
In tema di scioglimento della comunione ereditaria la stima dei beni, ai fini della formazione delle quote, va riferita ai valori correnti all’epoca della divisione. È quanto emerge dalla sentenza n. 15123/10, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Innanzi ai Giudici di legittimità è stato confermato il verdetto di merito: i valori di riferimento dei beni oggetto della comunione da sciogliere, ai fini della formazione delle quote, devono essere riferiti ai valori correnti.
Escluso quindi che i valori – come invece sosteneva la difesa – debbano essere quelli dell’epoca dell’apertura della successione.
L’erede che abbia apportato miglioramenti ai beni ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate e non del valore delle trasformazioni che vanno a incrementare la massa da dividere, non trovando applicazioni le regole di cui all’articolo 1150 cc.
Il successore, infatti, in questo caso, deve essere considerato come un mandatario o un utile gestore dei coeredi.
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