lunedì, aprile 23, 2007

Beni parrocchiali e legittimazione ad agire in giudizio.



L'ordinamento giuridico italiano non propone una propria definizione del "beneficio ecclesiastico", rinviando alla nozione che ne prospetta l'ordinamento canonico.

Facendo, quindi, riferimento al can. 1409 del Codice di diritto canonico del 1917 - il sistema beneficiale è stato, infatti, abolito a seguito del nuovo Codex del 1983 e della conclusione del processo di revisione dei Patti Lateranensi - "beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum contitutum seu erectum, costans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos".

In particolare, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 222 del 1985, l'estinzione del beneficio comporta l'acquisizione del suo patrimonio da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e la conseguente legittimazione esclusiva di quest'ultimo ad agire in giudizio.

Corte d'Appello di Catania. Sentenza 12 marzo 2007: "Beni parrocchiali e legittimazione ad agire in giudizio".

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

composta da:

1) Dr. PIRRONE Santi - Presidente -

2) Dr. FRANCOLA Tommaso - Consigliere -

3) Dr. LENTANO Francesco - Consigliere Rel. -

4) Dr. VINCIGUERRA Salvatore - Esperto -

5) Dr. LI DESTRI NICOSIA Giovanni - Esperto -

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 26/2/2007, la seguente

SENTENZA

nella causa vertente

TRA

- PARROCCHIA xxx, con sede in Pedara (CT), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. A.C., che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

L.G. elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avv. V.G.L.R., che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello;

APPELLATA

OGGETTO: Risoluzione contratto di mezzadria e rilascio fondo rustico

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 20/10/1997 la PARROCCHIA xxx, esponeva di essere proprietaria del fondo rustico denominato "xxx" sito in Pedara, in catasto al foglio xxx, particelle xxx; di aver concesso in mezzadria il fondo in questione a D.L.; di aver più volte chiesto il rilascio nei confronti di C.F. e G.L., eredi del defunto contraente originario; di aver già esperito il prescritto tentativo di conciliazione, senza risultato. Concludeva chiedendo che il tribunale di Catania, sezione specializzata agraria dichiarasse risolto il contratto alla fine dell'annata agraria 1992 - 1993, ed ordinasse il rilascio del fondo.

Costituitesi, la F. e la L. eccepivano in primo luogo il difetto di legittimazione attiva della Parrocchia; rilevavano poi che il contratto, iniziato nel 1950, si era convertito in affitto, continuando con le eredi del contraente, e che attraverso le proroghe tacite, doveva ritenersi ancora vigente, non essendo intervenuta disdetta prima della fine della annata agraria 2002 - 2003, con conseguente rinnovazione per altri quindici anni a far data dalla scadenza indicata dalla ricorrente.

Il giudice di primo grado, vista la questione preliminare di difetto di legittimazione attiva, invitava le parti alla discussione e, con sentenza resa in data 16/12/1998, accoglieva l'eccezione. Riteneva in particolare che, venuti meno i benefici parrocchiali con la nuova legge sui beni ecclesiastici, successiva alla revisione del concordato, unico legittimato attivo ad agire fosse l'Istituto per il sostentamento del clero, eretto nella provincia di Catania in data anteriore alla proposizione del giudizio.

La Parrocchia proponeva appello con ricorso depositato il 17/5/1999, insistendo nella domanda di primo grado, e precisando che il fondo oggetto di causa non era di proprietà del beneficio parrocchiale, ma della parrocchia stessa.

Si costituiva la appellata G.L., essendo intervenuto, nelle more, il decesso di C.F.

Il giudizio di appello veniva dichiarato interrotto e riassunto nei confronti della sola G.L., quale unica erede della madre (oltre che del padre originario contraente).

In mancanza di istanze istruttorie, le parti discutevano la causa riportandosi agli scritti introduttivi; il Collegio decideva dando lettura del dispositivo all'udienza del 25/2/2007.

Motivi della decisione

La sentenza è errata e va riformata.

Il giudice di primo grado, in accoglimento della eccezione dei convenuti, ha ritenuto che i terreni amministrati dalla Parrocchia xxx facessero parte del beneficio parrocchiale; ed ha applicato la legge 20 maggio 1985, n. 222 ("Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"). L'art. 28 stabilisce che, con il decreto di erezione di ciascun istituto diocesano per il sostentamento del clero, "sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefìci capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'istituto stesso".

Verificato che, alla data della domanda, presso la diocesi di Catania era già stato istituito l'istituto per il sostentamento del clero, il Tribunale ha ritenuto che ad esso fossero stati trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi dei benefici estinti.

Il fulcro della questione è però quello di stabilire se i terreni oggetto di causa facessero parte del patrimonio della Parrocchia, o di quello del beneficio parrocchiale.

Solo nel secondo caso, infatti, l'estinzione dei benefici comporta l'acquisizione del bene al patrimonio dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, con conseguente legittimazione esclusiva di quest'ultimo ad agire. Questa distinzione, non esaminata nella sentenza di primo grado, e ampiamente sviluppata nell'atto di appello, trova il suo fondamento nella natura stessa dell'istituto del beneficio parrocchiale.

Si tratta di un istituto di diritto canonico (canone 1409 del codice vigente all'epoca dei fatti), la cui origine storica risiede nella esigenza di garantire al clero un reddito stabile, che consentisse il libero e dignitoso esercizio della attività religiosa. Il parroco aveva dunque l'usufrutto dei beni del beneficio; e quest'ultimo aveva una propria personalità giuridica, distinta da quella della Chiesa parrocchiale.

Recentemente, la giurisprudenza si è occupata di questo istituto prevalentemente per questioni attinenti al regime tributario. Si veda il seguente estratto dalla motivazione di Cass. 381/2006:

"Come in altri casi che concernono i rapporti tra Stato e Chiesa, anche qui l'ordinamento giuridico italiano non propone una propria definizione del "beneficio ecclesiastico", rinviando alla nozione che ne prospetta l'ordinamento canonico. Facendo, quindi, riferimento al canone 1409 del codice di diritto canonico del 1917 - il sistema beneficiale è stato, infatti, abolito a seguito del nuovo codex del 1983 e della (quasi contestuale) conclusione del processo di revisione dei Patti Lateranensi (L. n. 121/1985 e L. n. 222/1985) - "beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum contitutum seu erectum, costans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos".

I due elementi costitutivi dell'ente, giuridicamente eretto dalla competente autorità, definibile "beneficio ecclesiastico" sono, pertanto, da identificare, da un lato, nell'ufficio sacro (elemento spirituale), e, dall'altro, nel diritto (del titolare dell'ufficio sacro) di percepire i redditi annessi per dote a quell'ufficio (elemento temporale): ci si trova, in buona sostanza, di fronte ad un patrimonio di scopo (...).

In conseguenza di siffatta natura, il "beneficio" è una fondazione, cioè una persona giuridica non collegiale, in particolare una persona giuridica non collegiale ecclesiastica, consistendo lo scopo, cui il patrimonio dell'ente è funzionale, nel sostentamento del titolare di un ufficio ecclesiastico (ad esempio, il parroco, nel qual caso di parla di "beneficio parrocchiale", o il vescovo, nel qual caso si parla di "mensa vescovile", o altri ancora)".

Per stabilire se l'estinzione dei benefici parrocchiali abbia fatto venir meno la legittimazione attiva della Parrocchia, occorre stabilire chi sia il proprietario dei terreni.

L'ente religioso, a supporto della propria domanda, ha prodotto un certificato catastale, da cui risulta che il fondo è intestato alla Chiesa parrocchiale di Pedara; e una nota di trascrizione, risalente all'anno 1987, da cui risulta che il medesimo bene, come altri, era intestato, nei registri immobiliari, alla chiesa parrocchiale di Pedara; e, dopo la legge del 1985 (che fece sorgere il nuovo soggetto giuridico denominato "Parrocchia", in luogo di quello denominato "Chiesa parrocchiale"), è stato intestato alla odierna attrice, cioè alla Parrocchia.

Tali risultanze documentali appaiono sufficienti per dimostrare la proprietà del bene.

La giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel senso che la nota di trascrizione sia insufficiente a provare la proprietà del bene in una azione di rivendica (Cass. 11605/1997), ma possa essere liberamente valutata dal giudice, unitamente agli altri elementi che la confermano, in ogni altro tipo di domanda (Cass. 8695/2002, 10064/2001).

Nel caso di specie, ritiene questa Corte che la predetta documentazione fornisca piena prova della proprietà alla luce della circostanza che mai, nemmeno nel vigore del rapporto, le parti hanno sollevato questioni sulla titolarità del bene; ed anche l'eccezione processuale è stata formulata in termini generici, senza chiarire su quali basi i convenuti ritenessero di attribuire la proprietà del bene al beneficio parrocchiale anziché alla parrocchia.

Inoltre, alla documentazione amministrativa costituita dal certificato catastale e dalla nota di trascrizione, i convenuti contrappongono solo un documento, costituito da un manoscritto redatto nel 1929 dal parroco dell'epoca, e contenente una serie di risposte a quesiti provenienti da un organo religioso superiore. Tra le risposte ve ne è una in cui si afferma che la Parrocchia ha un beneficio; poi vi è la minuziosa elencazione dei beni, che include anche il fondo oggetto di causa. Il documento in questione, risalendo ad epoca assai remota, nulla ci dice circa le successive vicende del terreno (che potrebbe anche essere stato usucapito dalla Parrocchia in danno del beneficio parrocchiale, vista la distinzione giuridica tra i due soggetti). Inoltre non è nemmeno certo che l'estensore dello scritto, nel dichiarare che la Parrocchia avesse un beneficio, abbia inteso usare il termine nel senso proprio che il diritto canonico gli attribuisce, o nella accezione atecnica di bene "appartenente" in senso lato alla Chiesa.

La copiosa giurisprudenza prodotta dall'appellata all'udienza di discussione si riferisce ad altro problema, che è quello relativo alla individuazione del soggetto legittimato ad agire per ciò che concerne i beni originariamente facenti parte del beneficio; problema su cui la Suprema corte ha avuto modo più volte di pronunciare. Però la questione oggetto del presente giudizio è del tutto diversa, e riguarda non l'identificazione del soggetto oggi legittimato ad amministrare i beni del disciolto beneficio, ma lo stabilire chi abbia l'onere della prova relativo alla dimostrazione della proprietà del bene religioso, quando sia in discussione la sua natura di bene proprio della parrocchia, o di bene beneficiale.

Sul punto non si rinvengono precedenti nella giurisprudenza di legittimità; sicché la risposta va trovata negli ordinari principi in materia di onere della prova, relativamente al diritto di proprietà.

La sentenza va dunque riformata, nel senso che non sussiste il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, avendo essa fornito prova sufficiente del proprio diritto di proprietà, da cui consegue la legittimazione ad agire.

Occorre a questo punto esaminare nel merito le richieste della Parrocchia.

Sebbene l'originale del contratto di mezzadria non sia stato prodotto, è incontestato che il rapporto di mezzadria abbia avuto luogo e che più volte, nel 1994 e nel 1997, la Parrocchia abbia chiesto la restituzione del bene.

A tale richiesta, gli eredi del mezzadro contrappongono la pretesa conversione del contratto in affitto di fondo rustico, ai sensi della L. 203/1982.

Tale legge, come è noto, ha disciplinato la conversione in affitto dei preesistenti rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria e soccida; ma la conversione non avviene automaticamente, necessitando invece una serie di condizioni.

In particolare, l'art. 25 della legge prevedeva in primo luogo che la conversione avvenisse su richiesta di una delle parti; richiesta di cui, nel caso di specie, non vi è traccia. La disciplina del contratto non convertito si rinviene nell'art. 34, che ne regolamenta la durata massima; ma nel caso di specie risulta applicabile anche la norma finale dell'art. 49 ultimo comma, secondo cui, in caso di morte del mezzadro, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titoli principale.

Ne consegue che il contratto di mezzadria non si è mai convertito in affitto; e che, in mancanza di effettiva contestazione circa la sua durata ed il suo regime, esso deve ritenersi risolto alla data indicata dal ricorrente (annata agraria 2002 - 2003).

Infine, del tutto nuovo rispetto al giudizio di primo grado, e comunque indimostrato, è il motivo dedotto dalla appellata, secondo cui il contratto originario sarebbe nullo per mancata autorizzazione da parte della autorità religiosa sovraordinata alla Parrocchia.

La domanda dell'appellante va dunque accolta; ne consegue l'obbligo, per l'unica erede G.L., di rilasciare il fondo alla fine della annata agraria in corso, ai sensi dell'art. 47 L. 203/1982, e cioè alla data del 10/11/2007.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenendo conto della complessità della causa, coinvolgente anche questioni di diritto ecclesiastico, e della circostanza che la stessa parte attrice ha sviluppato solo nell'atto di appello le proprie argomentazioni relative alla distinzione tra beni parrocchiali e beni del beneficio parrocchiale, mentre in primo grado non aveva in alcun modo contrastato l'eccezione preliminare dei convenuti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara cessato alla fine della annata agraria 1992 - 1993, il rapporto di mezzadria intercorso tra CHIESA PARROCCHIALE xxx e L.D., e condanna L.G., quale erede dell'originario contraente, nonché di F.C., al rilascio del fondo oggetto di causa, per la fine dell'annata agraria in corso.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Catania il 26 febbraio 2007.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2007.

sabato, aprile 21, 2007

LA VERITA' E' LA FORZA DELLA GIUSTIZIA.



La verità non diventa forza della pace se non per il tramite della giustizia. La Sacra Scrittura, parlando dei tempi messianici, da una parte asserisce che la giustizia è fonte e compagna della pace: «nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbandonerà la pace», dall’altra sottolinea ripetutamente il vincolo che associa la verità alla giustizia: «La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo», ed ancora: «Giudicherà il mondo con giustizia, e con verità tutte le genti».

Ispirandosi a questi e ad altri testi dei Libri Sacri, teologi e canonisti, sia medievali che moderni, giungono ad affermare che la giustizia ha un suo rapporto di dipendenza nei confronti della verità «veritas - asserisce un famoso assioma canonistico - est basis, fundamentum seu mater iustitiae»; e parimente si sono espressi i teologi, con a capo S. Tommaso, il cui pensiero sintetizzò Pio XII affermando con vigore che «la verità è la legge della giustizia», e poi commentando: «Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità».

In tutti i processi la verità deve essere sempre, dall’inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia: il Giudice è, quindi, legato dalla verità, che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità.

Per questo tutti gli atti del giudizio, dal libello alle scritture di difesa, possono e debbono essere fonte di verità; ma in modo speciale debbono esserlo gli «atti della causa», e tra questi, gli «atti istruttori», poiché l’istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il Giudice possa, su questo fondamento, pronunziare una sentenza giusta.

A questo scopo e dietro citazione del Giudice compariranno, per essere interrogati, le parti, i testi, ed eventualmente i periti.

Il giuramento di dire la verità, che viene richiesto a tutte queste persone, sta in perfetta coerenza con la finalità dell’istruttoria: non si tratta di creare un evento che non è mai esistito, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto verificatosi nel passato e perdurante forse ancora nel presente.

Certamente ognuna di queste persone dira la «sua verità», che sarà normalmente la verità oggettiva o una parte di essa, spesso considerata da diversi punti di vista, colorata con le tinte del proprio temperamento, forse con qualche distorsione oppure mescolata con l’errore; ma in ogni caso tutte dovranno agire lentamente, senza tradire né la verità che credono sia oggettiva, né la propria coscienza.

Alessandro II osservava nel sec. XII: «Saepe contingit quod testes, corrupti praetio, facile iuducantur ad falsum testimonium proferendum». Purtroppo nemmeno oggi i testi sono immuni dalla possibilità di prevaricare.

Se questo però avvenisse, gli atti istruttori non sarebbero certamente sorgenti limpide di verità, che potrebbero portare i giudici, nonostante la loro integrità morale e il loro leale sforzo per scoprire la verità, a errare nel pronunziare la sentenza.

Finita l’istruttoria, inizia per i singoli giudici, che dovranno definire la causa, la fase più impegnativa e delicata del processo. Ognuno deve arrivare, se possibile, alla certezza morale circa la verità o esistenza del fatto, poiché questa certezza è requisito indispensabile affinché il Giudice possa pronunziare la sentenza: prima, per così dire, in cuor suo, poi dando il suo suffragio nell’adunanza del collegio giudicante.

Il Giudice deve ricavare tale certezza «ex actis et probatis». Anzitutto «ex actis» poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di verità. Perciò il Giudice, seguendo la norma di Innocenzo III, «debet universa rimari», cioè deve scrutare accuratamente gli atti, senza che niente gli sfugga.

Poi «ex probatis», perché il gindice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che, durante l’istruttoria, la verità oggettiva possa essere stata offuscata da ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fatti, la loro soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode.

È necessario che il giudice agisca con senso critico. Compito arduo, perché gli errori possono essere molti, mentre invece la verità è una sola. Occorre dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla critica di ognuna di tali prove e confrontarla con le altre in modo che venga attuato seriamente il grave consiglio di S. Gregorio Magno: «ne temere indiscussa iudicentur».

Ad aiutare quest’opera delicata ed importante dei giudici sono ordinate le “defensiones" degli Avvocati: anche costoro nello svolgere il lore compito, in favore delle parti, devono servire alla verità, perché trionfi la giustizia.

Bisogna però aver presente che scopo di questa ricerca non è una qualsiasi conoscenza della verità del fatto, ma il raggiungimento della «certezza morale», cioè, di quella conoscenza sicura che «si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana».

Questa certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la verità del fatto da giudicare, cioè la verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere - da questo lato - in grado di pronunziare una sentenza giusta. Ed è proprio questa la ragione per cui la legge richiede tale certezza dal giudice, per consentirgli di pronunziare la sentenza.

Facendo tesoro della dottrina e della giurisprudenza sviluppatesi soprattutto in tempi più recenti, Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell’allocuzione rivolta al vostro tribunale il 1° ottobre 1942. Ecco le parole che fanno al caso nostro: «Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza morale della quale d’ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro... Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall’assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunziare una sentenza.

L’amministrazione della giustizia affidata al Giudice è un servizio alla verità e nello stesso tempo è esercizio di una mansione appartenente all’ordine pubblico. Poiché al Giudice è affidata la legge «per la sua razionale e normale applicazione».

Occorre, dunque, che la parte attrice possa invocare a suo favore una legge, la quale riconosca nel fatto allegato una motivazione giuridica sufficiente, attraverso questa legge si fara il passaggio dalla verità del fatto alla giustizia o riconoscimento di ciò che è dovuto.

Gravi e molteplici sono, perciò, i doveri del Giudice verso la legge. Accenno soltanto al primo e più importante che d’altronde porta con sé tutti gli altri: la fedeltà!

Fedeltà alla legge, a quella divina naturale e positiva, a quella sostanziale e procedurale.

L’oggettività tipica della giustizia e del processo, che nella «quaestio facti» si concretizza nell’aderenza alla verità, nella «quaestio iuris» si traduce nella fedeltà; concetti che, come è manifesto, hanno una grande affinità fra loro.

La fedeltà del giudice alla legge lo deve portare ad immedesimarsi con essa, cosicché si possa dire con ragione, come scriveva M.T. Cicerone, che il giudice è la stessa legge che parla: «magistratum legem esse loquentem».

Sarà poi questa stessa fedeltà a spingere il giudice ad acquistare quell’insieme di qualità di cui ha bisogno per eseguire gli altri suoi doveri nei confronti della legge: sapienza per comprenderla, scienza per illustarla, zelo per difenderla, prudenza per interpretarla, nel suo spirito, oltre il «nudus cortex verborum», ponderatezza ed equità per applicarla.

BRANI TRATTI DAL DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AGLI OFFICIALI E AVVOCATI DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA (4 febbraio 1980).


venerdì, aprile 20, 2007

L'Avvocatura vara proposta unitaria di autoregolamentazione delle astensioni.




L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, l’Unione Camere Penali, l’Associazione Nazionale Forense, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, l’Unione delle Camere Civili, hanno inviato, alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, una proposta unitaria di Codice di autoregolamentazione per le astensioni degli avvocati dalla attività giudiziaria varata il 4 aprile ma resa nota solo due giorni fa. Gli avvocati attendono ora dalla Commissione un giudizio di conformità ai principi dell’ordinamento in materia di astensione dall’attività giudiziaria.

L’Avvocatura contesta infatti che possa essere dettata da altri soggetti, e segnatamente dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali - che due mesi fa aveva sottoposto alle associazioni degli avvocati la bozza di un nuovo regolamento suscitando reazioni critiche - una regolamentazione per la astensione nel settore forense impositiva e uniforme a quella dettata per i lavoratori della Giustizia legati da rapporto di lavoro subordinato, e per questa ragione - spiegano le associazioni firmatarie - ha inteso dar vita ad un nuovo codice di autoregolamentazione, come già fatto in passato.

"Nonostante fino ad ora siano stati disattesi tutti gli impegni presi - sottolineano gli avvocati - è giusto ricordare che un Odg, unanime, fu votato al senato già nell’aprile del 2000 (primo firmatario Guido Calvi)". Nelle sedi politiche - promettono UCPI, ANF, AIGA, UNCC - "continueremo ad impegnarci affinché sia arrivi all’abrogazione della legge n. 83/00 e all’approvazione di una disciplina di legge della astensione forense rispettosa dei principi inviolabili del diritto di difesa e della tutela dei diritti in generale, e altresì dei valori di pari rango costituzionale. Nelle sedi giurisdizionali si continuerà a contrastare ogni atto di imposizione normativa o amministrativa dall’Avvocatura ritenuto illegittimo".

Nella premessa della proposta di regolamento si ricorda che la sentenza 171/96 della Corte Cost. ha riconosciuto la esistenza di “un’area connessa alla libertà di associazione, che è oggetto di salvaguardia costituzionale ed è significativamente più estesa rispetto alla sciopero” e che tale salvaguardia “vale altresì per l’astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono – come gli avvocati – la propria attività in condizioni di indipendenza; dal che derivano la peculiarità della loro posizione e che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto di non poter assimilare lò'astensione degli avvocati ad altre tipologie di sciopero ed ha indicato con precisione i punti critici della disciplina nella necessità di un congruo preavviso, nell’obiettivo della ragionevole durata dei processi e nell’individuazione delle prestazioni minime essenziali da garantire.

Inoltre gli avvocati ricordano che "le astensioni proclamate dall’Avvocatura – invero con parsimonia e sempre a tutela e salvaguardia dei diritti e non già per ragioni corporative – si sono sempre svolte ordinatamente e nel rispetto di questi principi". Si spiega poi che "momenti centrali di tale autoregolamentazione sono, per un verso, la rivendicazione del proprio diritto-dovere di tutelare i cittadini nel processo e la figura dell’avvocato, nella più ampia accezione della sua natura e della sua funzione, e, per altro verso, la garanzia, proprio nell’interesse dei cittadini e dell’avvocato, dei concorrenti valori di rango costituzionale".

di Mauro W. Giannini

Speciale giustizia

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Lineamenti di un magistrato VIP.



“Capelli: li taglia e di rado, a Napoli. Dal barbiere di Potenza, Paolo Mattia si fa fare la barba ogni tanto”.

“Occhiali: da sole i Ray Ban a goccia, rettangolari di tartaruga quelli da vista”.

“Giacca: un po’ lisa e sportiva. Usa poche cravatte e solo Marinella”.

“Pantaloni: preferiti quelli di fustagno color mastice. Da vela usa i Murphis & Nye. Come jeans i Levis”.

“Camicie: se le fa fare su misura a Napoli da un’artigiana di vicolo Martucci”.

“Orologi: solo Omega. Adesso ha al polso lo Speedmaster”.

“Motori: Moto Yamaha XT e BMW 1100. Auto, una vecchia Volvo rossa”.

Ecco la scheda di Henry John Woodcock.

Il tutto su “Chi” rivista beneficiaria sia delle foto di Corona e dei suoi colleghi paparazzi, sia della gran voglia di chi vuol essere spettegolato, sia di chi voleva veramente evitare di farsi spettegolare, sia della crociata del Dott. Woodcock (di cui alla scheda).

Insomma Woodcock non sarà proprio strettamente osservante della competenza per territorio per le sue inchieste, ma sembra proprio sappia comparire sui giornali giusti, competenti, si direbbe, per materia.

Mauro Mellini

martedì, aprile 17, 2007

PRODI E' IL LEADER PIU' POVERO!



Alle elezioni del 2006 ha vinto Prodi, ma nella dichiarazione dei redditi non c'è stata storia: Berlusconi, in netto recupero rispetto all'anno precedente, ha presentato al fisco un imponibile pari a 313 volte quello del leader dell'Unione.
Dalle dichiarazioni dei redditi 2005 depositate dai deputati risulta infatti che l'ex presidente del consiglio ha dichiarato oltre 28 milioni di euro (28,033 a fronte dei 5,33 dell'anno precedente) contro i nemmeno 90mila (89.514) del suo successore a Palazzo Chigi.
Anche l'attuale portavoce del governo, Silvio Sircana, allora in forza alle Ferrovie, con 254mila euro lo superava nettamente.

lunedì, aprile 16, 2007

Buon compleanno!

Cassazione: deve essere motivata adeguatamente la liquidazione delle spese.




La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 8295/2007) ha stabilito che "in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice che riduca l'ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'articolo 24 legge 794/42".

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato articolo 24".

domenica, aprile 15, 2007

Riforma Ordinamento Giudiziario entro luglio.



L'Anm avverte: sara' paralisi per la giustizia, se il ddl Mastella sull'ordinamento giudiziario non sara' approvato entro il 31 luglio.

La data e' quella in cui scade il 'congelamento' della riforma Castelli .

L'Anm ha ribadito il suo 'allarme preoccupato' nel corso di un lungo incontro con il ministro della Giustizia.

Se entro quella data non sara' successo nulla, i magistrati sono pronti ad attuare 'uno o piu' giorni di sciopero'.

venerdì, aprile 13, 2007

Non vogliamo essere illusi.



Il fatto che il Senato abbia iniziato a esaminare, seppure in maniera informale, i testi dei disegni di legge di riforma della professione forense riconoscendone la specificità, è certamente positivo.

Ma non illudiamoci: questo non vuol dire che i nostri problemi sono risolti. In un momento in cui la volontà della maggioranza, in materia, è abbastanza ondivaga, e non si riesce a capire se effettivamente si voglia proseguire sul percorso della riforma unitaria delle professioni o se esista una reale consistenza la prospettiva di una specificità della professione di avvocato questo fatto potrebbe essere pericoloso per l’unità delle forze professionali.

Potrebbe essere solo un tentativo di creare delle spaccature in un fronte che, ad oggi appare abbastanza unito. Nell’arco dello scorso anno e dei primi mesi del 2007 la compattezza interprofessionale ha rappresentato una grande e inaspettata novità nel panorama sociale del nostro Paese.

Le cifre dell’adesione alla manifestazioni promosse per protestare contro il Governo parlano da sole: i 50 mila in piazza il 12 ottobre non possono essere dimenticati.

Mi piacerebbe quindi di capire se effettivamente c’è una volontà politica di andare avanti e riconoscere la diversità specifica della nostra professione o se si tratta semplicemente di un diversivo.

Se fosse una strada seria la nostra specificità potrebbe avvenire anche nel disegno di legge generale di riforma. Altrimenti si tratterebbe dell’ennesimo tentativo di illudere gli avvocati italiani.

Michelina Grillo (Presidente Oua)

...Esiste la Massoneria a Salerno?



INCONCILIABILITÀ TRA FEDE CRISTIANA E MASSONERIA

Articolo apparso su L'Osservatore Romano del 23 febbraio 1985


Il 26 novembre 1983 la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicava una dichiarazione sulle associazioni massoniche (cfr AAS LXXVI [1984] 300).

A poco più di un anno di distanza dalla sua pubblicazione può essere utile illustrare brevemente il significato di questo documento.

Da quando la Chiesa ha iniziato a pronunciarsi nei riguardi della massoneria il suo giudizio negativo è stato ispirato da molteplici ragioni, pratiche e dottrinali. Essa non ha giudicato la massoneria responsabile soltanto di attività sovversiva nei suoi confronti, ma fin dai primi documenti pontifici in materia e in particolare nella Enciclica "Humanum Genus" di Leone XIII (20 aprile 1884), il Magistero della Chiesa ha denunciato nella Massoneria idee filosofiche e concezioni morali opposte alla dottrina cattolica. Per Leone XIII esse si riconducevano essenzialmente a un naturalismo razionalista, ispiratore dei suoi piani e delle sue attività contro la Chiesa. Nella sua Lettera al Popolo Italiano "Custodi" (8 dicembre 1892) egli scriveva: "Ricordiamoci che il cristianesimo e la massoneria sono essenzialmente inconciliabili, così che iscriversi all’una significa separarsi dall’altra".

Non si poteva pertanto tralasciare di prendere in considerazione le posizioni della Massoneria dal punto di vista dottrinale, quando negli anni 1970-1980 la S. Congregazione era in corrispondenza con alcune Conferenze Episcopali particolarmente interessate a questo problema, a motivo del dialogo intrapreso da parte di personalità cattoliche con rappresentanti di alcune logge che si dichiaravano non ostili o perfino favorevoli alla Chiesa.

Ora lo studio più approfondito ha condotto la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede a confermarsi nella convinzione dell’inconciliabilità di fondo fra i principi della massoneria e quelli della fede cristiana.

Prescindendo pertanto dalla considerazione dell’atteggiamento pratico delle diverse logge, di ostilità o meno nei confronti della Chiesa, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, con la sua dichiarazione del 26.11.83, ha inteso collocarsi al livello più profondo e d’altra parte essenziale del problema: sul piano cioè dell’inconciliabilità dei principi, il che significa sul piano della fede e delle sue esigenze morali.

A partire da questo punto di vista dottrinale, in continuità del resto con la posizione tradizionale della Chiesa, come testimoniano i documenti sopra citati di Leone XIII, derivano poi le necessarie conseguenze pratiche, che valgono per tutti quei fedeli che fossero eventualmente iscritti alla massoneria.

A proposito dell’affermazione sull’inconciliabilità dei principi tuttavia si va ora da qualche parte obiettando che essenziale della massoneria sarebbe proprio il fatto di non imporre alcun "principio", nel senso di una posizione filosofica o religiosa che sia vincolante per tutti i suoi aderenti, ma piuttosto di raccogliere insieme, al di là dei confini delle diverse religioni e visioni del mondo, uomini di buona volontà sulla base di valori umanistici comprensibili e accettabili da tutti.

La massoneria costituirebbe un elemento di coesione per tutti coloro che credono nell’Architetto dell’Universo e si sentono impegnati nei confronti di quegli orientamenti morali fondamentali che sono definiti ad esempio nel Decalogo; essa non allontanerebbe nessuno dalla sua religione, ma al contrario costituirebbe un incentivo ad aderirvi maggiormente.

In questa sede non possono essere discussi i molteplici problemi storici e filosofici che si nascondono in tali affermazioni. Che anche la Chiesa cattolica spinga nel senso di una collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, non è certamente necessario sottolinearlo dopo il Concilio Vaticano II. L’associarsi nella massoneria va tuttavia decisamente oltre questa legittima collaborazione e ha un significato ben più rilevante e determinante di questo.

Innanzi tutto si deve ricordare che la comunità dei "liberi muratori" e le sue obbligazioni morali si presentano come un sistema progressivo di simboli dal carattere estremamente impegnativo. La rigida disciplina dell’arcano che vi domina rafforza ulteriormente il peso dell’interazione di segni e di idee. Questo clima di segretezza comporta, oltre tutto, per gli iscritti il rischio di divenire strumento di strategie ad essi ignote.

Anche se si afferma che il relativismo non viene assunto come dogma, tuttavia si propone di fatto una concezione simbolica relativistica, e pertanto il valore relativizzante di una tale comunità morale-rituale lungi dal poter essere eliminato, risulta al contrario determinante.

In tale contesto, le diverse comunità religiose, cui appartengono i singoli membri delle Logge, non possono essere considerate se non come semplici istituzionalizzazioni di una verità più ampia e inafferrabile. Il valore di queste istituzionalizzazioni appare, quindi, inevitabilmente relativo, rispetto a questa verità più ampia, la quale si manifesta invece piuttosto nella comunità della buona volontà, cioè nella fraternità massonica.

Per un cristiano cattolico, tuttavia, non è possibile vivere la sua relazione con Dio in una duplice modalità, scindendola cioè in una forma umanitaria - sovraconfessionale e in una forma interna - cristiana. Egli non può coltivare relazioni di due specie con Dio, né esprimere il suo rapporto con il Creatore attraverso forme simboliche di due specie. Ciò sarebbe qualcosa di completamente diverso da quella collaborazione, che per lui è ovvia, con tutti coloro che sono impegnati nel compimento del bene, anche se a partire da principi diversi. D’altronde un cristiano cattolico non può nello stesso tempo partecipare alla piena comunione della fraternità cristiana e, d’altra parte, guardare al suo fratello cristiano, a partire dalla prospettiva massonica, come a un "profano".

Anche quando, come già si è detto, non vi fosse un’obbligazione esplicita di professare il relativismo come dottrina, tuttavia la forza relativizzante di una tale fraternità, per la sua stessa logica intrinseca ha in sé la capacità di trasformare la struttura dell’atto di fede in modo così radicale da non essere accettabile da parte di un cristiano, "al quale cara è la sua fede" (Leone XIII).

Questo stravolgimento nella struttura fondamentale dell’atto di fede si compie, inoltre, per lo più, in modo morbido e senza essere avvertito: la salda adesione alla verità di Dio, rivelata nella Chiesa, diviene semplice appartenenza a un’istituzione, considerata come una forma espressiva particolare accanto ad altre forme espressive, più o meno altrettanto possibili e valide, dell’orientarsi dell’uomo all’eterno.

La tentazione ad andare in questa direzione è oggi tanto più forte, in quanto essa corrisponde pienamente a certe convinzioni prevalenti nella mentalità contemporanea. L’opinione che la verità non possa essere conosciuta è caratteristica tipica della nostra epoca e, nello stesso tempo, elemento essenziale della sua crisi generale.

Proprio considerando tutti questi elementi la Dichiarazione della S. Congregazione afferma che la Iscrizione alle associazioni massoniche "rimane proibita dalla Chiesa" e i fedeli che vi si iscrivono "sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione".

Con questa ultima espressione, la S. Congregazione indica ai fedeli che tale iscrizione costituisce obiettivamente un peccato grave e, precisando che gli aderenti a una associazione massonica non possono accedere alla Santa Comunione, essa vuole illuminare la coscienza dei fedeli su di una grave conseguenza che essi devono trarre dalla loro adesione a una loggia massonica.

La S. Congregazione dichiara infine che "non compete alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche, con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito". A questo proposito il testo fa anche riferimento alla Dichiarazione del 17 febbraio 1981, la quale già riservava alla Sede Apostolica ogni pronunciamento sulla natura di queste associazioni che avesse implicato deroghe alla legge canonica allora in vigore (can. 2335).

Allo stesso modo il nuovo documento, emesso dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede nel novembre 1983, esprime identiche intenzioni di riserva relativamente a pronunciamenti che divergessero dal giudizio qui formulato sulla inconciliabilità dei principi della massoneria con la fede cattolica, sulla gravità dell’atto di iscriversi a una loggia e sulla conseguenza che ne deriva per l’accesso alla Santa Comunione. Questa disposizione indica che, malgrado la diversità che può sussistere fra le obbedienze massoniche, in particolare nel loro atteggiamento dichiarato verso la Chiesa, la Sede Apostolica vi riscontra alcuni principi comuni, che richiedono una medesima valutazione da parte di tutte le autorità ecclesiastiche.

Nel fare questa Dichiarazione, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede non ha inteso disconoscere gli sforzi compiuti da coloro che, con la debita autorizzazione di questo Dicastero, hanno cercato di stabilire un dialogo con rappresentanti della Massoneria. Ma, dal momento che vi era la possibilità che si diffondesse fra i fedeli l’errata opinione secondo cui ormai la adesione a una loggia massonica era lecita, essa ha ritenuto suo dovere far loro conoscere il pensiero autentico della Chiesa in proposito e metterli in guardia nei confronti di un’appartenenza incompatibile con la fede cattolica.

Solo Gesù Cristo è, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli.

giovedì, aprile 12, 2007

Sì a Carbone Presidente della Cassazione.



Vincenzo Carbone poteva essere nominato Primo Presidente della Corte di Cassazione.
Lo ha stabilito il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso presentato dall’alto magistrato contro il Consiglio Superiore della Magistratura che aveva deciso di non procedere alla sua nomina a Primo presidente della Suprema Corte a causa dell’attività di insegnamento prestata all’università senza la prescritta autorizzazione dell’organo di autogoverno.
Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il ricorrente ha ritenuto legittimamente che non fosse necessario avvertire il CSM in quanto quest’ultimo – che lo aveva in precedenza nominato presidente aggiunto della Suprema Corte - era a conoscenza dell’incarico extragiudiziario esercitato e non lo aveva considerato un ostacolo alla nomina.
Il tribunale amministrativo ha inoltre rilevato che, non avendo il CSM mai chiesto chiarimenti in merito, la mancanza dell’autorizzazione non può costituire un valido motivo per non conferire l’incarico di Primo presidente, dando in sostanza il via libera alla nomina di Carbone al vertice della Suprema Corte.
Ma è quasi certo il ricorso al Consiglio di Stato e la vicenda rischia di allungarsi per un tempo imprevedibile.
(Tar Lazio sent. n. 3036/2007)

PARADOSSI.



"Per vincere una causa gli avvocati sarebbero capaci di qualsiasi cosa. Persino di dire la verità!"
Murray

mercoledì, aprile 11, 2007

Parte la "formazione permanente" per gli avvocati.

I lavori del consiglio.




ORDINE del GIORNO
Tornata del 12 aprile 2007 ore 16,00


1) Lettura ed approvazione verbale precedente

2) Fissazione date celebrazione procedimenti disciplinari

3) Ricorsi a carico degli iscritti-determinazioni-

I TRIBUNALI ELETTORALI.



Nessun semplice indagato, in Italia, può essere privato del diritto di candidarsi a un'elezione, fine.

Non almeno con la giustizia che abbiamo, laddove qualsiasi persona può ritrovarsi inquisita salvo magari uscire scagionata dopo due lustri, spennata dagli avvocati e sbertucciata da magistrati che frattanto inseguono nuove glorie.

La proposta della Commissione antimafia affinché i partiti non candidino imputati, perciò, è segnale di cattiva civiltà giuridica e soprattutto di cattiva memoria.

In Italia è davvero il caso che i diritti civili vengano tolti solo ai condannati in giudicato, e del perché ci abbiamo riempito i libri.

Ai partiti resti la responsabilità di scegliere i candidati e agli elettori quella di votarli: dopodiché, se voteranno dei mafiosi, si prenderanno quelli.

Non è cinismo, è il prezzo della democrazia, a meno di sospenderla come proposto anni fa dai magistrati Scarpinato e Ingroia, per la precisione «sospendere autoritativamente la democrazia aritmetica al fine di salvare la democrazia sostanziale».

Anche Elio Veltri propose qualcosa del genere: a un Parlamento pieno di corrotti andava preferito, scrisse, «il lavoro dei magistrati» nonché «un gruppo interdisciplinare esterno al Parlamento».

Brividi. E non solo risate.

Filippo Facci

venerdì, aprile 06, 2007

A TUTTI UN SINCERO AUGURIO DI BUONA PASQUA!

Avremo il "condannato in prova"?



La novità più grossa del DDL governativo di riforma penale è la sospensione del procedimento penale con la cosidetta «messa in mora dell’imputato».
Si tratta della possibilità data all’imputato per reati puniti con pena pecuniaria o detentiva non superiore ai tre anni (escluso il falso in bilancio), di presentare «uno specifico programma contenente i propri impegni per elidere le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la persona offesa».
Se il giudice riterrà il programma congruo, potrà sospendere il procedimento e, in caso di esito positivo della prova, durata massima di due anni, il giudice dovrà considerare estinto il reato.

Il "Giusto" è stato condannato dalla giustizia umana.

giovedì, aprile 05, 2007

Mastella: abrogata la "ex-cirielli".



Il disegno di legge per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, approvato oggi dal Cdm, prevede ''la semplificazione e la riduzione dei tempi del processo penale oltre che un intervento di adeguamento del sistema delle sanzioni'' .

E' quanto spiega il Guardasigilli, Clemente Mastella, nella conferenza stampa organizzata a Palazzo Chigi al termine del Cdm.

Il ddl - aggiunge Mastella - ''vuole dare una risposta di 'sistema' al problema antico dell'efficienza del processo, partendo dal principio costituzionale della 'ragionevole durata', nel rispetto delle irrinunciabili esigenze della persona offesa del reato e senza mettere in discussione le garanzie delle parti, il diritto alla difesa''.

Il ministro della Giustizia poi spiega che con il ddl viene eliminata la legge ex-Cirielli, oltre che ridisegnata il sistema delle prescrizioni, con la ''totale abolizione del doppio binario''.

Messa all'orario sbagliato: il parroco deve rimborsare i fedeli!



Un caso da dieci euro è arrivato in Cassazione. E la Suprema corte ha emesso la sua sentenza: il prete che sbagliò l’orario della messa in suffragio di un defunto, deve rimborsare le offerte dei parenti.

Ci sono voluti tre anni e mezzo per mettere un punto alla storia cominciata a Verona, nel luglio 2003 (e raccontata ieri dal quotidiano L’Arena), quando l’avvocato Massimo Veneri e la sorella Margherita chiesero al parroco di San Pietro Apostolo, don Giuseppe Benini, di celebrare una messa in onore del padre.

La messa era concordata per il tardo pomeriggio, ma il parroco sbagliò e la celebrò al mattino. I figli, all’oscuro del cambio di orario, non avevano potuto partecipare al rito. Un danno morale secondo i due fratelli che si sono rivolti al giudice di pace di Verona. Sentenza: il sacerdote doveva restituire l’offerta di 10 euro per la messa.

Identico verdetto davanti al Tribunale d’appello. Scontenti, i due fratelli hanno deciso di puntare tutto al ricorso per Cassazione. E a Roma, i giudici si sono riuniti per discutere il caso. La sentenza è arrivata qualche giorno fa, il 27 marzo scorso. Anche in questo caso l’ultimo grado di giudizio ha confermato quanto deciso nei due di gradi di giudizio precedenti: cioè la restituzione dei 10 euro di offerta.

I due fratelli, hanno scritto i supremi giudici, «non hanno affermato in ricorso di aver mai prospettato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore rispetto alla somma corrisposta al parroco per la messa di suffragio; che non è ravvisabile nella specie la lesione di un diritto fondamentale della persona, comportante la risarcibilità del danno morale allorché non ricorra un’ipotesi di reato».

Ha commentato don Alberto Margoni, direttore del settimanale diocesano “Verona fedele”: «In presenza di una giustizia dai tempi biblici e perennemente ingolfata, si resta a dir poco perplessi davanti a dei giudici costretti a perdere tempo su una questione che poteva essere risolta con un po’ di buon senso e altrettanta comprensione: anche i preti sbagliano. La messa non implica un rapporto commerciale tra il prete e i fedeli. I dieci euro fissati dalla diocesi sono solo un’offerta, e non una tariffa, che chi incarica il celebrante può anche non versare o versare solo in parte. Inoltre, la messa ha sempre valore comunitario, non è mai la "mia" messa, anche se viene celebrata in suffragio del proprio defunto».

mercoledì, aprile 04, 2007

Obiezione di coscienza dei magistrati?



In questi giorni, Nello Rossi ha diffuso, sulla mailing list di Magistratura Democratica, un documento sottoscritto da diciotto componenti del CDC (comitato direttivo centrale) dell'Associazione Nazionale Magistrati, fra i quali: Gennaro, Narducci, Teresi, Vanorio, Laudi, Spataro, Natoli, Bruti Liberati, Magagnoli, Canepa, Aschettino, La Malfa, Sabatini, Tamburino, lo stesso Rossi e altri ancora.

Il testo del documento è il seguente:


Nel nostro ordinamento il giudice non è chiamato solo ad applicare la legge ma può legittimamente dubitare di essa alla luce della Costituzione, sollevando questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale ove ravvisi un contrasto tra la norma da applicare ed i principi ed i valori della carta fondamentale.


E' la Costituzione, dunque -alla quale egli ha giurato fedeltà- la tavola dei valori cui il magistrato deve far riferimento nell'esercizio quotidiano delle sue funzioni.


E la sola "obiezione" per lui possibile nei confronti del diritto positivo è l'eccezione di legittimità costituzionale.


Del resto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 196 del 1987, ha già affrontato la questione della obiezione di coscienza del magistrato su temi simili a quelli di cui oggi si discute, negando al giudice la possibilità di astenersi dal giudizio sulla autorizzazione di una minore all'interruzione della gravidanza.

Il motociclista "depresso" può non usare il casco!



Se sei depresso o stressato, sei legittimato a non utilizzare il casco in moto, almeno a Napoli.

Sono ormai ben dieci i ricorsi al giudice di pace partenopeo andati a buon fine, adducendo queste motivazioni

«Il ricorrente ha provato con documentazione sanitaria che all’epoca della multa era in stato di depressione. per questo il ricorso va accolto e il verbale annullato». Questa la motivazione che annulla le contravvenzioni della polizia municipale.

Il generale Carlo Schettini, comandante della Polizia municipale di Napoli ha commentato:: «Secondo me, a un motociclista che dichiara al giudice di pace di essere affetto da stress psicologico dovrebbe essere vietato di andare in moto finché ha questo tipo di problema. L’aumentare di questo contenzioso giudiziario ci preoccupa perché la tendenza a opporsi ai verbali per guida senza casco potrebbe diventare contagiosa. Eppure stiamo impegnandoci molto e negli ultimi sette mesi abbiamo sequestrato circa 4.500 motoveicoli».

L'allarme lanciato dal Generale Schettini verra analizzato dalla coordinatrice dei giudici di pace, Maria Rosaria Saviano e dal suo braccio destro, il giudice di pace Antonello di Rienzo: «I casi segnalati dal generale Schettini vanno esaminati singolarmente: la sezione dei giudici di pace conta circa 200 giudici che ogni settimana emettono centinaia di sentenze. Sulle opposizioni di verbali per guida di motoveicoli senza casco non ci sono sentenze «seriali» della nostra sezione. In un ramo delicato com’è quello dei ricorsi contro la pubblica amministrazione sicuramente nessun collega vuole inventarsi il diritto. Ma ogni caso fa storia a sè».

Il popolo di motociclisti napoletani si divide sull'argomento: c'è chi ritiene che possa essere diventato semplice poter evitare di essere sanzionato, sia con una multa pecuniaria che con la detrazione di 5 punti dalla patente e chi, invece, prosegue sulla strada della legalità.

martedì, aprile 03, 2007

L’Oua contesta il progetto di legge Mastella sul processo civile

Michelina Grillo, presidente Oua: « Si pensa di fare delle riforme a costo zero per lo Stato, ma a carico ed a scapito dei diritti dei cittadini. Questa è la stessa filosofia utilizzata anche dai precedenti Governi e riconfermata, purtroppo, dall’attuale Guardasigilli. Forse buona per ottenere un titolo sui giornali, ma perdente in prospettiva. Non possiamo non ribadire che il recupero di efficienza e di credibilità della giustizia civile richiede, innanzitutto, un adeguato stanziamento di risorse, ma soprattutto deve essere sottratto da continui interventi di microchirurgia, inidonei a risolvere una crisi strutturale qual’è quella in atto. Serve una razionalizzazione del sistema, frutto del dialogo con tutti gli operatori del servizio Giustizia e non tirata fuori dal cilindro di qualche prestigiatore. Ci auguriamo che la conferenza sulla giustizia, che l’avvocatura ha indetto dall’11 al 13 di ottobre, a Roma, possa essere l’occasione per confrontarci apertamente su questa vera e propria emergenza democratica».

La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita a Varese il 30 e 31 marzo 2007, ha esaminato il testo del Ddl presentato dal Ministro Mastella recante “Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile” e con un deliberato (di seguito) ha espresso le prime valutazioni rivolgendo severe critiche.

Il deliberato

Anche questo ennesimo intervento sul processo civile non si sottrae alle solite critiche che hanno accompagnato quelli che lo hanno preceduto, critiche alle quali il Governo (speriamo non il Parlamento) appare peraltro del tutto indifferente.

Critiche fondate sull’inaccettabilità del continuo cambiamento delle regole, ispirato esclusivamente alla rincorsa dell’emergenza – nel disperato tentativo di porre un argine al disastro della nostra giustizia civile – e del tutto irrispettoso delle imprescindibili esigenze di organicità del sistema e di ricomposizione dello stesso in una prospettiva di reale recupero di efficienza e di efficacia.

E così, accanto ad innovazioni che appaiono condivisibili (quali, tra le altre, l’ampia riscrittura delle regole di trattazione delle questioni di competenza, la rimodulazione in termini maggiormente incisivi della responsabilità aggravata, l’alleggerimento del contenuto della sentenza, il rafforzamento del presidio dell’adempimento degli obblighi di fare infungibile e di non fare), vi sono previsioni che appaiono del tutto inopportune o inutili ed altre invece addirittura connotate da una non accettabile compressione dei diritti delle parti.

Tra quelle inopportune va annoverato il rilevante ampliamento delle competenze del giudice di pace, che (così come l’infelice previsione della ricostituzione delle sezioni stralcio, oggetto di unanimi critiche ed opportunamente accantonata) appare solo un mezzo per ridare ossigeno alle agende dei magistrati togati, peraltro del tutto ingiustificato, innanzi tutto in considerazione della (tuttora) inadeguata caratura professionale di questi giudici.

Tra quelle (sostanzialmente) inutili va annoverata la riduzione del termine per la riassunzione del processo interrotto, di quello per le attività di cui all’art. 307, del termine lungo per le impugnazioni, di quello per il promuovimento del giudizio di rinvio e di quello feriale, sulle quali di certo non possono aversi contrarietà di principio, salvo osservare che non è seriamente sostenibile che ciò serva davvero a ridurre i tempi (e che sarà interessante vedere se gli uffici giudiziari, anche in considerazione della pianificazione delle legittime ferie dei magistrati, saranno in grado di assicurare che l’effettiva ripresa dell’attività di udienza, che già cessa ben prima del 31 luglio, riprenda con il primo di settembre, perché se così non avvenisse gli unici a risentire dell’innovazione sarebbero, tanto per cambiare, gli avvocati, i quali si ritroverebbero i termini che corrono già dall’inizio di settembre, senza alcuna ragionevole aspettativa di una corrispettiva – di quindici giorni poi! – riduzione dei tempi delle cause).

Nel disegno di legge vi sono poi previsioni che si iscrivono nella logica di un complessivo spostamento del baricentro del processo verso il ruolo e la funzione del giudice, spostamento destinato a tradursi anche in un rafforzamento dei suoi poteri discrezionali che non convince prima di tutto in linea di principio, in quanto ad esso inevitabilmente consegue la compressione dei diritti delle parti.

Viene al riguardo in primo luogo in rilievo l’ennesima riscrittura degli artt. 183 e 185, connotata: (i) dal rafforzamento del tentativo di conciliazione, accompagnato dall’obbligo delle parti di dichiarare a quali condizioni siano disposte a conciliare (e dalla previsione che la parte che abbia a conseguire, all’esito della causa, non più di ciò che la controparte si era dichiarata disponibile ad offrire, possa essere condannata alle spese); (ii) dalla previsione che le memorie possano essere concesse solo ove il giudice ritenga che sussistano giusti motivi.

Mentre la prima previsione può avere un senso solo alla condizione che il giudice arrivi all’udienza conoscendo la causa e pertanto rendendosi parte effettivamente attiva nel tentativo di conciliazione (e dovendosi seriamente considerare la possibilità di prevedere che, fallito il tentativo di conciliazione, muti la persona del giudice istruttore), la seconda appare una davvero indebita ingerenza (per sanzionare condotte censurabili c’è già lo strumento rappresentato dalla regolazione delle spese) nell’apprestamento delle difese delle parti, quasi che sia il giudice il soggetto in grado di valutare l’efficacia e la completezza di tali difese (e non l’avvocato, che appare relegato al ruolo di fastidioso ostacolo al celere procedere del giudizio); e tutto ciò, non si dimentichi, per evitare un allungamento di (30+30+20=) 80 giorni!

Ma della riscrittura degli artt. 183 e 185 non piacciono altre cose: il ripristino della riserva obbligatoria qualora vengano assegnati i termini per le memorie (attesa la pacifica utilità di un ulteriore momento di contraddittorio) e la incomprensibile cancellazione della possibilità, per l’avvocato, di autenticare la procura a favore del rappresentante che compare nel tentativo di conciliazione (un’opportuna semplificazione).

Non può non destare perplessità anche la previsione della facoltà di rimessione in termini per errore scusabile. Se infatti pare corretto prevedere (anche generalizzandosi la previsione dell’art. 184 bis) la rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, riesce alquanto difficile immaginare quali potrebbero essere le fattispecie di errore scusabile ed i conseguenti ambiti di discrezionale (e pertanto non agevolmente prevedibile e verificabile) esercizio della relativa facoltà.

Parimenti non condivisibile appare la previsione di procedimenti sommari non cautelari, i quali si risolverebbero in un ulteriore modello processuale (al di fuori di un’adeguata ponderazione della rilevanza e degli effetti dell’introduzione, nell’ordinamento, di un procedimento sommario non cautelare, fondato su un accertamento di mera verosimiglianza), che difficilmente garantirebbe gli sperati effetti deflativi (comunque implicando un’attività istruttoria).

Una valutazione negativa va poi fatta anche per ulteriori specifiche norme: (i) quella relativa all’estinzione qualora l’attore non compaia alla prima udienza ed il convenuto non chieda che si proceda in assenza di lui (non basta, a fini acceleratori, l’immediata cancellazione?); (ii) quella relativa all’incomprensibile eliminazione della rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione; (iii) quella relativa all’ambigua determinazione di rimettere alle parti la scelta del rito per le cause di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003, dovendosi aggiungere che una così incisiva modificazione non può prescindere da una complessiva riflessione sull’assetto dei riti, che potrà farsi in occasione della Conferenza della Giustizia che l’Oua sta organizzando.

Sottolineata l’opportunità di chiarire espressamente, onde evitare equivoci, che le eccezioni all’inammissibilità di cui all’art. 345 riguardano anche i documenti, resta un’ultima considerazione circa la previsione della complessiva durata (di norma) quinquennale di tre gradi di giudizio.

A costo di essere noiosi occorre ribadire che non è cambiando regole (e comprimendo i diritti e le facoltà delle parti) che si consegue tale obiettivo.

Non sfugge come il progetto del Governo per restituire dignità ed efficienza alla giustizia civile (ma non è dissimile la valutazione per il progetto relativo a quella penale) passi attraverso questa illusoria scorciatoia a costo zero (per lo Stato, ma non per i cittadini).

Per il civile la preoccupazione si accresce leggendo, nella relazione accompagnatoria al Ddl in commento, che le ulteriori misure in cantiere tra l’altro consistono: (i) nella “razionalizzazione e potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili, con qualificati organi di conciliazione”, chiaro dovendo essere che in tanto tali strumenti possono funzionare in quanto la giurisdizione recuperi un grado accettabile di efficienza e che comunque ad ogni tavolo in cui si discuta di diritti dovrà essere obbligatoriamente garantita la difesa tecnica; (ii) nella “previsione di meccanismi di filtro che, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, consentano di selezionare le cause che, per il loro basso grado di difficoltà, possano essere trattate mediante il ricorso a forme procedimentali semplificate, eventualmente avvalendosi dell’apporto della struttura dell’ufficio del processo”, chiaro dovendo essere che l’ufficio per il giudice o per il processo deve restare solo ed esclusivamente uno strumento di ausilio per l’attività del magistrato.

Non può non ribadirsi, in conclusione, che il recupero di efficienza e di credibilità della giustizia civile, oltre a richiedere un adeguato stanziamento di risorse, esige che si smetta, una volta per tutte, di procedere con interventi di microchirurgia, pacificamente inidonei a risolvere una crisi strutturale qual’è quella in atto, e che la pianificazione delle iniziative sia preceduta da un’urgentissima progettazione di sistema, da non concepirsi nelle stanze del Ministero, ma da condividersi con tutti i protagonisti del servizio Giustizia.





lunedì, aprile 02, 2007

KAROL SANTO SUBITO!

SEGNALAZIONE CONVEGNO.


Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO

con il patrocinio delle Facoltà di Economia e Scienze Politiche

CONVEGNO DI STUDI

“DA SPAZIO ECONOMICO A SPAZIO DI LIBERTA, SICUREZZA E GIUSTIZIA: 50 ANNI

D’ INTEGRAZIONE EUROPEA “

Salerno, 13 aprile 2007

Aula Magna

PROGRAMMA LAVORI

ore 9,00

Indirizzi di saluto

Raimondo Pasquino Magnifico Rettore

Claudio Meoli Prefetto di Salerno

Luigi Kalb

Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni

Angela Di Stasi

Direttore del Corso di perfezionamento in Diritto dell'Unione europea applicato

Emilio Palladino

Presidente del Consiglio degli studenti

ore 9,45

LO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Umberto Leanza

Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma Tor Vergata, già Capo del Servizio del Contenzioso diplomatico e dei Trattati internazionali, Ministero Affari Esteri

Profili giuridici

Rocco Antonio Cangelosi

Ambasciatore-Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea

Profili politico-diplomatici

ore 10,45

Interventi programmati

IL CONTRIBUTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Alfonso Andria

Europarlamentare

Giuseppe Gargani Europarlamentare

ore 11,30 Coffee Break

ore II,45

Panel di discussione

IL DIRITTO COMUNITARIO APPLICATO IN ITALIA (1957-2007)

COORDINA :

UgoVillani

Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma Luiss Guido Cadi

INTERVENGONO:

Luciano A. D'Angelo

Sostituto Procuratore della Repubblica, Tribunale di Napoli

Luigi Antonio Esposito Presidente di Sezione, TAR Salerno

Enzo Maria Marenghi

Direttore della Scuola di specializzazione delle Professioni Legali

Francesco Trifone

Consigliere della Corte di Cassazione

CONCLUDE:

Massimo Panebianco Ordinario di Diritto Internazionale

(In occasione del Convegno, sarà presentato il volume di M. Panebianco (a cura di), Codice delle leggi comunitarie 1957¬2007, Editoriale Scientifica, Napoli 2007)

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Responsabile scientifìco: Angela Di Stasi

Segreteria scientifìca: Francesco Buonomenna Teresa Russo

Segreteria organizzativa: Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle istituzioni - Fisciano (SA) 84084 - teI. 089.962088 - fax 089.962087 - e-mail cpue@unisa.it