lunedì, aprile 22, 2019

Gli effetti della morte della parte, nel giudizio civile di merito e di legittimità.

Cass. Civile Sez. II - Ord. Num. 10469/2019- Presidente: CORRENTI - Relatore: VARRONE - Data pubblicazione: 15/04/2019. 

“In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cpc (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite Sent. n. 15295 del 04/07/2014).
Peraltro deve ribadirsi che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cpc sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato» (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 24635 del 2015)”.

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