mercoledì, agosto 30, 2017

Riscossione coattiva bollo auto: prescrizione sempre triennale.

Cass. Civile Sez. 6 Ord. Num. 20503-2017 Presidente: SCHIRO' Relatore: NAPOLITANO Data pubblicazione: 29/08/2017. EQUITALIA SUD SPA c. RINALDI ANNUNZIATINA.


 "Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), hanno, per quanto in questa sede rileva, statuito che «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. 
Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall’art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell’intimazione di pagamento".

Gli avvocati non lavorano, disturbano…..

TRIBUNALE DI QUARK - UNIVERSO PARALLELO
Prego Avvocato, si accomodi. Appoggi pure il giaccone sul divano, l'appendiabiti è pieno. La borsa qui vicino a me, così stiamo tranquilli. Mi dica...
TRIBUNALE DI XXXXXX - MONDO REALE
Butto il giaccone su una sedia, stringo la borsa tra le gambe, e con il fascicolo in mano mi avvicino al tavolo del Giudice. "Giudice" faccio io, mentre si è appena accostato un altro Collega.
E il Giudice mi fulmina: "Avvocato, non lo vede CHE GIA' MI STA DISTURBANDO UN SUO COLLEGA?"
Quindi, se non la sapevate, sappiatelo: i Giudici non lavorano, vengono disturbati.
I Giudici,nel mondo reale, vengono pagati non per esaminare questioni e risolverle in punto di diritto, ma per la seccatura di doverlo fare (e come lo fanno lo fanno, non stiamo a sottilizzare).
Noi Avvocati non lavoriamo: disturbiamo. Insomma, siamo 250.000 rompicoglioni.
Bene: è sempre stato il mio sogno, quello di rompere i coglioni.

Avv. Giuseppe Caravita

martedì, agosto 29, 2017

Opposizione a sanzione amministrativa: il Giudice non può rilevare d’ufficio vizi dell’atto non dedotti dall’opponente.

Cass. Civile Sez. 2 Sent. num. 20212-2017 - Presidente: PETITTI Relatore: CRISCUOLO - Data pubblicazione: 21/08/2017; TERMANINI + 1/MINISTERO ECONOMIA FINANZE. 

“Occorre prendere le mosse dalla natura impugnatoria del giudizio d'opposizione a sanzione amministrativa così come ribadito dalla costante giurisprudenza della Corte, la quale ha appunto affermato che (cfr. Cass. n. 20425/2006) l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice), introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione. Da ciò consegue poi che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda ( così cass. n. 13751/2006), non potendo essere, nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione, rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente ( Cass. n. 18288/2010; conf. Cass. n. 22637/2013). Pertanto poiché i motivi di opposizione si pongono come "causa petendi" del giudizio de quo, i quali, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione ( Cass. n. 6519/2005), deve escludersi che potesse essere dedotta per la prima volta in grado di appello una patologia dell'ordinanza, chiaramente non riconducibile ad un'ipotesi di inesistenza, quale quella ora in esame, non potendosi in tal modo eludere il carattere perentorio tipico dei termini previsti per l'opposizione e per la concreta delimitazione del thema decidendum".

venerdì, luglio 28, 2017

Telecamera su scala condominiale e reato d’interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).

“L'art. 615 bis cod. pen. è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen., vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle "appartenenze" di essi.
Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.
Peraltro, proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio.
Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (si vedano: Cass. 10-11-06 n. 5591, la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del "pianerottolo" di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garage condominiale; Cass., n. 37530 del 25-10-06, con riguardo alle videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale; Cass., n. 44701 del 29/10/2008, ancora una volta con riguardo alle riprese di un'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso).

Cassazione Penale V Sez. sentenza n. 34151/2017 del 12 luglio 2017.

giovedì, luglio 27, 2017

La violazione del cd “principio dispositivo”, di cui all’art. 115 co. 1 cpc.

“Secondo il pacifico orientamento della Corte, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 cpc è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma.
Il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.).
Ne deriva che detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato della "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016)”.

Corte di Cassazione Civile Sez. 6 Ord. Num. 18596/2017 Presidente: PETITTI Relatore: CRISCUOLO - Data pubblicazione: 26/07/2017.

mercoledì, luglio 26, 2017

Contestazione della CTU medico-legale ed obbligo di motivazione del Giudice.

“Il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519). (…..)il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124)”. 

Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 18358-2017 del 25 luglio 2017 – Presidente Canzio – Rel. Ghinoy

sabato, luglio 22, 2017

Impugnazione delibera condominiale: rapporto tra contenuto mediaconciliazione e successiva domanda processuale (Tribunale Salerno sent. n. 3177-2017).

“L’eccezione processuale di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ha carattere pregiudiziale. L’art. 5 comma 1 -bis del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall’art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia, tra l’altro, di condominio è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La norma, applicabile al caso di specie per la pendenza della causa dalla data di notificazione degli atti di citazione (effettuata dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale in data 23.12.2013, affissione dell’avviso e spedizione della racc.ta a.r. contenente l’avviso di deposito), successiva all’entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, prevista dall’art. 84 comma 2 (21.9.2013), richiede la verifica della condizione di procedibilità, che il Condominio contesta in ragione della maggiore ampiezza dell’oggetto della causa rispetto all’oggetto del procedimento di mediazione.
Secondo il Condominio, il tentativo obbligatorio di conciliazione non risulta ritualmente esperito quando, come nel caso di specie, la domanda giudiziale ha un oggetto più esteso rispetto a quello indicato nell’invito al procedimento di mediazione. 
La domanda di mediazione fa riferimento alla “impugnativa della delibera assembleare del 22 novembre 2013, poiché si approva una transazione (punto 2 o.d.g.) invitando l’amministratore ad emettere bollette, prima di aver verificato contabilmente la congruità delle poste e l’imputazione dei pagamenti oggetto della transazione; e poiché si conferisce, inoltre, mandato in bianco all’amministratore su di una serie di problematiche (punto 4 o.d.g.) di competenza dell’assemblea”.
Manca, rispetto all’azione proposta, solo l’impugnazione della decisione sul punto 1 dell’ordine del giorno, introdotta nel processo come nuovo tema di indagine.
Va, tuttavia, osservato che, a differenza di altre forme di esperimento obbligatorio di conciliazione (come l’abrogato art. 46 della legge n. 203/82, cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dal Condominio), quella presso l’organismo di mediazione è prevista, non per la “domanda” che si intenda proporre in giudizio, ma per la “azione” che si intende esercitare in giudizio relativa ad una controversia in materia di condominio. 
 Con la conseguenza che nel caso di proposizione di un’azione di impugnazione parziale della delibera assembleare, avente ad oggetto solo alcune decisioni su specifici ordini del giorno, non occorre che la mediazione sia esperita su tutti i singoli punti, purché in giudizio non si sostituisca l’oggetto della domanda di mediazione con una domanda diversa, ossia fondata su una diversa “causa petendi”, con mutamento dei fatti costitutivi e con alterazione dell’oggetto sostanziale della controversia. 
Difformità che non si ravvisa, nella specie, ove l’azione è solo estesa ad un altro punto dell’ordine del giorno”.
(Tribunale Civile di Salerno sentenza n. 3677-2017 del 21 luglio 2017 – GU: Iannicelli)

venerdì, luglio 14, 2017

L’elezione di “domicilio digitale”, con indicazione del codice fiscale del difensore, determina nullità della cd “notifica in cancelleria”.

“(…..) la notificazione della sentenza impugnata alla “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. presso la cancelleria della corte d'appello è nulla e, di conseguenza, è inidonea a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 325 cod. proc. civ.Il ricorso, notificato nei termini di cui all'art. 327 cod. proc. civ., è pertanto tempestivo. 
La “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. ha eletto domicilio, ai fini del giudizio di appello, in Lecco. Ricorrerebbero, dunque, le condizioni alle quali - ai sensi dell'art. 82, comma secondo, del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) - la “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte d'appello di Milano. Sennonché la portata di tale disposizione in commento deve essere oggi raccordata con la disciplina del c.d. "domicilio telematico" e delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le Sezioni unite hanno infatti osservato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lega presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Sez. Unite, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012, Rv. 622883) .
Successive pronunce di questa Corte hanno tuttavia ridimensionato il rilievo della "elezione" (in senso improprio) del domicilio telematico. È stato affermato, infatti, che, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Sez. 6-3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014, Rv. 633275; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016, Rv. 638920, in motivazione). Alla stregua del citato orientamento, il Rxx non avrebbe avuto alcun onere di notificare la sentenza a mezzo di PEC, giacché il difensore della “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. aveva indicato il proprio indirizzo PEC solamente ai fini delle comunicazioni di cancelleria. Conseguentemente, la notificazione della sentenza presso la cancelleria della Corte d'appello di Milano sarebbe stata idonea a determinare il decorso del termine "breve" per l'impugnazione (art. 325 cod. proc. civ.).
Il citato orientamento traeva spunto dal tenore dell'art. 125, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 35-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. Decreto sviluppo) secondo cui, negli atti di parte, «il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax».
In epoca pressoché coeva, la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ha modificato anche l'art. 366 cod. proc. civ., in tema di giudizio di cassazione, prevedendo che il ricorrente debba eleggere domicilio in Roma ovvero indicare in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; in mancanza, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Questi interventi legislativi, evidentemente volti ad incentivare l'uso degli strumenti informatici nel processo civile, risultavano però scarsamente coordinati fra di loro e con le regole preesistenti in materia di notificazioni telematiche. È in tale quadro normativo che si collocano le vicende processuali costituenti oggetto delle pronunce di questa Corte precedentemente citate.
Tali conclusioni, però, non sono più attuali. Dopo tali pronunce, infatti, la disciplina delle notificazioni telematiche è stata ulteriormente modificata. 
Anzitutto, l'art. 125 cod. proc. civ. è stato nuovamente rimaneggiato, ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). La modifica è consistita, per l'appunto, nella soppressione dell'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo PEC del difensore .
Inoltre, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha aggiunto al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c.d. Agenda digitale), l'art. 16-sexies, intitolato «Domicilio digitale». La disposizione prevede che, «salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».
Il menzionato art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede l'istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'indirizzo di posta elettronica certificata è "agganciato" in maniera univoca al codice fiscale del titolare.
In conclusione, oggi l'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza. In tal modo, l'art. 125 cod. proc. civ. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale.
Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata. Resta invece fermo il contenuto dell'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. che, limitatamente al giudizio di cassazione, che prevede la domiciliazione ex lega del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, né abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica.
In conclusione, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio "domicilio digitale", conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all'indirizzo PEC che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici .
Tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dell'ambito applicativo dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 . Infatti, come si è visto, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle partì private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando l'indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dal comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.
Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934. Si tratta del caso in cui l'uso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi degli artt. 136 ss. cod. proc. civ.: solamente in tale eventualità assume rilievo - ai fini del citato art. 82, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934 - l'omessa elezione del domicilio "fisico" nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario. In conclusione, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale" previsto dall'art. 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Nel caso dì specie, la notificazione della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte d'appello di Milano è avvenuta in data 11 giugno 2015 e quindi successivamente all'introduzione nel nostro ordinamento processuale l'istituto del "domicilio digitale".
Consegue che la notificazione deve considerarsi nulla (non inesistente; v. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603; conf. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740), in quanto eseguita presso la cancelleria della corte d'appello nonostante il divieto posto dal citato art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012.
Alla nullità della notificazione consegue l'inidoneità della stessa a far decorrere il termine di impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso proposto dalla “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. prima della scadenza del termine "lungo" previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. è tempestivo”.(…….)

Corte di Cassazione Civile Sez. 3; Sent. Num. 17048-2017 Presidente: AMBROSIO Relatore: D'ARRIGO - Data pubblicazione: 11/07/2017.

martedì, luglio 04, 2017

L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato.

"In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato". 

 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 24 novembre 2016, n. 343, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 10 marzo 2015, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27.

venerdì, giugno 23, 2017

Approvata la cd "legge Falanga": elezioni per rinnovo COA entro 45 gg.

La Commissione Giustizia in data 22/6/2017 ha approvato definitivamente, in sede legislativa, la proposta di legge C. 4439, (FALANGA e altri, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato) su “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”.
L’approvazione della proposta di legge in discussione fa, quindi, venir meno lo schema di regolamento ministeriale previsto in materia e consente finalmente l’elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi con una vera e propria legge elettorale, che riforma la disciplina contenuta nella Legge sull’ordinamento forense (L. 247/12). Il testo della Legge Falanga ricalca sostanzialmente le indicazioni offerte dalla Giustizia amministrativa, che aveva annullato il D.M. n. 170/2014.
Le principali novità, che consentiranno il rinnovamento dei Consigli dei vari Ordini circondariali, sono la previsione che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (art. 4 e 10); la designazione dei componenti della commissione elettorale, effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti (art. 9); il rispetto, soltanto nella preferenza di voto multipli, al genere meno rappresentato (art. 10); la possibilità del voto elettronico, ove tecnicamente possibile (art. 13).
Infine, la norma transitoria:“I consigli dell’ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I consigli dell’ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore. 3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell’ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247…” (art. 17).
Pertanto, con l’approvazione di tale assetto normativo, i Consigli dell’Ordine vedranno finalmente la possibilità di rinnovare la componente consiliare, evitando le vecchie logiche dei “listoni” che impedivano il ricambio generazionale, a discapito delle reali rappresentanze del Foro.

sabato, giugno 17, 2017

Sinistri e transazione: il compenso percepito dall’assicurazione è satisfattivo (salvo accordo scritto col cliente).

In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al Cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice (Nel caso di specie, l’ulteriore importo appariva manifestamente sproporzionato rispetto all’attività svolta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due)”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

L'applicazione dei nuovi termini di prescrizione penale.

venerdì, giugno 16, 2017

Associazione di tipo mafioso: la natura dell’aggravante della disponibilità di armi.

“In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva ed è configurabile a carico dei partecipi, ex art. 59/2 cod. pen., che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino. Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante in esame, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto abbia la concreta disponibilità delle armi, potendo assumere, ai fini probatori, anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso: cfr. Cass. 44667/2016; Cass. 44704/2015; Cass. 1703/2014 che hanno ribadito che, ai fini probatori, la consapevolezza può desumersi in base all'appartenenza del singolo soggetto alla cosca mafiosa nella disponibilità del quale le armi si trovavano”. 

Cass. Penale Sez. 2 Sent. Num. 27394-2017 Presidente: DIOTALLEVI Relatore: RAGO - Data Udienza: 10/05/2017.

Per i balconi “aggettanti” non si applica la disciplina di cui all’art. 1125 cc.

“In tema di condominio, i balconi "aggettanti", i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani e ad essi non può applicarsi il disposto dell'articolo 1125 cod. civ. 
I balconi "aggettanti", pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cassazione civile,Sez. 2, Sent. n. 15913 del 17/07/2007; conf. Cassazione civile Sez. 2, Sent. n. 587 del 12/01/2011 e Cassazione civile, sez. II, Sent. 05/01/2011 n. 218)”. 

Cassazione Civile Sez. II sent. n. 10894-2017 Presidente: MIGLIUCCI Relatore: CORRENTI - Data pubblicazione: 04/05/2017

giovedì, giugno 15, 2017

L'ammissione della parte al gratuito patrocinio, preclude l'erogazione della sanzione del raddoppio del cd "contributo unificato".

"Come affermato in più occasioni da questa Corte (Cass. 2.9.2014 n. 18523; Cass. ord. 18.10.2016 n. 3669; Cass. 15.10.2015 n. 20920), quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. 1 quater DPR n. 115/2002 introdotto dalle legge n. 228 del 2012. 
Infatti, anche se la disposizione di cui all'art. 13 citato non prevede esenzioni per tale ipotesi, la norma deve essere interpretata, sistematicamente, pur sempre nel contesto del provvedimento legislativo in cui è stata inserita a seguito della modifica di cui all'art. 1 legge n. 228/2012. 
Ebbene, l'art. 131 DPR 30.5.2002 n. 115 statuisce che: "Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Tra quelle prenotate a debito rientra il contributo unificato nel processo civile e amministrativo". 
Sebbene il raddoppio del contributo si muova nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle pur sempre limitate risorse a sua disposizione ed il suo rilevamento non costituisca un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio né di contenuto declaratorio, tuttavia è indubbio che l'applicazione di tale raddoppio, se sia riferibile ad un soggetto ammesso al patrocinio dello stato ovvero ad una amministrazione pubblica, non sia conforme a legge. 
Nei suddetti casi, infatti, si ha un esonero istituzionale, per valutazione normativa dello loro qualità soggettiva, del materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. 
Nella specifica fattispecie del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, pertanto, se il giudice adito -in sede di decisione- può e deve dichiarare che non sussistono le condizioni per la applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, allo stesso modo non si può privare la parte non abbiente di una eventuale tutela giurisdizionale in sede di legittimità nell'ipotesi in cui vi sia stata una erronea determinazione giurisdizionale sul punto da parte dei giudici di appello. 
Né può affermarsi che l'eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di un versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione (cfr. Cass. Sez. VI - 3 ord. 9.11.2016 n. 22867) perché tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo e al principio dell'esame equo della propria controversia, e con l'art. 47 della Carta Fondamentale dell'Unione Europea, che afferma che a coloro che non dispongano di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, non potendosi, pertanto, ravvisare tale situazione quando il non abbiente debba essere costretto ad azionare più giudizi per ottenere garanzia dei propri diritti. 
E ciò prescindendo da altri profili processuali di diritto interno, relativi alla circostanza che altre autorità, seppure in sede di riscossione, dovrebbero rivalutare un capo di una pronuncia giurisdizionale definitiva, oppure dal negativo aspetto di politica finanziaria e di bilancio pubblico conseguente al fatto che un altro giudizio (opposizione alla riscossione esattoriale) esporrebbe lo Stato ad un ulteriore esborso per la difesa del non abbiente". 

Cassazione Civile Sez. Lav. Sent. num. 13935-2017 Presidente: NOBILE Relatore: CINQUE - Data pubblicazione: 05/06/2017

martedì, giugno 13, 2017

L'attribuzione delle spese processuali: determinazione legittimazione in fase d'impugnazione.

"Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. 
Di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008).
La parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale - ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. 
Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)". 

Cassazione Civile Sez. III - Ordinanza n.13516-2017 del 30 maggio 2017.