martedì, aprile 23, 2019

Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF, anziché al COA.

“Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934 (Nel caso di specie, il reclamo elettorale era stato presentato direttamente al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile)”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 21 luglio 2016, n. 208.

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 89, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167.

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