giovedì, luglio 27, 2017

La violazione del cd “principio dispositivo”, di cui all’art. 115 co. 1 cpc.

“Secondo il pacifico orientamento della Corte, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 cpc è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma.
Il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.).
Ne deriva che detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato della "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016)”.

Corte di Cassazione Civile Sez. 6 Ord. Num. 18596/2017 Presidente: PETITTI Relatore: CRISCUOLO - Data pubblicazione: 26/07/2017.

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