martedì, aprile 26, 2011

Locazioni non abitative: il pagamento tardivo può costituire "inadempimento grave" e risolvere il contratto.


Corte di Appello di Napoli - Sezione II civile - Sentenza 4 marzo 2011 n. 506

Per un esercizio commerciale, rimanere indietro di due o tre mesi con il pagamento delle rate del fitto è da considerare un “inadempimento grave” che può portare alla risoluzione del contratto.
Né è sufficiente a sanare il difetto del conduttore che il pagamento degli arretrati avvenga dopo il ricevimento dell’atto di citazione.
Lo ha stabilito la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 506/2011 (pubblicata il 04 marzo 2011), accogliendo le richieste del proprietario e ribaltando la sentenza di primo grado.
Secondo la Corte territoriale, infatti, “Qualora il conduttore di un immobile ad uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo viene sottratto al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell’atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l’inadempimento. Pertanto, sorge, salva l’ipotesi di rinuncia da parte del locatore alla domanda o all’azione come proposta, l’obbligo per il giudicante, adito a seguito dell’esperimento di una azione per la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione non abitativo, di delibare il caso rimesso al suo esame alla luce degli articoli 1453 e ss cc; e ciò analizzando la condotta dell’inadempiente sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo”.

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