martedì, settembre 18, 2012
lunedì, settembre 17, 2012
Confermate dall'OUA le due giornate di astensione (comunicato stampa).
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Oua) sottolinea come aumentino le adesioni alla due giornate di protesta del 20 e 21 contro l'irrazionale revisione della geografia giudiziaria, la delegificazione dell'ordinamento forense, l'abolizione della tariffe, l'appello cassatorio.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua «la categoria è compatta, oltre 120 le adesioni ad oggi degli ordini forensi allo sciopero, si terranno manifestazioni in tutto il Paese. Dalla base giunge la richiesta di tenere la barra ferma nella protesta contro la chiusura di circa 1000 uffici giudiziari, l'incostituzionale e fallimentare mediaconciliazione obbligatoria, l'abolizione delle tariffe, l'appello cassatorio. In questo senso sono da segnalare i documenti approvati dall'Unione dei Fori della Campania che indicano con precisione le ragioni del grande malcontento degli avvocati contro le politiche del Governo sulla giustizia e le professioni».
«Il 21 settembre a Roma - conclude de Tilla - abbiamo convocato in occasione dell'Assemblea dell'Oua, gli Stati Generali dell'Avvocatura, per definire le prossime iniziative, ma anche per sottoscrivere il ricorso al Tar sulla Geografia Giudiziaria. È un momento di grande unità e determinazione: possiamo finalmente confrontarci ad armi pari con la controparte politica».
Roma, 17 settembre 2012
domenica, settembre 16, 2012
sabato, settembre 15, 2012
venerdì, settembre 14, 2012
Riforma professioni, il Cnf ricorre al Tar: decreti illegittimi.
Il Cnf ha affidato a autorevoli avvocati- professori universitari il mandato a ricorrere contro la riforma delle professioni del governo Monti, per far valere davanti al Tar del Lazio i vizi di illegittimità sia del regolamento professioni (Dpr 137/2012) che del decreto ministeriale parametri (Dm 140/2012).
Il collegio che si occuperà del ricorso sul Dpr Professioni è formato da Vincenzo Cerulli-Irelli, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini. Si occuperanno del ricorso contro il Dm Parametri Angelo Clarizia e Federico Tedeschini. A Massimo Luciani, Gian Paolo Parodi, Paolo Ridola è stata chiesta la disponibilità a confezionare dei pareri su entrambi i temi.
A Mario Bertolissi e Giuseppe Abbamonte è stato poi affidato l’incarico di valutare i profili di illegittimità dei decreti legislativi di revisione della geografia giudiziaria (nn.155/2012 e 156/2012), appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre.
La decisione si è resa necessaria davanti agli evidenti vizi di eccesso di potere dei due atti governativi e ai gravi profili d’incostituzionalità della legge di autorizzazione.
In relazione ai parametri, il cui decreto ministeriale è viziato anche per sviamento laddove prevede un abbattimento dei compensi degli avvocati che esorbita dalle finalità fissate dalla fonte primaria, il Cnf sta inoltrando al ministero della giustizia, anche in vista della riunione del 19 settembre con tutti i Consigli nazionali delle professioni sulla questione specifica, un documento dettagliato con precise e documentate richieste di modifica del decreto ministeriale, a partire dal ripristino di proporzionalità dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
Quanto al confronto con il Governo, il Cnf ribadisce che nessun tavolo debba rallentare il percorso parlamentare della riforma forense.
La vera apertura da parte dell’esecutivo che l’Avvocatura ormai s’aspetta è quella del rispetto sostanziale del testo di riforma forense approdato in aula; l’accoglimento della richiesta di modifica del dm parametri e la rivisitazione in sede parlamentare, previa analisi concreta, dei criteri in materia di riordino della geografia giudiziaria, con la successiva adozione dei necessari correttivi.
Il Cnf non vede alcun motivo per il quale la disciplina della professione forense, in ogni suo aspetto, non debba essere trattata dal Parlamento, con il contributo del governo e nel corretto confronto con l’avvocatura, confronto al quale il CNF ha sempre dato il proprio leale apporto, coerente con l’esigenza di garantire la formazione di una avvocatura qualificata e indipendente, per un corretto esercizio del diritto di difesa, come richiesto dalla Costituzione.
Il collegio che si occuperà del ricorso sul Dpr Professioni è formato da Vincenzo Cerulli-Irelli, Giuseppe Colavitti, Guido Greco, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini. Si occuperanno del ricorso contro il Dm Parametri Angelo Clarizia e Federico Tedeschini. A Massimo Luciani, Gian Paolo Parodi, Paolo Ridola è stata chiesta la disponibilità a confezionare dei pareri su entrambi i temi.
A Mario Bertolissi e Giuseppe Abbamonte è stato poi affidato l’incarico di valutare i profili di illegittimità dei decreti legislativi di revisione della geografia giudiziaria (nn.155/2012 e 156/2012), appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre.
La decisione si è resa necessaria davanti agli evidenti vizi di eccesso di potere dei due atti governativi e ai gravi profili d’incostituzionalità della legge di autorizzazione.
In relazione ai parametri, il cui decreto ministeriale è viziato anche per sviamento laddove prevede un abbattimento dei compensi degli avvocati che esorbita dalle finalità fissate dalla fonte primaria, il Cnf sta inoltrando al ministero della giustizia, anche in vista della riunione del 19 settembre con tutti i Consigli nazionali delle professioni sulla questione specifica, un documento dettagliato con precise e documentate richieste di modifica del decreto ministeriale, a partire dal ripristino di proporzionalità dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
Quanto al confronto con il Governo, il Cnf ribadisce che nessun tavolo debba rallentare il percorso parlamentare della riforma forense.
La vera apertura da parte dell’esecutivo che l’Avvocatura ormai s’aspetta è quella del rispetto sostanziale del testo di riforma forense approdato in aula; l’accoglimento della richiesta di modifica del dm parametri e la rivisitazione in sede parlamentare, previa analisi concreta, dei criteri in materia di riordino della geografia giudiziaria, con la successiva adozione dei necessari correttivi.
Il Cnf non vede alcun motivo per il quale la disciplina della professione forense, in ogni suo aspetto, non debba essere trattata dal Parlamento, con il contributo del governo e nel corretto confronto con l’avvocatura, confronto al quale il CNF ha sempre dato il proprio leale apporto, coerente con l’esigenza di garantire la formazione di una avvocatura qualificata e indipendente, per un corretto esercizio del diritto di difesa, come richiesto dalla Costituzione.
INCONTRO TRAI RAPPRESENTANTI DELL'OUA ED IL MINISTRO SEVERINO.
COMUNICATO STAMPA
Ieri pomeriggio si è tenuto, a Roma, il previsto incontro tra l’avvocatura (erano presenti tutte le associazioni) e il Ministro della Giustizia, Paola Severino. Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua, la rappresentanza politica forense) era presente il presidente, Maurizio de Tilla e l’avv. Maldari, componente della Giunta Centrale.Alla fine dell’incontro, il presidente dell’Oua, ha così commentato: «Un incontro proficuo e costruttivo. Il Guardasigilli sembra voglia aprire una stagione nuova con l’avvocatura, basata su un confronto chiaro, trasparente, partecipativo e senza esclusioni. Ora attendiamo i fatti, noi ieri abbiamo ribadito, forti di due anni di iniziativa coerente, con decise proteste e decine di proposte avanzate, quali sono le priorità per una nuova politica sulla giustizia e sulla professione forense. Il Ministro ha mostrato grande disponibilità sulle diverse questioni poste. Sulla riforma dell’accesso dei corsi di laurea in legge finalmente le nostre preoccupazioni hanno trovato il giusto riscontro, certo le posizioni non sono sovrapponibili, però la nostra richiesta di fissare criteri forti per attaccare l’aumento esponenziale degli avvocati è stata recepita. Tra questi la proposta dell’introduzione del numero programmato, e il Ministro ha dato la disponibilità di avviare urgentemente un tavolo ad hoc su questa questione. Ma non solo. Condivisione sulla necessità di incontrarsi fra 15 giorni per discutere diversi questioni controverse sul processo civile e sulla task force per lo smaltimento dell’arretrato».
«Abbiamo, inoltre, chiesto che si modifichino immediatamente, con decreto ministeriale, i parametri fissati dal Ministero per la liquidazione dei compensi nei processi. Abbiamo assistito a una riduzione di oltre il 50% rispetto alle tariffe professionali, ferme al 2005. Gli avvocati stanno già subendo le gravi conseguenze della crisi economica sia per la riduzione del lavoro, sia per i ritardi nei pagamenti degli enti pubblici e privati. Il Ministro anche su questo nodo si è detta pronta ad approfondire il problema e a verificare le critiche dell’avvocatura».
«Infine – conclude de Tilla - abbiamo confermato il sostegno all’opera della Commissione Giustizia della Camera sulla riforma professionale, mantenendo tutti i capisaldi frutto del dibattito interno alla categoria e al lavoro di Camera e Senato: tariffe, pubblicità, incompatibilità, tirocinio, riserve di consulenza legale, specializzazioni, esclusione dei soci di puro capitale. Un dialogo, insomma, franco, ma costruttivo che ha visto nella compattezza dell’avvocatura (Oua e associazioni forensi) la sua grande forza».
Roma, 14 settembre 2012
giovedì, settembre 13, 2012
Da oggi in vigore i decreti "taglia-tribunali".
Oggi entrano in vigore i d.lgs. nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, ossia i cd "taglia-tribunali".
Per i Tribunali e per le Sezioni di Tribunale, le soppressioni decise saranno efficaci dal 13 settembre 2013, decorsi cioè 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del decreto e il 13 settembre 2013, sono tenute presso i medesimi uffici.
Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente per effetto della soppressione. Fino al 13 settembre 2013, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
Invece, per gli Uffici di GDP soppressi, il d.lgs. precisa che, entro sessanta giorni, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e’ proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara’ messo a disposizione dagli enti medesimi, rimanendo a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche’ la formazione del relativo personale amministrativo.
Entro 12 mesi dalla scadenza di cui sopra, il Ministro della giustizia apporterà con proprio decreto le conseguenti modifiche all’elenco degli uffici soppressi. Nei sei mesi successivi, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi, saranno tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii saranno effettuati dinanzi all’ufficio competente per effetto della soppressione
Per i Tribunali e per le Sezioni di Tribunale, le soppressioni decise saranno efficaci dal 13 settembre 2013, decorsi cioè 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del decreto e il 13 settembre 2013, sono tenute presso i medesimi uffici.
Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all’ufficio competente per effetto della soppressione. Fino al 13 settembre 2013, il processo si considera pendente davanti all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
Invece, per gli Uffici di GDP soppressi, il d.lgs. precisa che, entro sessanta giorni, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e’ proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara’ messo a disposizione dagli enti medesimi, rimanendo a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche’ la formazione del relativo personale amministrativo.
Entro 12 mesi dalla scadenza di cui sopra, il Ministro della giustizia apporterà con proprio decreto le conseguenti modifiche all’elenco degli uffici soppressi. Nei sei mesi successivi, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi, saranno tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii saranno effettuati dinanzi all’ufficio competente per effetto della soppressione
mercoledì, settembre 12, 2012
Come cambia la responsabilità medica con il decreto legge "Balduzzi".
Art. 3
(Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie)
1. Fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, nell'accertamento della colpa lieve nell'attività dell'esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1. della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’econon1ia e delle finanze, sentite l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’artieolo 3, comma S, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri: a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale. prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. ll fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli Ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposo da parte del sanitario.
3. Il danno biologico conseguente all'attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 c 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. eventualmente integrate con la procedura di cui al comma l del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d’ufiicio di cui all'articolo i3 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiomati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Modello di preventivo e conferimento incarico.
PREVENTIVO E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il …………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………, in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica),
identificato dall’avv. ………….. a mezzo (documento) …………….. rilasciato da (autorità) ……………………... in data ….……….. di cui si allega copia, ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,
CONFERISCE
all’avv…… del Foro di …….. nato a …… il …… (CF ……. ) incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza contro …………..……, avente ad oggetto ……………………………….., di notevole complessità ed avente valore ………………,
PATTUISCE
1) con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue:
quanto ad Euro …. orarie per l’assistenza stragiudiziale / giudiziale, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA.Ogni attività dovrà essere puntualmente annotata e dettagliata all’interno di appositi “time sheet” secondo il modello allegato. I “time sheet” mensili saranno inviati a mezzo email all’indirizzo ______ al Cliente il giorno 20 di ciascun mese, al fine di consentire allo stesso di verificare l’attività espletata dallo Studio.
Eventuali contestazioni del Cliente dovranno pervenire per iscritto entro i 10 giorni successivi. In mancanza di contestazioni lo Studio emetterà ed invierà fattura / preavviso di parcella il giorno 30 di ogni mese.
(oppure) Euro _____ per l’intero procedimento, qualora lo stesso abbia, sin dall’inizio, natura consensuale. Euro ______ per la fase giudiziale di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc) il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA ed IVA.
Ogni altra spesa (contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di CTU o CTP, imposta di registro ecc.) sarà a carico del cliente e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata a al professionista a semplice richiesta.
2) Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara di esser consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.
3) Il cliente si impegna a pagare all’avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi; a tal riguardo le parti convengono le seguenti scadenze di pagamento: quanto al 30 % vengono corrisposti contestualmente al conferimento dell’incarico ………. quanto ad un ulteriore 30% saranno corrisposti entro e non oltre il ….
Quanto al saldo sarà corrisposto al momento della definizione del procedimento di primo grado. Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza il professionista all’immediato rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dal cod. di proc. civ. sino alla nomina di altro difensore.
4) Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’importo risultante dal presente contratto a indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall’onere di rifusione posto a carico di controparte. Qualora l’importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale (se recuperata dalla controparte). L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.
5) Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.
6) Il cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna a mettere a disposizione dell’avvocato quanto necessario per esercitare le difese.
7) In caso di conciliazione della controversia il cliente verserà oltre quanto pattuito per l’intera fase processuale in cui avviene la conciliazione, l’ulteriore compenso di euro ……., oltre CNPA ed IVA.
8) In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l’intera fase processuale in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% sull’intero compenso. Tale somma è stata determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione e gestione dello studio.
9) Si da atto che il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa………………
10) L’avvocato terrà costantemente aggiornato il Cliente sull’attività svolta per suo conto e, in particolare, fornirà: Informative periodiche e complete sugli sviluppi e sui progressi del caso; Delucidazioni sui procedimenti in corso e sulle strategie adottate per le azioni legali intraprese; A richiesta, tutte le informazioni e chiarificazioni ritenute opportune nel minor tempo possibile; Riscontro alla corrispondenza, fax e telefonate, con la massima rapidità.
11) Lo Studio garantisce l’assistenza di professionisti adeguatamente qualificati. I professionisti ed il personale dello studio saranno incaricati ed impiegati di volta in volta in relazione alla natura dell’attività richiesta al fine di offrire l’assistenza più appropriata.
12) Lo Studio si impegna a non rilevare a terzi alcuna informazione confidenziale relativa alle questioni trattate per conto del cliente, fatta eccezione per il normale svolgimento del suo mandato.
In tal senso, l’esecuzione dell’incarico autorizza lo Studio a gestire ogni informazione confidenziale nel rispetto del D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Allegati: 1) informativa privacy; 2) copia documenti identificativi del cliente. ….. ………, ……………. Firma Cliente …………………………………..
Firma Avvocato …………………………………..
Per approvazione espressa della clausola nr. 2 nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.
Firma Cliente …………………………………..
Alpa al ministro guardasigilli: Per difendere la dignità dell'Avvocatura non parteciperemo all'incontro.
Segue il testo integrale della lettera inviata ieri al ministro guardasigilli, che spiega le ragioni per le quali il Cnf non parteciperà all'incontro del 13 settembre su legge professionale e smaltimento dell'arretrato.
A S.E. Il Ministro della Giustizia
Prof. Paola Severino Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma
Eccellenza,
giustifico al momento, per dovere istituzionale, i motivi dell’assenza del CNF all’incontro da Lei convocato per il giorno 13 settembre sui temi dello smaltimento e della riforma forense.
Naturalmente se il CNF, rappresentanza istituzionale dell’avvocatura e consulente del Ministro per legge, fosse stato contattato previamente rispetto alla convocazione cartacea, avrei avuto già modo di esprimerLe quanto segue, e cioè che l’Avvocatura, pressoché all’unanimità, ha affermato non più tardi del 5 settembre, a conclusione di una affollatissima riunione della quasi totalità degli Ordini forensi, presenti l’Oua, tutte le maggiori associazioni forensi e i vertici della Cassa di previdenza, che la legge di riforma professionale deve essere approvata dal Parlamento nel rispetto sostanziale del testo che la Commissione Giustizia ha varato prima dell’estate.
Riaprire oggi una negoziazione di quel testo, come Lei propone, significherebbe tornare indietro di tre-quattro anni e tradire il lavoro svolto in questo lungo tempo dal Parlamento e dall’Avvocatura. Se guardiamo indietro a questi anni, non si può certo dire che la riforma forense non sia stata dibattuta, approfondita e condivisa sia dentro che fuori l’Avvocatura, con alcuni punti irrinunciabili.
Ad esempio, l’accesso qualificante alla professione; la qualità della prestazione professionale con aggiornamento permanente e le specializzazioni; l’organizzazione professionale attraverso la modifica della struttura delle s.t.p. che escluda soci di puri capitale; la ripartizione tra fase istruttoria e fase decisoria del procedimento disciplinare con diverse articolazioni presso gli Ordini; la qualificazione nella consulenza, ecc. Tutte scelte pensate nell’interesse dei cittadini, che guardano al proprio avvocato chiedendogli competenza e indipendenza.
Di più, il testo attuale ha recepito le indicazioni fondamentali in materia di concorrenza e di difesa degli interessi dei cittadini date dal Governo. Per esempio, per quanto riguarda le tariffe, definitivamente abrogate da questo Governo, non le considera più e fa riferimento esclusivamente ai parametri, l’assicurazione obbligatoria, e molto altro.
Il testo approdato in aula alla Camera è dunque quello che la Commissione Giustizia ha modificato tenendo conto dei decreti che via via il Governo Monti emanava. Tra l’altro, il testo ha superato più vagli di costituzionalità e di compatibilità con la normativa comunitaria. Davvero, non si comprendono le ragioni di chi chiede ora ulteriori cambiamenti.
Non posso neppure nasconderLe che l’approccio ideologico di questo governo nei confronti della professione forense si è concretizzato in azioni e provvedimenti non accettabili ed assunti senza il necessario confronto con le rappresentanze degli avvocati: dalla geografia giudiziaria, all’adozione di parametri economici irrispettosi del valore della funzione difensiva, dal mancato stralcio della professione forense dai regolamenti, alle riforme procedurali nel processo civile, per giungere al sostanziale mancato assenso alla commissione legiferante.
Un atteggiamento, quello del Suo Governo, signor Ministro, di costante chiusura al dialogo e al rispetto dell’opinione degli avvocati, lavoratori anche loro, produttori di reddito e di occupazione anche loro, travolti dalla crisi economica anche loro, e descritti dal suo Governo, invece, come casta arroccata su degli inesistenti privilegi.
Tutto questo non può essere dimenticato dal CNF; la dignità dell’avvocatura, ed il ruolo nobile ed insostituibile degli Ordini Forensi, non può essere oggetto di negoziazione.
Per questi motivi il CNF non parteciperà all’incontro del 13 settembre, e continuerà a chiedere che lo statuto dell’Avvocato venga fatto con legge, dal Parlamento, nel pieno esercizio delle sue prerogative costituzionali. Questo nell’interesse dei cittadini, di chi vede nell’avvocato il custode dei diritti dei più deboli, di chi individua nel Parlamento la sede naturale per la funzione legiferante.
La legge professionale non è e non deve essere materia di un governo tecnico e di emergenza; la tutela del diritto alla difesa c’entra assai poco con gli interessi dei grandi centri economici.
Il CNF, tuttavia, sarà lieto di intraprendere un dialogo con il Governo allorquando vi sarà da parte di quest’ultimo un atteggiamento concreto che rispetti gli avvocati e le prerogative del Parlamento e con essi i cittadini.
Il fatto concreto potrà essere proprio l’atteggiamento del Suo Ministero di fronte al testo di riforma in discussione alla Camera.
Con i migliori saluti.
Guido Alpa
A S.E. Il Ministro della Giustizia
Prof. Paola Severino Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma
Eccellenza,
giustifico al momento, per dovere istituzionale, i motivi dell’assenza del CNF all’incontro da Lei convocato per il giorno 13 settembre sui temi dello smaltimento e della riforma forense.
Naturalmente se il CNF, rappresentanza istituzionale dell’avvocatura e consulente del Ministro per legge, fosse stato contattato previamente rispetto alla convocazione cartacea, avrei avuto già modo di esprimerLe quanto segue, e cioè che l’Avvocatura, pressoché all’unanimità, ha affermato non più tardi del 5 settembre, a conclusione di una affollatissima riunione della quasi totalità degli Ordini forensi, presenti l’Oua, tutte le maggiori associazioni forensi e i vertici della Cassa di previdenza, che la legge di riforma professionale deve essere approvata dal Parlamento nel rispetto sostanziale del testo che la Commissione Giustizia ha varato prima dell’estate.
Riaprire oggi una negoziazione di quel testo, come Lei propone, significherebbe tornare indietro di tre-quattro anni e tradire il lavoro svolto in questo lungo tempo dal Parlamento e dall’Avvocatura. Se guardiamo indietro a questi anni, non si può certo dire che la riforma forense non sia stata dibattuta, approfondita e condivisa sia dentro che fuori l’Avvocatura, con alcuni punti irrinunciabili.
Ad esempio, l’accesso qualificante alla professione; la qualità della prestazione professionale con aggiornamento permanente e le specializzazioni; l’organizzazione professionale attraverso la modifica della struttura delle s.t.p. che escluda soci di puri capitale; la ripartizione tra fase istruttoria e fase decisoria del procedimento disciplinare con diverse articolazioni presso gli Ordini; la qualificazione nella consulenza, ecc. Tutte scelte pensate nell’interesse dei cittadini, che guardano al proprio avvocato chiedendogli competenza e indipendenza.
Di più, il testo attuale ha recepito le indicazioni fondamentali in materia di concorrenza e di difesa degli interessi dei cittadini date dal Governo. Per esempio, per quanto riguarda le tariffe, definitivamente abrogate da questo Governo, non le considera più e fa riferimento esclusivamente ai parametri, l’assicurazione obbligatoria, e molto altro.
Il testo approdato in aula alla Camera è dunque quello che la Commissione Giustizia ha modificato tenendo conto dei decreti che via via il Governo Monti emanava. Tra l’altro, il testo ha superato più vagli di costituzionalità e di compatibilità con la normativa comunitaria. Davvero, non si comprendono le ragioni di chi chiede ora ulteriori cambiamenti.
Non posso neppure nasconderLe che l’approccio ideologico di questo governo nei confronti della professione forense si è concretizzato in azioni e provvedimenti non accettabili ed assunti senza il necessario confronto con le rappresentanze degli avvocati: dalla geografia giudiziaria, all’adozione di parametri economici irrispettosi del valore della funzione difensiva, dal mancato stralcio della professione forense dai regolamenti, alle riforme procedurali nel processo civile, per giungere al sostanziale mancato assenso alla commissione legiferante.
Un atteggiamento, quello del Suo Governo, signor Ministro, di costante chiusura al dialogo e al rispetto dell’opinione degli avvocati, lavoratori anche loro, produttori di reddito e di occupazione anche loro, travolti dalla crisi economica anche loro, e descritti dal suo Governo, invece, come casta arroccata su degli inesistenti privilegi.
Tutto questo non può essere dimenticato dal CNF; la dignità dell’avvocatura, ed il ruolo nobile ed insostituibile degli Ordini Forensi, non può essere oggetto di negoziazione.
Per questi motivi il CNF non parteciperà all’incontro del 13 settembre, e continuerà a chiedere che lo statuto dell’Avvocato venga fatto con legge, dal Parlamento, nel pieno esercizio delle sue prerogative costituzionali. Questo nell’interesse dei cittadini, di chi vede nell’avvocato il custode dei diritti dei più deboli, di chi individua nel Parlamento la sede naturale per la funzione legiferante.
La legge professionale non è e non deve essere materia di un governo tecnico e di emergenza; la tutela del diritto alla difesa c’entra assai poco con gli interessi dei grandi centri economici.
Il CNF, tuttavia, sarà lieto di intraprendere un dialogo con il Governo allorquando vi sarà da parte di quest’ultimo un atteggiamento concreto che rispetti gli avvocati e le prerogative del Parlamento e con essi i cittadini.
Il fatto concreto potrà essere proprio l’atteggiamento del Suo Ministero di fronte al testo di riforma in discussione alla Camera.
Con i migliori saluti.
Guido Alpa
martedì, settembre 11, 2012
Severino, "Anch'io bocciata a primo esame avvocatura".
(AGI) - Roma, 10 set. - "Anch'io fui bocciata al primo esame per l'avvocatura". Lo ha confidato il ministro della Giustizia Paola Severino, parlando oggi ai giovani del Summer School del Pdl a Frascati, dove si e' parlato di giustizia.
Parlando con i ragazzi in merito all'esame per diventare avvocato, il ministro Severino ha detto che "anch'io ritenevo che i miei compiti fossero fatti bene, ma e' difficile dire se io avessi ragione o torto".
"I numeri oggi sono impressionanti - ha aggiunto il ministro Severino - quest'anno all'esame di avvocatura sono giunte 38mila domande in tutta Italia. Per quanta buona volonta' possa esserci puo' capitare che nel correggere gli elaborati, le diverse commissioni possano avere minore attenzione o maggiore diversita' dei criteri. Cio' introduce il tema del numero e delle qualificazioni che stiamo discutendo con l'avvocatura". "L'avvocatura - ha concluso il ministro Severino - non deve essere una professione residuale, ovvero di chi la fa solo per ripiego. Occorre creare percorsi di specializzazione affinche' ci sia scelta di profili formativi tra l'avvocatura e la magistratura".
"I numeri oggi sono impressionanti - ha aggiunto il ministro Severino - quest'anno all'esame di avvocatura sono giunte 38mila domande in tutta Italia. Per quanta buona volonta' possa esserci puo' capitare che nel correggere gli elaborati, le diverse commissioni possano avere minore attenzione o maggiore diversita' dei criteri. Cio' introduce il tema del numero e delle qualificazioni che stiamo discutendo con l'avvocatura". "L'avvocatura - ha concluso il ministro Severino - non deve essere una professione residuale, ovvero di chi la fa solo per ripiego. Occorre creare percorsi di specializzazione affinche' ci sia scelta di profili formativi tra l'avvocatura e la magistratura".
De Tilla, OUA: filtro in appello è rimedio peggiore del male. Sì a task force su arretrato.
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, all'entrata a regime del cosiddetto filtro in appello, previsto dal decreto Sviluppo, critica questo provvedimento denunciando l'inutilità di questo strumento per la pretesa riduzione del contenzioso, ma anche i rischi di ulteriori meccanismi discriminatori nei confronti del diritto alla giustizia dei cittadini.
Allo stesso tempo, Maurizio de Tilla, presidente Oua, ribadisce quanto sostenuto nei giorni scorsi, anche a Cernobbio, sulla necessità che il Governo apra un dialogo con l'avvocatura su tutti i nodi che strozzano la macchina giudiziaria e, in particolare, sulla task force proposta dal ministro Severino per lo smaltimento dell'arretrato.
«Partiamo dalla nota dolente - attacca de Tilla - il filtro in appello è un rimedio peggiore del male. Finirà per accrescere la discrezionalità del giudice e incrementare il contenzioso con i successivi possibili ricorsi per cassazione "per saltus". Si tratta di una riforma che difficilmente potrà trovare un'applicazione pratica investendo valori della difesa e sistemi del processo che si pongono in aperto contrasto con la paradossale previsione di una pronuncia (soggettiva ed arbitraria) di inammissibilità dell'appello, che renderebbe ricorribile in Cassazione non più le sentenze di appello ma quelle di primo grado. La possibile declaratoria di inammissibilità si correla, poi, ad una sommaria ricognizione, nella prima udienza, del grado di infondatezza dell'impugnazione, con una affrettata e sommaria valutazione delle carte processuali. È inevitabile, inoltre, che i parametri formulati nella nuova normativa aprono la porta ad un volontarismo giudiziale difficilmente tollerabile. E tale apprezzamento potrà costituire la ragione primaria di un giudice, oberato dal carico giudiziario, che vuole liberarsi dei processi. In questo modo per eliminare il contenzioso si demoliscono i diritti dei cittadini e si dà spazio ad una confusione processuale senza precedenti».
Ma sempre a Cernobbio, il presidente dell'Oua non ha fatto mancare la disponibilità degli avvocati rispetto a diverse proposte del Ministro della Giustizia, che, oggi, de Tilla conferma, ribadendo la richiesta di un incontro urgente con il Guardasigilli su diverse questioni: sulla riforma del corso di laurea in legge e l'accesso, sulla riforma dell'ordinamento forense, sulla geografia giudiziaria, sulla mediaconciliazione obbligatoria e sullo smaltimento dell'arretrato.
Su quest'ultima questione sottolinea: «Sì a una straordinaria iniziativa congiunta, avvocati e magistrati, per attaccare quello che è stato definito il debito pubblico della macchina giudiziaria - spiega - fermo restando la necessità che si privilegi la qualità e la selezione. Partendo dal presupposto che il lavoro degli avvocati non può essere equiparato a quello di un cottimista del diritto: qualificazione, incompatibilità, garanzia di professionalità e retribuzione non devono essere messe in secondo piano».
Allo stesso tempo, Maurizio de Tilla, presidente Oua, ribadisce quanto sostenuto nei giorni scorsi, anche a Cernobbio, sulla necessità che il Governo apra un dialogo con l'avvocatura su tutti i nodi che strozzano la macchina giudiziaria e, in particolare, sulla task force proposta dal ministro Severino per lo smaltimento dell'arretrato.
«Partiamo dalla nota dolente - attacca de Tilla - il filtro in appello è un rimedio peggiore del male. Finirà per accrescere la discrezionalità del giudice e incrementare il contenzioso con i successivi possibili ricorsi per cassazione "per saltus". Si tratta di una riforma che difficilmente potrà trovare un'applicazione pratica investendo valori della difesa e sistemi del processo che si pongono in aperto contrasto con la paradossale previsione di una pronuncia (soggettiva ed arbitraria) di inammissibilità dell'appello, che renderebbe ricorribile in Cassazione non più le sentenze di appello ma quelle di primo grado. La possibile declaratoria di inammissibilità si correla, poi, ad una sommaria ricognizione, nella prima udienza, del grado di infondatezza dell'impugnazione, con una affrettata e sommaria valutazione delle carte processuali. È inevitabile, inoltre, che i parametri formulati nella nuova normativa aprono la porta ad un volontarismo giudiziale difficilmente tollerabile. E tale apprezzamento potrà costituire la ragione primaria di un giudice, oberato dal carico giudiziario, che vuole liberarsi dei processi. In questo modo per eliminare il contenzioso si demoliscono i diritti dei cittadini e si dà spazio ad una confusione processuale senza precedenti».
Ma sempre a Cernobbio, il presidente dell'Oua non ha fatto mancare la disponibilità degli avvocati rispetto a diverse proposte del Ministro della Giustizia, che, oggi, de Tilla conferma, ribadendo la richiesta di un incontro urgente con il Guardasigilli su diverse questioni: sulla riforma del corso di laurea in legge e l'accesso, sulla riforma dell'ordinamento forense, sulla geografia giudiziaria, sulla mediaconciliazione obbligatoria e sullo smaltimento dell'arretrato.
Su quest'ultima questione sottolinea: «Sì a una straordinaria iniziativa congiunta, avvocati e magistrati, per attaccare quello che è stato definito il debito pubblico della macchina giudiziaria - spiega - fermo restando la necessità che si privilegi la qualità e la selezione. Partendo dal presupposto che il lavoro degli avvocati non può essere equiparato a quello di un cottimista del diritto: qualificazione, incompatibilità, garanzia di professionalità e retribuzione non devono essere messe in secondo piano».
lunedì, settembre 10, 2012
Da domani (11 settembre) entra in vigore il cd “filtro in appello”.
L'avvocatura teme gli effetti tranchant delle nuove norme: «Ancora non sappiamo – dice Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf – quale uso faranno i giudici del filtro. Ma è probabile che ne faranno un uso decimatorio. Siamo molto preoccupati, anche perché è stato deciso di far diventare operative queste disposizioni dopo un periodo transitorio breve, a ridosso dell'estate. Io, per non fare la cavia, ho accelerato la presentazione di un ricorso che mi pareva a rischio per evitare l'esame preventivo».
In generale, secondo Pasqualin, «il filtro chiede un grande sacrificio delle garanzie per ottenere, paradossalmente, risultati scarsi o nulli: anzi, il sistema potrebbe rallentare perché i giudici dovranno esaminare tutti i ricorsi».
Con l'applicazione i nodi verranno al pettine e si capirà quanto siano fondati questi timori, insieme con quelli sul «probabile aumento del carico per la Cassazione, per le impugnazioni delle ordinanze» e «l'applicazione difforme da Corte e Corte della norma, troppo generica» avanzati da Remo Caponi, docente di diritto processuale civile a Firenze.
In generale, secondo Pasqualin, «il filtro chiede un grande sacrificio delle garanzie per ottenere, paradossalmente, risultati scarsi o nulli: anzi, il sistema potrebbe rallentare perché i giudici dovranno esaminare tutti i ricorsi».
Con l'applicazione i nodi verranno al pettine e si capirà quanto siano fondati questi timori, insieme con quelli sul «probabile aumento del carico per la Cassazione, per le impugnazioni delle ordinanze» e «l'applicazione difforme da Corte e Corte della norma, troppo generica» avanzati da Remo Caponi, docente di diritto processuale civile a Firenze.
sabato, settembre 08, 2012
venerdì, settembre 07, 2012
giovedì, settembre 06, 2012
Professioni e parametri: Cnf impugna i regolamenti.
La riforma forense, grande pensiero estivo del ministro Severino, è motivo di grande preoccupazione per l’avvocatura.
I rappresentanti degli avvocati (Cnf, Cassa forense, Ordini, Oua e associazioni forensi), riuniti ieri a Roma, hanno denunciato l’attacco alla democrazia parlamentare da parte del Governo, che tenta di condizionare il passaggio in deliberante della riforma.
Nella stessa sede, l’avvocatura ha deciso di impugnare - per eccesso di potere - i regolamenti del Governo in tema di riforma delle professioni (DPR n. 137 del 7 agosto 2012) e il decreto ministeriale sui parametri sui compensi professionali (DM 140 del 20 luglio 2012).
(Altalex, 6 settembre 2012)
I rappresentanti degli avvocati (Cnf, Cassa forense, Ordini, Oua e associazioni forensi), riuniti ieri a Roma, hanno denunciato l’attacco alla democrazia parlamentare da parte del Governo, che tenta di condizionare il passaggio in deliberante della riforma.
Nella stessa sede, l’avvocatura ha deciso di impugnare - per eccesso di potere - i regolamenti del Governo in tema di riforma delle professioni (DPR n. 137 del 7 agosto 2012) e il decreto ministeriale sui parametri sui compensi professionali (DM 140 del 20 luglio 2012).
(Altalex, 6 settembre 2012)
CNF: Riforma forense, l’iniziativa dal Governo è un attacco alla democrazia.
L’Avvocatura non può non denunciare con forza il grave attacco alla democrazia parlamentare che il Governo ha perpetrato ieri, sottoponendo l’assenso al passaggio della riforma forense in sede deliberante in commissione giustizia della Camera a una serie di condizioni che svuotano la stessa riforma, già passata al vaglio del Senato e della stessa commissione giustizia di Montecitorio.
Siamo al di fuori di ogni prassi costituzionale, tanto che un quotidiano nazionale parla di reazioni “di perplessità quando non di sconcerto” degli stessi parlamentari. Il Consiglio nazionale forense ha immediatamente reagito denunciando questa prevaricazione che punta ad esautorare il Parlamento con un Comunicato stampa a stretto giro dopo la consegna della nota dei ministri per i rapporti con il Parlamento e della giustizia, indirizzata alla presidente della commissione giustizia di Montecitorio Giulia Bongiorno, ai componenti della commissione giustizia.
Sulla ferma posizione del Consiglio si è ritrovata tutta l’Avvocatura, riunita ieri a Roma in tutte le sue rappresentanze istituzionali e politiche (presenti la Cassa forense, la quasi totalità dei 165 Ordini forensi e le Unioni, l’Oua e le associazioni riconosciute dal Congresso), su iniziativa dello stesso Cnf, per fare il punto dopo la pubblicazione in Gazzetta dei primi regolamenti del Governo in tema di professioni (il dpr n. 137 del 7 agosto 2012 e il decreto ministeriale parametri del 20 luglio 2012).
Siamo al di fuori di ogni prassi costituzionale, tanto che un quotidiano nazionale parla di reazioni “di perplessità quando non di sconcerto” degli stessi parlamentari. Il Consiglio nazionale forense ha immediatamente reagito denunciando questa prevaricazione che punta ad esautorare il Parlamento con un Comunicato stampa a stretto giro dopo la consegna della nota dei ministri per i rapporti con il Parlamento e della giustizia, indirizzata alla presidente della commissione giustizia di Montecitorio Giulia Bongiorno, ai componenti della commissione giustizia.
Sulla ferma posizione del Consiglio si è ritrovata tutta l’Avvocatura, riunita ieri a Roma in tutte le sue rappresentanze istituzionali e politiche (presenti la Cassa forense, la quasi totalità dei 165 Ordini forensi e le Unioni, l’Oua e le associazioni riconosciute dal Congresso), su iniziativa dello stesso Cnf, per fare il punto dopo la pubblicazione in Gazzetta dei primi regolamenti del Governo in tema di professioni (il dpr n. 137 del 7 agosto 2012 e il decreto ministeriale parametri del 20 luglio 2012).
mercoledì, settembre 05, 2012
C.O.A SALERNO: DELIBERA DI ADESIONE ALL'ASTENSIONE PROCLAMATA DALL'O.U.A PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2012.
CONSIGLIO DELL'ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nella seduta del 29 agosto 2012, ha deliberato di aderire all'astensione dalla trattazione delle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 20 e 21 settembre 2012 nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione", proclamata dall'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.
Il "finto" parere positivo del Governo sulla riforma forense.
Il parere formulato dal Governo sulla richiesta di sede deliberante in Commissione Giustizia della Camera, pur essendo formalmente positivo in realtà – ponendosi in contrasto con le prassi parlamentari – detta al Parlamento le modifiche da apportare alla riforma forense perché la stessa si appiattisca sul regolamento delle professioni varato in agosto.
Il parere crea un inedito “doppio binario”, che già di per sé è inaccettabile perché rallenta anziché velocizzare l’iter, come invece era nell’auspicio di tutti, ed inoltre sottrae alla Commissione alcuni punti fondamentali della normativa per indirizzarli nel mare aperto dell’Aula, finendo per svuotare di contenuto lo stesso assenso alla sede deliberante.
Tra gli argomenti stralciati ve ne sono taluni fondamentali, come la specializzazione, le incompatibilità ed il tirocinio. Sulla specializzazione, facendo proprio il parere della Commissione Antitrust che l’Unione aveva già criticato nei giorni scorsi, applica un criterio fumoso, identificato in imprecisate “esperienze professionali qualificanti e significative”, ed esclude la frequenza di corsi qualificanti ai fini del conseguimento del titolo di specialista, così da degradarlo alla stregua di una mera autocertificazione in nome di una malintesa mistica liberalizzatrice.
In pratica si uccide la specializzazione nella culla, sortendo l’effetto contrario di ciò che serve per la tutela del diritto di difesa. Connotati propri della specializzazione sono, invece, esperienza professionale pratica, frequenza di corsi specializzanti e valutazione finale all’esito degli stessi.
La soluzione proposta dal governo crea, inoltre, un’inaccettabile confusione tra requisiti a regime della specializzazione e la norma transitoria dove, in ragione dell’anzianità professionale, eccezionalmente si deroga alla frequenza dei corsi.
Se a questo si aggiunge la richiesta di stralciare le norme relative alla pubblicità in modo da renderla meno controllata, le norme relative alla incompatibilità, delineando una sorta di avvocato a mezzo servizio che si divide la professione ed un pubblico impiego, o peggio l’ammistrazione di una società di capitali, ed infine le norme inerenti al tirocinio, ridotto di sei mesi e reso compatibile con altri impieghi che ne certificheranno la ridotta utilità e capacità di formare un avvocato vero, il giudizio non può che essere negativo.
Ciò rende ancora più attuali le ragioni della proclamata astensione degli avvocati penalisti, fissata per la prima settimana di udienze, dal 17 al 21 settembre, per salvaguardare non già una figura professionale, ma i diritti dei cittadini che agli avvocati si rivolgono.
UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
Il parere crea un inedito “doppio binario”, che già di per sé è inaccettabile perché rallenta anziché velocizzare l’iter, come invece era nell’auspicio di tutti, ed inoltre sottrae alla Commissione alcuni punti fondamentali della normativa per indirizzarli nel mare aperto dell’Aula, finendo per svuotare di contenuto lo stesso assenso alla sede deliberante.
Tra gli argomenti stralciati ve ne sono taluni fondamentali, come la specializzazione, le incompatibilità ed il tirocinio. Sulla specializzazione, facendo proprio il parere della Commissione Antitrust che l’Unione aveva già criticato nei giorni scorsi, applica un criterio fumoso, identificato in imprecisate “esperienze professionali qualificanti e significative”, ed esclude la frequenza di corsi qualificanti ai fini del conseguimento del titolo di specialista, così da degradarlo alla stregua di una mera autocertificazione in nome di una malintesa mistica liberalizzatrice.
In pratica si uccide la specializzazione nella culla, sortendo l’effetto contrario di ciò che serve per la tutela del diritto di difesa. Connotati propri della specializzazione sono, invece, esperienza professionale pratica, frequenza di corsi specializzanti e valutazione finale all’esito degli stessi.
La soluzione proposta dal governo crea, inoltre, un’inaccettabile confusione tra requisiti a regime della specializzazione e la norma transitoria dove, in ragione dell’anzianità professionale, eccezionalmente si deroga alla frequenza dei corsi.
Se a questo si aggiunge la richiesta di stralciare le norme relative alla pubblicità in modo da renderla meno controllata, le norme relative alla incompatibilità, delineando una sorta di avvocato a mezzo servizio che si divide la professione ed un pubblico impiego, o peggio l’ammistrazione di una società di capitali, ed infine le norme inerenti al tirocinio, ridotto di sei mesi e reso compatibile con altri impieghi che ne certificheranno la ridotta utilità e capacità di formare un avvocato vero, il giudizio non può che essere negativo.
Ciò rende ancora più attuali le ragioni della proclamata astensione degli avvocati penalisti, fissata per la prima settimana di udienze, dal 17 al 21 settembre, per salvaguardare non già una figura professionale, ma i diritti dei cittadini che agli avvocati si rivolgono.
UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
I COMUNI POSSONO DELIBERARE CONDONI, PER I PROPRI TRIBUTI, SINO ALL’ANNO 2002.
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Tributaria Civile - con l’importante sentenza n. 12679 del 30-05-2012, depositata in cancelleria il 20-07-2012, ha stabilito il principio che il potere dei Comuni di deliberare condoni sui tributi propri non è esercitabile senza ben precisi limiti temporali, cioè per obblighi tributari fino alla data del 31-12-2002 e non oltre.
La Cassazione ha osservato che l’art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002); b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato “sine die”, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002.
Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell’intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).
Ne discende che l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).
La Cassazione ha osservato che l’art. 13 della Legge 289/2002, con riferimento ai tributi propri dei Comuni, consente la definizione in via amministrativa alla concomitante presenza di due specifici presupposti legislativi: a) che si tratti di obblighi tributari precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 289/2002 (cioè 31-12-2002); b) che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, il potere dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato “sine die”, ma il suddetto potere deve sempre essere esercitato nei limiti anche temporali imposti dalla norma primaria, cioè entro il 31-12-2002.
Questo principio deve rispettarsi per esigenze di omogeneità di funzionamento dell’intero sistema tributario, evidenziate dagli articoli 3, 23 e 119, comma 2, della Costituzione, che comportano la necessità che il legislatore nazionale intervenga sempre a fissare le grandi linee di detto sistema, definendo gli spazi ed i limiti entro i quali possono essere esercitate le potestà attribuite, in materia fiscale, anche agli Enti locali territoriali (come più volte stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37/2004).
Ne discende che l’esercizio di un potere in materia tributaria, da parte dell’ente locale, una volta che sia spirato il termine del 31-12-2002 previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo e la conseguente disapplicazione da parte del giudice dell’atto assunto in violazione della norma attributiva della potestà esercitata, nonostante il decorso del termine suindicato (Cassazione Sez. Unite n. 2097/75).
martedì, settembre 04, 2012
Spese processuali: prime applicazioni del nuovo DM 140 del 20.07.2012 (Tribunale di Monza 6 agosto 2012).
Tribunale Monza, 06 agosto 2012 - Est. Silvia Giani.
"Nonostante l'abrogazione delle tariffe forensi e l'approvazione dei nuovi parametri di cui al DM 1 agosto 2012, nella liquidazione delle spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle norme vigenti alla data in cui l'attività difensiva è terminata, facendo applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale.
Pertanto, qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi.Qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste".
Cassa Forense: in arrivo aumento dei contributi a carico degli avvocati.
Autunno di riforme per le casse dei professionisti: a settembre si riuniranno i consigli di amministrazione delle casse di avvocati. ingegneri e architetti, veterinari, ragionieri e consulenti del lavoro.
All’ordine del giorno gli adeguamenti introdotti dalla riforma Fornero, ovvero del passaggio autonomo dal sistema retributivo al contributivo onde evitare un passaggio "coatto" imposto dal governo.
I piani delle singole casse saranno presentati entro il 30 settembre ai ministeri dell'economia, del welfare e della giustizia. In linea di massima, quel che accadrà è che aumenteranno i versamenti previdenziali, mentre dall'altro i tempi per andare in pensione si allungheranno, con l'obbiettivo di raggiungere la sostenibilità di bilancio a 50 anni, senza la quale il passaggio al metodo contributivo diventa automatico con prelievo di solidarietà dell'1 % ai pensionati per due anni.
La cassa previdenziale degli avvocati dovrebbe approvare un aumento della contribuzione a carico del singolo professionista fino al 14-15% nel 2013 e l'anticipazione dell'aumento della contribuzione integrativa che verrà inserita nella parcella.
All’ordine del giorno gli adeguamenti introdotti dalla riforma Fornero, ovvero del passaggio autonomo dal sistema retributivo al contributivo onde evitare un passaggio "coatto" imposto dal governo.
I piani delle singole casse saranno presentati entro il 30 settembre ai ministeri dell'economia, del welfare e della giustizia. In linea di massima, quel che accadrà è che aumenteranno i versamenti previdenziali, mentre dall'altro i tempi per andare in pensione si allungheranno, con l'obbiettivo di raggiungere la sostenibilità di bilancio a 50 anni, senza la quale il passaggio al metodo contributivo diventa automatico con prelievo di solidarietà dell'1 % ai pensionati per due anni.
La cassa previdenziale degli avvocati dovrebbe approvare un aumento della contribuzione a carico del singolo professionista fino al 14-15% nel 2013 e l'anticipazione dell'aumento della contribuzione integrativa che verrà inserita nella parcella.
lunedì, settembre 03, 2012
La mediaconciliazione: dipendenti pubblici “con la toga” in difesa della P.A.
Sono gli atti di natura non autoritativa l’unico ambito in cui nella pubblica amministrazione è stata inclusa la mediaconciliazione.
Dunque, niente a che vedere con imposizioni fiscali, disciplinamenti doganali o di natura prettamente amministrativa e, contemporaneamente, la materia che deriva da “responsabilità dello stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”.
Ma la novità più interessante sono i dipendenti che indossano la “toga” da difensori dell’ente. Sono queste alcune delle direttive incluse nella circolare 9/2012 emanata dal ministero della Funzione Pubblica lo scorso 10 agosto.
Molto particolare, quindi, il difensore legale che in questa sede assumerà la tutela dell’ente: niente di istituzionale o di forense, ma un dirigente di un ufficio collegato alla materia della controversia o, in alternativa, un dipendente particolarmente avvezzo alle tematiche al centro della conciliazione. Sempre in nome del risparmio pubblico, le amministrazioni dovranno poi emanare un bando per appoggiarsi sul meccanismo di mediazione più economico proposto dal mercato.
Secondo quanto esplicitato nella circolare, l’incarico andrebbe affidato a dipendenti di area III del comparto ministeri, o di categoria equiparata, con formazione di tipo giuridico-economico, in possesso di laurea, che potranno essere coadiuvati da personale tecnico o professionale.
Gli enti potranno in ogni caso decidere se assegnare la rappresentanza a un ufficio dirigenziale esistente o appoggiarsi all’area dirigenziale competente in materia.
Nel caso della conciliazione, l’Avvocatura dello Stato, a cui normalmente spetta la difesa in giudizio della pubblica amministrazione, si limiterà a svolgere esclusivamente funzione consultiva, enucleata come «assistenza tecnica complementare».
Il parere all’Avvocatura andrà chiesto, allora, solo quando il dirigente si sia espresso in senso favorevole per la conclusione dell’accordo.
Dunque, niente a che vedere con imposizioni fiscali, disciplinamenti doganali o di natura prettamente amministrativa e, contemporaneamente, la materia che deriva da “responsabilità dello stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”.
Ma la novità più interessante sono i dipendenti che indossano la “toga” da difensori dell’ente. Sono queste alcune delle direttive incluse nella circolare 9/2012 emanata dal ministero della Funzione Pubblica lo scorso 10 agosto.
Molto particolare, quindi, il difensore legale che in questa sede assumerà la tutela dell’ente: niente di istituzionale o di forense, ma un dirigente di un ufficio collegato alla materia della controversia o, in alternativa, un dipendente particolarmente avvezzo alle tematiche al centro della conciliazione. Sempre in nome del risparmio pubblico, le amministrazioni dovranno poi emanare un bando per appoggiarsi sul meccanismo di mediazione più economico proposto dal mercato.
Secondo quanto esplicitato nella circolare, l’incarico andrebbe affidato a dipendenti di area III del comparto ministeri, o di categoria equiparata, con formazione di tipo giuridico-economico, in possesso di laurea, che potranno essere coadiuvati da personale tecnico o professionale.
Gli enti potranno in ogni caso decidere se assegnare la rappresentanza a un ufficio dirigenziale esistente o appoggiarsi all’area dirigenziale competente in materia.
Nel caso della conciliazione, l’Avvocatura dello Stato, a cui normalmente spetta la difesa in giudizio della pubblica amministrazione, si limiterà a svolgere esclusivamente funzione consultiva, enucleata come «assistenza tecnica complementare».
Il parere all’Avvocatura andrà chiesto, allora, solo quando il dirigente si sia espresso in senso favorevole per la conclusione dell’accordo.
domenica, settembre 02, 2012
sabato, settembre 01, 2012
Cittadella giudiziaria: quali imprese stanno lavorando nel cantiere ?
Sull’argomento il consigliere comunale Celano ha presentato un’interrogazione al sindaco di Salerno Vincenzo De Luca.
Nell'atto ispettivo si premette che «per la realizzazione della cittadella giudiziaria la ditta appaltatrice si sarebbe avvalsa di altre aziende a mezzo di procedure di subappalto presumibilmente autorizzate dal Comune di Salerno».
«Sembrerebbe – aggiunge il consigliere comunale – che siano diverse le aziende interessate in subappalti nei vari settori inerenti la realizzazione dell’opera». Si evidenzia, poi, che « l’autorizzazione al subappalto presupporrebbe in ogni caso approfonditi controlli in materia di sicurezza e qualità sulle ditte interessate». Tanto premesso, Celano chiede al sindaco De Luca di sapere «quali sono le aziende che lavorano o hanno lavorato in subappalto presso la cittadella giudiziaria;chi ha eseguito i controlli in materia di sicurezza e qualità sulle ditte subappaltatrici; se l’Ente si è seriamente accertato che le suddette ditte hanno maturato tutti i requisiti richiesti dalla legge per operare in subappalto presso il suddetto cantiere, nella realizzazione di un’opera di grande rilevanza per la città di Salerno».
Comunque i lavori nel cantiere della cittadella giudiziaria proseguono: entro l’anno in corso, l’impresa dovrebbe consegnare i primi tre edifici ultimati.
Per gli altri tre, invece, sono previste solo le rifiniture esterne.
Per ultimare gli altri tre edifici, per i nuovi arredi e per i sistemi di sicurezza servirebbero altri 30 milioni di euro.
Nell'atto ispettivo si premette che «per la realizzazione della cittadella giudiziaria la ditta appaltatrice si sarebbe avvalsa di altre aziende a mezzo di procedure di subappalto presumibilmente autorizzate dal Comune di Salerno».
«Sembrerebbe – aggiunge il consigliere comunale – che siano diverse le aziende interessate in subappalti nei vari settori inerenti la realizzazione dell’opera». Si evidenzia, poi, che « l’autorizzazione al subappalto presupporrebbe in ogni caso approfonditi controlli in materia di sicurezza e qualità sulle ditte interessate». Tanto premesso, Celano chiede al sindaco De Luca di sapere «quali sono le aziende che lavorano o hanno lavorato in subappalto presso la cittadella giudiziaria;chi ha eseguito i controlli in materia di sicurezza e qualità sulle ditte subappaltatrici; se l’Ente si è seriamente accertato che le suddette ditte hanno maturato tutti i requisiti richiesti dalla legge per operare in subappalto presso il suddetto cantiere, nella realizzazione di un’opera di grande rilevanza per la città di Salerno».
Comunque i lavori nel cantiere della cittadella giudiziaria proseguono: entro l’anno in corso, l’impresa dovrebbe consegnare i primi tre edifici ultimati.
Per gli altri tre, invece, sono previste solo le rifiniture esterne.
Per ultimare gli altri tre edifici, per i nuovi arredi e per i sistemi di sicurezza servirebbero altri 30 milioni di euro.
C.O.A. SALERNO: AGENDA LEGALE 2013 RISERVATA AGLI ISCRITTI - CALENDARIO PER IL RITIRO.
CONSIGLIO DELL’ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO
- Da lunedì 10.9.2012 a venerdì 14.9.2012, ritireranno i Colleghi il cui cognome inizia con la lettera A,B,C,D,E,F.
- Da lunedì 17.9.2012 a venerdì 21.9.2012, ritireranno i Colleghi il cui cognome inizia con la lettera G,H,I,L,M,N,0.
- Da lunedì 24.9.2012 a venerdì 28.9.2012, ritireranno i Colleghi il cui cognome inizia con la lettera P Q,R,S,T,U,V,Z
venerdì, agosto 31, 2012
giovedì, agosto 30, 2012
Arretrato civile: giudici pace pronti a far parte task force.
30 agosto 2012-"Smaltire l'arretrato civile? Siamo disponibili a far parte di una task force per smaltirlo ed a un aumento di competenze".
Così Vincenzo Crasto, presidente dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace. "I Giudici di pace - dice Crasto - dichiarano la propria disponibilità a far parte della task-force ipotizzata dal ministro della Giustizia Severino per aggredire l'arretrato civile, magari per un periodo limitato di 5 anni. Il ministro Severino sembra però non voler avvalersi dell'ausilio dei magistrati di pace, trascurando una magistratura virtuosa. I giudici di pace - continua il presidente - hanno dato prova di amministrare una notevole mole di giustizia in modo efficiente, nel rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo: ciascun magistrato definisce 568 procedimenti annui, in media un giudizio dura meno di un anno (in media un giudizio nel nostro Paese dura circa 7 anni) e gli appelli sono proposti nella misura del 5%.
lunedì, agosto 27, 2012
Oua: De Tilla, bene piano Severino su Task Force per smaltire arretrato civile.
Il presidente dell'OUA, Avv. De Tilla, condivide l'idea del ministro Severino di creare delle "task force temporanee di tre elementi, con un giudice e due avvocati" con l'obiettivo di smaltire gli arretrati civili.
In un'intervista alla "Stampa" De Tilla spiega che si tratta di una buona soluzione ma, avverte, gli avvocati che partecipano alle task force debbono essere all'altezza del ruolo e "vanno fissati alcuni principi di fondo" come "l'indipendenza, la selezione e la retribuzione . Il primo punto e' che gli avvocati entrino a fare parte delle task force devono lasciare la libera professione, cioe' si devono sospendere dall'Albo. Ovviamente per fare cio' devono essere retribuiti adeguatamente anche sotto l'aspetto previdenziale, perche' non sarebbe giusto ignorare che sono iscritti alla Cassa forense. A quel punto sarebbe scongiurato il conflitto di interessi". Secondo il numero uno dell'OUA è necessario che la legge stabilisca anche quali cause vadano affidate alle task force e quali al giudice specializzato.
In altri termini, secondo il presidente dell'OUA, non si può procedere solo con il criterio aritmetico dei tre anni di pendenza.
Nella sua intervista De Tilla fa presente che è necessario investire anche sul processo telematico: eliminando il cartaceo avremmo significativi risparmi in termini di spesa e un incremento di efficienza.
In un'intervista alla "Stampa" De Tilla spiega che si tratta di una buona soluzione ma, avverte, gli avvocati che partecipano alle task force debbono essere all'altezza del ruolo e "vanno fissati alcuni principi di fondo" come "l'indipendenza, la selezione e la retribuzione . Il primo punto e' che gli avvocati entrino a fare parte delle task force devono lasciare la libera professione, cioe' si devono sospendere dall'Albo. Ovviamente per fare cio' devono essere retribuiti adeguatamente anche sotto l'aspetto previdenziale, perche' non sarebbe giusto ignorare che sono iscritti alla Cassa forense. A quel punto sarebbe scongiurato il conflitto di interessi". Secondo il numero uno dell'OUA è necessario che la legge stabilisca anche quali cause vadano affidate alle task force e quali al giudice specializzato.
In altri termini, secondo il presidente dell'OUA, non si può procedere solo con il criterio aritmetico dei tre anni di pendenza.
Nella sua intervista De Tilla fa presente che è necessario investire anche sul processo telematico: eliminando il cartaceo avremmo significativi risparmi in termini di spesa e un incremento di efficienza.
sabato, agosto 25, 2012
venerdì, agosto 24, 2012
Geografia giudiziaria, Regolamento e Riforma della professione - Incontro al CNF mercoledì 5 Settembre 2012.
Roma, 20/08/2012
N. 27-C-2012
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI - PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI - PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE - PRESIDENTE DELL’ O.U.A. - PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE
e, per conoscenza:
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
OGGETTO : Incontro mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 14,00.
Illustri Presidenti e Cari Amici,
il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno incontrare tutti Voi alla ripresa autunnale per discutere le seguenti tematiche: 1) Riordino geografia giudiziaria: effetti per gli Ordini 2) Regolamento sulla professione: effetti per gli Ordini ed iniziative del CNF a tutela degli Ordini 3) Legge professionale: aggiornamento ed iniziative a sostegno 4) Varie ed eventuali.
Vi rivolgo, pertanto, invito a partecipare all’incontro fissato per il giorno mercoledì 5 SETTEMBRE 2012, alle ore 14,00 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, in Roma, via del Governo Vecchio, 3.
Per ragioni organizzative, Vi sarei grato se volesTe confermare la Vostra partecipazione, via fax, al n. 0697748829 o sulla casella di posta elettronica urp@consiglionazionaleforense.it.
Con i migliori saluti.
N. 27-C-2012
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI - PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI - PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE - PRESIDENTE DELL’ O.U.A. - PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE
e, per conoscenza:
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
LORO SEDI
OGGETTO : Incontro mercoledì 5 Settembre 2012, alle ore 14,00.
Illustri Presidenti e Cari Amici,
il Consiglio Nazionale Forense ritiene opportuno incontrare tutti Voi alla ripresa autunnale per discutere le seguenti tematiche: 1) Riordino geografia giudiziaria: effetti per gli Ordini 2) Regolamento sulla professione: effetti per gli Ordini ed iniziative del CNF a tutela degli Ordini 3) Legge professionale: aggiornamento ed iniziative a sostegno 4) Varie ed eventuali.
Vi rivolgo, pertanto, invito a partecipare all’incontro fissato per il giorno mercoledì 5 SETTEMBRE 2012, alle ore 14,00 presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, in Roma, via del Governo Vecchio, 3.
Per ragioni organizzative, Vi sarei grato se volesTe confermare la Vostra partecipazione, via fax, al n. 0697748829 o sulla casella di posta elettronica urp@consiglionazionaleforense.it.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa
Cassazione: lecito l'utilizzo di investigatori privati per verificare illeciti del dipendente.
La Corte di Cassazione con sentenza 7 agosto 2012, n. 14197 si è pronunciata ancora una volta in materia di legittimità dell'utilizzo di investigatori privati per accertare fatti illeciti del dipendente.
La suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda a seguito della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva essere giustificato dalla prassi secondo cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale.
Tale comportamento era lesivo del rapporto fiduciario tra dipendente e società. Il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare l'operato dei dipendenti. Anche la Suprema Corte ha confermato la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione."
Nello specifico la Corte spiega che il ricorso all'attività degli investigatori privati era giustificata dal fatto che non si trattava di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa ma di atti illeciti commessi dal dipendente.
La suprema corte, confermando il verdetto della Corte d'appello, ha dichiarato legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'azienda a seguito della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva essere giustificato dalla prassi secondo cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale.
Tale comportamento era lesivo del rapporto fiduciario tra dipendente e società. Il lavoratore ha eccepito l'illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare l'operato dei dipendenti. Anche la Suprema Corte ha confermato la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Richiamando una precedente decisione della stessa corte (la sentenza n. 9167/2003) la Cassazione ha ricordato che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione."
Nello specifico la Corte spiega che il ricorso all'attività degli investigatori privati era giustificata dal fatto che non si trattava di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa ma di atti illeciti commessi dal dipendente.
mercoledì, agosto 22, 2012
Esame avvocato 2012: criteri di designazione dei componenti delle commissioni.
Con circolare n. 26 del 9 agosto 2012, il Consiglio Nazionale Forense, su richiesta del Ministero della Giustizia, ha fissato i criteri di designazione dei componenti delle commissioni per la sessione 2012 dell'esame di avvocato.
Tra i criteri stabiliti, si evidenziano: la proposta congiunta dei Consigli dell'Ordine di ciascun distretto; la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell'Ordine del distretto; l'iscrizione all'albo degli Avvocati di un Ordine del distretto da almeno dodici anni; l'incompatibilità tra la designazione a componenete delle Commissione (o della Sottocommissione avvocati) e l'essere membro del Consiglio dell'Ordine o rappresentante della cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; la necessità del previo interpello degli interessati affinchè garantiscano la loro disponibilità all'assunzione e all'espletamento dell'incarico; l'indicazione, da parte dei Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali, dei nominativi degli avvocati dei quali viene proposta la nomina a Vice Presidente (effettivo e supplente) e a componente (effettivo o supplente).
Tra i criteri stabiliti, si evidenziano: la proposta congiunta dei Consigli dell'Ordine di ciascun distretto; la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell'Ordine del distretto; l'iscrizione all'albo degli Avvocati di un Ordine del distretto da almeno dodici anni; l'incompatibilità tra la designazione a componenete delle Commissione (o della Sottocommissione avvocati) e l'essere membro del Consiglio dell'Ordine o rappresentante della cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; la necessità del previo interpello degli interessati affinchè garantiscano la loro disponibilità all'assunzione e all'espletamento dell'incarico; l'indicazione, da parte dei Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuali, dei nominativi degli avvocati dei quali viene proposta la nomina a Vice Presidente (effettivo e supplente) e a componente (effettivo o supplente).
E' morto Canzona, l'avvocato dei falsi scoop (....sarà vero?).
Roma, 22 ago. (TMNews) - E' morto ieri mattina a Napoli l'avvocato Giacinto Canzona, noto per essere stato oggetto nei mesi scorsi di diverse segnalazioni (riportate anche dal telegiornale satirico "Striscia la notizia") per aver diffuso alla stampa notizie false.
Tra le più famose quella (poi rivelatasi fasulla) su una donna sopravvissuta al naufragio della Costa Concordia che, in stato di gravidanza, avrebbe abortito dopo l'incidente, avviando poi così una causa di risarcimento da 1 milione di euro di danni alla compagnia Costa. Lo scorso marzo il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli aveva aperto un procedimento disciplinare, anche ai fini, secondo il codice deontologico, di una sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense.
Canzona aveva 38 anni e si è spento nell'abitazione della zia, colpito da un ictus. Era a Napoli per un colloquio di lavoro. "Ne danno il triste annuncio la moglie, la madre, la figlia ed i parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani alle ore 15 presso la Chiesa di San Bartolomeo nel paese di orgine in provincia di Campobasso, dove la salma giungerà domani mattina e dove sarà allestita la camera ardente", comunica una nota dell'agenzia funebre.
PS: IL LUPO PERDE IL PELO, MA NON IL VIZIO: PARE PROPRIO CHE SIA L'ENNESIMA BUFALA INVENTATA DA QUESTO STRANO SOGGETTO!
Avvocati: no al negozio in strada.
Rischia una sanzione disciplinare da parte dell'Ordine l'avvocato che svolge la sua attività in un vero e proprio negozio e pubblicizza proposte commerciali a costi molto bassi: è quanto hanno affermato le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 14368 del 10 agosto 2012.
Ad avviso del Massimo consesso di Piazza Cavour, è conforme a diritto la decisione del Consiglio nazionale forense secondo cui l'utilizzo delle espressioni l'“Angolo dei diritti” e “negozio” violano la dignità della professione in quanto hanno carattere prettamente commerciale e tendono a persuadere il possibile cliente attraverso un motto pieno di capacità evocativa emozionale, basandosi quindi su messaggi pubblicitari eccedenti l'ambito informativo razionale così come previsto dalla norma deontologica.
In altri termini, il termine negozio non si addice all'individuazione di uno studio legale e non corrisponde al decoro della professione di avvocato, senza contare che l'uso di una simile espressione richiama immediatamente il carattere commerciale dell'iniziativa pubblicitaria. Per tirare le somme della lunga decisione si può dire che le Sezioni unite civili ammettono, in sostanza, solo una pubblicità che possiamo definire informativa, non ogni tipo di propaganda su prezzi «stracciati» praticabili dal professionista. Fra l'altro la decisione sembra essere di grande attualità perché leggendo la norma contenuta nella riforma delle professioni entrata in vigore a Ferragosto, rubricata, appunto, pubblicità informativa, il legale non potrà promuovere la sua attività come un commerciante.
La neoapprovata riforma dice infatti che è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di questi obblighi costituisce illecito disciplinare. La vicenda riguarda due professionisti che avevano aperto un vero e proprio negozio, da loro stesso definito sulla vetrina come «angolo del diritto». Fra l'altro i due avevano pubblicizzato servizi «a costi molto bassi».
Per questo era scattata da parte dell'ordine la sanzione della censura. Il Consiglio nazionale forense aveva confermato la misura. Contro questa decisione i professionisti hanno presentato un articolato ricorso alla Suprema corte ma ancora una volta senza successo. Infatti, a parere del Massimo consesso di Piazza Cavour, il dl Bersani non ha sdoganato ogni forma di pubblicità ma solo quella che non leda il decoro della professione. E propagandare prezzi stracciati per servizi legali non è deolontogicamente corretto.
Riforma professioni: le disposizioni specifiche per gli avvocati.
Il D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 (G.U. 14-8-2012, n. 189), al Capo II (articoli 9 e 10) reca specifiche disposizioni concernenti gli avvocati.
In particolare, l’articolo 9 stabilisce l’obbligo per l’avvocato di avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.
Il successivo articolo 10 stabilisce invece che:
a) il tirocinio forense può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi. La prevista autorizzazione del Ministro della giustizia appare di per sé idonea a garantire l’adeguatezza dello studio presso cui può essere svolto il tirocinio;
b) il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia;
c) l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari dovrà essere disciplinata con regolamento del Ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’art. 15 del T.U. 3/1957 sul segreto di ufficio. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione sull’attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell’ordine competente. Si precisa che ai predetti soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego;
d) il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art.16 D.Lgs. 398/1997, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno;
d) il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto;
e) il praticante avvocato, infine è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
giovedì, agosto 02, 2012
mercoledì, agosto 01, 2012
Cnf: le norme sugli avvocati vanno stralciate.
Il Cnf ne è convinto: bisogna assegnare la riforma forense alla Commissione Giustizia in sede deliberante e, dunque, stralciare la professione forense dal regolamento sulle professioni.
L'auspicio è stato espresso alla vigilia del tavolo convocato a via Arenula dal Guardasigilli Paola Severino, per parlare dello smaltimento dell'arretrato, a cui parteciperà il consigliere segretario Andrea Mascherin.
La riunione, prevista per giovedì scorso, era stata interrotta al momento della notizia della morte del consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosio.
Anche il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, aveva dato l'assenso al ritorno in Commissione della riforma forense in sede deliberante. Il Consiglio nazionale forense auspica che il Governo "possa dare una risposta entro domani, in modo da affrontare al tavolo tutte le questioni aperte che riguardano il sistema giustizia, nella convinzione che la riforma dell'avvocatura per legge debba necessariamente andare di pari passo".
Per questo, continua il Cnf, è "assolutamente necessario procedere allo stralcio della professione forense dal regolamento che disciplina le professioni, atteso il ruolo di garanzia di diritti costituzionali".
L'auspicio è stato espresso alla vigilia del tavolo convocato a via Arenula dal Guardasigilli Paola Severino, per parlare dello smaltimento dell'arretrato, a cui parteciperà il consigliere segretario Andrea Mascherin.
La riunione, prevista per giovedì scorso, era stata interrotta al momento della notizia della morte del consigliere giuridico del Quirinale, Loris D'Ambrosio.
Anche il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, aveva dato l'assenso al ritorno in Commissione della riforma forense in sede deliberante. Il Consiglio nazionale forense auspica che il Governo "possa dare una risposta entro domani, in modo da affrontare al tavolo tutte le questioni aperte che riguardano il sistema giustizia, nella convinzione che la riforma dell'avvocatura per legge debba necessariamente andare di pari passo".
Per questo, continua il Cnf, è "assolutamente necessario procedere allo stralcio della professione forense dal regolamento che disciplina le professioni, atteso il ruolo di garanzia di diritti costituzionali".
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