martedì, novembre 16, 2010
AZIONE REVOCATORIA: SE IL CREDITO È SORTO DOPO L'ATTO DI VENDITA IMPUGNATO, NECESSARIA LA PROVA DELLA DOLOSA PREORDINAZIONE.
“In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l’“animus nocendi” richiesto dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore.
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.”
Cassazione, Sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21338 (Pres. Trifone – Rel. Urban)
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