERCHE' ABBIAMO FATTO PARTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DI QUESTO "FARAONICO" APPALTO (IMPORTO €. 20MILA+IVA, SE NON RICORDIAMO MALE).
LA COMMISSIONE (...CHE AVREBBE ORDITO QUESTA OSCURA TRAMA) ERA COMPOSTA DA:
AVV. ENRICO TORTOLANI
AVV. GIUSEPPE CELIA
TECNICO INFORMATICO ESTERNO (del quale francamente non ricordiamo il nome).
TUTTO L'ITER, DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE OFFERTE, E' STATO SVOLTO E MINUTAMENTE VERBALIZZATO ALLA COSTANTE PRESENZA DEI DELEGATI DELLE 2 SOCIETA' PARTECIPANTI.
PER QUANTO CI RISULTA LA SOCIETA' NON AGGIUDICATARIA NON HA MOSSO ALCUN RILIEVO.
CI SEMBRA NATURALE, PERALTRO, CHE UNA SOCIETA' CHE SI OCCUPA DI FORMAZIONE DI AVVOCATI SIA GESTITA DA AVVOCATI (ENTRAMBE LE SOCIETA' LO ERANO).
DUNQUE CHI COSTRUISCE GOFFE DIETROLOGIE E SI DILETTA A SEMINARE VELENI E CALUNNIE, COME SEMPRE CERCANDO DI DISTRUGGERE QUEL POCO DI BUONO CHE SI RIESCE A FARE PER L'AVVOCATURA (..PER LA PROPRIA SMODATA AMBIZIONE DI POTERE), DOVREBBE AVERE IL CORAGGIO DI ESSERE ALMENO PRECISO E DOCUMENTATO, SE HA ACCUSE DA FARE.
....ALTRIMENTI, LO SI LASCI DIRE A CHI L'OPPOSIZIONE (SEMPRE COSTRUTTIVA) L'HA FATTA E LA FA SERIAMENTE, QUESTI MALDESTRI "BASTIANCONTRARI AD OGNI COSTO", NON RIUSCIRANNO MAI A SOTTRARSI AL LORO DESTINO DI ETERNA SCONFITTA!
consiglioaperto

Ddl sicurezza, ecco cosa prevede.



(ANSA) Il Senato ha definitivamente approvato il ddl sulla sicurezza, da oggi legge dello Stato. I voti favorevoli sono stati 157, quelli contrari 124 e 3 gli astenuti. Hanno votato a favore PdL, Lega Nord e MpA. Contro si sono espressi Pd, Italia dei Valori e Udc.

I PUNTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO
Chi entra in Italia o vi soggiorna clandestinamente commette un reato. Per avere la cittadinanza si dovrà pagare una tassa da 200 euro. La permanenza nei centri di identificazione ed espulsione potrà arrivare fino a sei mesi. Le 'ronde' diventano legali. Sono alcune delle misure del ddl sicurezza che il Senato, con il sì alla terza fiducia, ha convertito in legge.

REATO DI CLANDESTINITA' - L'immigrazione clandestina diventa reato. L'articolo 21 del testo introduce nell'ordinamento il reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato". I clandestini non rischiano l'arresto, ma si vedranno infliggere un'ammenda dai 5mila ai 10mila euro, con espulsione immediata. La norma rende obbligatorio denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria tranne che per i medici e i presidi per i quali è stata prevista un'apposita deroga.

NEI CIE FINO A 180 GIORNI - L'extracomunitario che arriva in Italia senza permesso di soggiorno può rimanere nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione) fino a 180 giorni. Fino ad oggi il periodo era di due mesi.

TASSA DI 200 EURO PER AVERE CITTADINANZA - Per avere la cittadinanza si dovranno pagare 200 euro. Per il permesso di soggiorno invece la tassa sarà fissata dai ministeri dell' Interno e dell'Economia tra gli 80 e i 200 euro.

QUERELLE SUI 'BIMBI INVISIBILI' - Giuristi e politici si sono divisi sulla possibilità per le madri clandestine di riconoscere i figli nati in Italia alla luce del fatto che la clandestinità diventa reato. Secondo la maggioranza non ci sarà alcun problema, visto che una norma della Bossi-Fini dà la possibilità alle puerpere irregolari di avere un permesso di soggiorno fino al compimento del sesto mese del bambino. Secondo l'opposizione, alcune associazioni e diversi giuristi, il fatto che la clandestinità diventi reato ostacola l'applicazione 'tout court' del permesso di soggiorno temporaneo se non altro perché per l'ufficiale all'anagrafe scatterebbe immediato l'obbligo di denuncia. In più, per avere diritto ad ogni tipo di prestazione pubblica (come l'iscrizione all'anagrafe) si prevede che occorrano il passaporto o il permesso di soggiorno. In assenza dei due documenti il riconoscimento della prole non sarebbe dunque possibile. I bambini potrebbero diventare così adottabili.

CARCERE SE SI AFFITTA A CLANDESTINI - Si rischia il carcere fino a 3 anni se si dà in alloggio o si affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Ma ci deve essere un ingiusto profitto.

SI' ALLE 'RONDE' - Associazioni di cittadini potranno pattugliare il territorio e segnalare alle forze dell'ordine situazioni di disagio sociale o di pericolo. Saranno iscritte in elenchi e dovranno essere formate prioritariamente da ex agenti.

REGISTRO DEI 'CLOCHARD' - I senza fissa dimora saranno schedati in apposito registro istituito presso il Viminale.

CARCERE FINO A TRE ANNI SE SI OLTRAGGIA PUBBLICO UFFICIALE - Chi insulta un pubblico ufficiale rischia fino a 3 anni di carcere. Ma se si risarciscono agente ed Ente a cui questo appartiene, il reato si estingue. Nessuna condanna se è il pubblico ufficiale ad aver commesso atti arbitrari.

INTATTI POTERI PROCURATORE ANTIMAFIA - Li avevano limitati, ma ora si è tornati alla legge attuale. Pietro Grasso aveva chiesto che la norma del ddl cambiasse e così è stato. INASPRITO IL 41 BIS - Detenzione più lunga di altri 4 anni. Si prevedono carceri "ad hoc" per i boss preferibilmente sulle isole. Più difficile per loro comunicare anche con l'esterno.

NASCE ALBO PER BUTTAFUORI E AMMINISTRATORI GIUDIZIARI - Anche i 'gorilla' che vigilano sulla 'pace' fuori da pub e discoteche dovranno avere particolari requisiti (li deciderà il Viminale) e avranno presto un loro albo. E un Albo ad hoc lo avranno anche gli amministratori giudiziari.

OBBLIGO DENUNCIA 'PIZZO' PER COSTRUTTORI - Per partecipare alle gare d'appalto i costruttori dovranno denunciare ogni tentativo di estorsione ai propri danni. Basterà che un pentito, anche in un altro procedimento, sostenga che ci sia stata un'estorsione senza conseguente denuncia, che l'estromissione dalla gara dell'imprenditore è assicurata.

C'è chi dice che Silvio "declina"!

giovedì, luglio 02, 2009

Sindacato Forense Salerno: festa d'inizio estate (10 luglio 2009).

Convegno: "Consigli Giudiziari: istruzioni per l'uso" (Roma - 16/luglio/2009-c/o CNF).

Schema del nuovo processo sommario di cognizione.

Lodo Alfano: scontro su cena giudici-premier.



ROMA (ANSA) - La cena tra Silvio Berlusconi, il Guardasigilli Angelino Alfano e i giudici costituzonali Luigi Mazzella e Paolo Maria Napolitano e' stata al centro dell'audizione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito.
"Il governo Berlusconi non ha organizzato nella casa del giudice Mazzella alcuna riunione", ha detto Vito rispondendo a una interrogazione del leader dell'Idv Antonio Di Pietro e smentendo che durante la cena si fosse parlato del lodo Alfano, da ottobre all'esame della Consulta.
"L'incontro - ha detto - non ha avuto in alcun modo ad oggetto i temi relativi all'agenda della Corte costituzionale né ipotesi di riforma del Titolo IV della Costituzione. Tale riforma compete al Parlamento, anche su iniziativa del governo". "Tranquillizzo gli onorevoli interroganti: le iniziative del governo in materia di Giustizia - conclude Vito - saranno rispondenti al programma presentato al corpo elettorale e che gli elettori hanno premiato".
Risposte che non hanno soddisfatto il leader dell'Italia dei valori che ha definito 'gravissimo' l'episodio sottolineando: 'mina l'immagine e la sacralita' della Corte'.
Di Pietro ha chiesto "immediate dimissioni" non solo del ministro Angelino Alfano, ma anche dei due "giudici spregiudicati". Anche il Pd ha definito la cena inopportuna e lesiva del prestigio della Consulta.
Parole che provocano la reazione del ministro dei Beni Culturali Sandro Bondi che dai banchi gli ha a piu' riprese urlato: 'vergogna'.
Anche il presidente dei deputati del Pdl, Fabrizio Cicchitto, ha reagito definendo "la violenta aggressione dell'opposizione nei confronti della Corte Costituzionale è un chiarissimo tentativo di delegittimazione e di interferire sulla decisione del Lodo Alfano".
E il giudice costituzionale Luigi Mazzella, in una missiva fatta avere all'Ansa, rassicura l' 'amico di vecchia data' Berlusconi. la cena a casa sua, contestata dal Pd e dall'Idv, non è stata la prima e "non sarà certo l'ultima fino al momento in cui - scrive - un nuovo totalitarismo malauguratamente dovesse privarci delle nostre libertà personali".
"Caro presidente, caro Silvio..." e' questo l'incipit di una lettera aperta di Mazzella che esprime una certezza: "l'amore per la libertà e la fiducia nell'intelligenza e nella grande civiltà degli italiani che entrambi nutriamo ci consente di guardare alla barbarie di cui siamo fatti oggetto in questi giorni con sereno distacco".

“Risparmiatori ed imprese: criticità nei rapporti bancari”- Convegno il 3/07/2009 a Salerno - Aula Parrili ore 09 - (7 crediti formativi).

mercoledì, luglio 01, 2009

RIFORMA PROCESSO CIVILE: I GDP HANNO INDETTO 6 GIORNI DI SCIOPERO NAZIONALE (DAL 13 AL 18 LUGLIO).



Sciopero nazionale dei Giudici di Pace, indetto dal 13 al 18 luglio, dall' Associazione Nazionale GdP e dall'Unione Nazionale Giudici di Pace .
Alla base della manifestazione di protesta, una serie di motivi, a cominciare, si legge in una nota dei presidenti delle due associazioni Gabriele Longo e Francesco Cersosimo, “dalla mancata riforma della Giustizia di Pace, sulla quale non è stato neanche avviato un confronto con la categoria, nonostante l'impegno assunto nel settembre 2008 dal Ministro Alfano e dal Sottosegretario Caliendo di superare l'attuale situazione di precarietà della categoria, che presuppone necessariamente il riconoscimento della rinnovabilità dei mandati fino a 75 anni e delle tutele previdenziali, retributive e ordinamentali previste dalla Costituzione”.
In secondo luogo “le gravissime disfunzioni degli Uffici del Giudice di Pace determinate dall’assoluta insufficienza del personale amministrativo in servizio, carente del 50% rispetto alle necessità e dalla irrazionale distribuzione dei giudici sul territorio, con enormi differenze dei carichi di lavoro da ufficio a ufficio (fino a 500 volte)”.
La nota diffusa dalle associazioni dei GdP sottolinea poi il rischio di paralisi per l’aumento delle competenze, disposto con la legge n.69/2009, legato anche agli effetti della normativa sugli immigrati, che attribuisce ulteriori competenze proprio ai GDP.

martedì, giugno 30, 2009

Cassazione Penale: Urbanistica. Realizzazione parcheggi interrati e seminterrati.



Cass. Sez. III n. 26327 del 25 giugno 2009 (Cc 18 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Arcovito


Ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso.
Per effetto della modifica apportata a tale disposizione dall’art. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi, il regime dell’autorizzazione è stato esteso ai parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
In ogni caso è però necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali allo stesso.
Qualora invece vengano costruiti in aree diverse o all’esterno o in superficie non è più sufficiente la suddetta procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull’assetto urbanistico e sull’utilizzazione del territorio (fattispecie relativa a sequestro probatorio di cantiere per la realizzazione di box interrati e seminterrati)

Convegno sulla riforma del CPC organizzato dal CNF (Roma-17 luglio 2009).


Anche l'indagine sulle "escort" finirà nel nulla.

sabato, giugno 27, 2009

Per i nostalgici: Salerno negli anni '80.

Pretende troppo sesso dalla moglie: condannato per violenza sessuale!



ROMA - Commette violenza sessuale e maltrattamenti il marito che costringe la moglie "a subire rapporti sessuali plurimi" anche quando la donna non ne ha assolutamente desiderio.
A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma la condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione per un marito di Novara che pretendeva "prestazioni sessuali" dalla moglie arrivando a minacciarla con un macete.
La terza Sezione penale con la sentenza numero 26.345 ha respinto il ricorso di un marito piemontese, condannato dalla corte d'Appello di Torino nel settembre 2008, sia per aver sottoposto a maltrattamenti la moglie, sia per violenza sessuale per averla costretta a subire rapporti sessuali oltre il desiderio della stessa.
Inutilmente il marito ha tentato di alleggerire la sua posizione chiedendo alla Cassazione di derubricare i diversi reati in quello di maltrattementi in famiglia visto che, a suo dire, non può commettere violenza sessuale il marito che chiede alla moglie di avere più rapporti.
E in effetti, registra la Suprema Corte, la stessa consorte aveva riferito di intrattenere con il marito rapporti sessuali consenzienti e che talora "le erano richieste prestazioni con frequenza troppo elevata che non gradiva".
Piazza Cavour ha ribadito che non esiste all'interno di un rapporto coniugale o paraconiugale un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale.
Inoltre non ha valore discriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore "aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali". La moglie, infatti, per non destare allarme nei figli non si opponeva alle pretese del marito e a gesti muti cercava, inutilmente, di farlo desistere.

Tratto dal sito: www.repubblica.it

venerdì, giugno 26, 2009

Strumenti alternativi in mano all’Avvocatura, per puntare a un sistema giudiziario efficiente.



I legali rivendicano un ruolo essenziale nell’organizzazione di un metodo diversificato di risoluzione dei conflitti affidando le funzioni conciliative a professionisti opportunamente formati e ai Consigli dell’Ordine la garanzia di trasparenza dell’intera procedura
L'Organismo unitario dell’avvocatura italiana ha sempre sottolineato che i sistemi di Risoluzione alternativa alle controversie (Adr) non costituiscono una soluzione alla giurisdizione ordinaria ma assumono rispetto a esse un ruolo parallelo e autonomo pur contribuendo alla deflazione dei ruoli.
Basandosi su questo rilievo l’Oua ha considerato le soluzioni extragiudiziarie alla stregua di una risposta adeguata al conflitto e quindi uno dei possibili metodi di risoluzione delle controversie, non secondario e neanche alternativo, ma più propriamente parallelo.
Si profila, in questo modo, un “sistema plurale” di tutela dei diritti, all’interno del quale il cittadino deve poter scegliere liberamente, in base al tipo di controversia che si presenta, tra diversi metodi di risoluzione tutti parimenti efficienti e garantiti, ma diversi nel loro fondamento.
Ciò significa che la diffusione delle procedere extragiudiziali non consegue, come automatica conseguenza, alla crisi della giustizia ordinaria ma, al contrario, si fonda sull’esistenza di un sistema giudiziario ben funzionante che ponga il privato nella condizione di poter scegliere tra una struttura togata (da rendere sufficientemente rapida) da un lato e una metodologia consensuale (da rendere sufficientemente sicura) dall’altro lato, senza che si debba porre l’alternativa inaccettabile tra una giurisdizione pubblica inefficiente e garantista e un sistema di procedure non contenziose efficienti.
La diffusione degli strumenti alternativi deve, pertanto, ritenersi direttamente proporzionale al livello di efficienza del sistema giudiziario, poiché nessuna delle parti in contesa deve sentirsi maggiormente protetta, nel suo inadempimento, da una conclamata lentezza del procedimento giudiziario che venga prescelto proprio per l’indubbio vantaggio per così dire procrastinatorio.
La costruzione di un sistema giudiziario efficiente - pur senza l’ossessione della rapidità che potrebbe ridondare in danno delle garanzie che sono al contrario il presupposto di una vera efficienza - costituisce, quindi, una imprescindibile priorità per tentare un recupero di fiducia e anche di qualità della giurisdizione.
È evidente a questo punto l’esigenza che, al pari del giudizio affidato al giudice togato o laico, la conciliazione deve essere affidata a un conciliatore che risponda a caratteristiche fondamentali di professionalità e qualificazione, mentre la procedura deve essere amministrata da organi autorevoli e credibili, sia privati che pubblici (possibilmente i Consigli dell’Ordine forense), che forniscano sufficienti garanzie di efficienza, trasparenza, competenza e indipendenza.
Gli organismi privati potranno prevedere la partecipazione di professionisti iscritti in albi,ma dovrà essere esclusa la mera partecipazione di capitale.
Alla stregua del fatto che l’attività conciliativa è attività propria del professionista legale, l’Avvocatura giustamente rivendica, anche in funzione di un interesse della collettività, un ruolo essenziale nell’organizzazione di un sistema diversificato di risoluzione dei conflitti, affidando agli avvocati (opportunamente formati) funzioni conciliative anche in materie attualmente precluse, nonché speciali funzioni di certificazione e autenticazione per atti riguardanti le procedure conciliative.
All’Avvocatura deve, inoltre, essere riconosciuto un ruolo preminente nella gestione di quelle istituzioni che saranno previste dalla legge, valorizzando la funzione pubblicistica degli ordini forensi ai fini della creazione di Camere di conciliazione presso tutti i Consigli degli ordini, da affiancarsi alle Camere di conciliazione presso le Cciaa e agli organismi privati opportunamente regolamentati e registrati.
È stato fatto riferimento anche alla opportunità di valorizzare la funzione dei Giudici di Pace (il Giudice laico secondo la proposta Oua) nella gestione delle procedure conciliative.
Nel caso della conciliazione endoprocessuale, in mancanza di diverso accordo tra le parti circa la designazione dell’ente gestore, il giudice potrà invitare le parti a esperire il tentativo presso la Camera di conciliazione “forense”.
A tal proposito, va segnalata la opportuna previsione della immediata esecutività del verbale di conciliazione redatto dalle camere di conciliazioni tribunalizie.
La caratterizzazione dell’istituto conciliativo come procedimento fondato sulla esclusiva volontà delle parti comporta il rischio concreto che la parte più debole al tavolo negoziale, in mancanza di opportune tutele, possa subire l’imposizione di un contratto vessatorio e/o iniquo e/o che si discosta significativamente dalle situazioni giuridiche delle parti.
In un siffatto contesto, la potenziale perdita di garanzie derivante dall’assenza in conciliazione di un organo giudicante e di meccanismi procedurali (nonché di mezzi di impugnazione) potrebbe ragionevolmente essere compensata dall’intervento della difesa tecnica che contribuirebbe a reintrodurre nella metodologia consensuale uno strumento di tutela degli interessi dei contendenti.
In questo quadro si colloca la direttiva n. 2008/52 del 21 maggio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Sulla premessa che l’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie, le istituzioni europee hanno stabilito che la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione al fine di preservare la flessibilità del procedimento di mediazione, l’autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente.
Il codice europeo di condotta dei mediatori, inoltre, dovrebbe essere disponibile su Internet per il pubblico. Il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione non può dipendere solo dalla buona volontà delle parti e, anzi, se queste lo chiedono, gli stati membri dovrebbero garantirne l’esecutività.
Sempre che il contenuto non sia in contrasto con il diritto dello stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell’accordo in questione. Partendo da questi presupposti il Parlamento ha approvato la riforma processuale civile inserendo una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
Questi i più rilevanti principi e criteri direttivi della delega al Governo:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;
b) prevedere la possibilità, per i Consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgano del personale degli stessi consigli;
c) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
d) favorire mediante agevolazioni anche di carattere fiscale gli istituti della mediazione e della conciliazione;
e) il procedimento di conciliazione non potrà in ogni caso avere una durata eccedente i tre mesi;
f) nel caso che un giudizio sia stato instaurato nonostante il tentativo di conciliazione e la statuizione corrisponde al contenuto della proposta conciliativa, va esclusa la ripetizione delle spese sostenute dalla parte virtuosa che abbia rifiutato l’accordo;
g) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

MAURIZIO DE TILLA
Presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura italiana

giovedì, giugno 25, 2009

CONVEGNO SULLE RECENTI MODIFICHE AL CPC.



Ecco il programma del Convegno – organizzato dall’Osservatorio sulla Giustizia di Salerno ed avente come tema le recenti riforma del processo civile - che si terrà domani, venerdì 26 giugno 2009, presso la Camera di Commercio di Salerno, via Roma 29:

ORE 15.40
Iscrizione

ORE 15,50
SALUTI
Avv. Americo Montera
Presidente Ordine Avvocati Salerno

ORE 16,00
PRESENTA E MODERA
Avv. Maurizio Gaeta – Foro di Salerno

ORE 16,15
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Prof. Avv. Remo Caponi –
Ordinario di diritto processuale civile - Università di Firenze

ORE 17,00
PROBLEMI APPLICATIVI DELLE MODIFICHE SUL LIBRO I e II
Avv. Francesco Barbato – Foro di Salerno

ORE 17,20
PROBLEMI APPLICATIVI DELLE ALTRE MODIFICHE
Dott. Franco De Stefano – Corte di Appello di Salerno

ORE 17,40
DIBATTITO


Agli avvocati che parteciperanno all’incontro matureranno n. 2 crediti formativi.
Inoltre l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito juribit.it.
La registrazione dell'evento sarà poi attivata sulla piattaforma del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno (www.juribit.it) per la formazione a distanza.

martedì, giugno 23, 2009

Postazioni telematiche per l'invio del modello 5 alla Cassa Previdenza.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

In considerazione delle modifiche introdotte dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - dal lunedì al giovedì,dalle ore 9 alle ore 13, a far tempo dal giorno 01 luglio e sino al 30 luglio 2009 - saranno operative presso la biblioteca del COA di Salerno due postazioni PC, per la compilazione e l'invio del modello 5/2009 e dei relativi adempimenti e pagamenti, curate dal dott.Sergio Giuliano consulente fiscale del Consiglio, coadiuvato dai delegati alla Cassa Avv.ti Americo Montera ed Andrea Baratta.
I Colleghi che vorranno avvalersi di tale servizio, ovviamente gratuito, al momento della richiesta dovranno fornire:
1) Il codice meccanografico ed il PIN, già in loro possesso, per accedere alla posizione previdenziale via internet;
2) Copia del modello Unico 2009(redditi 2008) oppure (per coloro che non ne sono ancora in possesso) reddito netto professionale, ossia l'importo del quadro RE rigo 25 e volume di affari ai fini iva, ossia l'importo del quadro VE rigo 40 (al netto del contributo di cui c'è rivalsa pari al 2%).
I Colleghi che si avvalgono del regime fiscale c.d." regime dei minimi", dovranno fornire la copia del quadro CM.
Eventuali informazioni potranno essere richieste,anche telefonicamente, all'Avv. Americo Montera (cell. 331/2045185) o all'Avv. Andrea Baratta(cell.335/6260335)
Salerno,22 giugno 2009.
Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

lunedì, giugno 22, 2009

Esame avvocato: Catania ritarda nella correzione.


Qualche ritardo nella pubblicazione dei risultati della prova scritta di Salerno che, come è noto, è in corso di correzione a Catania.
In un primo momento sembrava che le Commissioni di Catania avrebbero rispettato i tempi imposti, sicchè già dallo scorso 19 giugno i risultati avrebbero dovuto essere inviati qui a Salerno. Senonchè, alla scadenza del termine, è emerso che vi erano ancora 140 candidati da esaminare. Per questo è agevole ipotizzare che i risultati arriveranno solo nella prima metà del prossimo mese di luglio.
Speriamo bene!

Referendum elettorali: manca il quorum!

sabato, giugno 20, 2009

Giudice fallimentare di Milano indagata per concussione: il primo luglio sarà sentita dal gip di Brescia.



Sara' sentita dal Gip di Brescia il 1 luglio Maria Rosaria Grossi, il giudice della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano indagata per abuso d'ufficio e tentata concussione, in seguito alla presentazione di un esposto da parte di alcuni magistrati della sua stessa sezione.
Il Gip di Brescia dovra' valutare la richiesta di interdizione nei suoi confronti. Nella relazione, si fa riferimento alla nomina di consulenti nelle pratiche fallimentari e ai presunti tentativi del magistrato di ottenere utilita'.
La richiesta di interdizione e' stata presentata dal procuratore aggiunto di Brescia, Fabio Salamone che, nei giorni scorsi, ha sentito alcune 'toghe' milanesi.
L'invito a comparire davanti al Gip di Brescia, Lorenzo Benini, e' stato notificato ieri mattina alle 9 al giudice Grossi che era in procinto di essere nominate presidente pro-tempore del Tribunale fallimentare di Milano.

Riforma processo civile: entrata in vigore il 4 luglio prossimo.



La legge di riforma del c.p.c. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 19/06/09 n.140, Supplemento Ordinario n.95.
Si tratta della legge 18 giugno 2009 n. 69 – “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile”.
Entrerà in vigore il prossimo 04 luglio 2009.

venerdì, giugno 19, 2009

Ok di Napolitano: forse già oggi Ddl miniriforma cpc in Gazzetta Ufficiale.


Dopo la controfirma di ieri del presidente Giorgio Napolitano, è attesa per le prossime ore la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del disegno di legge che “libererà”, tra l’altro, la miniriforma del processo civile.
Dall’entrata in vigore, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, dipendono una serie di termini e una moltitudine di concatenazioni, attese soprattutto dagli avvocati.
Con effetti paradossali nelle aule dei tribunali: nelle stesse ore, nel medesimo tribunale, per due cause sulla stessa materia, si potrà assistere per mesi, se non per anni, all’applicazione di norme diverse e a volte opposte.
L’abrogando rito societario, per esempio, si applicherà solo ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore, mentre le cause pendenti continueranno sul vecchio (complesso e poco amato) binario per anni.
Stesso timing per il filtro di ammissibilità in Cassazione e per il debutto della testimonianza scritta.
Entrano subito a regime le disposizioni sulle sentenze sintetiche (motivazioni “leggere” sia in fatto, sia in diritto e con riferimento ai precedenti utilizzati).
Vietata immediatamente la produzione di nuovi documenti nel corso del giudizio d’appello e scatta da subito pure la possibilità di impugnare la sentenza che decide l’opposizione all’esecuzione.
L’ulteriore sfoltimento dei riti (da 27 a 4) e la conciliazione allargata dovranno, infine, attendere i decreti delegati.

....è il momento dei "consuntivi elettorali"!

giovedì, giugno 18, 2009

Cassazione: "saluto romano" non è ammesso, neanche per scherzo.



Il saluto fascista incita alla violenza e non è ammesso neanche per scherzo.
E se un tifoso al quale è stato impedito di entrare allo stadio lo “rispolvera” come provocazione causando scontri, la colpa è tutta sua.
Perciò merita di essere condannato in nome della legge speciale, la legge Mancino, che sanziona “l’incitamento alla violenza per motivi razziali e religiosi”.
Questa la conclusione alla quale è giunta la Cassazione che ha respinto il ricorso di un esponente degli ultras del Verona condannato per essere stato la causa di una rissa scoppiata tra opposte tifoserie in occasione della partita Udinese – Hellas Verona, al “Friuli” di Udine il 9 dicembre 2001.
I giudici della prima sezione penale, con la sentenza 25184/09, hanno confermato la decisione di maggio 2008 della Corte d’appello di Trieste che ha riconosciuto il tifoso colpevole.
In particolare, secondo i giudici, il giovane, che era stato bloccato all’ingresso dello stadio insieme con altri compagni perché erano tutti senza biglietto, non avrebbe dovuto protestare improvvisando un corteo con saluto romano.
Poco importa se, come aveva sostenuto la difesa, nelle intenzioni dei manifestanti si trattava di un gesto ironico o scherzoso.
La realtà è che invece costituisce “una manifestazione esteriore che rimanda – scrive la Cassazione – per comune nozione storica all’ideologia fascista e quindi ad un’ideologia fortemente discriminante e intollerante”.
In pratica, con il saluto romano non si scherza visto che, aggiunge la Corte, “ricorda un regime totalitario che che ha emanato leggi di discriminazione di cittadini per motivi razziali”.
Insomma, come ammonivano i nonni: state fermi con le mani.