giovedì, maggio 09, 2019

La “data certa” della scrittura privata non autenticata.

Cass. Civile Sez. II - Ord. Num. 12093/2019 - Presidente: GORJAN - Relatore: VARRONE - Data pubblicazione: 08/05/2019. 

“L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 23425 del 2016). In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data, solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. Civ Sez. VI, Ord. n. 23281 del 2017)”.

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