martedì, novembre 09, 2010
Ripetizione spese processuali pagate all’avvocato dichiaratosi antistatario .
Spese di lite pagate all’avvocato antistatario, della parte vittoriosa – Dichiarazione di nullità di sentenza - Domanda di ripetizione di indebito, art. 2033 c.c. - Rigetto -
Nel caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo.
[TRIBUNALE DI NOLA, Dott.ssa Caterina Costabile, sentenza dell’ 8 giugno 2010]
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