lunedì, marzo 31, 2014

"Se questo è un avvocato".

C’era un tempo la “professione” forense. In realtà ci piace di più connotarla con altri termini: vocazione, veste, funzione, passione, difensore, toga. Così da nobilitarne le origini, prona verso la tutela dei diritti. Finalità questa particolarmente delicata, costituzionalmente richiamata ed indirizzata.
C’era un tempo una “toga” pregna di dignità, autorevolezza, credibilità.
C’era un tempo un’aurea. C’era un tempo una professione con una giurisprudenza meno ricca, meno creativa, meno arbitraria, meno oscillante.
C’era un tempo un legislatore più serio, più preparato, meno schizofrenico. C’erano un tempo meno avvocati (assai meno), tribunali forse più efficienti. C’era maggiore solennità. C’era un’altra avvocatura. Un altro mondo, un’altra società, un’altra giustizia. Ed anche altri diritti (si pensi solo a tutti i “nuovi diritti” creati negli ultimi 20 anni).
 Oggi non c’è più.
Oggi c’è un’avvocatura dopata (gonfiata da numeri abnormi), in preda a legislatori sussultori e ciarlatani, in balia di una giurisprudenza complessa, ma soprattutto mortificata da ondate di adempimenti obbligatori, dispendiosi, onerosi, poco ragionevoli.
Esaminiamoli dunque.
L’avvocato è anche destinatario come datore di lavoro degli obblighi previsti dal nuovo Testo Unico per la sicurezza (d.lgs. 81/2008) quando, nel proprio organico, è presente anche un solo lavoratore. Da ciò discende una cascata di obblighi elencati dall’art. 18 del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.lgs. 106/2009 (tra cui nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; redazione del documento di valutazione dei rischi.
Quanto all’antiriciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo, ci pensa il d.lgs. 231/2007, come modificato poi anche dal d.lgs. 151/2009, ad onerare i destinatari degli obblighi dell’adozione di misure proporzionali al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione, così prevedendo un criterio di adeguamento di sistemi e procedure e della loro applicazione alle caratteristiche dell’attività ed alle dimensioni dei destinatari degli obblighi.
I destinatari degli obblighi vi adempiono avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale o professionale. Preoccupandosi però di precisare i limiti di applicazione quanto agli avvocati (art. 12): a) solo nel caso di compimento, in nome o per conto dei clienti, di qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, e di assistenza nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) per la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) per l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) per l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) per la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Il titolo II del decreto si occupa dei singoli obblighi, indicati come: obblighi di adeguata verifica della clientela; obblighi di registrazione; obblighi di segnalazione. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono limitati (art. 16) ai casi di prestazioni professionali che superano, secondo i criteri indicati nella norma, la soglia di 15.000 euro o che concernono operazioni di valore indeterminabile, o, ancora, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati in precedenza ottenuti ai fini dell’identificazione.
Verificare adeguatamente la clientela significa (art. 18) in particolare: a) identificare il cliente e verificarne l’identità; b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Invero, la Posta Elettronica Certificata (PEC) è obbligatoria per tutti gli Avvocati dal 29 Novembre 2009 per adeguarsi alle disposizioni dell'art. 16 d.l. 185/2008, convertito nella l. 28 gennaio 2009, n. 2. Misura questa certamente necessaria anche e soprattutto per il PCT, ma preziosa pure per effettuare le notifiche in proprio.
Quanto al trattamento dei dati personali intervengono poi l’art. 2, comma 2 d.lgs. 196/03 e il parere del Garante 3.6.2004 così gravandoci di vari adempimenti tra cui la c.d. informativa, ossia il documento obbligatorio per cui il cliente deve ricevere una informativa, orale o scritta, prima della raccolta dei dati (ad esempio al momento del conferimento dell’incarico).
Con il c.d. decreto sviluppo bis (d.l. 179/2012) è stato introdotto l’obbligo del Pos (point of sale), ossia di dotarsi di un dispositivo che consente il pagamento delle prestazioni professionali tramite dispositivo elettronico che permette di addebitare con carta di credito, di debito, prepagata. Come ben sappiamo un vergognoso regalo alla lobby delle banche.
Quanto poi infine, dulcis in fundo, alla polizza obbligatoria per la responsabilità professionale e infortuni, l’art. 12 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (c.d. legge professionale forense), statuisce che “1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. 3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine. 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
In realtà come spiega il Cnf nel suo documento informativo “La norma predetta si sovrappone, con il carattere della specialità, a quella di cui all’art. 3, comma 5, lett. e), del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, avente sempre ad oggetto la assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e riferita ai professionisti iscritti ad un Ordine Professionale, la cui entrata in vigore è fissata alla data del 13 agosto 2013. In considerazione del superamento di tale norma dalla lex specialis posta dal richiamato art. 12, deve ritenersi che – per quel che attiene alla entrata in vigore dell’obbligo assicurativo – sia necessario farsi riferimento esclusivamente a tale ultima disposizione, onde l’obbligo 2 in questione dovrà essere osservato allorquando il Ministro della Giustizia avrà emanato il decreto di cui al comma 5.”.
E’ evidente come se possa dirsi sensata l’obbligatorietà per la responsabilità professionale, assai meno possa dirsi sensata per la polizza infortuni, ove serva a tutelare se stessi.
Anche in tal caso siamo in presenza di una vergognosa regalia alla lobby delle assicurazioni.
Banche e assicurazioni, putacaso proprio chi ha ispirato gli ultimi governi, che putacaso hanno legiferato in tale modo penalizzante per i professionisti intellettuali e in particolare per noi (basti pensare solo all’obbrobrio dei parametri, falcidianti le tariffe degli avvocati, solo da ultimo riequilibrato).
Ci chiediamo se oggi, alla luce di tutto ciò, se questo è (ancora) un avvocato…

Avv. Marcello Adriano Mazzola – Delegato di Cassa Forense

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