mercoledì, aprile 07, 2010

Compensazione delle spese ed obbligo di motivazione (Tribunale Napoli, sez. VI civile, sentenza 10/02/2010).


Con la pronuncia in disamina il Tribunale di Napoli, adito in appello dall’opponente di sanzione amministrativa vittorioso in primo grado avanti al Giudice di Pace, ha manifestato di aderire all’indirizzo espresso recentemente dal Supremo Collegio suprema Corte nell’ordinanza n. 4159/2010, pur non richiamandola espressamente in motivazione.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di Pace, pur accogliendo il ricorso in opposizione per carenza di prova ella notifica del verbale opposto, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, ma senza motivare la decisione.
Ha rilevato il Tribunale di Napoli che, non ricorrendo, nel caso in esame, nessuna delle due ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c ai fini della compensazione (soccombenza reciproca o esistenza di giusti motivi), l’esercizio di tale potere da parte del Giudice si risolve in un mero arbitrio (lesivo del diritto alla tutela giurisdizionale contemplato dalla Costituzione).
Pur ammettendo che il Giudice di Pace abbia – nel caso di specie - compensato le spese sul presupposto che trattavasi di causa in cui il privato avrebbe potuto attuare una difesa in proprio, cioè senza l’assistenza tecnica di un avvocato, ebbene , anche questa motivazione sarebbe insufficiente ai fini di giustificare detta pronuncia, perché la difesa in proprio è una mera facoltà garantita al privato che, in quanto tale, può essere o meno esercitata in piena libertà da suo titolare.
Con la conseguenza che non si può imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente.
Pertanto, non è consentito al Giudice “sanzionare” il detto mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese.
Il Tribunale ha evidenziato, infine, il senso dell’obbligo di motivazione imposto al Giudice affermando che, in carenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., così come il mancato esercizio del potere di compensazione non richiede alcuna motivazione (dal momento che la giustificazione della mancata compensazione è ricavabile dalla carenza dei presupposti di legge), allo stesso modo il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il Giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui la decisione di compensazione delle spese accede”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2009 - 22 febbraio 2010, n. 4159
(Presidente Settimj - Relatore De Chiara)

Premesso
che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689 proposta dal sig. G. D. in relazione a illeciti stradali, ma ha compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei “termini della vicenda”, senza alcun'altra indicazione;
che l'opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese processuali, cui ha resistito l'intimato Comune di Roma con controricorso;
Considerato
che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'immotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere “esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale ha fatto ricorso ad una mera clausola di stile;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di altro giudice.

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