venerdì, luglio 14, 2017

L’elezione di “domicilio digitale”, con indicazione del codice fiscale del difensore, determina nullità della cd “notifica in cancelleria”.

“(…..) la notificazione della sentenza impugnata alla “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. presso la cancelleria della corte d'appello è nulla e, di conseguenza, è inidonea a determinare la decorrenza del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 325 cod. proc. civ.Il ricorso, notificato nei termini di cui all'art. 327 cod. proc. civ., è pertanto tempestivo. 
La “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. ha eletto domicilio, ai fini del giudizio di appello, in Lecco. Ricorrerebbero, dunque, le condizioni alle quali - ai sensi dell'art. 82, comma secondo, del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) - la “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. avrebbe dovuto considerarsi domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte d'appello di Milano. Sennonché la portata di tale disposizione in commento deve essere oggi raccordata con la disciplina del c.d. "domicilio telematico" e delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le Sezioni unite hanno infatti osservato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lega presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Sez. Unite, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012, Rv. 622883) .
Successive pronunce di questa Corte hanno tuttavia ridimensionato il rilievo della "elezione" (in senso improprio) del domicilio telematico. È stato affermato, infatti, che, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Sez. 6-3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014, Rv. 633275; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016, Rv. 638920, in motivazione). Alla stregua del citato orientamento, il Rxx non avrebbe avuto alcun onere di notificare la sentenza a mezzo di PEC, giacché il difensore della “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. aveva indicato il proprio indirizzo PEC solamente ai fini delle comunicazioni di cancelleria. Conseguentemente, la notificazione della sentenza presso la cancelleria della Corte d'appello di Milano sarebbe stata idonea a determinare il decorso del termine "breve" per l'impugnazione (art. 325 cod. proc. civ.).
Il citato orientamento traeva spunto dal tenore dell'art. 125, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 35-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. Decreto sviluppo) secondo cui, negli atti di parte, «il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax».
In epoca pressoché coeva, la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), ha modificato anche l'art. 366 cod. proc. civ., in tema di giudizio di cassazione, prevedendo che il ricorrente debba eleggere domicilio in Roma ovvero indicare in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; in mancanza, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Questi interventi legislativi, evidentemente volti ad incentivare l'uso degli strumenti informatici nel processo civile, risultavano però scarsamente coordinati fra di loro e con le regole preesistenti in materia di notificazioni telematiche. È in tale quadro normativo che si collocano le vicende processuali costituenti oggetto delle pronunce di questa Corte precedentemente citate.
Tali conclusioni, però, non sono più attuali. Dopo tali pronunce, infatti, la disciplina delle notificazioni telematiche è stata ulteriormente modificata. 
Anzitutto, l'art. 125 cod. proc. civ. è stato nuovamente rimaneggiato, ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). La modifica è consistita, per l'appunto, nella soppressione dell'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo PEC del difensore .
Inoltre, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha aggiunto al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c.d. Agenda digitale), l'art. 16-sexies, intitolato «Domicilio digitale». La disposizione prevede che, «salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».
Il menzionato art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede l'istituzione, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di un pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'indirizzo di posta elettronica certificata è "agganciato" in maniera univoca al codice fiscale del titolare.
In conclusione, oggi l'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'ordine di appartenenza. In tal modo, l'art. 125 cod. proc. civ. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale.
Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell'ordine o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata. Resta invece fermo il contenuto dell'art. 366, comma secondo, cod. proc. civ. che, limitatamente al giudizio di cassazione, che prevede la domiciliazione ex lega del difensore presso la cancelleria della Corte nel caso in cui non abbia eletto domicilio nel comune di Roma, né abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica.
In conclusione, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio "domicilio digitale", conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all'indirizzo PEC che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici .
Tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dell'ambito applicativo dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 . Infatti, come si è visto, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle partì private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovverosia quando l'indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dal comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.
Residua, tuttavia, un ristretto margine di applicazione dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934. Si tratta del caso in cui l'uso della PEC è impossibile per causa non imputabile al destinatario. In tale ipotesi, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni degli atti vanno effettuate nelle forme ordinarie, ai sensi degli artt. 136 ss. cod. proc. civ.: solamente in tale eventualità assume rilievo - ai fini del citato art. 82, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934 - l'omessa elezione del domicilio "fisico" nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario. In conclusione, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale" previsto dall'art. 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Nel caso dì specie, la notificazione della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte d'appello di Milano è avvenuta in data 11 giugno 2015 e quindi successivamente all'introduzione nel nostro ordinamento processuale l'istituto del "domicilio digitale".
Consegue che la notificazione deve considerarsi nulla (non inesistente; v. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603; conf. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740), in quanto eseguita presso la cancelleria della corte d'appello nonostante il divieto posto dal citato art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012.
Alla nullità della notificazione consegue l'inidoneità della stessa a far decorrere il termine di impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso proposto dalla “Lxxx Ikkkkk” s.r.l. prima della scadenza del termine "lungo" previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. è tempestivo”.(…….)

Corte di Cassazione Civile Sez. 3; Sent. Num. 17048-2017 Presidente: AMBROSIO Relatore: D'ARRIGO - Data pubblicazione: 11/07/2017.

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