giovedì, dicembre 06, 2012

Mediazione obbligatoria, De Tilla: avevamo colto nel segno, non si torna indietro.

LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LE CRITICHE DELL’AVVOCATURA ALLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA. PER MAURIZIO DE TILLA: “SI CONFERMA L’ECCESSO DI DELEGA, UN PROFILO EVIDENTE DI ILLEGITTIMITÀ DELLA MEDIACONCILIAZIONE. MA È EVIDENTE CHE NON SI TORNA INDIETRO DA QUESTA SENTENZA. L’OBBLIGATORIETÀ NON SI PUÒ REINTRODURRE. ALTRE SONO LE STRADE PER IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI MEDIAZIONE CONDIVISO E DI QUALITÀ CHE TUTELI IL CITTADINO” 
Maurizio de Tilla, Presidente uscente dell'OUA, ha commentato la sentenza della Consulta - oggi pubblicata- che ha dichiarato illegittima la media-conciliazione obbligatoria: «Si conferma il chiaro profilo di illegittimità per eccesso di delega del sistema di mediazione (unico nel panorama europeo) introdotto nel nostro Paese. L’avvocatura aveva, quindi, colto nel segno. La media-conciliazione era stata varata senza i necessari requisiti di qualità sia per la formazione dei mediatori, sia per l’assenza di regole chiare che definissero i conflitti di interessi delle Camere di conciliazione, nonché per un ingiusto meccanismo di obbligatorietà e per gli eccessivi costi per il cittadino. Ma non solo: anche perché pregiudicava il successivo giudizio. Tutto ciò al solo scopo di comprimere la possibilità di accedere al sistema giustizia. È bene anche ricordare che, pure, la Commissione Europea aveva avanzato, in un parere inviato alla Corte di Giustizia Europea, una decisa critica al combinato disposto tra obbligatorietà e onerosità per i cittadini, come evidente limitazione del diritto di ricorrere alla macchina giudiziaria».
 «Alla luce della sentenza – conclude de Tilla – vogliamo invitare a chiudere una fase e ad aprirne un’altra, basata sul dialogo e la condivisione: si implementino sistemi seri di mediazione, con chiari elementi di qualità e di garanzia per cittadini, senza obbligatorietà e costi eccessivi». (OUA, comunicato stampa 6 dicembre 2012)

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