giovedì, febbraio 15, 2018

L’accertamento della reità "al di là di ogni ragionevole dubbio".

“Il giudice, per dichiarare colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'imputato che si sia avvalso del diritto al silenzio, rinunciando così a prospettare una sua versione dei fatti, non ha l’obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione dei fatti quale emergente dalle risultanze probatorie, in quanto l'imputato, con tale condotta processuale, non ha offerto al contraddittorio dibattimentale, dichiarandola, la sua verità dei fatti stessi (Sez. 3, n. 30251 del 15/07/2011 - dep. 29/07/2011, Allegra, Rv. 251313).
In effetti, la regola dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni - ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa - o esterni alla stessa - ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011 - dep. 11/11/2011, Pg in proc. Javad, Rv. 251507).
Se, però, l'ipotesi alternativa è meramente congetturale, in quanto nemmeno prospettata dall'imputato o da elementi di prova differenti, il Giudice non può e non deve andare alla ricerca di ricostruzioni astratte che, in quanto tali, non legittimano alcun dubbio "ragionevole" ".

Cassazione Penale Sez. I - Sent. Num. 7216/2018 Presidente e Relatore: ROCCHI - Data Udienza: 02/02/2018.

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