martedì, maggio 28, 2013

Revocabile la vendita dell’ex casa familiare prima della separazione.

 
È revocabile la vendita dell’ex casa familiare fatta dal marito mentre pende la causa di separazione, al solo fine di non doverla poi cedere alla moglie. Infatti, il comportamento di chi trascrive la vendita dell’immobile prima della trascrizione del provvedimento del giudice con cui assegna la casa alla moglie è infatti un atto fraudolento, preordinato a sottrarre il bene al proprio creditore (in questo caso, la moglie).
Il caso è stato di recente trattato dalla Cassazione (Cass. sent. n. 12995/13 del 24.05.13).
L’art. 2901 cod. civ. consente ad ogni creditore di far revocare tutti gli atti di vendita dei beni del proprio debitore purché ricorrono le seguenti condizioni: 1) il venditore deve essere consapevole che la vendita arreca un pregiudizio al proprio creditore; 2) anche l’acquirente deve essere consapevole del pregiudizio che l’atto sta arrecando al creditore.
Ebbene, se – come nel caso deciso dalla Corte – il prezzo della vendita è talmente basso da essere “fuori mercato”, e nell’immobile continuano ad abitare la moglie e i figli, l’acquirente non può non essere a conoscenza del fatto che la vendita è solo rivolta a pregiudicare i diritti dell’ex moglie in caso di assegnazione dell’immobile con la sentenza di separazione.
Dall’altro lato, la vendita della casa costituisce un grave pregiudizio al reale adempimento dell’obbligazione del coniuge onerato e dunque va revocata.
Non rileva neanche se il corrispettivo incamerato dal venditore/ex marito venga poi da questi destinato ad adempiere alle obbligazioni scaturite a suo carico con la separazione.

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