giovedì, aprile 07, 2011
Opposizione a D.I.: la Corte d'Appello di Salerno concede la remissione nei termini.
Corte Appello Salerno, ord. 22 marzo 2011 - Pres. Bartoli - Est. Colucci.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Dimezzamento automatico dei termini a comparire e di costituzione – Art. 645 c.p.c. – Sezioni Unite 19246/2010 – Ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione nn. 14627 e 15809.
Sono condivisibili i principi affermati dalla Suprema Corte [cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. interlocutoria n. 14627 del 17/6/2010, nonché Cass. civ., Sez. II, ord. interlocutoria n. 15809 del 2/7/2010] secondo i quali: a) alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia fatto affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile e ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, anche in assenza di un’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto; b) la norma di cui all’art. 184 bis c.p.c. è applicabile anche al di fuori dell’ambito delle ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; c) la rimessione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c. può aver luogo anche in assenza di apposita istanza di parte.
(Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto tempestiva la costituzione dell’opponente a decreto monitorio avvenuta nel termine ordinario ma oltre quello abbreviato di cinque giorni dalla notifica.)
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