martedì, maggio 07, 2019

Ricorso in Cassazione: i vizi di violazione di legge e d'omesso esame di fatto decisivo.

Corte Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 11833/2019 Presidente: LOMBARDO - Relatore: ORICCHIO - Data pubblicazione: 06/05/2019. 

“Non possono che richiamarsi i condivisi principi già enunciati da questa Corte per cui "in ogni caso non può ammettersi , anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto", giacché "il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del "ragionamento decisorio" ( Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre - come nella fattispecie- l'ipotesi di "un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi" ( Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148)”.
“L'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. 
Ne consegue ( fra l'altro) che il fatto decisivo ed oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, deve essere rigorosamente indicato ( nel doveroso rispetto anche delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) in modo che lo stesso "fatto storico", il cui esame sia stato omesso risulti con la specifica indicazione del "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del "come" e del "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, della sua "decisività" ( cfr. : Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
In definitiva, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé”.

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