“In caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, la liquidazione di una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta dall’attore, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, può ugualmente giustificare la compensazione delle spese del giudizio”.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 22388/2012; depositata il 10 dicembre)
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