mercoledì, maggio 08, 2013

Consigli dell’Ordine: elezioni suppletive per il subentro dei consiglieri dimissionari per incompatibilità.

 
In caso di dimissioni per sopravvenuta incompatibilità dei Consiglieri dell’Ordine, il subentro deve essere disciplinato secondo le regole del vecchio ordinamento e dunque procedendo a elezioni suppletive.
Fino al pieno regime della legge 247/2012 che innova fortemente anche la disciplina sui Consigli dell’Ordine e la materia elettorale, la stessa legge prescrive nella norma transitoria (art. 65, comma 1) che “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non espressamente richiamate”.
In questo senso si è espresso il CNF, che ha mandato una nota interpretativa della legge all’Ufficio Libere professioni chiedendo di rivedere la posizione assunta con una recente circolare. In quest’ultima, il ministero ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 28, comma 2, della legge 247, che prescrive il subentro dei primi dei non eletti.
Questa soluzione per il CNF non è perseguibile perché la materia che governa la composizione dei Consigli dell’ordine è ricompresa tra quelle che necessitano di una fonte subprimaria attuativa.
Senza contare che la soluzione ministeriale ha la conseguenza di potenziare gli effetti di elezioni avvenute secondo regole diverse da quelle di cui alla legge 247, con effetti non conoscibili da coloro che hanno esercitato, a suo tempo, il diritto di elettorato attivo.

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