venerdì, aprile 29, 2011

Occupazione “sine titulo” d’un immobile e risarcimento del danno.


Della fattispecie è tornata ad occuparsi, in una recente pronuncia, la Corte di Cassazione.
Nella sentenza n. 5028, resa dalla Seconda Sezione del Supremo Collegio l’1 marzo 2011, gli ermellini, in conformità al loro consolidato orientamento, hanno specificato che nelle fattispecie concernenti occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (v. da ultimo, Cass., Sez. 2, dell'8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. 3, dell'11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. 3, dell'8 maggio 2006, n. 10498) (così Cass. 1 marzo 2011 n. 5028).
Ciò detto è necessario comprendere secondo quali parametri debba calcolarsi il danno subito.
Con riferimento a questa problematica, sempre la Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che la determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato (Cass. ult. cit.).

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