giovedì, ottobre 18, 2012

Taglio spese legali, a favore dei consumatori? Tutte balle!

Premessa: adotterò un linguaggio non tecnico, quindi i puristi non se ne abbiano a male. Che l’avvocatura italiana abbia bisogno di svecchiarsi, non c’è dubbio e credo di averlo scritto varie volte su queste pagine (attirandomi anche qualche critica, amen).
Non è però possibile che da qualche tempo a questa parte, a prescindere dalla posizione politica (rectius: partitica) sia in atto una manovra giornalistico‐politica volta ad addebitare agli avvocati la responsabilità da un lato della lentezza e delle disfunzioni della Giustizia, e dall’altro della crisi del paese.
Così, in contemporanea, si leggono affermazioni sull’eccessivo numero di avvocati in Italia fatte dalle stesse persone che chiedono a gran voce una maggiore “liberalizzazione” (a questo proposito si veda alla voce “svuotare di senso una parola”), visto che ci sarebbe questa fantomatica “casta degli avvocati”.
Bizzarro, a ben vedere. D’altra parte c’è in atto una manovra per abbassare coattivamente, con una serie di interventi da soviet vecchio tipo (ma sempre fatti in nome del liberismo, sia chiaro!), le tariffe degli avvocati.
Per esempio d’ora in poi quando un privato o una società vuole eseguire una sentenza o decreto ingiuntivo, magari per il recupero di un credito, è stato previsto (D.M. 140/12) che l’importo che si può porre a carico del debitore inadempiente con l’atto di precetto sia assai inferiore al valore dell’attività svolta.
Tipo per un credito di € 5.000,00 il valore medio è 60 euro (sì, non avete letto male: sessanta euro, sic!) e al massimo si possono raggiungere i cento euro (entusiasmante, eh?). Ancora: la recente legge di stabilità prevede che il giudice non possa liquidare compensi giudiziali in misura maggiore del valore della causa. Come se fosse previsto che un idraulico non può essere pagato più del prezzo che costa il materiale. Evidentemente, tutto ciò riesce ad essere allo stesso tempo profondamente ingiusto, inutilmente punitivo e vergognosamente ridicolo: insomma, un record.
E se guardiamo bene, ciò significa far risparmiare chi non paga, cioè chi “si comporta male”, che viene incentivato a non adempiere i propri debiti. Meraviglioso, non vi pare?
E, dall’altro lato, posto che gli avvocati non sono enti di beneficenza e non lavorano gratis (cosa che lo stato sa bene viste le tasse/imposte/balzelli vari che chiede!) è evidente che l’avvocato chiederà i soldi per il suo compenso al cliente.
Dunque perché questo è stato fatto? La versione ufficiale è “per abbassare le spese legali per i consumatori“. Signori miei: sono tutte balle!
La verità è che il provvedimento serve, per esempio e tanto per essere chiari, alle compagnie assicurative che risparmieranno milioni di euro di spese legali da pagare in caso perdano la causa. O serve alle banche e grandi aziende per imporre ai propri avvocati costi legali al ribasso.
Al singolo cliente (e smettiamola con ‘sta menata dei “consumatori”! Un avvocato ha clienti, non consumatori. Non siamo al supermercato) privato, o alla piccola azienda, non serve a nulla: anzi, come detto, tutto ciò si risolve in un danno.
Il resto è truffa. Si vuole distruggere la categoria degli avvocati? Si abbia quantomeno la decenza intellettuale di dirlo apertamente. Ma mi rendo conto che sto chiedendo troppo.
 Avv. Renato Savoia

Lite temeraria, pena pecuniaria, danno punitivo, natura.

Tribunale Lamezia Terme sezione civile sentenza 11 giugno 2012 
All’articolo 96 c.p.c. è stato aggiunto dalla legge del 18 giugno 2009 n. 69 (articolo 45, comma 12) il terzo comma, il quale ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte che dalla prova del danno casualmente derivato dalla condotta processuale dell’avversario.
 La norma così modificata dalla legge n. 69/2009 ha natura sanzionatoria (e non meramente risarcitoria) poiché con la citata modifica è stato introdotta nel nostro ordinamento una forma di danno punitivo.

IL 23 OTTOBRE TUTTI IN PIAZZA A ROMA.

GIUSTIZIA, IL 23 OTTOBRE PROTESTA NAZIONALE DELL’AVVOCATURA: SCIOPERO E CORTEO A ROMA CONTRO L’IRRAZIONALE CHIUSURA DI CIRCA 1000 UFFICI GIUDIZIARI, CONTRO LA ROTTAMAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, IL FILTRO IN APPELLO E GLI AUMENTI DEI COSTI PER I CITTADINI.
 GLI AVVOCATI NON SCENDEVANO IN PIAZZA DAL 2006, ALLORA CONTRO IL DECRETO BERSANI. PREVISTE OLTRE 2000 PRESENZE IN RAPPRESENTANZA DI OLTRE 100 ORDINI FORENSI 
 Alle 11,00 da Piazza della Repubblica fino a Piazza Santissimi Apostoli, dove seguiranno interventi dal palco.

Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua, commentando la giornata di protesta del 23 ottobre prossimo, ha sottolineato che il bacino di adesione è sempre più ampio e unitario: «La parola d’ordine che circola per i fori di tutta Italia è: “La difesa della dignità e il ruolo dell’avvocato” e la risposta è compatta: oltre 100 ordini forensi hanno già dato l’adesione, con in testa anche le grandi città, a partire da Roma e Napoli. Già oltre 2000 i partecipanti previsti in rappresentanza di tutta la categoria. Ma il numero cresce ogni giorno. Sarà una giornata di astensione dalle udienze con un corteo che sfilerà per le vie della capitale, partendo da Piazza della Repubblica, fino a Piazza Santissimi Apostoli».
«I diritti dei cittadini sono sempre più compromessi o addirittura preclusi – spiega de Tilla - da un lato sono aumentati i costi dei processi (contributo unificato), dall’altro si sono introdotti sistemi di privatizzazione della giustizia civile come la media-conciliazione obbligatoria che comprimono l’accesso alla giustizia. Non solo: diverse riforme procedurali, come il filtro in appello, trasformano il servizio giustizia in un percorso ad ostacoli per il soddisfacimento di un diritto e impediscono l’effettivo svolgimento del “giusto processo”. Il quadro è ancora più drammatico se a tutto ciò aggiungiamo l’indiscriminata cancellazione di 1000 uffici giudiziari, i tagli al settore di risorse e personale, l’eccessiva e dispendiosa esternalizzazione di servizi, la mancata estensione delle best practices e della riorganizzazione dei tribunali, nonché del processo telematico, l’assenza di interventi per la riforma della magistratura onoraria e per la valorizzazione della professione forense, anche con la revisione dei parametri dei compensi, dimezzati del 50% e che stanno producendo conseguenze gravissime sulla categoria».
«Tutte buone ragioni per protestare ed essere a Roma in diverse migliaia – conclude - questo è il primo corteo degli avvocati dal 2006: allora contro il decreto sulle liberalizzazioni. Quella manifestazione fu la prova generale della successiva grande marcia dei 40 mila, delle “grisaglie”, che vide la presenza unitaria e compatta di tutte le rappresentanze delle libere professioni. In quel caso, è bene ricordarlo, fu il “requiem del consenso cittadino” al decreto Bersani». Roma, 18 ottobre 2012

martedì, ottobre 16, 2012

CONGRESSO UNIONE CAMERE CIVILI.

23 ottobre 2012: astensione dalle udienze!

Giustizia: Severino, non si diventa magistrati per avere ribalta mediatica.

(ASCA) - Scandicci (Fi), 15 ott - Non si diventa magistrati ''per occupare la ribalta mediatica conquistando fama e onori'' ma per ''servire il diritto''.
Lo ha detto il ministro della Giustizia Paola Severino parlando ai tirocinanti del primo corso della scuola di magistratura nella nuova sede di villa Castelpulci a Scandicci.
Alla cerimonia e' presente anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Ai magistrati, ha detto la Severino, spetta il compito di ''servire il diritto, applicarlo rigorosamente, con equilibrio e misura, con alta professionalita' tecnica ma anche con saggezza e umanita''' e questo significa ''servire la democrazia e coltivare i valori fondamentali della nostra Costituzione''.
E' questo, ha rilevato la Severino, ''un compito essenziale per la vita stessa del Paese, con una pienezza di garanzie di indipendenza e di autonomia, che non dimenticatelo mai, non ha eguali al mondo.
La legge e la Costituzione - ha detto ancora il ministro rivolto ai nuovi allievi - vi consegnano un compito arduo e complesso: l'esercizio del potere giudiziario. A voi il compito di non abusarne mai, di non farlo neanche soltanto percepire al cittadino come un privilegio di casta e meno che mai come un mezzo per occupare la ribalta mediatica conquistando fama e onori''.

lunedì, ottobre 15, 2012

Parametri per le liquidazioni giudiziali : occorre subito una sostanziosa correzione!

Risarcimento del danno. Colpa medica, al paziente è sufficiente provare il danno.

Cassazione civile sezione III sentenza 9 ottobre 2012 n 17143 

In tema di responsabilità medica, facendo proprio l’indirizzo espresso dalle Sezioni unite riguardo gli inadempimenti contrattuali, la Cassazione ha chiarito che sul paziente incombe soltanto l’onere di dimostrare il mancato raggiungimento del risultato, mentre il medico per giustificarsi dalla presunta colpa dovrà provare la corretta esecuzione della prestazione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 17143/2012, accogliendo il ricorso dei genitori di un bambino che aveva perso completamente il visus all’occhio destro e contratto una forte miopia al sinistro a causa di una fibroplasia retro lenticolare.
Il bambino, nato prematuro, era rimasto per 45 giorni in incubatrice dove non aveva goduto dell’assistenza e dell’ossigeno necessari. Da qui il ricorso contro il medico e la struttura sanitaria.
Nei primi due gradi di giudizio, però, i genitori avevano incassato due bocciature. Il tribunale di Ariano Irpino e la Corte di Appello di Napoli, infatti, avevano respinto il ricorso perché i genitori non avrebbero dimostrato con certezza assoluta l’esistenza del nesso causale tra l’attività del sanitario e la patologia insorta.
Di tutt’altro avviso, come abbiamo visto, la Cassazione secondo cui “il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza”.
“Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo”. L’inadempimento del medico, tuttavia, “non può essere desunto ipso facto dal mancato risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale”.
In tema di onere della prova poi Piazza Cavour precisa che “è da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, ogni distinzione tra interventi ‘facili’ e ‘difficili’, in quanto l’allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione”.
In caso di insuccesso, dunque, “incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione”. Ragion per cui la difficoltà tecnica verrà presa in considerazione “solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario”.
In ultimo, riguardo al nesso causale, i giudici ricordano che “in materia civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’, mentre nel processo penale vige la regola della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’”. Dunque anche in questo senso le pretese dei giudici di merito erano errate.

Sì al sequestro dei documenti presso lo studio del legale, se lo stesso è indagato.

Cassazione penale sezione II Sentenza 9 ottobre 2012 n 39837 
Legittimo il sequestro presso lo studio dell’avvocato indagato di tutti quegli atti, anche difensivi, che costituiscono il corpo del reato o strettamente connessi all’affare illecito.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39837/2012, respingendo il ricorso di un legale napoletano che aveva subito il sequestro presso il proprio studio di tutta la documentazione relativa alle istruttorie in itinere e quelle già concluse, da cui si rilevava l’effettivo utilizzo di atti falsi provenienti da medici e procacciatori di affari emersi nel corso delle indagini ed appartenenti al sodalizio.
Secondo la Corte, dunque, nessuna violazione dell’articolo 253 del Cpp è stata commessa in quanto il decreto del Pm non riguardava indiscriminatamente tutti gli atti esistenti presso lo studio legale ma solo quella documentazione da cui poteva desumersi l’effettivo utilizzo di atti falsi.
Infondato è anche il rilievo della violazione delle guarentigie previste dall’articolo 103 Cpp, in quanto volte a tutelare non chiunque eserciti la professione legale e in particolare non applicabile quando “gli atti indicati debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia egli stesso la persona sottoposta all’indagine”.
In ultimo, è da respingere anche la doglianza relativa al presunto sequestro di atti di altri avvocati dello studio in quanto rappresentata in modo generico, senza alcun riferimento concreto.
Per altro verso, rileva la Corte, ove quegli atti fossero effettivamente afferenti alla attività di altri legali, allora il ricorrente sarebbe carente di legittimazione.

venerdì, ottobre 12, 2012

Il ceto medio deve unirsi politicamente contro i poteri forti!

Il ceto medio è, letteralmente, il ceto che sta in mezzo, fra le classi basse e le classi alte. Questo nel significato più ristretto del termine. Nell’accezione più lata, può indicare genericamente quegli strati sociali che occupano una posizione intermedia nella distribuzione della ricchezza, del potere e del prestigio in una società.
Se nell’Ottocento la borghesia era una classe intermedia, ma numericamente non dominante, nel secondo Novecento il ceto medio è diventato la classe dominante numericamente, ed anche politicamente; almeno nelle democrazie occidentali. Il ceto medio rappresenta anche la parte statisticamente più rilevante della popolazione dei Paesi occidentali.
Proprio perché medio, è anche il gruppo più popoloso, mentre le code della distribuzione - molto poveri e molto ricchi - sono numericamente meno rilevanti, ovviamente nel mondo occidentale. Da questo deriva la particolare importanza politica, come bacino di voti, di questa classe sociale.
Dalla prospettiva della politica gli appartenenti al ceto medio sono visti essenzialmente come «elettori». Il ceto medio è considerato come l’area centrale dello spazio elettorale, quella in cui tendono a collocarsi gli elettori moderati, il voto dei quali è considerato determinante.
Proprio per queste ragioni, forse, si può intendere anche che l’essere medio significhi anche fare media in termini di opinione. L’importanza del ceto medio è venuta nel tempo progressivamente aumentando.
Spesso gli è però mancata la consapevolezza di questa sua importanza e del suo preciso ruolo nella società moderna. Nell’attualità il ceto medio italiano raggruppa le categorie dei professionisti e dei piccoli imprenditori, ma anche dei dirigenti e di parte del ceto impiegatizio, docente ed intellettuale.
L’Italia ha una quota di occupazione indipendente, o di lavoro autonomo, molto alta, pari a circa il 26,4 per cento dell’occupazione totale nel 2006, più elevata di qualsiasi altro Paese europeo.
In tutta l’Europa si è sviluppato un ceto medio attivo nelle professioni, nel terzo settore, ma anche tra gli insegnanti e gli studenti, gli impiegati direttivi e di concetto del settore pubblico, i nuovi operatori nel mondo dell’informazione e della cultura.
 Ad ingrossarne le file è stato un numero sempre crescente di donne alla ricerca di un lavoro adeguato alla loro professionalità. La verità è che nei tempi recenti i Paesi occidentali non sembrano più capaci di sostenere, come in passato, le aspirazioni diffuse a una piena cittadinanza sociale, vale a dire a una condizione di ceto medio nella quale la maggioranza della popolazione era arrivata ad identificarsi, accessibile anche a strati sociali inferiori.
Si rilevano con sempre maggiore intensità segnali di difficoltà relativi a livelli di consumo, capacità di risparmio, ammontare del patrimonio, comparando dati per classi sociali, tipi di famiglia, età. Una consolidata sequenza di ingresso nella vita adulta ha caratterizzato sino ad oggi le possibilità: conclusione degli studi, accesso al lavoro, soluzione al problema della casa, matrimonio, procreazione.
Oggi non è più così. Quella sequenza è meno praticabile, i tempi si sono allungati e gli obiettivi sono difficilmente raggiungibili.
Il fatto è che oggi, in presenza di un welfare squilibrato a favore dei padri come quello italiano, quasi solo chi può contare su una famiglia sufficientemente robusta riesce a gestire la fase iniziale e più precaria di carriere appetibili, a restare nel ceto medio o a diventarlo.
Nelle manovre economiche che si sono susseguite è il ceto medio a risentire gli effetti più pesanti. La forte pressione fiscale, le liberalizzazioni selvagge, gli attacchi della stampa e dei mass media, l’impropria qualificazione come caste delle componenti professionali e imprenditoriali, le prospettate azioni di esproprio nei confronti della previdenza privata, costituiscono fondate ragioni di malcontento, se non di rivolta. Dai discorsi degli esponenti della politica si avverte che la fascia di elettorato moderato non è più rappresentata politicamente.
Il ceto medio pone delle domande sulle prospettive di vita e di lavoro. Ma non riceve alcuna risposta dalla politica anche perché questa è distratta dalle impellenti esigenze di autoconservazione che sono fortemente messe in crisi dai più recenti eventi.
La reazione del ceto medio non deve tardare per un radicale rinnovamento della politica, gettando le basi per la creazione di una nuova classe dirigente.
Il ceto medio e segnatamente i professionisti e i piccoli e medi imprenditori devono uscire dal torpore e dall’inerzia, liberandosi da un pessimismo strisciante sul proprio futuro e rimettendosi nuovamente in gioco. Il ceto medio è ancora detentore di un capitale sociale e culturale.
Crede fermamente nella legalità del Paese, nello Stato di diritto, nel contrasto alla criminalità organizzata, nella lotta alla speculazione di ogni tipo e soprattutto a quella finanziaria, nel dovere civico di abbandonare qualsiasi istanza di clientelismo e assistenzialismo.
Il tutto in nome di un’effettiva cittadinanza ed uguaglianza.
Per affrontare il necessario cambiamento è giunto il momento di riorganizzare i corpi intermedi all’insegna di un libero movimento che coinvolga professionisti, imprenditori, intellettuali ed espressioni della società civile. Per contrastare l’egemonia della politica la quale, alimentata da giornali e televisione, preferisce intrattenere relazioni con il grande capitale e le grandi banche.

di Maurizio de Tilla– Presidente OUA

Cassazione: applicazione retroattiva del dm 140/12, a ogni liquidazione successiva delle spese processuali.

Ragioni di sistema impongono di applicare il dm 140/12 a ogni liquidazione successiva dei compensi per i legali.
Ormai il corrispettivo va rapportato alla prestazione nella sua interezza senza che sia possibile riferirsi a singoli atti o fasi di giudizio.
Corte di Cassazione SS.UU. Civili - n. 17405 del 12 ottobre 2012

Legge stabilità: altro aumento del contributo unificato e tetto agli onorari.

Nel pacchetto stabilità, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso martedì, sono state inserite altre norme comportanti aumenti per le spese di giustizia.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Quando l'impugnazione, anche se proposta in via incidentale, è respinta integralmente oppure dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Un obbligo che, precisa la disposizione, nasce al momento del deposito del provvedimento del giudice che ha accertato i presupposti per infliggere l’aumento.
ONERI DEL SOCCOMBENTE
Sempre sul piano dei costi della giustizia, la manovra ha stabilito che, in ogni caso, i compensi (ove non sono però comprese le spese vive) liquidati dai giudici, e messi a carico della parte soccombente (ex art. 91 cpc), non possono essere superiori all’importo della causa promossa.

mercoledì, ottobre 10, 2012

Preventivo su richiesta: Governo battuto alla Camera.

Preventivo su richiesta, riserva di consulenza stragiudiziale e niente socio di capitale. Il governo è stato battuto alla Camera nelle votazioni sugli emendamenti alla proposta di legge di riforma della professione forense.
L'Esecutivo, infatti, aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 13 (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali), che è stato respinto. Il sottosegretario alla Giustizia, Salvatore Mazzamuto, aveva definito l'articolo “in assoluto contrasto” con i principi previsti dal decreto legge 1/2012 (riforma delle professioni) e dai decreti ministeriali sui cosiddetti parametri.
Se le cose rimarranno così, dunque, gli avvocati dovranno rendere il preventivo solo su richiesta del cliente e non obbligatoriamente in tutti i casi in cui assumono un incarico professionale. E sul fronte delle tariffe, i parametri tornano ad essere dei criteri orientativi nei rapporti con i clienti.
Ma non finisce qui, perché il CNF potrà esprimere un proprio parere sulla congruità o meno del compenso richiesto dal professionista. Al consiglio dell’ordine, invece, va il potere di tentare un conciliazione nei casi di controversie sul quantum.
L’Aula respinge anche il socio di capitale nelle società tra professionisti. In ultimo, passa la “riserva” di consulenza legale stragiudiziale per tutte le materie connesse all’attività giurisdizionale e se esercitata in maniera sistematica e continuativa.

Oua: contro il “filtro” proponiamo l’appello sprint.

Contro il “filtro” di ammissibilità in appello, introdotto dal Governo col Dl “Crescitalia”, arriva la controproposta dell’Oua: anticipare alla “prima ed unica udienza di trattazione” la vera e propria decisione nel merito. Insomma, giudicare direttamente sulla fondatezza del ricorso, e non fornire soltanto una valutazione sulla probabilità di accoglimento (che, del resto, altro non sarebbe se non “una manifesta infondatezza”).
Per il presidente de Tilla è questa l’unica strada “per contribuire a rendere più efficiente la nostra macchina giudiziaria, senza però attaccare i diritti dei cittadini e l’accesso alla giustizia”. “Come Oua - spiega il presidente de Tilla - sottoporremo al Ministro della Giustizia una proposta contro il filtro in appello perché è una norma autoritaria e inutile per i fini che vuole raggiungere, cioè la riduzione dei tempi del contenzioso”.
“È indubitabile - prosegue de Tilla - che un intervento sul processo di appello fosse necessario ed ineludibile, tenuto conto che la durata media (7-8 anni) del gravame si sta rivelando negli ultimi anni il principale collo di bottiglia che ritarda la definizione dei giudizi civili”. Del resto con questi tempi il Paese si espone sempre di più alle condanne per violazione della Legge Pinto. A questo proposito de Tilla ricorda che “nell’ultimo rimaneggiamento si è codificata in due anni la durata massima del secondo grado di giudizio”. Dunque, bisogna trovare per forza delle soluzioni. Tuttavia, la strada tracciata non convince l’Avvocatura secondo cui “entrambe le disposizioni modificate dal Legislatore comportano gravi difficoltà interpretative e applicative”, oltre ad incontrare “un dissenso generalizzato, non soltanto da parte del ceto forense, ma anche dalla massima parte dei processualisti italiani”.
“La più agevole soluzione – prosegue de Tilla – è quella di anticipare alla prima ed unica udienza di trattazione non tanto l’esame di ammissibilità dell’appello sotto il profilo della sua probabilità di accoglimento, quanto la decisione nel merito sotto il profilo della fondatezza o meno dell’appello”.
Ciò permetterebbe di non “alterare gli equilibri processuali e le garanzie dei cittadini. E si potrebbero “seriamente ridurre i tempi di svolgimento del giudizio di appello, soprattutto se la riforma fosse accompagnata da un serio (e adeguatamente sostenuto sul piano finanziario) programma di smaltimento dell’arretrato”. In definitiva, secondo l’Oua, se l’attuale riforma sul filtro va presa sul serio, un giudizio nel merito non comporterebbe poi un impegno molto più gravoso per il giudice. Infatti, il legislatore ha già chiesto al giudice di appello il “sacrificio” di esaminare “approfonditamente il gravame”, al fine di delibarne l’ammissibilità ex articolo 348 bis del Cpc.
Un esame “sostanzialmente di merito”, osserva l’Oua, per cui “non si vede la ragione” per non arrivare alla “definitiva decisione della sentenza con l’emanazione di una sentenza di merito”. Si potrebbe farlo, per esempio, prevedendo che “prima della decisione, il giudice assegni alle parti costituite un termine di trenta giorni per il deposito di memorie e ulteriori venti giorni per eventuali repliche”.
Del resto, conclude de Tilla “fin dalla costituzione delle parti in giudizio il thema decidendum è definitivamente delineato” e, dunque, fatte salve “rare e residuali ipotesi di svolgimento di attività istruttorie” in secondo grado, non è richiesta nessuna ulteriore attività difensiva, “salve quello che possano derivare dall’eventuale proposizione di impugnazioni incidentali”. In definitiva, “l’unica differenza fra i due tipi di decisione, riguarderebbe la motivazione che, soltanto per l’ordinanza potrà essere succinta, mentre la sentenza dovrà rispettare i canoni generali di cui all’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.”.
A quel punto, la sentenza sarebbe soggetta al normale rimedio del ricorso per cassazione. L’articolo 350 c.p.c. dovrebbe essere riformato, prevedendosi che il giudice di appello inviti le parti a precisare le conclusioni al termine della prima udienza di trattazione, senza ulteriori inutili differimenti, con la concessione di termini per il deposito di memorie e repliche. Salva sempre l’ipotesi, del tutto residuale, di richiesta di una delle parti di discutere oralmente la causa (art. 352 comma secondo c.p.c.). Tale modifica renderebbe del tutto inutili le novelle introdotte con il decreto Crescitalia (art. 342 e art. 348 bis) che dovrebbero essere conseguentemente abrogate».

lunedì, ottobre 08, 2012

CERIMONIA PER I 50 ANNI DI TOGA.

Manifesto dell'OUA per l'astensione del prossimo 23 ottobre.

OUA: Il 23 ottobre sciopero e manifestazione nazionale dell'Avvocatura a Roma.

La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha deliberato di proclamare l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e dalle altre attività giudiziarie, nel giorno 23 ottobre 2012, in concomitanza con la manifestazione di Roma dello stesso giorno, con corteo che parte da Piazza della Repubblica (vicino alla Stazione Termini). 
Gli avvocati italiano protesteranno contro:
  1. L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE 
  2. LA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA 
  3. LA REVISIONE SELVAGGIA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA 
  4. L’APPELLO CASSATORIO (FILTRO IN APPELLO) 
  5. LA DELEGIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO FORENSE 
Maurizio de Tilla, Presidente dell’Oua ha precisato: «Una protesta necessaria, una giornata di sciopero e una grande manifestazione nazionale. Apprezziamo la disponibilità del Ministro della Giustizia a dialogare su questioni importanti come l’accesso e la riforma dei corsi di laurea, ma serve uno sforzo in più da parte dell’intero Esecutivo: sono da rivedere tutti quei provvedimenti che in questi ultimi due anni hanno portato a penalizzare fortemente i cittadini, con la compressione del diritto di difesa, come con l’irrazionale revisione della geografia giudiziaria (la fine della giustizia di prossimità), l’introduzione del filtro in appello e della illegittima media-conciliazione obbligatoria, con interventi che hanno messo in ginocchio gli avvocati, fortemente colpiti dal punto di vista economico e professionale, a causa dell’abolizione delle tariffe e delle conseguenti irrazionali ed opache tabelle di parametrazione dei compensi, con ribassi di oltre il 50% e con la incostituzionale delegificazione dell’ordinamento forense».

Riforma forense, Mascherin (Cnf): niente scuse, la Camera approvi la legge.

In questa intervista il consigliere segretario del CNF, Andrea Mascherin, è fiducioso sugli esiti del passaggio parlamentare della riforma forense alla Camera la prossima settimana e da atto dell’intenso lavoro che è stato condotto in questi ultimi giorni dai gruppi parlamentari e dal governo, in sede di comitato dei nove, nell’analisi degli emendamenti e nella ricerca di soluzioni condivise sui temi più caldi.
“Se l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato sono la premessa che tutti dichiarano condivisa, sarà più semplice in aula individuare soluzioni comuni sui temi della riserva, delle incompatibilità e sull’esercizio continuativo della professione, sulle società, sulle specializzazioni e sui parametri e approvare così una riforma che a questo punto è una questione di civiltà”.
Domanda. I nodi della riforma sono noti, a partire da quella riserva della consulenza legale che altre professioni contestano e che il Governo pare non digerire.
 Risposta. Per l’avvocatura è importante, nell’interesse esclusivo del cittadino, che la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale svolta in maniera organizzata sia riconducibile all’avvocato e non ad altre strutture che non offrono le stesse garanzie di autonomia e indipendenza e, aggiungerei, di preparazione. Per lo stesso motivo siamo fermi nel chiedere che nelle società tra avvocati non trovi spazio il socio di puro capitale. Questa è la regola in Europa, come abbiamo sempre segnalato. Se la questione è quella di favorire forme di organizzazione del lavoro più adeguate a sostenere la concorrenza è sufficiente ammettere le società di capitali con soli avvocati. Confidiamo che parlamento e governo abbiano compreso la questione e faranno scelte conseguenti nella direzione da noi indicata.
Domanda. I giovani legali temono che i criteri legati al reddito per la prova dell’ esercizio effettivo e continuativo per la permanenza nell’albo possano essere penalizzanti. Qual è la posizione del Cnf?
Risposta. Per noi l’istituto della continuità è fondamentale a garanzia della professionalità dell’avvocato, che deve sempre essere attuale. Detto questo, per quel che ci riguarda, qualsiasi riferimento al reddito può essere eliminato dal testo. D’altra parte, rimaniamo convinti che il principio della professione forense come attività svolta in maniera esclusiva sia un valore per gli stessi giovani che vorranno abbracciare questa professione. Una concorrenza sana è quella che si realizza sul piano della qualità e non certo al ribasso. Ecco perché siamo così sensibili anche al tema delle incompatibilità.
Domanda. Il ritorno alle tariffe non sarebbe anacronistico?
Risposta. Su questo tema si è alzato un gran polverone. Le tariffe non sono vincolanti sin dal 2006 e l’avvocatura ha già scontato l’effetto che, peraltro, di certo non ha favorito i cittadini. Ora non ne facciamo una questione terminologica, si chiamino anche parametri; benissimo la semplificazione e la trasparenza-lo stesso Cnf ha avanzato una sua proposta in questa direzione. Occorre sottolineare come accordi e preventivi siano spesso di impossibile determinazione. Pensiamo all’ipotesi di un cliente che si presenta all’avvocato con un avviso di garanzia, i cui esiti sono all’evidenza imprevedibili. Resta fermo in ogni caso che all’avvocato debbano essere garantiti compensi rispettosi della alta funzione svolta.
Domanda. La questione specializzazione pare che sia stata al centro di una intensa discussione. Eppure tutti sono d’accordo sul principio. Come mai allora?
Risposta. Posso dire questo: nella Unione europea il circuito delle specializzazioni è ricondotto sostanzialmente nell’alveo dell’avvocatura sia per quanto riguarda le modalità di formazione che per il conferimento del titolo. Ed è ragionevole, visto che si tratta di un percorso estremamente professionalizzante. E’ quello che chiede anche l’avvocatura italiana. Le specializzazioni sono destinate ad essere una grande opportunità soprattutto per i giovani avvocati.
Domanda. Questa legge metterà “in sicurezza” l’avvocatura?
Risposta. Per l’avvocatura questa riforma è solo l’inizio di un intenso percorso di rinnovamento. Ma sopratutto darebbe atto del senso di responsabilità del parlamento e del governo e della loro capacità di comprendere la imprescindibilità del ruolo dell’avvocato in un sistema democratico.

venerdì, ottobre 05, 2012

AIGA : sì a riforma forense che aiuti i giovani.

"Ci auguriamo che la prossima settimana sia decisiva per l’approvazione delle riforma forense, che può e deve essere migliorata rispetto al testo approvato dal Senato. Vi sono ancora troppi sbarramenti anagrafici per l’esercizio della professione e per l’elettorato passivo nelle istituzioni forensi; è un controsenso affermare di volere aiutare i giovani e poi prevedere un’anzianità d’iscrizione all’albo per potere conseguire le specializzazioni".
È quanto dichiara il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati, Dario Greco, dopo il rinvio alla prossima settimana della discussione alla Camera del testo di riforma dell’ordinamento forense. Secondo il presidente dell'Aiga, "sono altresì urgenti misure che facilitino lo sbocco professionale ai giovani praticanti e ai giovani avvocati, con il riconoscimento di un equo compenso non solo al praticante, ma anche all’avvocato collaboratore di studio".
Greco chiede anche che "scompaia ogni riferimento al reddito prodotto per dimostrare l’esercizio continuativo della professione e si introducano misure a difesa dell'indipendenza dell'Avvocatura, specie con riferimento alla presenza del socio di mero capitale nelle società professionali e al regime delle incompatibilità dell’iscrizione all’albo per il lavoratori dipendenti".
Greco conclude chiedendo "maggiore democrazia negli organi di governo dell’Avvocatura, con la creazione di un organo nazionale di governo dell’Avvocatura eletto a suffragio diretto da parte di tutti gli avvocati italiani. In questo senso, l’Aiga è senz’altro favorevole all’istituzione del Consiglio Superiore dell’Avvocatura".

Evento formativo del 09 ottobre 2012 (n. 3 crediti).

Avvocati: all'università ci sarà il numero programmato.

giovedì, ottobre 04, 2012

Manifestazione a Roma del prossimo 23 ottobre: l'opinione di Michelina Grillo.

L'Ordine forense di Napoli si fa promotore di una manifestazione dell'Avvocatura a Roma il 23 ottobre prossimo.
Non entro nel merito, anche se avrei molte cose da dire, ma mi limito a sottolineare come anche questa iniziativa renda palese ed evidente che le rappresentanze nazionali, non sono ritenute rappresentative da un Ordine importante, che, tra l'altro, esprime l'attuale presidente Oua, e come ciascuno si senta in diritto (o in dovere) di assumere iniziative autonome.
 E poi non mi si dica - pur riconoscendo i limiti delle attuali rappresentanze - che l'Avvocatura è facilmente rappresentabile!!!!
Ovviamente a meno che questa iniziativa non sia stata....sollecitata...da qualcuno e sia di fatto preconcordata......

Avv. Michelina Grillo

Evento formativo del 24 ottobre 2012.

Consiglio Superiore della Magistratura-Ufficio Referenti per la formazione decentrata dei magistrati del Distretto di Salerno e Osservatorio per la Giustizia nel Distretto di Salerno 

Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini - sala Molinari 
Piazza S. Francesco d’Assisi n. 33 - Salerno - 
Mercoledì 24 ottobre 2012 (ore 15.00 fino a 18.00) 

Saluto del dott. Matteo Casale 
Presidente della Corte di Appello di Salerno

RELAZIONE 
Il “filtro” nel giudizio di appello
prof. Giorgio Costantino 
Ordinario di Diritto Processuale Civile presso l’Università “Roma Tre”

INTERVENTI PROGRAMMATI 
DIBATTITO 

Agli Avvocati del foro di Salerno che parteciperanno all’incontro saranno riconosciuti i crediti formativi che il Consiglio dell’Ordine delibererà di concedere.

martedì, ottobre 02, 2012

DUM BARII CONSULITUR ADVOCATURA MORIETUR!

Il XXXI congresso forense ha come tema “L'avvocatura per una democrazia solidale. Il cittadino prima di tutto”; l'espressione “democrazia solidale” - ove non si tratti di una tautologia demagogica di marca politichese - sfugge alla mia comprensione, ma qualcuno la spiegherà.
E' facile comunque prevedere che al centro del dibattito non ci sarà la “democrazia solidale”, ma il ciclone dirompente che il governo, poco solidale con l'avvocatura, ha scatenato con decreti agostani che hanno la genesi in leggi approvate da quasi tutto il parlamento.
Prima di entrare nel merito del congresso è bene ricordare – in relazione all'art. 20 del disegno di legge che tante polemiche ha destato – che nella passata legislatura il sen. Calvi presentò una proposta che, essendo firmata anche da autorevoli esponenti della sua area politica (Finocchiaro, D'Ambrosio, Cossutta ecc.) aveva passato il vaglio della commissione giustizia del Senato: prevedeva la cancellazione dall'albo nel caso di assenza del requisito dell'esercizio continuativo della professione qualificato “presunzione legale ed assoluta del permanere dei requisiti minimi di idonea competenza professionale” (art. 22 co 1) da provarsi solo con il reddito ( co 3. “Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza forense.).
Una presunzione legale ed assoluta!!! Non si può escludere che questo governo o la futura legislatura introducano questa norma, ben meno elastica del tanto criticato art. 20 che consentirebbe al CNF in sede regolamentare di tenere conto dei suggerimenti dell'ANF che, nel 2003, prima del congresso di Palermo, auspicava che la permanenza nell'albo non fosse ancorata a requisiti reddituali ma alle norme concernenti “la formazione permanente, l'aggiornamento ed il conseguimento delle specializzazioni”.
Ciò premesso vengo al Congresso.
Chi sostiene che il CNF ha deciso autoritativamente di promuovere l'approvazione del disegno di legge è in malafede, perché il consiglio nazionale ha consultato e convocato costantemente i consigli degli ordini ed i rappresentanti di tutte le associazioni maggiormente rappresentative. Dopo le innovazioni di questo ultimo anno la normativa vigente è, per sommi capi, la seguente: a) nessuna riserva di legge per consulenza ed assistenza stragiudiziale (il disegno di legge prevede la riserva con qualche eccezione); b) la possibilità di costituire società anche di capitale con soci non professionisti (il disegno di legge prevede la possibilità di costituire società multidisciplinari tra liberi professionisti con l'esclusione delle società di capitali); c) obbligo della copertura assicurativa la cui mancanza costituisce illecito disciplinare (il disegno di legge contiene identica previsione); d) non sono previste allo stato le specializzazioni (il disegno di legge regolamenta le specializzazioni facoltative ); e) la pubblicità è libera e consentita con ogni mezzo (il disegno di legge consente una pubblicità “controllata” con le modalità stabilite dal CNF);f) la formazione continua è un obbligo la cui violazione costituisce illecito disciplinare (il disegno di legge enuncia gli stessi principi); g) le tariffe sono soppresse e sono stati introdotti risibili parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali (il disegno di legge mantiene le tariffe e ripristina l'inderogabilità di quelle minime ); h)sono state eliminate tutte le incompatibilità (il disegno di legge mantiene il sistema delle incompatibilità); i) non occorre esercitare per restare iscritti (il disegno di legge introduce l'obbligo dell'esercizio della professione effettivo, continuativo, abituale e prevalente per la permanenza della iscrizione all'albo e l'obbligo di accertamenti triennali del consiglio che deve seguire le modalità stabilite con decreto ministeriale emesso previo parere del CNF: il consiglio può effettuare le verifiche necessarie ANCHE mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale) . l) è istituito il consiglio di disciplina del quale possono far parte anche soggetti terzi scelti dal presidente del tribunale tra una rosa di nomi segnalata dal consiglio dell'ordine (il disegno di legge prevede la costituzione di un consiglio istruttore di disciplina e di un collegio giudicante composto da avvocati); m) la pratica è ridotta a diciotto mesi (il disegno di legge prevede un tirocinio di almeno due anni e consente dopo un anno di pratica la sostituzione dell'avvocato davanti al giudice di pace, al tribunale civile, al tribunale penale per i reati già appartenenti alla competenza pretorile).n) è prevista l'annotazione sull'albo di tutte le sanzioni disciplinari anche quelle lievi come l'avvertimento e la censura (il disegno di legge non introduce innovazioni sul sistema della pubblicità delle sanzioni disciplinari).
Molti si accingono a prendere parte al XXXI congresso convinti che, come in tutti quelli precedenti, sia l'occasione per discutere, più o meno amabilmente, le singole norme, esercitarsi in avvincenti disquisizioni sulla natura e sull'utilità dell'OUA, proporre modifiche statutarie o misurarsi in dissennate gare per conquistare fettine di un potere tanto più risicato quanto più l'avvocatura retrocede nella considerazione della collettività.
Il tempo delle chiacchiere è finito!
Il governo ha dimostrato che sul nostro ordinamento non intende trattare e cerca di imporre – contro ogni principio costituzionale – le proprie scelte al Parlamento. Se ancora vi è spazio di manovra esiste una sola alternativa alla rassegnazione: tentare di ottenere che i deputati, anche per difendere la dignità e le prerogative del Parlamento, approvino il testo licenziato dal Senato.
Se gli avvocati, riuniti a Congresso, non si renderanno conto che occorre fare quadrato intorno al CNF per premere sul Parlamento e tentare di ottenere l'approvazione della legge e continueranno a discutere potremo dire, parafrasando Tito Livio: DUM BARII CONSULITUR ADVOCATURA MORIETUR!

Avv. Elio Di Rella

Parametri, il Tribunale di Varese: nessuna vincolatività per il giudice che può ricalcolare il compenso, in modo che risulti congruo all’attività prestata.

Interessante e opportuna la sentenza del 26 settembre scorso della prima sezione civile del Tribunale di Varese che, nel liquidare le spese legali in una causa relativa a un decreto ingiuntivo, ha chiarito che i parametri non sono vincolanti per la liquidazione delle spese e dunque il giudice può provvedervi rifacendosi ad altri criteri (anche alle vecchie tariffe in caso di incarichi espletati prima dell’entrata in vigore dei parametri) per rendere congruo il compenso dell’avvocato.
In particolare, si afferma nella sentenza, il giudice che, adeguatamente motivando, reputi incongruo il compenso determinato alla luce dei parametri, “in conseguenza dell’effetto retroattivo della nuova normativa”, potrebbe “non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, spiegando le ragioni per cui adotta la soluzione de qua; si tratterebbe, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem”.
La sentenza del Tribunale di Varese segue quelle del Tribunale di Cremona, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale per riduzione irragionevole dei compensi degli avvocati e del Tar Lombardia, per la quale con il dm parametri la liquidazione del compenso deve essere complessiva, senza distinzioni tra diritti e onorari.

venerdì, settembre 28, 2012

FAC SIMILE ACCORDO CON IL DOMICILIATARIO.

Oggetto: Preventivo per assistenza e domiciliazione pratiche in corso e future.
 Egregio Collega,
come sai dal 23.8.2012 sono entrati in vigore i nuovi parametri secondo il DM 140/2012.
Alla luce delle novità, propongo alla Tua attenzione la seguente proposta di collaborazione per assistenza e domiciliazione nelle procedure giudiziali.
- cause di competenza avanti il Giudice di Pace:
 a) sino ad Euro 5.000,00: Euro ……. b) cause da 25.001: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro …….
- cause di competenza avanti il Tribunale:
a) cause sino Euro 25.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro …… oltre IVA e CPA e rimborso spese b) cause da 25.001 e sino Euro 50.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate c) cause da euro 50.001 a euro 100.000: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate d) cause da euro 100.001 a euro 500.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate e) cause da euro 500.001 a euro 1.500.000,00: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria): Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate f) cause superiori a euro 1.500.001,00: da concordarsi per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria) e comunque non inferiore a Euro ……. oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate g) cause di valore indeterminato: per tutte e tre le fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria) da concordare da Euro …… a Euro ….. a secondo della complessità della controversia oltre IVA e CPA e rimborso spese anticipate
- Procedure esecutive a) mobiliari, per consegna, per obblighi di fare o presso terzi, Euro…… b) immobiliari, Euro…….
- Procedimenti ingiuntivi, Euro…….
- Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi: per analogia ai compensi previsti per i procedimenti ordinari.
- Procedure fallimentari: come sopra previsto per le procedure esecutive immobiliari.
 S’intende compreso nel compenso sopra indicato l’assistenza nelle procedure di mediazione se obbligatorie; resta esclusa dal compenso ogni altra spesa anticipata e che sarà rimborsata.
Qualora la vertenza fosse conciliata in corso di causa, lo Studio richiederà un compenso pari al 20% calcolato sul valore medio dei parametri applicabili alla controversia per ogni singola fase effettivamente svolta.
Queste condizioni devono considerasi valide anche per le pratiche in corso (dagli importi indicati andranno defalcati gli acconti ricevuti).
Resto in attese di cortese riscontro, con i migliori saluti.
 avv. …….

Mediaconciliazione: la sanzione per la mancata partecipazione alla procedura.

In principio c’era il solo art. 116 c.p.c.. In altre parole, la parte che non partecipava alla mediazione subiva il rischio di vedere valutato detto comportamento come “argomento di prova”. Da sempre si discute in dottrina e in giurisprudenza sul valore dell’argomento di prova.
Il quesito fondamentale è questo: in assenza di piena prova, è sufficiente un argomento di prova per giustificare l’accoglimento di una domanda? La dottrina prevalente è per la risposta negativa, posto che altrimenti l’argomento di prova acquisterebbe la forza di una prova vera e propria e non avrebbe senso la distinzione.
Al contrario, in giurisprudenza non sono rare decisioni che affermano che il giudice può utilizzare per la sua decisione anche (e solo) l’argomento di prova (v. Cass. 12138/2009). Diciamo la verità: gli avvocati non sono mai stati spaventati dall’argomento di prova, perché in pratica esso viene utilizzato pochissime volte dai giudici.
Sicché, per disincentivare le diserzioni, il Governo ha emanato un D.L., convertito con legge 148/2011 con cui si è stabilito (art. 8): 5. […] Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tutto chiaro? Per nulla.
Ecco alcuni dubbi generati dalla norma: Cosa si intende per giustificato motivo? La condanna può avvenire solo con la sentenza finale? La sanzione può applicarsi anche in caso di mediazione delegata? Il contumace può essere condannato? La norma ha natura processuale?
Ad alcune di queste domande ha risposto il Tribunale di Bagheria, secondo cui: La mancata partecipazione al tentativo di mediazione senza giustificato motivo obbliga il giudice ad emettere la sanzione, senza margini di discrezionalità; Occorre, però, che la parte sia costituita in giudizio; La sanzione può essere emessa in qualsiasi fase del processo, a seconda della giustificazione addotta; Qualora il motivo sia palesemente infondato o non sia addotta alcuna ragione, la sanzione può essere inflitta anche con ordinanza resa alla prima udienza successiva; Se la parte intende provare l’esistenza di giusti motivi, l’ordinanza deve attendere l’esito della prova; Se la motivazione riguarda la temerarietà della lite, la sanzione verrà irrogata al termine del giudizio (che accolga la domanda dell’altra parte). La norma non ha natura processuale, ma contempla un illecito cui segue una sanzione. È quindi preferibile ritenere che l’applicabilità della sanzione sia subordinata alla possibilità, ad opera della parte chiamata in mediazione, di conoscere le conseguenze sanzionatorie legislativamente connesse alla propria condotta omissiva non collaborativa.
La norma potrà quindi applicarsi alle mediazioni instaurate dopo il 26 agosto 2011 e ciò sia con riferimento ai giudizi incardinati dopo il deposito della domanda di mediazione sia ai giudizi instaurati prima.
Anche secondo il Tribunale di Termini Imerese (9 maggio 2012) la norma in questione è applicabile ai procedimenti svoltisi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13 agosto 201 l,n. 138; la pronuncia di condanna è obbligatoria ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea giustificazione alla propria condotta (così anche Trib. Siena, 25/06/2012); l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio e tale irrogazione non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia; la sanzione pecuniaria può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio.
Ma in quali casi si può parlare di giustificato motivo? La dottrina ha suggerito alcune ipotesi:
Organismo di mediazione situato in luogo molto lontano dal luogo di residenza del convenuto e dal luogo in cui ha sede il giudice competente;
Domanda manifestamente temeraria;
Domanda manifestamente infondata (si pensi al caso in cui il diritto sia prescritto, o la parte sia decaduta dall’azione, o la parte sia priva di legittimazione ad agire).
In giurisprudenza, non sono stati ritenuti giustificati motivi:
L’anzianità delle parti (nella specie nati nel 1937 e nel 1939), atteso che le stesse avrebbero potuto nominare un procuratore (Trib. Bagheria, 11 luglio 2012);
La litigiosità delle parti (Trib. Termini Imerese 9 maggio 2012)
L’infondatezza della domanda a fronte di una sentenza di primo grado che l’accoglieva (Trib. Ostia 5 luglio 2012)
 Avv. Mirco Minardi
www.mircominardi.it

TABELLA COMPETENZE PER ATTO PRECETTO (ELABORATA DALL'ORDINE AVVOCATI DI MILANO).

giovedì, settembre 27, 2012

Avvocato indagato? Sì alla perquisizione nello studio senza avviso all'Ordine.

Cassazione penale , sez. II, sentenza 21.08.2012 n° 32909 
Quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell'ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, non occorre l'avviso al Consiglio dell'ordine forense, poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o l'oggetto della difesa. 
E' quanto ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 agosto 2012, n. 32909.
L'art. 103, primo comma, lett. a) e b), c.p.p. dispone che le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori siano consentite solo quando questi o altre persone, che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio, siano imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito e per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
Ai sensi del terzo comma, poi, si afferma che, nell'accingersi ad eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio del difensore, l'autorità giudiziaria debba, a pena di nullità, avvisare il consiglio dell'ordine forense del luogo, affinché il Presidente, o un Consigliere da questi delegato, possa assistere alle operazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che per difensore debba intendersi, non solo colui che assiste l'indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezione o perquisizione ma anche colui che, in altro procedimento, abbia prestato assistenza all'indagato.
Infatti "se si considera la funzione delle garanzie dell'art. 103 c.p.p. ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (artt. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo dei reato (art. 103 comma 2), l'esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti [...]
" Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. non sono dirette a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge, con la conseguenza che non possono trovare applicazione qualora gli atti indicati nel citato art. 103 debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale che sia lui stesso oggetto di indagini. (Altalex, 27 settembre 2012. Nota di Simone Marani)

mercoledì, settembre 26, 2012

Congresso Forense di Bari: l'OUA diventerà "Consiglio Superiore Avvocatura"?

Tabella compensi per ingiunzione, elaborata dal Tribunale di Verona.

XIV Congresso Nazionale Unione Camere Penali.

Troppi avvocati in Italia: al via il “numero chiuso”?

Avvocati a numero chiuso: il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Università, ha comunicato di avere in progetto un sistema per rivedere i criteri di accesso alla professione forense. L’intento è quello di limitare il numero di legali che accedono alla professione.
Il progetto sarà presentato il prossimo 28 settembre. In particolare, sono state avanzate tre possibili soluzioni.
La prima sarebbe quella di applicare uno sbarramento immediato all’iscrizione universitaria; la seconda è quella di applicare il filtro dopo tre anni di università, attraverso un percorso formativo su misura; la terza invece comporterebbe lo sbarramento nella fase post-laurea, prima delle scuole di specializzazione. Attualmente in Italia, su una popolazione di quasi 61 milioni di persone, ci sono ben 247 mila avvocati. Il numero maggiore è presente in Campania (38 mila), seguita dalla Lombardia (30 mila) e dalla Puglia (23 mila). All’ultimo posto c’è la Valle d’Aosta con 178 avvocati e il Trentino con 1.643.
In Germania il numero dei legali è di 150 mila; in Francia invece è di 20 mila, quanto quelli presenti solo a Roma.

lunedì, settembre 24, 2012

......che sia meglio la Tariffa Oraria??

Nuove tariffe: ecco da quando si applicano.

Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, prevede che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante.
Fonte: ilProcessoCivile.com, 208, 2012
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Tribunale di Varese, sezione prima, decreto del 17.9.2012, n. 1252
 ...omissis... L’art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante. Nel caso di specie, pertanto, il compenso va liquidato giusta il DM 140/2012. Per quantificare il compenso del professionista, occorre attingere al bacino della tabella A allegata al regolamento che prevede criteri ad hoc per il procedimento per ingiunzione. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 si applicano, anche al procedimento per ingiunzione, i parametri di cui all’art. 4 commi da II a V (v. art. 11, comma 9, secondo periodo, DM liquidazione compensi). Il compenso, poi, è regolato per scaglioni, secondo il valore della causa, con l’introduzione di una forbice (tra un minimo e un massimo). La liquidazione complessiva, in materia di ingiunzione di pagamento, comprende: 1) costo fisso variabile in ragione dello scaglione (Contributo Unificato); 2) costo fisso invariabile per le spese diverse dal C.U. (euro 37,00);3) compenso (unica voce corrispondente alle vecchie voci di onorari e diritti). Non è, invece, dovuta la vecchia voce del rimborso forfetario (ex art. 15 Tariffe) – espunta – ed il compenso va liquidato unitariamente, essendo stata rimossa la vecchia distinzione tra onorari e diritti. Nel caso di specie, il valore della causa è di Euro 18.015,84. Per lo scaglione da euro 5.001 a euro 500.000, il compenso dovuto è tra euro 400 ed euro 2.000 euro. Vanno aggiunte le spese vive documentate (euro 8,00; oltre euro 103,00 per contributo unificato).
P.Q.M. 
letti ed applicati gli artt. 633, 641 c.p.c.
I N G I U N G E 
A...omissis...
DI PAGARE ALLA PARTE RICORRENTE: 
la somma di €. 18.015,84 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla notifica della ingiunzione ai destinatari. Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice
LIQUIDA 
per le spese e le competenze ai sensi dell’art. 641, comma III, c.p.c. e ne ingiunge il pagamento in Euro 111,00 per spese, euro 800,00 per competenze.
ORDINA 
A parte ricorrente di notificare pure il decreto interlocutorio e la memoria integrativa
AUTORIZZA 
in mancanza di immediato pagamento, l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 642, comma II, c.p.c., 63 disp. att. c.c.
AVVERTE 
ai soli fini dell’opposizione, che il destinatario dell’ingiunzione, entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).
Varese lì 17 settembre 2012
Il Giudice

Cassa forense, redditi avvocati in picchiata: il 37,5% sotto i 16mila euro.

Dalle analisi di Cassa forense sui redditi 2010 dei propri iscritti esce “un pesante segno meno”.  Dal 2007 al 2010 il valore reale del reddito ha registrato una flessione di oltre l’11%, passando da 54.180 a 47.822 euro. E le sperequazioni interne alla categoria sono fortissime: il 93,5% del reddito è appannaggio del 62,5% degli avvocati, mentre il restante 37,5 (costituito dai nuovi entranti) si accontenta delle briciole, con un reddito che non raggiunge i 16 mila euro l’anno. E non finisce qui, l'abolizione delle tariffe, secondo alcune stime, infatti, potrebbe deprimere i redditi di un altro 30%.
Il calo del 2010
Nel 2010, il reddito medio annuo degli avvocati iscritti a Cassa (riferito alle dichiarazioni pervenute al 31/10/2011) si è attestato sui 47.822 euro, un ‐2% rispetto all’importo del 2009, pari ai 48.805 euro. Il dato peggiora se si guarda al reddito medio annuo rivalutato, che ha perso il 3,5% passando da 49.586 euro del 2009 ai 47.822 euro dell’anno passato.
Il periodo 2007 – 2010
Se poi si allarga la finestra temporale delle rilevazioni la situazione critica dell’Avvocatura emerge ancor più chiaramente. Dal 2007 al 2010, il reddito medio annuo dei professionisti è sceso di quasi il 7%, passando dai 51.314 ai 47.882 euro. La situazione è ancora più preoccupante se si guarda al valore reale del reddito, che fa registrare una flessione di oltre l’11%, passando dai 54.180 ai 47.822 euro.
Una forte disparità interna alla categoria
Andando a guardare i dati nel dettaglio viene fuori una forte dicotomia all’interno della professione. Nel 2010, il monte reddito degli avvocati iscritti a Cassa si è attestato sui 7.351.474.677 euro (totale dichiarazioni pervenute 153.727 su 156.934 professionisti iscritti alla Cassa). Di questo, il 93,5% (cioè 6.877.532.957 euro) è nelle mani del 62,5% degli avvocati. Il 37,5 si spartisce l’esiguo resto della fetta, registrando un reddito medio annuo inferiore ai 16 mila euro.
Penalizzati i giovani
A farne le spese sono i nuovi entranti. Per i giovani professionisti tra i 24 e i 29 anni, infatti, il reddito medio è pari a 15.333 euro all’anno; mentre gli avvocati nella fascia tra i 60 e i 64 anni guadagnano di più con 102.364 euro all’anno. Le donne, poi, nel 2010 hanno registrato mediamente un reddito molto più basso degli uomini, 27.542 euro contro 62.583 euro.
Sud fanalino di coda
Geograficamente parlando, il reddito medio dichiarato dagli avvocati iscritti a Cassa nel 2010 è di 59.863 euro al nord (62.349 euro nel 2009, un – 4%), 51.609 euro al centro (53.752 euro nel 2009, un – 4%) e 31.901 euro al sud (33.226 euro nel 2009, un ‐ 4%). La regione che dichiara di più è l’Alto Adige con 78.808 euro, quella che dichiara di meno la Calabria con 24.237 euro.
Milano resta regina del foro
Anche le grandi città risentono della crisi. Se Milano continua a essere la regina del foro con un monte redditi complessivo di 90.368 euro medie annue, registra tuttavia un ‐0,6% rispetto al 2009 e un ‐8,3% nell’ultimo triennio. Lo stesso per le altre metropoli: Roma con 68.160 euro (‐3,5%, ‐ 6,2% nell’ultimo triennio); Napoli con 42.822 euro (‐0,3%, ‐ 12,1% nell’ultimo triennio); Bari con 32.979 euro (‐2,8%, ‐ 8,1% nell’ultimo triennio).

venerdì, settembre 21, 2012

Tribunale Cremona rinvia a Corte Costituzionale caso tariffe avvocati.

Il Tribunale di Cremona ha rinviato alla corte costituzionale la normativa che abolisce le tariffe professionali. Lo riferisce una nota dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua). "In questa giornata di grande protesta, apprendiamo - commenta Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua - di questa condivisibile decisione di un magistrato del Tribunale di Cremona (Giulio Borella) che conferma le ragioni del nostro sciopero e mina alle basi una normativa che sta duramente danneggiando gli avvocati, soprattutto i più giovani, e che rischia di abbassare la qualità della macchina giudiziaria".
"Per il giudice - spiega De Tilla - l'obiettivo del legislatore sembra essere quello di 'spingere gli avvocati a non accettare incarichi non remunerativi e così bloccare l'alluvionale afflusso di processi che intasano le aule di giustizia'.
Di fatto, da questa affermazione si evince come colpendo la professione forense, 'svilendo il lavoro degli avvocati', si voglia colpire l'accesso stesso al servizio giustizia".

Onore a San Matteo, Patrono di Salerno.

giovedì, settembre 20, 2012

Il presidente del CNF Alpa scrive al presidente della Camera Fini, alla presidente della commissione giustizia, ai capigruppo dei partiti: 9 Unioni e 112 Ordini forensi, ai quali sono iscritti 160mila avvocati, chiedono con il CNF al Parlamento di approvare la riforma professionale senza ritardi.

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa ha inviato oggi una lettera al Presidente della Camera, al Presidente della Commissione Giustizia e a tutti i capigruppo dei partiti, per chiedere il loro sostegno affinché la legge di riforma professionale, dalla prossima settimana in calendario dell’aula, venga approvata dal Parlamento senza ulteriori ritardi e nel rispetto sostanziale del testo che la Commissione Giustizia della Camera ha varato prima dell'estate.
Tenendo conto anche del fatto che i tempi della legislatura si annunciano molto brevi.
Alpa nella lettera ha informato i responsabili istituzionali e politici della Camera delle numerose delibere di adesione alla posizione del CNF arrivate in queste ore dalle Unioni e dagli Ordini forense di tutta Italia- 9 Unioni territoriali e 112 Ordini forensi, ai quali sono iscritti oltre 160mila avvocati.
L’Avvocatura sottolinea dunque con forza che riaprire negoziazioni su quel testo significherebbe tornare indietro di tre-quattro anni, tradendo il lungo lavoro svolto in tutto questo tempo dal Parlamento stesso, che ha recepito le indicazioni contenute negli interventi del Governo Monti in materia di concorrenza e di difesa degli interessi dei cittadini, a partire dall’abrogazione delle tariffe e dall’introduzione della assicurazione obbligatoria.
La lettera rileva come l’atteggiamento assunto dal Governo, dall’ostruzionismo al testo approvato dalla Commissione Giustizia e ora rimesso in discussione in aula, all’assunzione di alcuni provvedimenti senza il necessario confronto con le rappresentanze degli avvocati (come ad esempio il provvedimento sulla geografia giudiziaria) fino alle riforme procedurali del processo civile e al mancato stralcio della professione forense dai regolamenti, genera molto scontento tra gli avvocati che, produttori di reddito e di occupazione, sono anch’essi colpiti dalla gravissima crisi che attraversa il Paese.
Ed alla quale vogliono reagire con maggiore qualificazione e motivazione.

Manifesto del CNF (pubblicato oggi su 7 quotidiani nazionali).

Massiccia adesione degli avvocati alla odierna giornata di astensione.

MAURIZIO DE TILLA, OUA: "Una grande prova di forza e unità, purtroppo siamo costretti a ricorrere ancora una volta a questa forte forma di protesta per denunciare le scelte sbagliate del Governo su giustizia e professione forense. Ora attendiamo un dialogo serio e aperto. Tanti i problemi sul tavolo da risolvere: la chiusura di oltre 1000 uffici giudiziari, l'abolizione delle tariffe, la mediaconciliazione obbligatoria, la delegificazione dell'ordinamento forense, gli attacchi all'autonomia delle casse previdenziali, il filtro in appello (l'appello cassatorio), la rottamazione della giustizia civile. Anche se non mancano elementi di contatto con l'Esecutivo, per esempio sul numero programmato nel corso di laurea in legge o la disponibilità a risolvere il nodo dell'arretrato, continueremo a far sentire la nostra voce con ulteriori e più decise iniziative. Venerdì ne discuteremo agli Stati Generali dell'Avvocatura" Secondo i dati raccolti dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua, la rappresentanza politica forense) la partecipazione allo sciopero (che prosegue anche domani) è stata massiccia, grazie anche all'adesione alla protesta di oltre 130 ordini territoriali e delle associazioni forensi. E domani con l’assemblea dell’Oua sono stati convocati gli Stati Generali dell’Avvocatura, presso la Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti 8 - primo piano), per decidere ulteriori iniziative.

martedì, settembre 18, 2012

Gratuito patrocinio, compenso sotto il parametro minimo se per l’avvocato la causa è troppo facile. Prime applicazioni del dm 140/12: non si distingue fra onorari e diritti (Tar Lombardia, ord. n. 140/2012).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 
(omissis) Rilevato:
- che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l’avv. G. M., difensore di F. M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante;
- che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore;
- che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari;
- che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all’epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l’abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela;
- che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell’art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%;
- che in ogni caso ai sensi dell’art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità;
- che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo [€ 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti].
(omissis) DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/09/2012