sabato, maggio 11, 2019

Il valore probatorio del verbale d’accertamento d’infrazione.


Cass. Civile Sez. Lavoro - Ord. Num. 12363/2019 - Presidente: D'ANTONIO - Relatore: GHINOY - Data pubblicazione: 09/05/2019. 


“Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. S.U. n. 12545 del 25/11/1992, Cass. n. 23800 del 07/11/2014).
Per le parti non coperte da efficacia probatoria privilegiata, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n. 15702 del 12/08/2004, n. 9251 del 19/04/2010)”.

Nessun commento: