sabato, luglio 22, 2017

Impugnazione delibera condominiale: rapporto tra contenuto mediaconciliazione e successiva domanda processuale (Tribunale Salerno sent. n. 3177-2017).

“L’eccezione processuale di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ha carattere pregiudiziale. L’art. 5 comma 1 -bis del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall’art. 84 comma 1 lett. b) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n 98, dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia, tra l’altro, di condominio è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La norma, applicabile al caso di specie per la pendenza della causa dalla data di notificazione degli atti di citazione (effettuata dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito nella casa comunale in data 23.12.2013, affissione dell’avviso e spedizione della racc.ta a.r. contenente l’avviso di deposito), successiva all’entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, prevista dall’art. 84 comma 2 (21.9.2013), richiede la verifica della condizione di procedibilità, che il Condominio contesta in ragione della maggiore ampiezza dell’oggetto della causa rispetto all’oggetto del procedimento di mediazione.
Secondo il Condominio, il tentativo obbligatorio di conciliazione non risulta ritualmente esperito quando, come nel caso di specie, la domanda giudiziale ha un oggetto più esteso rispetto a quello indicato nell’invito al procedimento di mediazione. 
La domanda di mediazione fa riferimento alla “impugnativa della delibera assembleare del 22 novembre 2013, poiché si approva una transazione (punto 2 o.d.g.) invitando l’amministratore ad emettere bollette, prima di aver verificato contabilmente la congruità delle poste e l’imputazione dei pagamenti oggetto della transazione; e poiché si conferisce, inoltre, mandato in bianco all’amministratore su di una serie di problematiche (punto 4 o.d.g.) di competenza dell’assemblea”.
Manca, rispetto all’azione proposta, solo l’impugnazione della decisione sul punto 1 dell’ordine del giorno, introdotta nel processo come nuovo tema di indagine.
Va, tuttavia, osservato che, a differenza di altre forme di esperimento obbligatorio di conciliazione (come l’abrogato art. 46 della legge n. 203/82, cui si riferisce la giurisprudenza richiamata dal Condominio), quella presso l’organismo di mediazione è prevista, non per la “domanda” che si intenda proporre in giudizio, ma per la “azione” che si intende esercitare in giudizio relativa ad una controversia in materia di condominio. 
 Con la conseguenza che nel caso di proposizione di un’azione di impugnazione parziale della delibera assembleare, avente ad oggetto solo alcune decisioni su specifici ordini del giorno, non occorre che la mediazione sia esperita su tutti i singoli punti, purché in giudizio non si sostituisca l’oggetto della domanda di mediazione con una domanda diversa, ossia fondata su una diversa “causa petendi”, con mutamento dei fatti costitutivi e con alterazione dell’oggetto sostanziale della controversia. 
Difformità che non si ravvisa, nella specie, ove l’azione è solo estesa ad un altro punto dell’ordine del giorno”.
(Tribunale Civile di Salerno sentenza n. 3677-2017 del 21 luglio 2017 – GU: Iannicelli)

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