mercoledì, maggio 15, 2019

I caratteri costitutivi della cd “truffa contrattuale”.


Cass. Civile Sez. I - Sent. Num. 12852/2019 - Presidente: BISOGNI -Relatore: NAZZICONE - Data pubblicazione: 14/05/2019. 

 “Nella c.d. truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 1439 c.c., i raggiri usati devono essere tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cc.
Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (ex multis: Cass. 20 gennaio 2017, n. 1585; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792)”.

Nessun commento: