martedì, febbraio 02, 2016

La giustizia difensiva che peggiora la vita al cittadino.

E’ notorio come da tempo esista la medicina difensiva, con lo scopo di irrigidire le prescrizioni mediche impartite dal medico, al fine di sottrarsi da eventuali azioni di responsabilità.
Peccato come sia oramai altrettanto noto come una tale prassi costi molto di più al Sistema sanitario e spesso peggiori la vita del paziente (esposto a più analisi, più cure farmacologiche etc.).
Ecco qualcosa di simile oramai esiste anche nel sistema Giustizia.
Il sistema reagisce infatti alle azioni (giurisdizionali, ergo cause) con soluzioni assai discutibili, invece che riorganizzarsi e rendersi più efficiente.
Partiamo dai falsi luoghi comuni, oramai recitati e ripetuti come mantra fino a farli credere come veri: 1) abbiamo oltre 6 milioni di cause pendenti nel processo civile: a parte il fatto che dichiarare che si sia affetti da metastasi serve a ben poco ove non si proceda a verificare quali siano le cause reali, ove si consideri che la Pubblica Amministrazione inefficiente è la prima fonte di cause (es. contro l’Inps, contro le Agenzie delle Entrate che agiscono temerariamente e senza contraddittorio etc.); in realtà il numero attuale è di poco oltre 4 milioni, come ha di recente relazionato il dott. Barbuto al Ministero della Giustizia; 2) in Italia l’elevato numero dei processi lo si deve al numero abnorme di avvocati: che sia elevato (attualmente circa 215.000) è indiscutibile ma non vi è alcuna correlazione scientifica così come ha sottolineato personalmente il Guardasigilli di recente (Rimini, ottobre 2015); 3) gli italiani son troppo litigiosi, tesi scientifica smentita dai numeri, sempre dal dott. Barbuto al Ministero della Giustizia di recente; 4) i giudici italiani hanno le performance migliori d’Europa, altra tesi assai discutibile ove si pensi al recente caso del giudice che nel rinviare una causa alle calende greche (2019) si autogiustificava asserendo che avesse già carichi di lavoro che non potevano certo sfociare in ritmi da schiavismo in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo. Ora si pensi come nel suddetto carico ogni giudice contempli almeno ¼ (sino a 1/3) di udienze fuffa (così dette di precisazione delle conclusioni, ove le parti processuali presentano per iscritto le domande finali, in cui i difensori neppure parlano e in cui i giudici annuiscono con un battito di ciglia).
Eppure i falsi luoghi comuni hanno creato anticorpi discutibili, realizzando dunque la Giustizia difensiva, rendendo complicato ove non arduo domandare tutela al giudice, pertanto realizzando una sacca enorme di diniego di giustizia e costruendo un diritto censorio.
Negli ultimi anni il legislatore ha: a) introdotto strumenti di Alternative Dispute Resolution, assai utili ma in modo discutibile, lacunoso e fazioso (mediazione obbligatoria, mediatori non qualificati, mediazione non terza nel tributario etc.); b) aumentato a dismisura i costi di accesso alla giustizia (introitati dai ministeri della Giustizia e delle Finanze, fino a dover anticipare migliaia di euro o, per fare qualche esempio, dover pagare oltre 700 euro per fare un ricorso in Cassazione per una causa che valga 6.000 euro; c) inventato il cosiddetto filtro nei giudizi di appello e soprattutto di Cassazione, secondo cui soprattutto nel secondo i ricorsi vengono dichiarati inammissibili fino al 90% secondo indecifrabili criteri posti a metà tra la matematica, il bizantino e l’onirico.
Tirare una moneta in aria offre maggiori chance di successo.
Al contempo i giudici hanno: d) applicato gli artt. 91 (condanna alle spese di lite) e 96 (cosiddetta lite temeraria) c.p.c. a targhe alterne: se vinci contro una Pubblica Amministrazione il giudice, pur non potendolo fare, ti compensa le spese (ergo ti paghi le tue) e ti condanno al risarcimento (ad libitum) se osi intraprendere azioni che non mi garbano (ricordo il giudice torinese, ascoltato ancora sabato a Milano) che ha condannato pesantemente i consumatori clienti delle banche per aver osato contestare l’usurarietà degli interessi (sommandoli) anche se una parte della giurisprudenza lo conferma (ma non lui perché “io devo tutelare il sistema”, bancario ovviamente); e) creato ostacoli di ogni sorta alla realizzazione compiuta del Processo Civile Telematico (nato per ridurre tempi e costi della giustizia), con sentenze creative che hanno seminato una miriade di ostacoli, al cospetto di norme tecniche già scritte da folli burocrati.
Tutto questo, invece di affrontarsi alla radice i problemi della inefficienza della giustizia (con una migliore organizzazione del sistema) ha intimidito gli “utenti” della giustizia.
Il risultato è stato inquietante: da anni decine di migliaia di persone rinunciano a chiedere giustizia pur dinanzi alla demolizione dei loro diritti fondamentali, perché economicamente non possono farlo o temono di poter vincere, ma di fatto perdendo.
Et voilà, l’ingiustizia sociale è servita!

di Marcello Adriano Mazzola 
| 1 febbraio 2016

martedì, gennaio 19, 2016

Astensione Avvocati: va rinviata anche l’udienza dal Gup.

"Il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza per la comunicazione dell’avvocato di astensione dalle udienze, per adesione allo “sciopero”, vale anche per le udienze camerali in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria. 
Il mancato accoglimento della richiesta comporta la nullità della sentenza adottata, a causa della mancata assistenza dell’imputato".

Corte di cassazione - Sezione IV penale - sentenza 18 gennaio 2016 n.1835

lunedì, gennaio 18, 2016

Il momento perfezionativo della notifica ex art. 140 cpc (Cass. Civ. sent. n. 137/2016)

“La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Per effetto di tale pronuncia, d’immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione". 

Cassazione Civile sent. n.137 dell’08 gennaio 2016.

lunedì, gennaio 11, 2016

Giustizia lenta: Salerno maglia nera.

Processo disciplinare: il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare.

Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154

 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

Deontologia forense: Illecito definire “risibile” il comportamento del Collega.

Il termine “risibile” ha valenza offensiva e/o disdicevole sul piano deontologico, indipendentemente dal suo eventuale rilievo penale (Nel caso di specie, il termine de quo veniva usato in una missiva rivolta al collega. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154

giovedì, dicembre 10, 2015

Nel silenzio e nell'insipienza dell'avvocatura locale, la Corte d'Appello di Salerno va verso la soppressione.

In caso d’opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di mediazione obbligatoria grava sull'opponente perché costui intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629 

“ Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.): in particolare, violazione dell'art. 5 D.lgs 28/2010.
La disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.
La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per cosi dire - a rendere il processo l’extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio d’opposizione.
Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente e l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere d’introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta.
Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.
Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile. Il motivo, quindi, non è fondato”.

giovedì, dicembre 03, 2015

Pagare i contributi è come mettere soldi in un salvadanaio? Un bel corno!

Per commentare la notizia secondo cui Equitalia e Cassa Forense hanno siglato un accordo per iniziare a perseguire gli avvocati "morosi" nel versamento dei contributi, il Presidente della Cassa Avv. Nunzio Luciano dichiara: «Chi guadagna tanto e non paga i contribuiti va perseguito chi non arriva lo aiutiamo con la rateizzazione.
Ma non bisogna dimenticare che la contribuzione non è un’imposta: serve a pagare la pensione e a incrementare il proprio salvadanaio» (fonte: LaLeggePerTutti.it).
Non sono un esperto di previdenza, ma con quel poco che ho imparato da autodidatta mi sento di poter segnalare al collega Luciano che in verità la faccenda è un po' diversa.
Infatti, con il nuovo sistema contributivo, i contributi versati ora servono a pagare la pensione DI COLORO CHE LA STANNO PRENDENDO ORA e non quella di coloro che la prenderanno tra 30/40 anni (i quali non sanno nemmeno se mai la prenderanno una pensione). 
Quindi... caro Presidente... me lo lasci dire: salvadanaio un bel corno! 
Se da un lato è giusto che, essendoci un obbligo di legge, tutti lo rispettino, dall'altro è parimenti giusto e corretto spiegare i concetti con la massima onestà intellettuale.
In altre parole, se vogliamo proprio usare l'immagine del salvadanaio, diciamo anche di chi è realmente il salvadanaio.

Simone Aliprandi 
http://aliprandi.blogspot.it

Moderno e funzionale archivio, allestito dal Ministero della Giustizia!

venerdì, novembre 06, 2015

Agli "abogados" è precluso l'utilizzo del titolo "avvocato" (Circolare del COA di Bologna).

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA- Circ. 70 del 28 settembre 2015 - I limiti dell’esercizio professionale da parte degli avvocati stabiliti. 
Come noto, la legge professionale forense prevede la possibilità d'iscrizione, in un'apposita sezione speciale dell'Albo, degli avvocati "stabiliti", cioè consente l'esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che abbiano conseguito nel paese d'origine l'abilitazione alla professione.
E' una norma che, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, vuole tutelare coloro che, avendo conseguito il titolo professionale nel proprio Paese europeo d'origine, decidano di svolgere la professione in altro Stato membro dell'Unione.
Il principio, giusto e corretto, ha tuttavia avuto negli ultimi anni un'applicazione distorta: molti laureati in giurisprudenza italiani, grazie a percorsi integrativi agevolati, hanno ottenuto in Spagna e in Romania l'omologazione della propria laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo o rumeno, per poi fare ritorno in Italia e chiedere l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti (il 92% degli iscritti nelle sezioni speciali degli avvocati stabiliti degli Albi dell'Ordine Forense è di nazionalità italiana e tra questi l'83% ha conseguito il titolo in Spagna, il 4% in Romania: dati in Rassegna Forense, n. 3-4/2014, p. 793).
La predilezione per tali mete è, notoriamente, dovuta al fatto che, in quei paesi non è previsto un esame di abilitazione alla professione di avvocato, che può essere svolta liberamente da chi si sia semplicemente laureato in giurisprudenza; dunque, il successivo rientro in Italia come "stabilito" consente, di fatto, di eludere il superamento dell'obbligatorio esame da avvocato che è previsto nel nostro ordinamento.
Negli ultimi anni il nostro Consiglio ha ripetutamente rigettato richieste d'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti presentate da cittadini italiani in possesso del titolo spagnolo di "abogado" o di quello rumeno di "avocat"; e ciò ha convintamente fatto facendo leva sulla giurisprudenza, anche specifica del C.N.F., in materia di abuso del diritto.
Oggi - dopo la sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il provvedimento del 23 aprile 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia Europea - il rigetto di tali domande d'iscrizione ha margini molto più ristretti.
Riteniamo quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.
Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania. 
Va precisato che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S' ovvero dell'abbreviazione ‘stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).
Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001). 
Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato ‘affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".
Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli - come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 - "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".
Raccomandiamo a tutti - stabiliti e avvocati "affiancanti" - la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

martedì, novembre 03, 2015

L’OUA AL MINISTRO ORLANDO: SERVONO SOLUZIONI CONDIVISE SULLE ELEZIONI FORENSI. QUINDI, SULLE SPECIALIZZAZIONI: NECESSARIE FORTI CORREZIONI PERCHÈ DANNEGGIA AVVOCATI E CITTADINI . VIA LIBERA DELL'ASSEMBLEA OUA ALL'EVENTUALE IMPUGNAZIONE AL TAR.

L’Assemblea dei Delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita a Roma, ha approvato due deliberati su specializzazioni ed elezioni forensi.
 In entrambi si chiede al Ministro di Giustizia, Andrea Orlando, di trovare soluzioni condivise, perché quelle prospettate destano grande preoccupazione all’interno dell’Avvocatura, come dimostrano le diverse, e contrapposte, prese di posizioni all’interno del mondo ordinistico e dell’associazionismo forense.
Mirella Casiello, presidente Oua, ha sottolineato, come «sia necessario che tutti facciano un passo indietro. I due regolamenti – aggiunge – per ragioni diverse, hanno riportato indietro nel tempo le lancette della politica forense».
«Qualunque futuro intervento sulle elezioni forensi, dopo lo stop del Tar - spiega Casiello - deve rispondere in modo efficace alle osservazioni della giustizia amministrativa e ad alcuni criteri fondamentali: tutela della libertà di scelta elettorale e delle pari opportunità, difesa delle minoranze ma anche la possibilità per gli avvocati di indicare una maggioranza di Colleghi che dovrà occuparsi di gestire gli ordini. Le soluzioni prospettate dal ministro Orlando limitano il diritto di ciascun avvocato ad esprimere le proprie preferenze riguardo al numero dei consiglieri eleggibili, alterando il corretto rapporto tra elettore e candidati consiglieri, comprimendo, fino ad annullare, il diritto di ogni singolo avvocato elettore ad indicare una chiara maggioranza di consiglieri che garantisca la buona gestione dei Consigli dell’Ordine».
Sulle specializzazioni la presidente Oua, Casiello, chiede a gran voce di correggere il nuovo regolamento: tre, sinteticamente, le principali criticità: la definizione dei settori di specializzazione, che parcellizza estremamente il “civile”; quindi l'arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi ricevuti nel corso dell'attività forense, ai fini dell'attribuzione della specializzazione. Infine, il doppio binario tra formazione e certificazione dell'esperienza, che così prefigurato penalizzerà i più giovani». In assenza, quindi, di modifiche, l’Assemblea Oua, ha già dato il via libera, con un'apposita delibera per l'impugnazione al Tar Lazio. Mirella Casiello, infine, rivolgendosi al Ministro della Giustizia, al C.N.F., ai Presidenti degli Ordini Territoriali e alle Associazioni maggiormente rappresentative, ha invitato a «riprendere la strada del dialogo, anche cogliendo l’occasione della prossima Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, che si terrà a Torino al Lingotto, dal 26 al 28 novembre».
«È necessario – conclude - trovare soluzioni condivise sia per modernizzare la professione forense, sia per tutelare la democrazia nelle elezioni ordinistiche».
Roma, 3 novembre 2015

mercoledì, ottobre 21, 2015

Chi non vuole la Cittadella Giudiziaria?

La notizia odierna del crollo nei locali ove ha sede il COA di Salerno non stupisce più di tanto, vista la generale incuria in cui versa l’edilizia giudiziaria a Salerno (di competenza, si badi bene, del Comune).
Ciò che davvero stupisce ed addolora è l’assordante silenzio, da parte delle rappresentanze istituzionali dell’Avvocatura salernitana, sugli ingiustificabili ritardi che stanno caratterizzando l’entrata in funzione della nuova Cittadella Giudiziaria.
Il sospetto è che vi sia - anche nell’Avvocatura – chi non voglia trasferirsi nella Cittadella, perché legato alle proprie piccole comodità personali e sordo al grido di dolore che viene dalla base, costretta a lavorare in condizioni disperate.
A pensar male si fà peccato ma, con le vecchie volpi che hanno funestato la politica giudiziaria locale negli ultimi 20 anni, s’indovina nel 100% dei casi.

consiglioaperto

Pignoramento autoveicoli: mancata consegna all’IVG da parte dell'esecutato.

Tribunale di Mantova, Ord. 13 ottobre 2015. G.E. Bulgarelli. 
Processo di esecuzione - Pignoramento di autoveicoli - Mancata consegna all’IVG – Conseguenze.

Quando il debitore esecutato, custode ex art. 521 bis c.p.c., non ottemperi ai suoi obblighi non consegnando gli autoveicoli pignorati al locale Istituto di vendite giudiziarie il giudice può: a) comminargli ex art. 67, comma 1, c.p.c. una pena pecuniaria da euro 250,00 fino a euro 500,00 (fatta salva la sua responsabilità penale e la possibilità che egli sia chiamato a rispondere del risarcimento dei danni provocati al procedente); b) disporre la sostituzione del custode ai sensi dell’art. 521, comma 5, c.p.c.; c) affidare all’I.V.G. l'incarico di stimare i beni pignorati, riservandosi in merito alla fissazione di udienza per la successiva vendita.

lunedì, ottobre 19, 2015

Legge Pinto: dimezzate le somme di "equo indennizzo".

Strettoia obbligata per l’indennizzo da processo lumaca e risarcimenti ribassati: si può arrivare a 800 euro all’anno di ritardo (contro gli attuali 1.500 euro).
Anche se il processo lumaca diventa a tutela crescente: la cifra può aumentare se il ritardo si prolunga eccessivamente. La bozza di legge di Stabilità per il 2016 introduce l’obbligo di sollecitare i tribunali con procedure rapide, che diventano la condizione per ottenere la riparazione del danno provocato dalla durata irragionevole del processo. Si mette, dunque, di nuovo mano alla legge Pinto, n. 89/2001, per alleggerire il conto a carico dello stato.
Per ottenere questo risultato si chiede ai cittadini e alle imprese di tentarle tutte per evitare che il processo si dilunghi troppo. E chi non si attiva per questi rimedi processuali preventivi perde la chance di risarcimento.
Ostacoli in più, quindi, sulla strada di chi chiede un ristoro per avere subito lungaggini processuali.
Vediamo quali si profilano con la prossima legge sulla Stabilità.
Per poter chiedere l’indennizzo della legge Pinto la bozza di legge di Stabilità prevede che l’interessato debba prima esperire rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo.
Ad esempio nei processi civili per avere l’indennizzo non bisogna introdurre una causa con la procedura ordinaria, ma usando il procedimento sommario di cognizione (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile).
E se si è iniziata una causa con il rito ordinario bisogna chiedere di passare al rito sommario entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini massimi che fanno scattare il diritto all’indennizzo (per il primo grado di giudizio il termine è di tre anni).
Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, comprese quelle in grado di appello, bisogna chiedere di discutere la causa oralmente ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, anche qui almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini massimi.

Antonio Ciccia Messina

domenica, ottobre 11, 2015

Le rappresentanze forensi e le istituzioni politiche sono i carnefici dell’Avvocatura medio-bassa!

Quando ci siamo iscritti all’università scegliendo la facoltà di giurisprudenza pensavamo di poter fare gli Avvocati, liberi professionisti, non potevamo neanche minimamente immaginare che un «bel giorno» un esercito di «benpensanti» escogitassero un «sistema» per farci fuori.
Gli avvocati economicamente medio-bassi sono vittime di una losca trama che vede artefici di tutto coloro i quali avrebbero dovuto rappresentarci, tutelarci.
Noi che dobbiamo pagare il «pizzo» alla cassa per continuare ad esercitare anche se stiamo per diventare elemosinanti, noi che dobbiamo evitare il contenzioso giudiziale per «mantenere» i molteplici centri di mediazione, noi che dobbiamo «negoziare» per evitare di varcare la porta del tribunale, noi che dobbiamo specializzarci come se la nostra laurea non fosse sufficiente per farci svolgere degnamente la professione come sinora abbiam fatto, noi che dobbiamo conseguire la laurea in informatica per affrontare quel «mostro» del Pct tanto inutile quanto dannoso, noi che ormai siam diventati Avvocati disperati perché non possiamo più sostenere questa situazione!
Di tutte le organizzazioni criminali credo che questa sia la più pericolosa atteso che sta distruggendo la vita di quasi un’intera categoria professionale.
Il privilegio di non avere il «cappio» al collo ce l’hanno solo quei figli di «papà» che hanno avuto la vita sempre in «discesa libera» e, non conoscendo la parola sacrificio, neanche s’impegnano a portare avanti il loro lavoro, ma godono di luce riflessa.
Noi non possiamo e non dobbiamo essere vittime predestinate, lottiamo!!
11 ottobre 2015

Avv. Mimma Vallone
Associazione Forense Nazionale A.M.B.

venerdì, ottobre 09, 2015

La sospensione dell'esecutività ex art. 649 cpc (Ord. Trib. Chieti).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI 
IL GU 
Letti gli atti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.9.2015,
OSSERVA 
In tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi".
Tale clausola deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Tribunale Modena, sez. I, 22/01/2014, n.1654).
I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 24/04/2012).
Nella fattispecie al vaglio dello scrivente, all'esito del sommario accertamento compiuto (In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme Cassazione civile, sez. III, 13/03/2012, n.3979) può formularsi una prognosi di almeno parziale fondatezza dei motivi di opposizione, mentre d'altro canto è presumibile ritenere in ragione della qualifica imprenditoriale del debitore, che dall'esecuzione del decreto (peraltro come detto per importo che allo stato solo in parte appare fondato) possa derivare un danno difficilmente risarcibile in capo agli opponenti.
 PQM 
visto l'art. 649 c.p.c.
Sospende la p.e. del decreto; spese al merito; fissa in prosieguo l'udienza del 17.11.2015.
Si comunichi
Chieti, 18.9.2015
Il Giudice 
Federico Ria

mercoledì, ottobre 07, 2015

Un avvocato vice capo ufficio legislativo Ministero Giustizia.

Roma, 7 ott. (askanews) - L'avvocato Giampaolo Parodi è da oggi il nuovo vice capo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia avendo firmato la presa di possesso del suo ruolo alla presenza del ministro Orlando.
Parodi è anche professore di Diritto pubblico comparato nella facoltà di Giurisprudenza dell'università di Pavia.
E' la prima volta che a ricoprire un ruolo apicale all'interno di un centro nevralgico del ministero come l'ufficio che ha il compito di elaborare le proposte normative viene nominato un avvocato-accademico.
La scelta di Parodi risponde alla volontà del ministero della giustizia di attingere idee, risorse e contributi anche da altre componenti del sistema giustizia oltre che da quelle consuete della magistratura.

Evento formativo del 09 ott. 2015.


giovedì, ottobre 01, 2015

IL (MOSTRUOSO) PCT ALL'ITALIANA.

Ogni Tribunale un suo diverso "protocollo"; leggi e regolamenti sempre più numerosi e contraddittori; magistrati convinti che la cortesia (degli altri) sia obbligo.
Schiere sempre più vaste di "esperti" che, anziché sforzarsi di semplificare, girano l'Italia, divertendosi a complicare le cose e a proporre formule ottocentesche infarcite di (inutili) articoli e codicilli.
Avvocati che, anziché studiare processi, codici e precedenti, sono ormai sempre più preoccupati del mostro tecnologico che si va lentamente costruendo.
E pensare che a Strasburgo, per introdurre un giudizio innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), basta un fax .
Questo non è il processo telematico; questo non è il sogno dei suoi ideatori; ma rischia di diventare, per tutti noi, solo un incubo.
Se non leviamo la nostra voce, uscendo dal rassegnato torpore.
Avv. Gaetano Di Muro 
del Foro di Bari

lunedì, settembre 28, 2015

Perplessità dell’OUA su regolamento specializzazioni.

ASSEMBLEA OUA 25 SETTEMBRE 2015 : DELIBERA SULLE SPECIALIZZAZIONI 

L’Assemblea dei delegati dell’OUA riunita a Rimini in data 25 settembre 2015, a seguito di approfondita discussione
ESPRIME 
fortissime perplessità in merito al regolamento sulle specializzazioni pubblicato in Gazzata Ufficiale il 15 settembre 2015 e
DELIBERA 
di convocare le associazioni maggiormente rappresentative al fine di valutare le iniziative politiche e/o giudiziarie da adottare
DA’ MANDATO 
alla Giunta per l’esecuzione di quanto sopra deliberato.
Il Segretario 
avv. Stefano Radicioni

martedì, settembre 15, 2015

L'aforisma.

GIUSTIZIA: L'OUA INTERVIENE AL FORUM IN CORSO ALLA FESTA DELL'UNITÀ A FIRENZE.

L'Oua lancia alla festa dell'Unità la prossima Conferenza Nazionale dell'Avvocatura a Torino (26-28 novembre) e chiede che si apra subito un "CANTIERE" per le riforme.
MIRELLA CASIELLO AL MINISTRO ORLANDO: "SERVONO RIFORME STRUTTURALI E RISORSE ADEGUATE PER POTENZIARE LA GIURISDIZIONE PUBBLICA E PER FAR FUNZIONARE I NUOVI ISTITUTI COME LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E L’ARBITRATO. BISOGNA PUNTARE SUGLI AVVOCATI CHE SONO LA SOLUZIONE, NON LA CAUSA, DEI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA”.
Mirella Casiello, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura-Oua, è intervenuta oggi alla Festa dell’Unità, al Forum Giustizia, presente il ministro Orlando. Casiello, si è rivolta al Guardasigilli, riconoscendo l’importanza «del dialogo di questi mesi» e la volontà di operare insieme alle rappresentanze dell’avvocatura «per varare importanti provvedimenti per un migliore funzionamento della macchina giudiziaria», a partire «dal Processo telematico, passando per la degiurisdizionalizzazione e l’annunciato ingresso dei avvocati nell’ufficio legislativo di via Arenula». «Ma non basta – sottolinea il presidente Oua - servono ulteriori riforme strutturali e risorse adeguate per potenziare la giurisdizione pubblica e per far funzionare i nuovi istituti come la negoziazione assistita e l’arbitrato. È necessario puntare sugli avvocati che sono la soluzione, non la causa, dei problemi della giustizia italiana. Allo stesso tempo, pensiamo che sia giunto il momento di ripartire dai diritti, tanto dei cittadini, quanto delle imprese, senza metterli in contrapposizione».
«Infine – conclude Casiello - al Governo Renzi, al ministro Orlando, e alle opposizioni, chiediamo uno sforzo straordinario: ripensare la giustizia, aprendo subito un "Cantiere" per le riforme, per costruire davvero una #buonaItalia. Su questo terreno serve trasversalità e chiudere una lunga e sterile stagione di polemiche. In questo senso, è di grande importanza la prossima Conferenza Nazionale di fine novembre a Torino. Un appuntamento per fare un bilancio del lavoro fin qui svolto, ma anche per ridare slancio a un’ulteriore fase di riforme, organiche e strutturali: riforma dei consigli giudiziari, della magistratura onoraria, riorganizzazione degli uffici, più personale, potenziamento dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, puntando sull’avvocatura, pct e innovazione tecnologica su tutto il territorio nazionale, correzione della recente revisione della geografia giudiziaria. Chiudere la stagione degli interventi senza organicità sul processo civile».
Firenze, 12 settembre 2015

lunedì, settembre 07, 2015

Malasanità: l’abuso di qualunquismo.

Roma 6/9/2015. Il presidente del CNF Andrea Mascherin in una nota replica alle dichiarazioni della ministra Lorenzin, che nel corso della trasmissione Agorà Estate, ha parlato di un abuso di denunce nei confronti dei medici, dichiarando: “ora abbiamo gli avvocati in corsia che vanno a cercare i pazienti anche dopo dieci anni. Questo è un abuso, abbiamo un numero grandissimo di denunce accanto ad un numero esiguo di condanne”.
“Come avvocati, assieme ai medici, abbiamo un ruolo costituzionalmente riconosciuto di tutela dei diritti fondamentali, rispettivamente, alla difesa e alla salute, e dunque, anche per questo, e non solo come cittadini, siamo particolarmente vicini e grati alle professioni sanitarie, che nella grandissima maggioranza dei casi operano con scrupolo e dedizione, nonostante le enormi difficoltà operative e carenze organizzative, derivanti anche dai ripetuti tagli alla sanità e quindi dalla negazione del diritto a curarsi da parte di tutti, anche da parte dei soggetti economicamente più deboli. Nel caso la solidarietà va espressa con ancora maggiore forza, se la categoria dei medici si vede affidata alla gestione di un ministro che invece di preoccuparsi di individuare le enormi responsabilità dei governi che si sono succeduti, compreso il suo, invece di indignarsi degli straordinari sprechi dei politicanti locali, invece di scandalizzarsi di assurde attese per poter accedere ad un esame clinico, ritiene di auto assolversi da tutto ciò e di fare riferimento alle denunce presentate dagli avvocati, ma anche da singoli cittadini, e anche da associazioni di tutela dei malati, o ancora d’ufficio dalla polizia giudiziaria, ecc.”
La nota continua : “In realtà le denunce sono assai poche, per fortuna, rispetto all’enorme numero di interventi sanitari quotidiani, che possono anche non avere un esito positivo: molti casi vengono filtrati a monte proprio dagli avvocati che sconsigliano di procedere; altri vengono portati all’attenzione delle Procure, e sono queste, non gli avvocati, che decidono se procedere o meno in direzione di un rinvio a giudizio. Va anche considerato come la materia sia assai tecnica, e mai un avvocato promuove azioni giudiziali se alla base non ha la valutazione di un altro medico che individui astratte responsabilità in capo al collega”.
Con riferimento al ruolo e alle regole a cui sono tenuti gli Avvocati, il presidente Mascherin evidenzia: “le regole deontologiche degli avvocati sono assai rigorose, e vietano forme di pubblicità dirette alla acquisizione disinvolta di clientela, e sono regole che l’avvocatura sta difendendo con grande determinazione contro la visione del garante della concorrenza e dei ministeri economici, che invece promuovono la pubblicità “selvaggia” anche in un campo così delicato come la tutela dei diritti. Poi certo, anche tra gli avvocati vi è chi mal esercita la professione, come in tutte le professioni e mestieri. Anzi quasi tutti, non in quei ruoli in cui le disfunzioni dipendono dagli altri, mai dalle proprie responsabilità. In fondo in questi casi basta ricorrere al qualunquismo generalizzante per sentirsi a posto, ma medici, operatori sanitari e cittadini, specie i più deboli, sanno bene dove risiedono e da chi dipendono i problemi della sanità, e tutti questi soggetti la vera tutela la trovano proprio nell’avvocatura, quella responsabile, quale è nella grandissima maggioranza dei casi l’avvocatura italiana