L’art. 28 c.d.f. vieta di produrre in giudizio corrispondenza qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra colleghi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 20.7.2012 n. 100, id. 27.10.2010 n. 159.
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