lunedì, luglio 09, 2007

Il Direttore Alfredo Sebastiano si è dimesso.

Salerno, 7 luglio 2007


Ill.mo

Signor Presidente e

Componenti del Consiglio

Salerno

Con la presente ringrazio il Presidente ed i Consiglieri tutti per l’attestato di stima che hanno ritenuto di rivolgermi allorquando al raggiungimento della mia età pensionabile 31/07/2006 hanno con insistenza cercato, in ogni modo, di trattenermi ancora in servizio.

Le diverse proposte sottopostemi dal consulente appositamente nominato dal Consiglio prof. Ioele non trovarono la mia condivisione (contratto di consulente esterno, contratto CO.CO.CO, etc..), ma, per far cosa gradita al Consiglio che mi onorava di tanta attenzione, decisi di rimanere in servizio fino al 31/07/2008 esercitando l’opzione di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 503/92.

Il Consiglio prese atto con favore di questa mia iniziativa nella seduta del 04/07/2006.

Ad un anno di distanza, per motivi personali, non potendo mantenere l’impegno da me assunto, nell’esercizio dell’opzione facoltativa,

comunico

le mie dimissioni ai sensi dell’art. 25 del CCNL 06/07/95, a decorrere dal 07/08/2007, al termine del previsto preavviso.

Considerato che la mia attività iniziata presso questo Ordine dall’01/01/1959 e durata ininterrottamente fino ad oggi - per 47 anni e 6 mesi –, mi fa, con tanta umiltà, ritenere parte integrante dell’Avvocatura Salernitana, anche per rapporti umani,

chiedo

che questa mia sia pubblicata sul sito dell’Ordine come saluto ossequioso e cordiale a tutti gli avvocati che ho avuto l’onore di incontrare sin dall’inizio della loro professione.

Distinti saluti.

Il Direttore di Segreteria

Alfredo Sebastiano

Questa lettera di dimissioni è stata presentata al Consiglio dell'Ordine odierno e le dimissioni sono state accettate.

Paolino è il nuovo Segretario.




E' stato oggi eletto il nuovo Consigliere segretario, del Consiglio dell'Ordine Forense di Salerno, nella persona dell'avv. Gaetano Paolino (presenti 14, voti a favore 12, astenuti 2).

L'esdebitazione è concedibile anche per i fallimenti anteriori alla riforma.


TRIBUNALE DI PIACENZA, DECRETO del 21.03.2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PIACENZA

Nel procedimento instaurato da XXXXXX avente ad oggetto la richiesta di esdebitazione ex art. 143 L.F. presentata con ricorso del 25.8.2006;

letto il parere del curatore e del comitato dei creditori;

dato atto che il fallimento e stato chiuso in data 20.12.2000 e quindi prima dell' entrata in vigore della riforma;

rilevato che nel caso di specie il problema concreto, quello relativo all' applicabilità dell' esdebitazione (c.d. fresh start) ai fallimenti "chiusi" prima dell' entrata in vigore della novella che ha introdotto l'istituto di cui si chiede l'applicazione;

rilevato che la questione teorica deve essere affrontata sotto un duplice punta di vista:

1) quale sia in astratto il regime transitorio da applicare alla disciplina dell'esdebitazione (art. 150 o art. 153 D.Lgs. n. 5/06);

2) se la disciplina sostanziale dell'esdebitazione (art. 142 l.f.), ma il riferimento anche alla disciplina processuale (artt. 143, 144 l.f.), sia in concreto compatibile con i fallimenti che siano stati disciplinati dalla disciplina previgente.

Quanto al primo problema si osserva che questo Tribunale ha gia avuto modo di precisare la portata applicativa dell' art. 150 del decreto legislativo n. 5/06 ove si dispone che: "I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.";

ritenuto che trattandosi di procedura di esdebitazione, avente - sostanzialmente - la medesima funzione della riabilitazione, e che pertanto, la stessa deve considerarsi "pendente" fino a quando sia ancora possibile richiedere la riabilitazione o l'esdebitazione;

che, pertanto, devono considerarsi ancora "pendenti" - limitatamente a tale aspetto - anche i procedimenti fallimentari gia chiusi prima del 16 luglio 2006;

che pertanto la procedura di esdebitazione può essere richiesta anche con riferimento alle procedure già chiuse al momento dell' entrata in vigore della nuova disciplina fallimentare (16 luglio 2006);

che, tale soluzione appare corretta anche aderendo ad altra interpretazione, secondo cui l'articolo 150 citato non appare applicabile alla procedura di esdebitazione, con la conseguenza che il concetto di "definizione" della procedura debba essere limitato alla sola procedura fallimentare (dichiarazione di fallimento, formazione dello stato passivo, riparto finale, chiusura del fallimento), escludendosi tutto ciò che si può verificare - peraltro in modo eventuale - dopo la chiusura;

che pertanto secondo tale soluzione l'articolo 150 citato non si applicherebbe all'istituto dell'esdebitazione che sarebbe, invece, regolato dall' articolo 153 D. Lgs. N. 5/06, con conseguente applicabilità dell' istituto a tutte le procedure, aperte o chiuse a decorrere dal 16 luglio 2006;

che tale soluzione consente di evitare palesi disparità di trattamento fra coloro che hanno potuto usufruire dell'istituto della riabilitazione (nella vigenza del R.D. 16 marzo 1942 n. 27) e coloro che, non possono più proporre istanza di riabilitazione essendo state tale istituto abrogato dal legislatore della novella, (non avendo potuto costoro - senza loro colpa - proporlo precedentemente essendo ciò impossibilitati per la previsione dell' articolo 143 n 3) nella vecchia formulazione (occorreva, infatti, fornire la prova di aver tenuto "buona condotta" per almeno cinque anni);

ritenuto - inoltre - che il termine dell'annualità, previsto dall' articolo 143 legge fallimentare nella nuova formulazione deve intendersi decorrente dalla entrata in vigore della nuova disciplina, e quindi dal 16 luglio 2006;

ritenuto che nel caso di specie dovendosi esaminare nel merito la posizione del debitore con riferimento ad una istanza di applicazione di esdebitazione presentata dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma relativa ad un fallimento già chiuso all'entrata in vigore della novella deve trovare applicazione, alla luce delle considerazioni sopra espresse, la disciplina dell'esdebitazione, non potendo più trovare applicazione quella relativa alla "riabilitazione";

che a tale conclusione si giunge anche analizzando i presupposti previsti per l'applicazione dell'istituto in cui sono previsti presupposti sostanzialmente simili a quelli previsti per l'applicazione dell'istituto della riabilitazione, con l'unica eccezione del n. 4 dell'art. 142 l. fall., con cui si richiede che il fallito non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

che tale difformità - del tutto marginale - non appare idonea a rendere inapplicabile l'istituto dell'esdebitazione a fallimenti già chiusi nella vigenza della previgente disciplina prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n. 27;

dato atto che le altre condizioni previste dall'art. 142 D. Lgs. N. 5/06 ai nn. 5) e 6) (condotte distrattive, aggravamento del dissesto, condanne per bancarotta fraudolenta, ecc.) si adattano alle nuove come alle vecchie procedure;

che nel caso di specie - alla luce delle indicazioni fornite dal curatore e dal comitato dei creditori (seppure a maggioranza) sussistono i presupposti teorici per dichiarare l'esdebitazione di XXXXXXX;

che peraltro va osservato come nel caso di specie l'istante sia stata condannata per bancarotta fraudolenta documentale, come si ricava sia dal certificato penale che dalla sentenza acquisita d'ufficio;

pertanto ricorrendo una causa preclusiva prevista dall' art 142 n. 6 1.f. l'istanza deve essere rigettata

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di esdebitazione presentata da XXXXXX per mancanza dei requisiti di cui all' art. 142 n. 6 L.F.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Piacenza, 21 marzo 2007

Il Giudice Relatore

Il Presidente

MASTELLA FIRMA ACCORDO QUADRO PER ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE A GIUGLIANO.


Il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, ha firmato questa mattina un accordo quadro per la realizzazione del Tribunale di Giugliano in Campania, stipulato con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli, la Provincia di Napoli, il Consorzio Sole e il Comune di Giugliano.

Il Tribunale di Giugliano sorgerà su un'area immobiliare confiscata al boss Francesco Rea nel 1998 e assegnata al Consorzio Sole nel 2005. Ad ospitare le sedi della cittadella giudiziaria saranno i locali di una concessionaria auto che era di proprietà del boss.

"Questo - ha detto il ministro - significa attestare lo Stato su una linea di confine che è quella della legalità. A me dispiaceva che si desse l'impressione di uno Stato che dava la propria parola e non la manteneva. Si era finanche nominato il procuratore della Repubblica e il presidente del Tribunale, ma il Tribunale stesso non era realizzato e la parola non veniva mantenuta, dando così un alibi a chi invece con la parola della legalità non ha nulla a che fare. Oggi - ha aggiunto Mastella - è la conferma che la parola della legalità lo Stato la mantiene. È dovuto passare un po' di tempo, ma la parola è mantenuta".

L'ANPA non aderisce alla prossima astensione.

L’ANPA (Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati - Giovani Legali Italiani) ha comunicato di non condividere la prossima astensione della categoria: "Secondo i nostri calcoli - dicono in una nota -, se si cumulano aritmeticamente tutti i giorni di sciopero proclamati nell'ultimo anno dalle diverse componenti dell' Avvocatura, si giunge all'incredibile numero complessivo di più di 30 giorni di astensione".

In particolare, l'Anpa si riferisce agli scioperi voluti dagli Avvocati Cassazionisti (sic!) contro il DL Bersani sulle liberalizzazioni dello scorso anno, nonché di quelli voluti dagli 8.500 iscritti all'Unione Camere Penali Italiane di quest'anno.

"Suonano quasi ipocrite - dicono i giovani avvocati - sia le lamentazioni di una parte della Avvocatura circa l'eccessiva durata dei processi, sia le contestuali attribuzioni della responsabilità di tutto ciò alla Magistratura, quando invece una miriade di scioperi di una parte della classe forense, come quelli dell'ultimo anno, hanno contribuito in maniera pesante ai rinvii delle udienze processuali. Ci chiediamo - concludono - che fine abbia fatto la giusta proposta ,di qualche mese fa, della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali che avrebbe regolamentato gli scioperi degli avvocati in modo da gravare in minore misura sui cittadini".

venerdì, luglio 06, 2007

L'OUA dichiara l'astensione di tutti gli Avvocati dal 17 al 19 luglio 2007.

Riforma Ordinamento Giudiziario: delibera di astensione dal 17 al 19 luglio 2007.

La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, riunita in Roma il 6 luglio 2007

(omissis)

esprime

convinta solidarietà all’Unione delle Camere Penali Italiane, e ad ogni singolo iscritto a detta Associazione, a fronte degli indebiti e inaccettabili attacchi seguiti alla legittima e condivisa proclamazione dell’astensione;

delibera

la proclamazione dello stato di agitazione dell’Avvocatura, nonché l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e dalle altre attività giudiziarie per i giorni 17, 18 e 19 luglio 2007, fatta salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui agli artt. 4 e 5 della Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria di cui agli artt. 2 e 2 bis lg. 146/90 come novellata e di cui alla Delibera n. 02/137, in data 4.7.2002, della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Fissa una pubblica manifestazione da tenersi in Roma, organizzata congiuntamente all’UCPI, per il giorno 18 luglio 2007, aperta alla pubblica cittadinanza, al fine di approfondire ed illustrare le ragioni della protesta, ed invita l’avvocatura tutta a sostenere con forza, in ogni sede, i principi di democrazia e di libertà di cui il difensore è geloso custode, nell’interesse dei cittadini, organizzando anche in sede locale analoghe occasioni di dibattito.

Roma, lì 6 luglio 2007

Cassazione Sezioni Unite: la data della notifica è quella del deposito presso ufficiale giudiziario [Sentenza n. 14294 del 20.06.07]

Nella sentenza:

” … questa S.C. non ha mai ritenuto che la prova in questione possa essere fornita solo con la ricevuta di cui all’art.109 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229, affermando costantemente la idoneità anche di una attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla data di ricezione dell’atto da notificare (…) In tale ordine di idee è stato ritenuto sufficiente il timbro apposto sul ricorso dal quale risulti l’avvenuto pagamento all’ufficiale giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle relative tasse erariale in data antecedente alla scadenza del termine per la notifica …”

“… idoneità del timbro apposto sul documento da notificare dal quale risultino il numero del registro cronologico e la data …” “…prova della data certa …”

“In definitiva, si può ritenere che la giurisprudenza di questa S.C. è concorde nell’affermare che, ove non venga esibita la ricevuta di cui all’art. 109 D.P.R. 15 dicembre 1959 n.1229, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data “ …

“…Naturalmente, non potendo attribuirsi a tale timbro valore di prova legale in ordine alla data di consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, la idoneità probatoria in questione viene meno in caso di contestazione (per qualsiasi motivo) della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta. In tal caso l’interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario … “

[Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore R.M. Triola, Sentenza N. 14294 del 20.06.07]

....IL "NUOVO" AVANZA.

Perchè "consiglio aperto".


In questi giorni avverrà l'elezione del nostro nuovo Consigliere Segretario.

Questo evento, che da mesi ha travagliato e per certi aspetti paralizzato la vita del COA di Salerno, potrebbe rappresentare un momento di "ripartenza" (...per usare un linguaggio calcistico) per l'Avvocatura salernitana.

Abbiamo dato ai Colleghi - con grande trasparenza - tutte le notizie che avevamo in argomento e senza retorica, della quale davvero abbiamo le tasche piene!

Per questo il blog dal quale scriviamo si è chiamato "consiglioaperto".

Si diano dunque le notizie (..possibilmente vere) ai Colleghi, senza reticenze, senza roboanti e vuoti proclami.

I proclami e la retorica, è risaputo, sono le classiche "foglie di fico", dietro le quali si vanno a nascondere quelle che una volta si chiamavano "pudende".

L'Avvocatura è cresciuta e non ha mai avuto l'anello al naso!

Chi ha orecchie per intendere, intenda.

Corte Appello Salerno: importante sentenza in materia di opposizione di terzo ex art. 619 cpc

La Corte di Appello Civile di Salerno (Presidente Rossi - relatore dott. ssa Balletti), ha pronunciato un’importante decisione in materia di opposizione ex art. 619 del c. p. c. .

Con la sentenza n. 407/07 del 18 giugno 2007 la Corte, facendo propri alcuni principi stabiliti in recenti decisioni della Suprema Corte, pone in rilievo alcuni aspetti fondamentali:

  1. è opponibile ai creditori del venditore un atto di compravendita di un immobile, trascritto anteriormente alla trascrizione dell’atto di pignoramento, contenente l’errata indicazione dei subalterni catastali, purché dalla nota stessa emergano tutti gli altri elementi necessari per la sua corretta individuazione (natura, comune, dati catastali, almeno tre dei suoi confini) – art. 555 del cpc, art. 2826 cod. civ. , art. 29 L. 52/1985;
  2. la corretta visura dei registri immobiliari non può arrestarsi, ai fini dell’individuazione di un immobile come facente capo ad un soggetto, alla sola identificazione dei dati catastali, ma postula l’esame di tutti gli elementi identificativi contenuti nella nota, sia essa meccanizzata o meno;
  3. l’autosufficienza della nota di trascrizione, in forza del quale per stabilire, se e in quali limiti, un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota;
  4. vale anche per il creditore il principio di autoresponsabilità per cui lo stesso, nel momento in cui deve individuare il bene immobile del debitore, da sottoporre a pignoramento, deve usare la diligenza ordinaria e, nell’effettuare la visura presso i registri immobiliari sotto il nome del debitore deve esaminare con attenzione e accuratezza le trascrizioni “a favore e contro”, non arrestandosi all’identificativo catastale, onde accertare se l’immobile sia ancora in proprietà del debitore.

Alcuni aspetti della sentenza meritano particolare attenzione: l’applicazione generalizzata della disciplina della trascrizione non solo agli atti inter vivos ma anche agli atti giudiziali (come appunto il pignoramento); l’affermazione del principio che la meccanizzazione degli uffici delle conservatorie non ha modificato la disciplina e la natura (a base personale e non reale) del sistema della pubblicità immobiliare. Cosa che invece aveva erroneamente ritenuto il giudice di primo grado.

Da ultimo la decisione va segnalata perché interrompe una serie di pronunce rese dal Tribunale di Salerno, Quarta Sezione Civile - con esito per lo più favorevole ai grandi creditori - basate esclusivamente sulla prevalente tutela dei creditori, dell’esigenza di sicurezza dei traffici e l’affidamento dei terzi.

Si ringrazia l'Avv. Francesco Cantalupo del Foro di Salerno, per la segnalazione e la stesura della scheda.

giovedì, luglio 05, 2007

Segretario dell’Unione delle Camere penali italiane:"Di Pietro sindacalista dei magistrati nel Governo".


“Ho sentito alla radio un pubblico ministero donna che si lamentava che, se passerà la riforma della giustizia di Mastella, lei che ha iscritto i figli a scuola a Roma non potrà andare a fare il giudicante a Perugia per motivi familiari, beh nella vita bisogna fare delle scelte e a me questo tra Mastella, di Pietro e i magistrati sembra il più classico dei giochi delle parti”.

Così, il segretario dell’Unione delle Camere penali italiane Renato Borzone.

La giunta di cui fa parte ha appena proclamato sei giorni di sciopero e lui ritiene di avere ragioni più serie di quelle del “partito dei giudici” per protestare contro la riforma della giustizia di Clemente Mastella: “Si sono rimangiati il giusto processo che pure sta nella costituzione, non si parla più neanche di distinzione delle funzioni figuriamoci di separazione delle carriere e hanno voluto tenere fuori gli avvocati dai consigli giudiziari. La riforma l’hanno scritta loro dettandola all’ufficio legislativo di Mastella e adesso fanno anche la sceneggiata sindacale... ma a chi vogliono darla a intendere? Per me è tutto un gioco delle parti dell’Anm con Di Pietro e Mastella per poi dire: avete visto come siamo stati bravi e responsabili noi magistrati ad accontentarci?”.

Unico handicap in questo momento, dal loro punto di vista, è la corsa contro il tempo: se si mettono a scioperare e a polemizzare con Mastella, il rischio è che arrivi il 31 luglio 2007 senza che il disegno di legge dell'attuale ministro di Grazia e Giustizia sia stato ancora votato dai due rami del Parlamento. E in tal caso entrerebbe in vigore la paventata riforma dell’ex ministro Roberto Castelli. Un classico esempio di “chi troppo vuole nulla stringe”.

Eppure, dopo le clamorose dimissioni di martedì sera di tutta la giunta del sindacato dei magistrati, cioè l’Anm, Associazione nazionale magistrati, la giornata di mercoledì è stata caratterizzata dal duello a distanza tra il ministro di Grazia e Giustizia e quello delle Infrastrutture. Quest’ultimo in una lettera aperta ha scritto al primo tutto quello che non va in questo progetto (che, è bene ricordarlo, più che una riforma è una contro riforma che si limita ad abolire tutto quello che aveva fatto la Cdl con la famosa legge dell’ex Guardasigilli Roberto Castelli).

In particolare nel Ddl Mastella scompare ogni distinzione di funzioni tra giudicanti e pm, fatta salva questa clausola di non potere cambiare carriera più di quattro volte nella vita e cambiando distretto di corte di appello. Scompare anche la gerarchia che affidava al procuratore capo la distribuzione delle indagini, scompare la scuola per magistrati e l’esame di idoneità anche psicologica che così tante battute sarcastiche aveva provocato. Specie da parte dell’ex premier Silvio Berlusconi. “Ma ai magistrati ancora non basta – sottolinea Borzone – perché loro ormai sono la vera casta, altro che i politici, e adesso mandano avanti Di Pietro per pure ragioni sindacali, vogliono tutto e subito e così facendo rischiano di umiliare questo esecutivo”.

Ma che cosa aveva scritto Di Pietro ieri a Mastella?

La lettera iniziava così: ”Il testo del provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario approvato dalla commissione Giustizia del Senato presenta vistosi elementi di forte perrplessità che, alterando sensibilmente l'assetto delle questioni come deliberate dal Consiglio dei Ministri, ne minano pericolosamente la stessa legittimità”.

“Delle molteplici modifiche apportate in commissione rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri - scrive Di Pietro - voglio segnalarne alcune in particolare che introducono palesi violazioni ai canoni costituzionali di indipendenza della magistratura.”

Per Di Pietro sono tre i punti inaccettabili della riforma Mastella: quello del cambio di distretto di corte di appello per i magistrati che chiedano di cambiare funzione da pm a giudicante o viceversa, la sottrazione dell’organizzazione degli uffici di procura a una valutazione preventiva da parte del Csm e l’inserimento degli avvocati negli organismi di valutazione sulla progressione delle carriere dei giudici. La lettera a Mastella infatti spiega che “nel merito, le questioni in esame sono tre: la prima attiene alla introduzione di nuovi e inopinati vincoli al passaggio di funzioni (da requirenti a giudicanti e viceversa) per i magistrati ben oltre quanto definito in Consiglio dei ministri, così in realtà dissimulando l'intenzione di introdurre il perno della inaccettabile separazione delle carriere.”

E “a conferma dell'irrigidimento in questo modo inserito si segnala la nuova previsione che vincola anche il numero di volte nelle quali nell'arco dell'intera carriera è consentito il passaggio di funzioni, espressione anche questa volta solo di una volontà di accentuazione della divisione che prelude alla separazione”. Per Di Pietro inoltre “è altrettanto non accettabile che l'organizzazione degli uffici di procura sia sottratta alla valutazione preventiva e oggettiva che è assicurata dall'apposito programma, che consente anche agli organi di autogoverno la possibilità di consapevole ed approfondito esame di eventuali problematicità emergenti.” Infine “del pari del tutto inaccettabile è la previsione che consente agli avvocati componenti del Consiglio giudiziario di esprimersi anche sulle questioni afferenti alla progressione in carriera dei magistrati: sono fin troppo evidenti, in questo caso, i rischi di conflitti di interessi che la questione può comportare, senza una necessità funzionale di sorta”.

E’ caustico rispetto a questa ultima argomentazione il commento di Borzone: “I magistrati dimostrano di essere una casta di intoccabili e di autoreferenti mentre Di Pietro è ormai il loro sindacalista all’interno del governo”.

Constatazione che rende quasi inutile la risposta che Mastella ieri ha fatto avere a Di Pietro dopo avere letto la suddetta lettera: “Ma insomma il ministro di Grazia e Giustizia è lui o sono io?”.

Intervista di Dimitri Buffa.

Auguri al nuovo Consigliere Segretario.

Dunque lunedì prossimo l’elezione del nuovo Consigliere Segretario.

Sembra che i giochi siano fatti: il nome su cui punta la maggioranza dei Consiglieri è oramai solo quello di Gaetano Paolino.

Del resto i numeri parlano chiaro: tolto il voto del Segretario uscente (dimissionario e quindi non votante) e quello del Presidente (che, per tradizione, si astiene) restano 13 votanti.

Ad oggi Paolino sembra disporre di ben 9 voti (sono poi da computare quelli di 2, attualmente, indecisi).

Al nuovo Consigliere Segretario, dunque, i migliori auguri di buon lavoro.

P.S.: Ovviamente siamo pronti a cospargerci il capo di cenere, laddove le nostre previsioni fossero smentite, perché “chi entra papa nel conclave, ne esce cardinale”. Staremo a vedere.

Lavori del COA di Salerno: elezione nuovo Segretario.

ORDINE del GIORNO

Tornata del 09 luglio 2007 ore 16.00

1. Lettura ed approvazione verbale precedente;

2. Dimissioni Consigliere Segretario Avv. Silverio Sica;

3. Elezione Consigliere Segretario;

4. Varie ed eventuali.

mercoledì, luglio 04, 2007

Riforma O.G.:Comunicato stampa Unione Nazionale Camere Civili.

L’Unione delle Camere Civili,

preso atto

del gravissimo conflitto che si preannuncia sulla riforma dell’ordinamento giudiziario;

confermata

la propria disponibilità a collaborare, lealmente e fattivamente, ad ogni iniziativa e progetto che, pur nella necessaria distinzione dei ruoli e nel rispetto della funzione di difesa costituzionalmente garantita, siano finalizzati all’ammodernamento ed alla razionalizzazione del sistema giudiziario;

ribadita

la propria disponibilità a partecipare a tutti i tavoli di concertazione, che possano raggiungere, o quantomeno tentare di raggiungere, tale obiettivo; pur tuttavia,

precisa

che tale disponibilità non deve essere interpretata come segno di debolezza, o di ossequio nei confronti di chiunque non abbia come interesse primario il raggiungimento di un efficiente stato di diritto;

denuncia

il grave vulnus inferto dal recente disegno di legge sull’ordinamento giudiziario, ai rapporti intrapresi con le istituzioni e le componenti associative della magistratura, in particolare dall’annunciata esclusione dell’Avvocatura dai Consigli Giudiziari;

contesta

la testuale affermazione che “gli avvocati devono restare al di fuori dei Consigli Giudiziari”;

denuncia

come si cerchi da più parti, di procedere nella marginalizzazione dell’Avvocatura, il cui ruolo costituzionale è insopprimibile;

eleva

vibrata, quanto ferma, protesta al tentativo di escludere l’Avvocatura dal necessario, quanto urgente, processo di riforma dell’ordinamento giudiziario e della giustizia nella sua interezza.

Clemente ha tranquillizzato tutti!

Tribunale di Napoli: sciopero della fame di un cancelliere .

“Sono un lavoratore del Tribunale di Napoli e lancio un disperato appello alle istituzioni, in primis al Capo dello Stato, perché sia messa la parola fine alle numerose ingiustizie e alle avvilenti mortificazioni che i lavoratori degli uffici giudiziari subiscono da troppo tempo, e in ragione dell’indignazione che provo ho cominciato lo sciopero della fame. I colleghi ben sanno che rivesto un ruolo nella struttura provinciale della Uil giustizia di Napoli, ma al fine di evitare facili strumentalizzazioni preciso che l’iniziativa è assunta a titolo personale ed esula da un quadro rivendicativo di natura sindacale, restando ferma la fiducia in tutto il gruppo dirigente dell’organizzazione alla quale ho il privilegio di appartenere e alla quale va tutto il mio sostegno e ringraziamento.

La coscienza, quindi, mi spinge a non lasciare nulla di intentato, e per questo scelgo di rivolgermi al cuore e alla mente di chi legge, perché alla dignità calpestata possa finalmente seguire il riconoscimento professionale, perché al senso di sfiducia possa seguire l’ottimismo, perché alla mortificazione quotidiana possa seguire il rispetto dei lavoratori, delle loro aspettative e dei loro diritti, perché l’appartenenza all’amministrazione giudiziaria diventi ragione di orgoglio, prestigio e gratificazione per tutti.

Il contesto in cui vivo ancor più sollecita la mia coscienza a perseverare: a Napoli l’emergenza legalità ci coinvolge tutti, ma il drammatico scenario di inefficienze e carenze ci relega in una realtà intrisa di precarietà, marginalità e incertezze. Il senso di demotivazione che si respira ormai diffusamente in tutti gli uffici giudiziari è inquietante; si dovrà rispondere nel più breve tempo possibile, altrimenti difficilmente si potrà immaginare un futuro positivo per la Giustizia e, senza inutili catastrofismi, per le istituzioni democratiche del nostro Paese, a meno che non si voglia negare che la giustizia è il primario fattore di garanzia per il buon funzionamento dello Stato. Non ci sarà riforma che tenga se non si porterà «pace» nell’amministrazione giudiziaria; un modo molto semplice per dire che una risposta, come me, la attendono tutti i lavoratori, nessuno escluso, e che dopo anni di divisioni e mancati riconoscimenti ogni soluzione dovrà equamente restituire dignità a tutti.

Ben consapevole che la tematica è già all’attenzione della dirigenza del Paese, evito ogni elenco delle vergognose criticità che quotidianamente affrontiamo, perché sono sotto gli occhi di tutti. Per un senso di correttezza non mi permetto di entrare nel merito della vicenda, in quanto è necessario attendere sviluppi anche nella fase negoziale. Mi astengo per evitare inopportune interferenze e per il profondo rispetto che nutro nei confronti del ruolo delle delegazioni sindacali impegnate in questa delicata fase: unica e pressante motivazione a sostegno della presente è legata alla urgenza delle soluzioni da adottare. La fiducia mi obbliga a pensare che, almeno questa volta, non si commetteranno errori, perché le conseguenze che deriverebbero dalle «non scelte» o da «scelte sbagliate», ora più che mai, non possono che pesare come un macigno sul nostro futuro.

Qualcuno potrebbe pensare che le soluzioni dettate dal buon senso siano soltanto un meraviglioso sogno: la mia convinzione è che tanto rappresenta l’unico presupposto sul quale si potrà basare ogni buona soluzione, perchè la Giustizia sia recuperata al suo ruolo, perché siano restituite ai cittadini quelle certezze da troppo tempo annunciate e disattese.

Scritto da Luigi Montesanto

(Cancelliere a Napoli)

Riforma O.G.: oggi in aula, tra le polemiche, il Ddl Mastella.

Dopo il via libera della commissione Giustizia del Senato, approda oggi in aula il ddl Mastella di riforma dell'ordinamento giudiziario. I penalisti, che sono in sciopero fino a domani, hanno proclamato altri 6 giorni di astensione dal 16 al 21 luglio.

E ieri per protesta contro il provvedimento, si è dimessa anche la giunta dell'Anm: martedì prossimo i magistrati decideranno se scioperare.

"Dimissioni finte", le ha definite l'ex guardasigilli Castelli. Intanto tiene banco la polemica nel governo. Dal ministro Di Pietro l'annuncio che l'Italia dei Valori non voterà il testo, definito un "inciucio per accontentare i desideri dell'opposizione".

"Sono pronto a dimettermi", la replica di Mastella.

Il bacio? Per la Cassazione non è sempre proibito:



ROMA (3 luglio) - Non tutti i baci sulla bocca sono uguali. C'è il bacio aspirapolvere, che toglie il respiro, il bacio farfalla, con il movimento delle labbra coordinato a quello delle ciglia. Il bacio alla francese che, oltre al contatto tra le labbra, richiede anche quello tra le lingue. Ma quali sono i baci proibiti? Fino ad oggi nessuno aveva ancora stilato una classifica.

La Corte di Cassazione, dopo aver utilizzato per anni la linea dura nei confronti dei baci "rubati" (schioccati all'improvviso sulla bocca, anche per riconquistare il partner in fuga), con una sentenza della Terza sezione penale ha affermato che ci sono baci sulla bocca che non sono da considerarsi "off limits" (ovvero penalmente censurabili).

La sentenza, spiegano i giudici, punta a evitare «un'eccessiva dilatazione della connotazione sessuale della condotta».

Alcuni esempi. Per la Suprema Corte il "bacio alla russa", scambiato come forma di saluto, non può identificarsi come atto sessuale. Stesso discorso va fatto «in certi contesti familiari o parentali, in cui il bacio sulla bocca tra parenti è solo un segno di affetto, privo di connotazioni sessuali penalemente rilevanti».

Ovviamente, osservano i giudici, al di fuori di questi contesti il bacio sulla bocca continua ad avere rilevanza penale e ad essere punito come violenza sessuale «se dato senza il consenso». Motivo per cui è stata confermata la condanna a 1 anno e 4 mesi (pena sospesa con la condizionale) ad A.G, un ultracinquantenne di Torre Annunziata che aveva dato due baci sulla bocca a una tredicenne incontrata per strada.

«Ai fini penali - hanno stabilito i giudici - non si può fare una netta distinzione in base alla profondità del bacio, riservando la nozione di atto sessuale soltanto a quelli che arrivano al contatto delle lingue». Entrambi i baci, infatti, possono «ledere la libertà e l'integrità sessuale del soggetto passivo». Dunque, non soltanto il bacio alla francese, profondo o penentrante, col contatto delle lingue, ma anche il bacio "limitato" al semplice contatto delle labbra può equivalere ad un atto sessuale che invade la sfera intima se viene "schioccato" senza consenso.

martedì, luglio 03, 2007

Slitta l'entrata in vigore del regolamento sulla formazione permanente.

Aderendo alle richieste delle Associazioni Forensi, di sospendere il regolamento sulla formazione permanente il Presidente del CNF prof. Alpa, ieri ha comunicato ai Presidenti dei Consigli Forensi e delle Associazioni che, stante il perdurare dei lavori della Commissione incaricata della modifica del testo, esso "entrerà in vigore probabilmente in autunno e sarà applicato in via graduale".