"In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato, in caso di insussistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex legge n. 794/1942, il giudice deve dichiarare esclusivamente l'inammissibilità del ricorso, senza disporre il mutamento del rito."
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 16202/13; depositata il 27 giugno)
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