lunedì, luglio 05, 2010

Il veicolo abbandonato su un’area privata è un rifiuto speciale.


Il veicolo che versa in stato di degrado e non è più idoneo alla circolazione deve essere considerato un rifiuto speciale, anche se risulta ancora iscritto al PRA.
Lo ha affermato la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 22035/2010 che ha così confermato quanto deciso nei due precedenti gradi di giudizio, richiamandosi all’orientamento già espresso dalla stessa Cassazione.
Il rappresentante legale di una società aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a sua volta, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Sansepolcro, per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 192 comma 1 e 256 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06 contestato per avere in più occasioni, abbandonato e depositato incontrollatamente rifiuti pericolosi - camion completo di serbatoio carburante, batteria condensatore olii, camion incidentato completo con rimorchio ferraglia, camion con motrice incendiata con motore, completi di liquidi con fuoriuscita di olii, camion incidentato con impianto di aria condizionata completa di filtri liquidi, e non pericolosi - quattro autovetture con targa in evidente stato di abbandono e sei cabine di camion, su suolo dell’area di pertinenza della società.
In sintesi il ricorrente aveva eccepito che:
1)gli automezzi rinvenuti nel piazzale dell’autocarrozzeria non potessero essere considerati rifiuti poiché sarebbero tali solo gli oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi mentre, nella specie, i mezzi, targati e con proprietari, erano destinati ad un prossimo futuro riutilizzo dopo le riparazioni necessarie;
2)non sarebbe stata a lui imputabile la violazione dell’art. 256, D.Lgs. n. 152/06 in relazione all’art. 192, commi 1 e 2, all’art. 1 c.p. ed all’art. 255 poiché - a suo dire – tale disposizione sanziona l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e si riferirebbe pertanto solo a quei soggetti che effettuano le attività di gestione in modo professionale e non anche all’attività della carrozzeria;
3)in ogni caso, i rifiuti in questione non sarebbero rifiuti pericolosi.Come anticipato, la Cassazione ha rigettato il ricorso avendone riconosciuto l’infondatezza e, con riferimento ad ognuno dei tre motivi sollevati dal ricorrente, ha precisato che:
1)in tema di rifiuti, la Sezione Terza ha affermato, anche di recente, che la circostanza che un veicolo risulti ancora iscritto negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) non ne esclude la natura di rifiuto speciale, nel caso in cui il suo stato di degrado lo renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3, n. 20424 del 27/01/2009 Rv. 243504). In particolare, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, richiamato dall’art. 231 del DLgs n. 152/06 (“veicolo fuori uso” è un veicolo ... a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’art. 6 del “decreto Ronchi”) e dall’art. 3 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 209/2003 (è rifiuto il veicolo ufficialmente privato delle targhe per il quale sia stata effettuata la cancellazione al PRA), la S.C. afferma che “deve essere considerato “fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che - come nella specie - risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (sul punto, Cassazione, Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005).
2)il reato di deposito incontrollato di rifiuti - di cui all’art. 51, comma 2, del “decreto Ronchi” e sostanzialmente riprodotto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152/06 - è ipotizzabile non soltanto in capo alle imprese o a gli enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo del citato art. 51 (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), ma a qualsiasi impresa, avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o ente, con personalità giuridica o operante di fatto, atteso che il precedente riferimento alla attività di gestione dei rifiuti originariamente previsto dal comma in questione risulta soppresso con legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Sez. 3, n. 9544 del 11/02/2004 Rv. 227570).
3)è stato corretto il riferimento operato da parte dei giudici di appello alle componenti pericolose dei veicoli che, infatti, hanno evidenziato come i veicoli fuori uso abbiano come codice di riferimento CER 16 01 06* (art. 184 comma 5).
(Sentenza Cassazione civile 10/06/2010, n. 22035)

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