venerdì, aprile 27, 2018

TARIFFE FORENSI: MAI PIÙ SOTTO I MINIMI.

Sono operativi da oggi i nuovi parametri sui compensi degli avvocati. Con l’approdo nella Gazzetta ufficiale di ieri (n. 96) del decreto 37/2018, non sarà più possibile, nelle liquidazioni, scendere sotto le soglie di “sbarramento” minime dettate dalla norma.
Un altro passaggio importante del decreto riguarda la sostituzione delle vecchie tabelle, fissate dal decreto 55/2014, per i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.
Il decreto supera, in linea con il parere fornito da Consiglio di Stato nel dicembre scorso, ogni equivoco sulla possibilità per il giudice di scendere sotto i minimi. Nel nuovo testo è confermata la possibilità del taglio del 70% per l’attività svolta nella fase istruttoria e del 50% per le altre fasi, ma viene eliminata la locuzione «di regola» .
Nella versione finale del decreto viene, infatti, chiarito che la diminuzione non può andare «in ogni caso» oltre il 50 per cento.
Nel decreto anche le tabelle, che mancavano nel vecchio testo, che dettano i compensi per la mediazione e la negoziazione assistita, stabiliti per fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione e condizionati dal valore della causa.
I valori spaziano dai 120 euro per una negoziazione riferita a una causa del valore di 1.100 euro fino ai 2.610 se la querelle ha un valore che oscilla tra i 260 mila euro e i 520 mila.
Nel caso di conciliazione il compenso, nella causa di più modesto valore è di 180 euro e lievità a 3.915 se l’“accordo” riguarda lo scaglione di massimo valore.
Tabelle ad hoc anche per i giudizi davanti al Consiglio di Stato con criteri che comprendono i vari step: dallo studio alla fase cautelare. Per quanto riguarda la materia penale è previsto che la liquidazione del compenso sia estesa anche alla fase procedimentale considerando dunque anche il caso in cui il procedimento non sfoci in un giudizio.
Un ulteriore tassello riguarda aumenti e diminuzioni, previste quando un avvocato difende più soggetti con la stessa posizione processuale, che scattano anche quando il numero dei «soggetti» (e non più delle «parti») è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti.
C’è inoltre un “premio” per i legali che aiutano i giudici usando Internet in modo efficace.
Il compenso può essere aumentato del 30%, rispetto al valore previsto, quando gli atti, depositati con modalità telematiche sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».

(di Patrizia Maciocchi, Il Sole 24Ore, 27.4.2018)

venerdì, aprile 20, 2018

Compensazione spese di lite: dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 92 cpc.

Il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
È quanto si legge nella la sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018 (relatore Cons. Giovanni Amoroso), con cui la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile.
Il Decreto legge 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, aveva infatti sostituito la clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” — con cui il giudice poteva derogare alla regola delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente — con due ipotesi tassative (oltre, naturalmente, quella della soccombenza reciproca): “l’assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.
Una tassatività che ora la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ad esempio, significa che c’è stato un mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti.
Il che, però, può verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti. Basti pensare a una norma di interpretazione autentica o a uno ius superveniens con effetto retroattivo; a una sentenza di illegittimità costituzionale; alla decisione di una Corte europea; a una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea o altre analoghe sopravvenienze, sempre che incidano su questioni dirimenti.
Si tratta di ipotesi connotate dalla stessa “gravità” ed “eccezionalità”, pur non essendo iscrivibili in un rigido catalogo di casi, e che debbono essere rimesse necessariamente alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Stesso discorso per l’altra fattispecie prevista dalla disposizione censurata — “l’assoluta novità della questione” — riconducibile, più in generale, a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza e in relazione alla quale si possono ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, anch’esse riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”.
Di qui l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. La Corte ha invece dichiarato non fondato il particolare profilo di censura che faceva riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso.
Il Tribunale di Reggio Emilia sosteneva che la disposizione sulla compensazione delle spese non tiene conto della natura del rapporto giuridico dedotto in causa, ossia del rapporto di lavoro subordinato e della condizione soggettiva del lavoratore quando è lui che agisce nei confronti del datore di lavoro.
Secondo la Corte, però, la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste) nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non giustifica, di per sé, una deroga all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente, e ciò pur nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (articolo 3, secondo comma, Costituzione).
La Corte ha però precisato che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 92 Cpc, rientrano nella valutazione del giudice anche le ipotesi in cui il lavoratore debba promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova).
Il giudice dovrà, in particolare, verificare se vi sia o meno una situazione di assoluta incertezza su questioni di fatto, eventualmente riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione delle spese di lite.

lunedì, aprile 09, 2018

L’atto d’appello civile non deve essere (ex art. 342 cpc) una “proposta di sentenza”.

Cass. Civ. Sez. I Ord. num. 8571/2018 - Presidente: TIRELLI Relatore: MARULLI - Data pubblicazione: 06/04/2018 - Roma Capitale c/ Società' Casa di Dante. 

 “(….) La tesi ricorrente secondo cui «l'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 cpc, deve essere costruito come una proposta di sentenza» non incontra il favore di questa Corte. Come, infatti, si era già divisato a sezioni semplici, sconfessandosi a più riprese, sul filo dell'opinione che la novella non avesse mutato la natura del giudizio d'appello e si ponesse perciò in linea di continuità con la pregressa giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Ili, 16/05/2017, n. 11999), l'idea che l'individuazione di «un percorso logico alternativo a quello del primo giudice» (Cass., Sez. IV, 5/02/2015, n. 2143), cui deve tendere l'atto di gravame secondo la nuova formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ. non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza» (Cass., Sez. VI-III, 12/9/2017, n. 21134) e diffidandosi segnatamente, in questa chiave, dall'accedere a linee di lettura che ostino alla piena espansione sul piano interno del principio di effettività della tutela giuridizionale (Cass., Sez. III, 5/05/2017, n. 10916), è ora convinzione che si vale del superiore conforto delle SS.UU. (Cass., Sez. U, 16/11/2017, n. 27199) che le modifiche introdotte dalla novella del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati del giudizio d'appello, abbiano in effetti «recepito e tradotto in legge» i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, ribadendo in particolare l'esigenza che l'atto introduttivo di esso contenga «una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice». Ciò però esclude che l'individuazione di un «percorso logico alternativo a quello del primo giudice», debba necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza». Invero «il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate». Dunque, come già in passato, il nuovo dettato dell'art. 342 cod. proc. civ., impone all'appellante d’individuare con la dovuta chiarezza, per mezzo dell'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, i temi decisionali da sottoporsi al vaglio del decidente d'appello, in modo tale da delimitare l'area del giudizio di impugnazione in ossequio al principio tantum devolutum quantum appellatum, da ciò segue che anche alla luce del testo novellato la postulazione appellante dovrà procedere ad una propria rivisitazione del materiale istruttorio, ove la contestazione abbia ad oggetto la ricostruzione dei profili fattuali della vicenda, mentre dovrà curarsi di indicare le circostanze di fatto che rendono possibile una diversa soluzione giuridica di essa nel caso in cui oggetto di critica siano i profili in diritto della decisione”.

giovedì, marzo 22, 2018

AVVOCATI O CINGHIALI ?

Ho sognato d'essere un comune mortale, e non uno dei duecentocinquantamila avvocati che infestano l'Italia. Ho sognato che, come quando i cinghiali sono troppi, venivano autorizzate battute a pallettoni incatenati per ridurne il numero.
Nel sogno, vedevo avvocati scappare, inciampando nelle toghe, perdendo codici, e poi pam, pam...e venivano giù. Un colpo proprio sopra la spalla sinistra, e la faccenda era finita: prosciutti e salsicce di avvocato, una rarità, una bontà, soprattutto una necessità.
Poi sempre nel sogno, io, comune mortale, vedevo che alcuni avvocati, palesemente avvocati, avvolti nelle loro toghe, camminavano tra i cacciatori, carichi di cartucciere e fucili.
E con loro parlavano amabilmente. A volte, con una leggera alzata di sopracciglia, indicavano un cespuglio: Pam, pam. Grazie, Consigliere, Presidente, Componente di questo e Membro di quell'altro: non lo avevo proprio visto.
Gli avvocati abbattuti venivano fotografati, catalogati, misurati. Qualche cacciatore si metteva in posa vicino a loro.
Dal fondo dei cespugli veniva il lamento di chi era parente, e non voglio usare termini come mamma, moglie, figli, perchè qualsiasi comune mortale sa bene che gli avvocati non hanno cuore, non sanno cosa sia l'amore.
Mi sono svegliato, con il cuore in tumulto. Mi sono detto "E' un sogno" ed ho aperto la finestra per respirare l'aria del mattino. Pam, pam.
Solo il secondo colpo mi ha raggiunto proprio sopra la spalla sinistra.
Nel brevissimo intervallo tra il primo ed il secondo sparo, ho visto distintamente il Presidente, Consigliere, Membro di Commissione, Segretario di Quantaltro, alzare la mano in un saluto, allargando le mani e alzando le sopracciglia come per dire: "Che ci vuoi fare, questa è la vita".

Avv. Giuseppe Caravita 
(uno dei 250.000)

martedì, marzo 13, 2018

Risarcimento e “compensatio lucri cum damno”.

“L'effetto della «compensatio lucri cum damno», che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio (Cass. Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 02/03/2010, n. 4950; Cass., 20/05/2013, n. 12248). Il principio in parola non trova, in particolare, applicazione nelle ipotesi in cui il vantaggio patrimoniale non trovi la sua causa immediata e diretta nell'illecito, generatore del danno, costituendone questo soltanto l'occasione (Cass. 12/05/2003, n. 7269)”.

Cass. Civile Sez. I - Ord. Num. 5841/2018 - Presidente: TIRELLI  Relatore: VALITUTTI - Data pubblicazione: 09/03/2018.

martedì, marzo 06, 2018

Determinazione della giurisdizione per dichiarazione inefficacia di vincolo storico-artistico, dovuta a nullità/inesistenza della trascrizione e al difetto di notifica.

Cass. Civile Sez. Unite - Sent. Num. 5097/2018 - Presidente: Rodorf - Relatore: D’Ascola - Data pubblicazione: 05/03/2018. 

"L'ipotesi prospettata d'inefficacia del vincolo, per inopponibilità dovuta alla asserita nullità/inesistenza della trascrizione e al difetto di notifica, non implica che il successivo esercizio della prelazione, fondato su siffatto vincolo, integri una fattispecie di carenza di potere in astratto. L'unica che consente di configurare, nel sindacato giurisdizionale relativo all'esercizio di funzioni restrittive, la giurisdizione del giudice civile. Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario quando, nelle funzioni restrittive, il provvedimento nullo per difetto di attribuzione pretende di incidere su un diritto soggettivo a stampo conservativo. In questa ipotesi l'azione amministrativa che si riversa in un provvedimento nullo per difetto di attribuzione non è idonea a scalfire il diritto soggettivo. È, pertanto, tale posizione giuridica che viene fatta valere direttamente dal soggetto leso, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Tuttavia, va precisato che secondo la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, «con l'art. 21 septies, 1. 7 agosto 1990, n. 241 il legislatore, nell'introdurre in via generale la categoria normativa della nullità del provvedimento amministrativo, ha ricondotto a tale radicale patologia il solo difetto assoluto di attribuzione, che evoca la c.d. "carenza in astratto del potere", cioè l'assenza in astratto di qualsivoglia norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell'area della annullabilità i casi della c.d. "carenza del potere in concreto", ossia del potere, pur astrattamente sussistente, esercitato senza i presupposti di legge» (Cons. Stato, IV, 17 novembre 2015, n. 5228, cfr. anche Cons. Stato, IV, 18 novembre 2014, n. 5671; Cons. Giust. Amm. Sic., 21.07.2015, n. 571; Cons. Stato, V, 10.01.2017, n. 45). Per contro, quando mancano, nel caso concreto, i requisiti fissati dalle norme per l'esercizio del potere formalmente attribuito alla Pubblica Amministrazione, ricorre una violazione di legge che mette in discussione la legittimità dell'atto e il corretto esercizio del potere amministrativo. L'orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato confermato anche da questa Corte, secondo cui «il difetto assoluto di attribuzione delineato in via generale dalla I. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è configurabile solo in casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato dall'autorità amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore (Consiglio di Stato, sez. 6, 31 ottobre 2013, n. 5266)» (Cass., SU, 23 settembre 2014, n. 19974; Cass. SU, 28 luglio 2016, n. 15667). Venendo al caso di specie, le doglianze si appuntano sulla violazione delle norme in tema di notifica e trascrizione del vincolo, le quali presuppongono resistenza del potere del Ministero, conferito originariamente dalla I. 1089 del 1939, di valutare la rilevanza storica ed artistica del bene, riservandosi il successivo e conseguente potere di valutare l'opportunità dell’acquisizione del medesimo per la tutela dell’interesse generale. Tali norme perimetrano l'esercizio del diritto di prelazione, fissandone i requisiti e le modalità esplicative. L'eventuale inosservanza delle norme in tema di trascrizione e notificazione, ancorché si risolvano nella asserita inesistenza/nullità/inefficacia di tali atti non attengono all’an bensì al quomodo della potestà pubblica, essendo un posterius rispetto all'atto amministrativo, vincolo archeologico, con cui è stato esercitato il potere attribuito al Ministero dalla legge. I vizi prospettati in ricorso gravitano, pertanto, nell'ambito della illegittimità e sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, infatti, la posizione fatta valere, a fronte del potere formalmente conferito in astratto, è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo. In questo senso è corretta l'affermazione secondo cui "le questioni attinenti alla notifica del vincolo ed alla sua trascrizione [...] sono relative all'esercizio del potere discrezionale della PA ed alle sue modalità di esplicazione". Va affermata, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo".

sabato, febbraio 24, 2018

Ancora le Sezioni Unite Penali sulla legge “Gelli-Bianco”.

Le Sezioni Unite Penali del Supremo Collegio, pronunciandosi sul quesito “quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24”, hanno formulato il seguente principio di diritto:
“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, sent. 22 febbraio 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 8770 - Pres. Canzio, Rel.Vessicchelli, P.G. Baldi - Ric. Mariotti

venerdì, febbraio 23, 2018

La motivazione "insanabilmente contraddittoria" della sentenza civile.

Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 4367/2018 - Presidente: AMENDOLA Relatore: DE STEFANO - Data pubblicazione: 22/02/2018 - FILIPPI + 3 c/COMUNE DI MONTECCHIO - 

“Integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che, affermata la sussistenza di un presupposto per l'applicazione di una norma (nella specie, la custodia di un bene, per di più, benché tanto non rilevi ai fini dell'art. 2051 cod. civ., riconosciuto inidoneo ad assolvere adeguatamente le sue funzioni), ne neghi immotivatamente la conseguente applicazione (nella specie, escludendo la responsabilità del custode proprietario del manufatto ed adducendo la presenza di altre cause, senza indagare sul loro ruolo esclusivo)”.

giovedì, febbraio 22, 2018

Deontologia: necessaria corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare.

"La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197

I limiti di proponibilità dell’appello civile di mero rito.

Corte di Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 4260/2018 - Presidente: PICARONI; Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 21/02/2018. 

“L'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (nella specie, quanto alla regolamentazione delle spese processuali operata previa valutazione della soccombenza virtuale in presenza di cessazione della materia del contendere) è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencati dalla norme predette, essendo, per converso, in questa evenienza necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, affinché il giudice d'appello - trattenuta presso di sé la causa ed ammesso l'appellante ad esercitare tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato - decida su di esse. Ne consegue che, qualora, come nella specie, sia dedotta, con l'atto di impugnazione, una pretesa nullità della citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, e tale doglianza costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'appello va dichiarato inammissibile, atteso che il vizio dedotto in rito integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dai richiamati artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 07/03/2003, n. 3424; Cass. Sez. 3, 29/01/2010, n. 2053; Cass. Sez. 3, 29/09/2005, n. 19159; Cass. Sez. Unite, 14/12/1998, n. 12541).

domenica, febbraio 18, 2018

Inidoneità dell’azione e reato impossibile.

"Correttamente la sentenza, per escludere la fattispecie del reato impossibile, ha ipotizzato che il controllo del passaporto potesse essere eseguito da un addetto non particolarmente diligente: in effetti, la valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione che dà luogo al reato impossibile dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Procopio, Rv. 257063), mentre è esclusa la configurabilità del reato impossibile qualora la difformità dell'atto dal vero non sia riconoscibile ictu oculi, in base alla sola disamina dell'atto stesso (Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008 - dep. 24/09/2008, Vena, Rv. 241302).
In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata dimostra che un controllo superficiale del documento ben avrebbe potuto non permettere all’operante di accorgersi che la donna che esibiva il documento non era quella raffigurata nella fotografia".

Cass. Penale Sez. I - sent. num. 7214/2018 Presidente e Relatore: ROCCHI ; Data Udienza: 02/02/2018 – ric. BORRI.

giovedì, febbraio 15, 2018

L’accertamento della reità "al di là di ogni ragionevole dubbio".

“Il giudice, per dichiarare colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'imputato che si sia avvalso del diritto al silenzio, rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l’obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie, in quanto l'imputato, con tale condotta processuale, non ha offerto al contraddittorio dibattimentale, dichiarandola, la sua verità dei fatti stessi (Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011 - dep. 29/07/2011, Allegra, Rv. 251313).
In effetti, la regola dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni - ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa - o esterni alla stessa - ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011 - dep. 11/11/2011, Pg in proc. Javad, Rv. 251507).
Se, però, l'ipotesi alternativa è meramente congetturale, in quanto nemmeno prospettata dall'imputato o da elementi di prova differenti, il Giudice non può e non deve andare alla ricerca di ricostruzioni astratte che, in quanto tali, non legittimano alcun dubbio "ragionevole" ".

Cassazione Penale Sez. I - Sent. Num. 7216/2018 Presidente e Relatore: ROCCHI - Data Udienza: 02/02/2018.

Deontologia forense: indebito trattenimento di somme spettanti al cliente.

“L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente), che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense” (Nel caso di specie, il professionista che aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 26mila circa liquidata dall’assicurazione al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 novembre 2017, n. 188.

mercoledì, febbraio 14, 2018

OCF: indetta giornata d'astensione dell'Avvocatura per il 23.02.2018.

Organismo Congressuale Forense 
L’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’O.C.F. 
RIUNITO NELLA SEDUTA DEL 13.01.2018 

1) Considerato che con delibera del 12.01.2018 (allegata al presente verbale), l’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense, a parziale rettifica della propria deliberazione del 17.11.2017, ha indetto una manifestazione dal titolo: “GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGLIO DELL’AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA”, da svolgersi in due distinti momenti di cui uno a carattere nazionale, fissato per il giorno 16.02.2018, ed uno a carattere territoriale su base distrettuale per la mattina del giorno 23.02.2018, al fine di informare la comunità nazionale delle implicazioni dello stato di cose sopra denunciato e rivendicare i seguenti irrinunciabili valori:
a- la salvaguardia della professione forense quale strumento di composizione delle distorsioni sociali e del mercato;
b- l’irrinunciabilità della tutela giudiziaria dei diritti, anche con la conservazione della giustizia di prossimità;
c- l’autonomia e l'indipendenza dell’Avvocatura;
d- il diritto ad una "giusta” remunerazione della prestazione professionale;
2) Considerato che con la medesima deliberazione l’Assemblea dell’Organismo ha proclamato lo stato di agitazione dell’Avvocatura, dando mandato all’Ufficio di Coordinamento di indire l’astensione dalle udienze per il giorno 23.02.2018, da tenersi in conformità al codice di autoregolamentazione, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alle assemblee territoriali;
DELIBERA 
D’indire l'astensione degli Avvocati dalle udienze cd ogni altra attività giudiziaria, in tutte le materie ed innanzi ad ogni organo della Giurisdizione, per il giorno 23.02.2018, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alle assemblee territoriali che saranno organizzate sul territorio nazionale su base distrettuale nell’ambito della manifestazione: “GIORNATA DELLA DIGNITÀ E DELL'ORGOGLIO DELL’AVVOCATURA E DELLA SALVAGUARDIA DELLE TUTELE: PARLIAMONE PRIMA”;
Che l'astensione si svolga nel rispetto del codice di autoregolamentazione (C.A.) approvato dall’assemblea dell’OCF il 14.01.2017 (in conformità al codice di autoregolamentazione a suo tempo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007, poi pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) e trasmesso alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Che in particolare gli Avvocati, che intendano aderire, dovranno attenersi al rispetto della disciplina di autoregolamentazione sia in merito alle modalità di adesione (art. 3 C.A.) sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146 (artt. 4, 5 e 6 C.A.);
Che della presente delibera e delle deliberazioni dell'Assemblea del 17.11.2017 e del 12.01.2018 sia data comunicazione alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed a tutte le altre autorità di cui all’art. 2 CA, nel termine di dieci giorni anteriori alla data del 23.02.2018.

Il Coordinatore
Avv. Antonio Rosa
Il Segretario 
Avv. Giovanni Malinconico

lunedì, febbraio 12, 2018

L’usucapione del bene in comproprietà.

“La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che (cfr. da ultimo Cass. n. 17512/2016) in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti s’astengano dall’uso della cosa comune ( conf. Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 7221/2009)”. 

Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 3238/2018; Presidente: PICARONI Relatore: CRISCUOLO - Data pubblicazione: 09/02/2018; FABBRI c./ FABBRI.

venerdì, febbraio 09, 2018

Il regime delle impugnazioni delle sentenze “secondo equità” del GDP (ex art. 113 co. 2 cpc).

“Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e - particolarmente - dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, sec. comma, cpc), l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cpc, sia l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Cass. Sez. Un., 18/11/2008, n. 27339; Cass. 13/03/2013, n. 6410). Nel caso di specie, l'oggetto delle censura verte sulla violazione delle norme sul procedimento, rientrante nella previsione dell'art. 113, sec. comma, cpc e, pertanto, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.

Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 3162/2018 - Presidente: CRISTIANO Relatore: VALITUTTI - Data pubblicazione: 08/02/2018 - ASL SALERNO c. DE CESARE.