sabato, marzo 10, 2012

Usucapione e mediaconciliazione.


Con una recentissima sentenza dell’8/2/2012 il Tribunale di Roma ha statuito che il verbale di conciliazione che accerta l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà non può essere trascritto poiché esso non rientra in uno degli accordi con effetto modificativo, estintivo o costitutivo di cui all’art. 2643 c.c., ma è semplice negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva.
Pertanto, poiché l’art. 2 D. lgs. n. 28/10 dispone che l’accesso alla mediazione per la conciliazione è limitato alle controversie vertenti su diritti disponibili, solo l’accertamento del possesso ad usucapionem con effetti limitati alle parti può essere demandato all’autonomia negoziale, nel mentre l’accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes rientra nel novero degli atti riservati al giudice.
Ne consegue che, a sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 del D. Lgs n. 28/10, la mediazione in materia di usucapione è obbligatoria solo per la finalità dell’accertamento dell’esistenza dei presupposti di fatto, ma, se tali presupposti sono pacifici, colui che vuol far valere l’acquisto per usucapione potrà direttamente instaurare il processo innanzi all’autorità giudiziaria.

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